Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/05/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6905/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6905/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANTUONO Parte_1 C.F._1 GIULIO DOMENICO e dell'avv. MONTANARO LEONARDO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIGANTE ALESSANDRO DI. PA. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARANO VINCENZO MARIA CP_2 P.IVA_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata e va pertanto rigettata. ha convenuto in giudizio la società assicuratrice e la Parte_1 CP_1 CP_3 formulando le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità della concessionaria in persona del legale CP_4 rappresentante p.t. e/o della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in via esclusiva e/o concorrente, per aver impedito all'attore di ottenere l'intero risarcimento del danno in conformità alle previsioni di cui alle due polizze “ CP_5
2018 – (ZT) Dealer” e “ ” ovvero applicando il valore a nuovo
[...] Controparte_6 dell'autoveicolo oggetto di furto e il ristoro della franchigia del 15% fino alla concorrenza di € 40.000,00 o, in altri termini, per non aver consentito l'esercizio della “opzione rimpiazzo” ossia la sostituzione del veicolo oggetto di furto con altro di pari o superiore valore;
2) Per l'effetto:
pagina 1 di 5
..”.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che:
“in data 30.11.2020 acquistava dalla l'autovettura usata Mercedes GLC 220 D Controparte_7 Con 4MATIC , targata FZ472WJ per il tramite della concessionaria che CP_8 Controparte_9 la deteneva in conto vendita, al prezzo complessivo di € 40.000,00”, come da fattura allegata;
successivamente “conferiva mandato alla società di brokeraggio per il tramite CP_10 dell'intermediario sig. della di individuare il contratto Controparte_11 CP_3 assicurativo e la relativa compagnia, al fine di assicurare l'autovettura contro l'incendio e il furto, con cd. "valore a nuovo" e di supportarlo e gestire la relativa stipula”;
“la individuava nella di Assicurazione la società a cui CP_10 Controparte_1 CP_1 rivolgersi per sottoscrivere il contratto di assicurazione….ed infatti, in data 23.11.2020, (esso attore) stipulava con la predetta compagnia i contratti di assicurazione n. 201594203, denominato "
[...]
2018 (ZT) Dealer” e n. 1603001981/J, denominato " ": con la prima CP_5 Controparte_6 delle due polizze, il veicolo era assicurato contro incendio e furto parziale e totale, con una franchigia del 15% a carico dell'istante; la seconda polizza, invece, sarebbe intervenuta, in caso di furto totale, a indennizzare il "gap" tra valore a nuovo e valore commerciale al momento del furto, oltre la franchigia del 15% lasciata scoperta dalla prima polizza;
tanto a patto che l'assicurato avesse optato, nel caso di furto del proprio veicolo, per la cd. "opzione rimpiazzo", ossia per la sostituzione del veicolo oggetto di furto con altro di valore pari o superiore, da acquistarsi presso la medesima concessionaria
(dealer) ove era stata acquistata la vettura poi rubata e, cioè, presso la (cfr. art. 41 CP_3 condizioni generali di contratto)”; in data 03.05.2021 subiva il furto della propria autovettura, come da denuncia ai Carabinieri allegata in atti;
“la allorquando esso attore le chiedeva il “rimpiazzo” del mezzo rubato con un nuovo CP_3 veicolo di pari valore, lo informava che non era assolutamente disposta ad anticipare € 40.000,00 per acquistare il nuovo veicolo che, tra l'altro, diceva di non avere a disposizione”;
“con mail del 21.07.2021 ore 15:28, la comunicava che la compagnia assicuratrice CP_10 si era dichiarata disponibile ad indennizzare, secondo il valore di fattura al netto dello CP_1 scoperto del 15% (per il quale sarebbe poi dovuta intervenire la ), la somma di € Controparte_6
34.000,00, alle seguenti condizioni: - Invio della fattura di acquisto della vettura oggetto di furto;
- Invio del contratto con ordine di acquisto della nuova vettura con opzione di rimpiazzo presso l'ente rivenditore con valore pari o superiore al valore assicurato (la compagnia ci fornirà un modello da far sottoscrivere alla concessionaria, di cessione del credito) - Invio della fattura di acquisto del nuovo mezzo"; esso attore “con mail del 21.07.2021 ore 16:31 chiedeva alla di essere liquidato CP_10 direttamente per l'intero importo di € 40.000,00, senza avvalersi della c.d. opzione rimpiazzo a causa della indisponibilità dichiarata dalla;
