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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12113 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 63340 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 14.02.2025, vertente tra:
; Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Marcantonio Bragadin n. 20, presso lo studio dell'avv.
Simone Rochira, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
la ; Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell'avv. Marco
Machetta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata- E
la Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, in via Giovanni Bettolo n. 9, presso lo studio dell'avv. Mauro
Bottoni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata-
E la CP_3
Controparte_4
- appellati contumaci - pagina 1 di 8 alla quale è stata riunita la causa civile di secondo grado, iscritta al N. 63723 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 14.02.2025, vertente tra:
la Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, in via Giovanni Bettolo n. 9, presso lo studio dell'avv. Mauro
Bottoni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante-
E
; Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Marcantonio Bragadin n. 20, presso lo studio dell'avv.
Simone Rochira, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellato -
E
la ; Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell'avv. Marco
Machetta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata- E
la CP_3
Controparte_4
- appellati contumaci -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5486/2021 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025.
pagina 2 di 8
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5486/2021, Parte_1 con la quale sono state parzialmente accolte le domande proposte dalla nei Controparte_2 confronti della , di della e dello stesso Controparte_1 Controparte_4 CP_3 Pt_1
.
[...]
La premesso di essersi resa cessionaria di parte del credito risarcitorio vantato da Controparte_5
nei confronti dei convenuti per effetto del sinistro stradale verificatosi il 18.06.2010, ha Parte_1 chiesto la condanna dell'assicurazione al pagamento della somma complessiva di euro 828,00, al pari ai costi sostenuti per il noleggio di un veicolo sostitutivo, oltre al rimborso della spesa sostenute per l'attività stragiudiziale svolta. In via subordinata, in ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, la ha chiesto la condanna dello stesso al rimborso della Controparte_5 Parte_1 somma di euro 828,00, quale corrispettivo per il noleggio della vettura sostitutiva, oltre al rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale sostenute.
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda proposta in via principale dalla Controparte_5 ritenendo illegittima la pretesa, in difetto di richiesta stragiudiziale di risarcimento integrale del danno, considerato l'intervenuto risarcimento, da parte dell'assicurazione, del danno costituito dal solo costo di riparazione del veicolo, così determinandosi un illegittimo frazionamento del credito. Il giudice di prime cure ha altresì evidenziato l'assenza di prova in ordine alla effettiva necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo.
Il Giudice di Pace ha quindi accolto le domande proposte dalla in via subordinata, Controparte_5 alla luce dell'atto di cessione e della pattuita responsabilità solidale del cedente in caso di inadempimento del responsabile, condannando al pagamento in favore dell'attrice della Parte_1 somma di euro 828,00 a titolo di corrispettivo per il noleggio di una autovettura sostitutiva.
Avverso tale statuizione ha proposto appello , evidenziando l'erroneità della sentenza di Parte_1 prime cure per non aver valutato la documentazione prodotta, costituita dal contratto di cessione del credito, avente ad oggetto solo una parte della pretesa creditoria, che non sarebbe quindi stata oggetto di alcun frazionamento in sede giudiziale, considerato peraltro che il pagamento da parte dell'assicurazione della somma di euro 3.333,00 sarebbe stato accettato dal danneggiato ad estinzione del credito residuo del quale era ancora titolare al momento del versamento, essendo la cessione meramente parziale.
Da ultimo, l'appellante ha evidenziato che clausola del contratto di cessione del credito, richiamata dal pagina 3 di 8 primo giudice e posta a fondamento della condanna di al pagamento del corrispettivo del Parte_1 noleggio dell'autovettura, non sarebbe stata posta dalla a fondamento della pretesa, Controparte_5 con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La clausola, in ogni caso, non avrebbe potuto essere fatta valere del debitore ceduto, estraneo al negozio di cessione.
Nella comparsa conclusionale ha chiesto la condanna della alla Parte_1 Controparte_5 restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di prime cure, nonché la condanna al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, ritenendo Controparte_1 satisfattivo di ogni pretesa creditoria vantata da il pagamento di euro 3.333,00 eseguito a Parte_1 titolo di risarcimento integrale del danno subito e costituendo conseguentemente la pretesa azionata in sede giudiziale un illegittimo frazionamento del credito.
In ogni caso, la pretesa creditoria risulterebbe infondata, non essendo stata provata la necessità di noleggio di un veicolo sostituito e risultando in ogni caso tale servizio già previsto, gratuitamente, dalla polizza sottoscritta dal La condanna dell'appellante al pagamento della somma di euro 828,00, Pt_1 di contro, sarebbe fondata sullo stesso contratto di cessione posto a fondamento della pretesa azionata nei confronti dell'assicurazione.
