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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 01/09/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3273/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3273/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEMONTESI Parte_1 C.F._1
SILVIA;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FORNASARO PAOLA;
CONVENUTA
, con il patrocinio dell'avv. STRICCA FEDERICO;
CP_2
TERZO CHIAMATO
avente ad oggetto: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Accertata e dichiarata la responsabilità della società convenuta quanto all'intervenuta pagina 1 di 16 modifica d'ufficio della destinazione d'uso dell'immobile di via Bonomea 52 -da abitativo a commerciale- in epoca successiva alla compravendita perfezionata in data 20.01.20,
Dichiarare in persona del legale rappresentante in Controparte_1
carica pro tempore, obbligata al ristoro\ripetizione in favore dell'attore di tutti i maggiori oneri fiscali\tributari reclamati e\o reclamandi dalla P.A. competente, siano essi correlati, discendenti e\o conseguenti alla revisione dei dati di classamento e rendita dell'immobile di cui si controverte, per la cui quantificazione e conseguente condanna ci si riserva separata azione;
Condannare in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica pro tempore al risarcimento dei danni patrimoniali (intesi nella più lata accezione di danno emergente e lucro cessante) arrecati e arrecandi nella misura di €18.557,98.- e\o nella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, maggiorata degli interessi legali ex art.1284 IV co. c.c..
Con rifusione delle competenze professionali del presente giudizio nonché della mediazione esperita”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“Voglia, pertanto, il Tribunale Ill.mo,
In via principale di merito
✓ accertata e dichiarata l'insussistenza di responsabilità a carico di Controparte_1
a qualsivoglia titolo e/o causa in relazione ai danni lamentati da parte attrice,
[...]
rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e del tutto indimostrate.
In via subordinata di merito
✓ viste le risultanze della CTU, secondo cui l'aliquota IVA applicabile alla fattura emessa dalla società è del 22% anziché del 10%, con una differenza iva pari ad € Parte_2
2.720,30.- (erroneamente indicata in atti ex adverso in € 4.080,47), qualora il Giudice ritenesse di accogliere la suddetta posta di danno e/o nella denegata ipotesi che si ritenessero accoglibili anche solo parzialmente altre e diverse pretese risarcitorie attoree, accertata la responsabilità professionale esclusiva e/o concorrente del terzo chiamato ing. CP_2
pagina 2 di 16 nella produzione dei danni asseritamente subiti dall'originario attore, e respinta ogni eccezione/deduzione/conclusione del terzo chiamato stesso, dichiarare - in accoglimento della domanda di – l'ing. tenuto a garantire e Controparte_1 CP_2
manlevare la società convenuta da qualsivoglia pregiudizio derivante dalla presente causa per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannare l'ing. a tenere indenne CP_2
da ogni pregiudizio dovesse subire dalla pendente Controparte_1 causa;
✓ in ogni caso, ridurre nel quantum la pretesa attorea nei termini accertati in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite anche nei rapporti con il terzo chiamato”.
PER PARTE TERZA CHIAMATA: come da foglio di PC
“In via meritale:
– rigettare siccome infondate in fatto ed in diritto le domande tutte, svolte nei confronti dell'Ing. , per motivi di cui in narrativa. CP_2
Con vittoria di spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
I. Con contratto del 20 gennaio 2020 attore, ha acquistato dalla società Parte_1
convenuta in giudizio, un immobile sito in Trieste, Controparte_1 via Bonomea n. 52. L'acquirente intendeva destinare l'immobile a propria abitazione principale e a tal fine, prima della conclusione del contratto, la società venditrice, nel maggio 2019, aveva attivato la procedura amministrativa per ottenere che l'immobile, in origine accatastato in categoria C/1 (uso commerciale), fosse riclassificato in categoria A/3 (abitazione). Tale classificazione risultava anche dagli atti consegnati al momento del rogito.
Solo successivamente alla stipula del contratto l'attore veniva a conoscenza — a seguito di un accesso al Catasto effettuato dal proprio tecnico — dell'intervenuta riclassificazione d'ufficio dell'immobile in categoria C/1, provvedimento assunto senza che gli fosse stata data nessuna comunicazione formale. Tale modifica comportava la perdita della destinazione abitativa che aveva costituito presupposto essenziale dell'acquisto da parte del Pt_1
pagina 3 di 16 In conseguenza di ciò, l'attore si trovava costretto a sospendere i lavori di ristrutturazione, già avviati sulla base di una progettazione predisposta ad hoc per uso abitativo, e si attivava per ottenere la riqualificazione catastale dell'immobile, conferendo incarico a un tecnico di fiducia.
Il ripristino della categoria A/3 avveniva solo nel maggio 2022.