CP_12 Contr
“con mail del 22.07.2021 ore 12:33 la comunicava che la polizza avrebbe CP_10 operato solo se la franchigia applicata alla polizza furto/incendio fosse contenuta entro il 20% mentre se l'avesse superata non sarebbe stata più operante. La liquidazione diretta all'assicurato senza l'opzione rimpiazzo prevedeva una franchigia del 25% per cui l'assicurato avrebbe perduto l'operatività della a copertura della franchigia”; Controparte_6
pagina 2 di 5 “con mail del 23.07.2021 ore 11:58 il dott. , liquidatore della scriveva alla Per_1 CP_1 e alla evidenziando che, per usufruire dell'opzione “Rimpiazzo” e di tutti CP_3 CP_10 i vantaggi e benefici collegati, l'assicurato “è tenuto a rivolgersi presso il medesimo concessionario che ha venduto il veicolo oggetto di furto. In tal caso la liquidazione del nuovo mezzo, per l'importo definito, a carico della Compagnia, al netto delle condizioni previste (scoperti/franchigie), verrà effettuata direttamente al concessionario venditore, previa cessione di credito sottoscritta dalle parti.
Pertanto, vi invitiamo, gentilmente e fermamente, a rispettare ciò che è contrattualmente stabilito e vincolante, sopra richiamato, fornendo la necessaria assistenza al comune cliente per la ricerca di un nuovo veicolo, in un'ottica di essenziale e indispensabile collaborazione lavorativa reciproca, al fine di evitare inutili lungaggini e/o spiacevoli circostanze, a discapito del servizio offerto”;
“con mail del 27.07.2021, ore 12:12, la di fronte alla inerzia della CP_10 CP_3 informava quest'ultima che in mancanza di risposta sarebbe stata costretta a liquidare il cliente optando per la liquidazione sul valore commerciale con scoperto del 25% e perdita per il cliente del diritto al rimborso della “ ”; Controparte_6
“con mail del 27.07.2021 ore 17:41 la invitava il a rivolgersi alla CP_1 Parte_1 CP_3 per acquistare un altro veicolo di pari o maggiore valore che sarebbe stato pagato direttamente dalla compagnia alla previa cessione del credito sottoscritta da entrambe le parti”; CP_3 su reiterata richiesta di esso attore la concessionaria “proponeva l'acquisto di un'autovettura Mercedes Classe S - W/V 222 2013 – versione S 350 CDI BT Edition lunga auto, a suo dire del valore di € 42.000,00”, proposta inizialmente sottoscritta ma poi rifiutata da esso attore per la ritenuta incongruità del valore indicato dalla concessionaria, in realtà ben superiore al valore effettivo del veicolo quale risultante dalle quotazioni della rivista “Quattroruote”;
“la con mail del 02.08.2021 ore 18,34, del tutto arbitrariamente e per scelta unilaterale CP_1 preannunciava all'istante l'invio di un assegno di € 21.675,00, che esso attore, per il tramite del suo legale, dichiarava di accettare solo in acconto sulla maggior somma di € 40.000,00 oggetto di tutela, invitando a trasmettere la differenza di € 18.325,00; Con sua nota del 21.09.2021, la invece CP_1 rivendicava la correttezza dell'importo liquidato, sostenendo che "a seguito del mancato CP_13 presso il medesimo concessionario venditore, è stato effettuato il pagamento totale, tramite assegno, dell'importo definito di € 21.675,00 determinato ai sensi dell'art. 40 ("Liquidazione in denaro del danno totale") delle CGA, ovvero € 28.900,00 quale valore commerciale del mezzo rubato al momento dell'evento, decurtato dello scoperto del 25% (pari ad 7.225,00) come previsto dall'art. 33 ("Scoperti e franchigie")";
“al contempo, in relazione alla polizza Filodiretto Gap, con sua mail del 27.09.2021, la CP_1 comunicava la non operatività di tale polizza, in quanto la stessa presuppone che lo scoperto applicato dalla polizza principale non sia superiore al 20%, "pertanto, posto che la liquidazione sul sinistro principale è avvenuta con l'applicazione dello scoperto del 25%, alcun indennizzo può essere Cont riconosciuto sulla polizza;