La ha altresì contestato la pretesa applicazione di interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria del credito, cumulati tra loro.
La ha chiesto la riunione del giudizio alla causa iscritta al N. R. G n. 63723/2021. Controparte_5
La e sono rimasti contumaci nel giudizio di appello. CP_3 Controparte_4
Con autonomo atto di citazione la ha proposto appello avverso la medesima Controparte_5 sentenza evidenziandone l'erroneità nella parte in cui non ha tenuto conto dell'atto di cessione del credito, notificato all'assicurazione prima del pagamento dell'indennizzo di euro 3.333,00 in favore di
Parte_1
La ltd ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, rilevando Controparte_1
l'illegittimità della pretesa della in considerazione della violazione del divieto di CP_5 Controparte_5 parcellizzazione del credito. L'assicurazione ha poi contestato l'eventuale applicazione di interessi e rivalutazione monetaria, cumulati tra loro.
La e sono rimasti contumaci nel giudizio di appello. CP_3 Controparte_4
Con provvedimento del 28.06.2023 i due giudizi sono stati riuniti.
2. Gli appelli proposti da e dalla sono fondati e devono, pertanto, Parte_1 Controparte_5 trovare accoglimento.
Va premesso che la domanda proposta in via principale dalla non integra una Controparte_5
pagina 4 di 8 ipotesi di frazionamento del credito risarcitorio, come sostenuto dall'assicurazione.
Non si è infatti presenza di una parcellizzazione della tutela giurisdizionale, attuata mediante la proposizione di distinte domande relative a diverse voci di danno in distinti procedimenti, quanto piuttosto alla cessione di una parte del credito risarcitorio ad un terzo.
L'atto di cessione risulta ritualmente notificato al debitore ceduto prima che questi abbia eseguito qualsiasi pagamento in sede stragiudiziale, così da consentirgli una adeguata valutazione dell'intera pretesa risarcitoria anche al fine di evitare ogni rischio di una duplicazione delle somme corrisposte al creditore e al cessionario.
Va poi evidenziato che la violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito ha per conseguenza l'inammissibilità della sola domanda di risarcimento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di risarcimento proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del pregiudizio patito dalla vittima, in quanto è sempre facoltà del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione (Cass. n. 22503/2016; Cass. n. 15525/2019).
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla concorde allegazione delle parti, la domanda proposta dal cessionario del credito è la prima relativa al credito ceduto in forma parziale, mentre la somma residua risulta corrisposta dall'assicurazione in sede stragiudiziale.
Tanto premesso, va osservato che il versamento della somma di euro 3.333,00 risulta eseguito dall'assicurazione in favore di solo dopo la notificazione dell'atto di cessione, sicché non Parte_1 riveste alcuna efficacia liberatoria
Va altresì evidenziato che la circostanza per la quale il contratto di assicurazione stipulato dal Pt_1 prevederebbe, tra le facoltà dell'assicurato, quella di ottenere gratuitamente un veicolo sostitutivo, non osta – in difetto di specifica pattuizione contrattuale che escluda, al riguardo, la garanzia assicurativa – al riconoscimento del diritto al rimborso delle somme versate ad un terzo per il noleggio di una vettura nel periodo necessario alle riparazioni.
In difetto di contestazioni in ordine alla dinamica del sinistro e in ordine alla responsabilità di
[...]
e della attestata dal modulo di constatazione amichevole del sinistro prodotto in CP_4 CP_3 atti, resta da verificare se sia stata offerta prova adeguata del pregiudizio sofferto da e Parte_1 costituito dalla spesa sostenuta per il noleggio di una vettura sostitutiva nel periodo necessario alla riparazione del mezzo coinvolto nel sinistro.
La giurisprudenza di legittimità al riguardo ha osservato che: “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per pagina 5 di 8 procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. n. 32946/2024).
Nella specie risulta prodotta in atti la fattura emessa dalla (cfr. all. 4 del fascicolo Controparte_5 della del primo grado di giudizio) dalla quale emerge un costo di euro 400,00 per il CP_5 noleggio di una vettura sostitutiva, determinato in base al tempo e ai chilometri.
Risulta altresì una spesa di euro 25,00 per la consegna dell'auto a domicilio e della somma di euro
25,00 per il ritiro a domicilio della stessa.
Non è possibile evincere dalla fattura a quale titolo siano pretese l'ulteriore somma di euro 120,00 (in relazione alla quale è indicata la sigla STP) e di euro 120,00 (in relazione alla quale è indicata la sigla
SCDW), né risultano specifiche allegazioni dell'appellante al riguardo.