II. ha quindi svolto nei confronti della società venditrice due ordini di Parte_1
domande:
1. una domanda volta ad ottenere semplicemente l'accertamento del diritto ad essere ristorato da ogni maggiore onere tributario conseguente alla riclassificazione dell'immobile da A/3 a C/1 (tra cui imposta di registro, IVA, imposte ipocatastali, perdita di detrazioni fiscali su mutuo, di vantaggi fiscali per impossibilità di ottenere i benefici fiscali connessi al c.d. superbonus 110% e potenziali sanzioni), dichiarando di riservarsi di agire con separato giudizio per ottenere la condanna al pagamento del risarcimento una volta nota l'entità dei danni;
2. una domanda di condanna al pagamento dei danni patrimoniali già sofferti in relazione a costi aggiuntivi per il conferimento dell'incarico ad un tecnico per la riclassificazione, per maggiori imposte e in generale per esborsi economici pagati in conseguenza della decisione dell'Ufficio del Catasto di rigettare la classificazione nella categoria A/3, e precisamente:
- Compenso al geom. : € 1.104,50 CP_3
- Aumento del costo per l'acquisto della cucina: € 800,00
- Differenza IVA su fattura per lavori edili eseguiti dalla € 4.080,47 Pt_2
- Spese forfettarie per alloggiare in altra abitazione a Grado e trasferimenti da
Grado a Trieste per lavoro: € 9.000,00
- Competenze legali per la procedura di mediazione: € 3.691,57
- Costi per attività svolte da Promoconsult S.r.l. in relazione alla procedura di mediazione: € 341,60.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente le avverse pretese, negando ogni profilo di responsabilità in ordine alla modifica della classificazione catastale e deducendo di aver agito con diligenza e buona fede.
Secondo la tesi difensiva della società, la classificazione da C/1 ad A/3 era stata effettuata su pagina 4 di 16 richiesta dell'attore stesso, il quale, già in fase di trattativa, aveva espresso la volontà di adibire l'immobile ad abitazione. La venditrice allega che aveva formalmente conferito incarico all'ing. , con procura speciale, affinché curasse tutte le pratiche necessarie al CP_2
cambio di destinazione d'uso. La procedura veniva effettivamente avviata e completata mediante trasmissione telematica agli uffici catastali e così alla data del 29 maggio 2019 la visura catastale attestava la classificazione in A/3, come confermato anche dal notaio rogante.
Prosegue la convenuta allegando che successivamente alla vendita, nell'aprile 2020, l'Agenzia del Territorio inviava all'ing. , unico soggetto destinatario delle comunicazioni, una CP_2
richiesta di integrazione documentale. Il tecnico, tuttavia, ometteva di darvi riscontro, ritenendo concluso l'iter, e non informava né la venditrice né l'acquirente. Tale mancanza avrebbe determinato il successivo annullamento in autotutela della riclassificazione.
La convenuta ha dunque sostenuto di essere estranea alla causa determinativa dell'evento dannoso, affermando di aver agito in conformità agli obblighi assunti e in totale affidamento sull'operato del tecnico incaricato, del quale ha richiesto e ottenuto la chiamata in causa per essere manlevata.
Ha inoltre eccepito l'infondatezza e la genericità delle voci di danno prospettate dall'attore, osservando che: la riclassificazione in A/3 è stata ottenuta nel maggio 2021, con interruzione del regime commerciale di appena pochi mesi;
non risulta ad oggi nessuna comunicazione che disconosce le agevolazioni fiscali sull'acquisto da parte dell'Agenzia delle Entrate;
il Pt_1
risulta residente non a Grado, ma presso la propria abitazione originaria, in Trieste, perciò non sarebbero giustificata la domanda di ristoro dei danni per i trasferimenti alla sede di lavoro a
Trieste; l'immobile di via Bonomea non risulta né utilizzato né oggetto di ulteriori interventi edilizi dopo il primo S.A.L. del gennaio 2021; la mancata fruizione del bonus 110% e i costi per alloggi alternativi non sono causalmente ricollegabili alla condotta della venditrice, bensì a scelte discrezionali o inerzie del medesimo attore.
III. Costituitosi in giudizio, l'ing. , terzo chiamato dalla convenuta, ha contestato CP_2
integralmente tanto le allegazioni attoree quanto quelle formulate dalla società
[...]
chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi Controparte_1 confronti.