. che risulta evidente “il mancato rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell'interesse del cliente” da parte della concessionaria e della compagnia di assicurazioni: “la prima perché tenuta da contratto assicurativo - per la stipula del quale essa stessa, peraltro, aveva svolto il ruolo di intermediaria dietro compenso - a consentire l'esercizio dell'opzione rimpiazzo e che, di fatto, invece, ha letteralmente impedito, dapprima dichiarando di non essere disposta a procedere mediante la cessione del credito e di non avere autovetture disponibili, poi proponendo un'autovettura di valore nettamente inferiore, spacciandola falsamente per vettura di valore superiore a quella oggetto di furto e sorprendendo, così, la buona fede del;
la compagnia assicuratrice “quanto Parte_1 CP_1 meno sotto il profilo della violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali e per aver interrotto bruscamente le trattative e la procedura di risarcimento contro la volontà del cliente”, perchè “se è vero che il contratto prevede che la liquidazione del danno da furto, in mancanza della opzione rimpiazzo, debba essere effettuata ai sensi dell'art. 40 CGA, è altrettanto vero che, nel pagina 3 di 5 caso di specie, il rimpiazzo del veicolo non è stato possibile non certo per negligenza del quanto per colpa e/o dolo della concessionaria individuata dalla stessa Parte_1 CP_3 compagnia quale proprio “dealer” presso cui l'attore avrebbe dovuto acquistare il veicolo;
sicché, correttezza e buona fede contrattuale avrebbero dovuto suggerire alla di rivolgersi essa stessa CP_1 al proprio dealer, condannando il deprecabile comportamento sino a quel momento tenuto e sollecitando e attendendo il corretto rimpiazzo del veicolo o provvedendo, in mancanza, alla liquidazione totale in denaro del danno, e non, come invece ha fatto, far ricadere in toto sul cliente (il quale ha stipulato le polizze e ha pagato lautamente le stesse allo scopo di avere la Parte_1 garanzia totale in caso di furto) gli effetti di una propria arbitraria e unilaterale decisione di risarcire il danno applicando l'art. 40 CGA, ricavandone peraltro un cospicuo beneficio e rifiutandosi, infine, di riaprire il sinistro e consentire finalmente l'opzione rimpiazzo”;
“inoltre, il sinistro non poteva essere chiuso ad nutum dalla compagnia e a sua semplice discrezione, dal momento che non essendovi per polizza un tempo limite entro cui effettuare il rimpiazzo, il era ancora in tempo per acquistare un veicolo di uguale o superiore valore, avendo Parte_1 manifestato più volte tale sua intenzione: infatti, dopo l'invio arbitrario della minor somma di € 21.675,00, nel mese di novembre 2021 la comunicava alla di aver sottoscritto con CP_3 CP_1 il cliente una proposta di acquisto di una Mercedes GLE coupè 350 d sport 4matic del valore di € 41.900,00 e chiedeva di riaprire il sinistro e risarcire la differenza al cliente con l'opzione
“rimpiazzo”, ma la dopo una prima iniziale apertura (cfr. mail del 9.11.2021 ore 13:12 e mail CP_1 del 18.11.2021 ore 13:15) e dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il valore del veicolo a rimpiazzo e la proposta di acquisto sottoscritta dalle parti, con successiva mail del 30.11.2021 si è rifiutata di corrispondere la differenza dovuta e, quindi, l'intero risarcimento, costringendo in tal modo il d introdurre la presente domanda”. Parte_1
Si sono costituite in giudizio le società convenute chiedendo il rigetto della domanda.
Orbene, rileva questo giudicante che l'art. 33 delle condizioni generali della polizza “guida sereno green 2018” sottoscritta dall'attore prevede in relazione al rischio furto e rapina, per i sinistri avvenuti nella provincia di Foggia, una franchigia del 15% nel solo caso di utilizzo dell'opzione rimpiazzo con un veicolo di valore pari o superiore a quello oggetto di furto ed invece una franchigia del 25% nel caso di liquidazione in denaro del danno (cfr. polizza in atti). Inoltre, l'art.8 delle condizioni generali della polizza “Filodiretto GAP” prevede, quale condizione di operatività della garanzia assicurativa, che ““gli scoperti e le franchigie non devono essere superiori al 20% del valore assicurato a valore intero”; ancora, l'art. 26 delle stesse condizioni di polizza prevede che “non sono assicurabili i veicoli che pur avendo una copertura incendio e furto a valore intero hanno uno scoperto o franchigia superiore al 20%”.