Va al riguardo osservato che qualora si tratti di servizi aggiuntivi (ad esempio, di natura assicurativa) il rimborso della relativa spesa sarebbe dovuto solo qualora fosse dimostrato che il cedente godeva dei medesimi servizi in relazione al veicolo reso indisponibile per effetto del sinistro, costituendo il rimborso delle spese di noleggio risarcimento del pregiudizio subito a causa dell'incidente stradale, per effetto del quale il danneggiato deve essere restituito nella medesima situazione in cui versava prima dell'incidente.
In conclusione, la deve essere condannata al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di euro 450,00 oltre IVA al 20% (così la fattura in atti), per Controparte_5 complessivi euro 540,00
Dall'accoglimento della domanda proposta in via principale dalla deriva Controparte_5
l'assorbimento della domanda proposta dalla società solo in via subordinata nei confronti di Pt_1
dovendo così venir meno la condanna di questi al pagamento diretto del corrispettivo del
[...] noleggio in favore dell'appellante.
Non può invece trovare accoglimento la domanda del di rimborso delle somme versate in Pt_1 esecuzione della sentenza di prime cure, in difetto di prova dei pagamenti effettivamente eseguiti.
3. La ha chiesto altresì il rimborso della somma di euro 250,00, pari al costo dei Controparte_5 servizi resi nella fase stragiudiziale dall'avv. Simona Fioravanti, oltre ad euro 26,84 per esborsi.
Tale domanda deve trovare accoglimento.
Le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. 4 novembre 2020 n. 24481). pagina 6 di 8 La quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 2 febbraio 2018 n. 2644).
L'avv. Fioravanti risulta aver svolto per conto della attività stragiudiziale volta ad Controparte_5 ottenere in favore della società il pagamento delle somme dovute (cfr. all. 8 del fascicolo di prime cure)
Per tale prestazione professionale il legale ha preteso il pagamento della somma complessiva di euro
250,00, somma comprensiva delle spese vive e degli accessori di legge (cfr. all. 16 fascicolo dell'attore).
La somma pretesa appare congrua tenuto conto della natura e della complessità dell'attività professionale resa.
Risulta altresì documentata la spesa di euro 26,84, sostenuta per eseguire una visura al PRA del veicolo per cui è causa
La liquidazione delle spese sostenute deve essere operata direttamente in favore dell'appellante:
“Le spese per l'attività di assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno natura di danno emergente, dovendo pertanto essere liquidate in favore del danneggiato anche nel caso in cui quest'ultimo si sia fatto assistere da un avvocato dichiaratosi antistatario” (Cass. n. 15265/2023)
In conclusione, la deve essere condannata al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di euro 816,84 (euro 540,00 + 276,84). Al riguardo si osserva che Controparte_5 pur avendo l'appellante chiesto il pagamento “in solido” non risultano indicati gli ulteriori soggetti nei confronti dei quali sarebbe stata proposta la domanda di condanna, che deve quindi essere riferita alla sola assicurazione.
Stante la contestazione sollevata dalla , vanno poi richiamati i principi Controparte_1 espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “ In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso” (Cass. n. 2979/2023). pagina 7 di 8 Sono quindi dovuti in favore dell'appellante gli interessi al tasso legale sulla somma sopra liquidata annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dalla data del sinistro, il 18.06.2010.
4. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto per il giudizio di appello delle modifiche introdotte ratione temporis dal D.M. 147/2022, detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza della , di Controparte_1 [...]
della CP_4 CP_3
La domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da deve essere rigettata in difetto di Parte_1 prova del dolo o della colpa grave sottesi alla condotta processuale della controparte, che non può consistere nella mera infondatezza delle tesi difensive prospettate
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 5486/2021, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore della della somma di euro 816,84, oltre interessi al tasso Controparte_5 legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 18.06.2010; condanna la , la in solido tra loro al rimborso Controparte_1 Controparte_4 CP_3 delle spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio in favore della in euro Controparte_5
250,00 per compensi e, per l'appello, in favore del procuratore dell'appellante avv. Mauro Bottoni, dichiaratosi antistatario, in euro 350,00 per compensi, oltre l'eventuale rimborso del contributo unificato, se corrisposto, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
condanna la , la in solido tra loro al rimborso Controparte_1 Controparte_4 CP_3 delle spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio in favore di in euro 250,00 per Parte_1 compensi e, per l'appello, in favore del procuratore dell'appellante avv. Simone Rochira, dichiaratosi antistatario, in euro 350,00 per compensi, oltre l'eventuale rimborso del contributo unificato, se corrisposto spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Roma, 01.09.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini pagina 8 di 8