Ora, il con le mail del 21.7.2021 e del 2.8.2021 ha manifestato espressamente alla società Parte_1 assicuratrice la sua intenzione di non esercitare la cd. opzione rimpiazzo e di richiedere la CP_1 liquidazione in denaro del danno totale subito in conseguenza del furto, comunicando con la prima mail l'indisponibilità presso la concessionaria di un veicolo di valore pari o superiore a quello CP_3 oggetto di furto e con la seconda mail il suo rifiuto della proposta d'acquisto di altro veicolo formulata in data 28.7.2021 dalla proposta inizialmente sottoscritta per accettazione dallo stesso attore. CP_3 L'attore ha dunque reiteratamente ed espressamente manifestato la rinuncia all'opzione rimpiazzo e la volontà di conseguire la liquidazione in denaro del danno, nella piena consapevolezza delle conseguenze (negative per l'assicurato) del mancato utilizzo dell'opzione rimpiazzo – vale a dire liquidazione in denaro del danno ai sensi dell'art. 40 delle condizioni generali della polizza “guida sereno green 2018” con applicazione della franchigia del 25% e conseguente non operatività della pagina 4 di 5 Contr polizza “filo diretto -, conseguenze esplicitamente richiamate nella mail del 22.7.2021 inviatagli dalla e nella mail del 27.7.2021 inviatagli dal liquidatore della CP_10 CP_1
La considerando ragionevolmente ormai definitiva la volontà del di rinunciare CP_1 Parte_1 all'opzione rimpiazzo, tenuto anche conto del lasso di tempo trascorso dalla denuncia di furto (tre mesi circa), nel mese di agosto del 2021 ha correttamente escluso l'operatività della polizza “filo diretto GAP” ed ha liquidato l'indennizzo nella misura di euro € 21.675,00 ai sensi dell'art. 40 delle condizioni generali della polizza “guida sereno green 2018”, così determinato applicando la franchigia contrattuale del 25% al valore commerciale del veicolo al sinistro.
Alcuna violazione del dovere di buona fede può essere dunque imputata alla società assicuratrice, la quale, dopo tre mesi dal furto, preso atto della chiara volontà dell'assicurato di rinunciare all'opzione rimpiazzo e di ottenere con sollecitudine la liquidazione in denaro del danno – volontà nuovamente manifestata dal anche a fronte di una proposta d'acquisto di altro veicolo dallo stesso Parte_1 inizialmente accettata -, ha liquidato in denaro il danno in conformità alle sopra richiamate disposizioni contrattuali, dopo aver peraltro reiteratamente e chiaramente informato l'assicurato circa le conseguenze della scelta dell'una o dell'altra opzione contrattuale. Neppure può essere imputata alla società assicuratrice la mancata considerazione della successiva proposta d'acquisto di altro veicolo formulata dalla concessionaria e sottoscritta dal in data Parte_1
25.11.2021 dopo tre mesi dalla liquidazione del danno, dovendosi tener conto del legittimo interesse della società di assicurazione ad adempiere in tempi ragionevoli al proprio obbligo contrattuale e dovendosi altresì considerare il ragionevole affidamento da essa riposto nella definitività della precedente liquidazione, del tutto coerente con la volontà reiteratamente manifestata dall'assicurato e conforme alle condizioni contrattuali.
Inoltre, alcuna responsabilità può essere imputata alla concessionaria la quale non ha CP_3 assunto alcun obbligo contrattuale nei confronti del in relazione all'operatività della garanzia Parte_1 assicurativa, non essendo parte né del contratto di assicurazione, né del contratto di intermediazione assicurativa stipulato tra il e la Parte_1 CP_10 Con E' incontroverso tra le parti che non è il legale rappresentante della e Controparte_11 CP_9 che lo stesso ha agito nei confronti del nella mera qualità di intermediario assicurativo per Parte_1 conto della non evocata nel presente giudizio. CP_10
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna la parte attrice a rimborsare alle altre parti le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna di esse in € 3300,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 27.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli pagina 5 di 5