Egli ha premesso di aver ricevuto nel maggio 2019 dalla convenuta formale incarico pagina 5 di 16 professionale per la predisposizione e trasmissione della dichiarazione DOCFA necessaria al cambio di destinazione d'uso dell'immobile da commerciale (C/1) a residenziale (A/3). Ha specificato che la proposta di classamento era fondata su modifiche interne già realizzate rientranti nell'ambito dell'edilizia libera (creazione di un disimpegno, ampliamento della veranda, formazione di zona giorno e servizi), come risulterebbe anche dalla documentazione e dalla planimetria prodotte in atti. Ha sottolineato che alla data del rogito (20 gennaio Tes_1
2020) l'immobile risultava regolarmente classificato in categoria A/3, come confermato dalla visura catastale e dai controlli svolti dal notaio;
ha sostenuto che l'atto di compravendita fu concluso consapevolmente senza attendere l'esito definitivo della verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, che – in base alla normativa DOCFA – può intervenire anche a distanza di tempo, entro un termine di dodici mesi.
Quanto alla successiva riclassificazione catastale dell'immobile, l'ing. ha confermato di CP_2
aver ricevuto, nell'aprile 2020, una comunicazione informale via e-mail dall'Agenzia del
Territorio, con la quale gli veniva richiesta documentazione integrativa (segnatamente fotografie dello stato dei luoghi), richiesta da lui effettivamente riscontrata nei giorni successivi, anche sollecitando la parte venditrice per ottenerla. Ha allegato copia delle comunicazioni intercorse, comprese le e-mail del 7, 8 e 19 aprile 2020 (Doc. 1 → email del
7-4-2020, Doc. 2 email del 8-4-2020, Doc. 3 → email del 19-11-2020).
Secondo il terzo chiamato, la mancata accettazione della proposta di classamento da parte dell'Agenzia delle Entrate non può in alcun modo essere imputata a sua negligenza professionale. Al contrario, egli avrebbe adempiuto l'incarico con diligenza tecnica adeguata, presentando nei tempi previsti tutta la documentazione richiesta e confermando successivamente – nella propria risposta all'Agenzia di novembre 2020 – che le modifiche apportate giustificavano il passaggio a destinazione abitativa. Ha sostenuto che l'Agenzia non aveva ancora assunto nessun provvedimento formale fino alla notifica dell'avviso di accertamento del 18 gennaio 2021, fatta direttamente all'intestatario catastale (l'attore), e solo a quel punto ha proceduto alla riclassificazione in C/1.
Ha inoltre evidenziato che la valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia si è basata su una verifica complessiva, comprendente: le caratteristiche fisiche dell'immobile, la documentazione allegata, il contesto urbanistico e la consistenza dichiarata. Pertanto, l'esito pagina 6 di 16 negativo della procedura non deriverebbe dalla mancata trasmissione delle fotografie, bensì da una valutazione discrezionale e unilaterale dell'amministrazione.
L'ing. ha fatto presente che l'attore, dopo aver ricevuto l'avviso di accertamento, ha CP_2
scelto di non impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria, limitandosi a presentare un'istanza di autotutela, poi rigettata, rinunciando così ad avvalersi dell'unico strumento giurisdizionale idoneo a sindacare le valutazioni catastali della pubblica amministrazione.
Sotto il profilo giuridico, il terzo chiamato ha invocato i principi che regolano la responsabilità professionale intellettuale ai sensi degli artt. 2230 ss. c.c., qualificando la propria prestazione come obbligazione di mezzi, e sostenendo che l'attore o la convenuta avrebbero dovuto provare la violazione dei doveri di diligenza tecnica o delle regole professionali applicabili, non potendo fondare la responsabilità sul solo esito sfavorevole della procedura DOCFA.
Ha infine contestato analiticamente le domande attoree in punto quantum, ritenendo infondate le voci di danno prospettate (ivi comprese le spese per tecnici, maggiori imposte, alloggio alternativo, impossibilità di accedere al bonus 110, aumento costi per arredi, ecc.), e ribadendo che nessuna correlazione causale può essere posta tra la propria attività e le conseguenze dedotte dall'attore, che egli riconduce a scelte soggettive o a comportamenti successivi indipendenti dalla prestazione da lui eseguita.
Decisione della causa.
I. Con riferimento alla domanda di mero accertamento del diritto al risarcimento dei danni formulata dall'attore, volta a ottenere una declaratoria della responsabilità della convenuta in relazione a possibili maggiori oneri fiscali e tributari derivanti dalla temporanea riclassificazione dell'immobile acquistato, occorre muovere da alcune considerazioni in diritto.
L'azione di accertamento presuppone un interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e, perciò, il processo non può essere utilizzato solo in previsione di effetti futuri pregiudizievoli per la parte solo possibili, se cioè questi non si sono ancora verificati e non si verificheranno con certezza.
Nel caso di specie, l'attore chiede che venga accertato il proprio diritto ad essere risarcito dalla convenuta per una serie di pregiudizi ipotizzati come futuri, derivanti da un potenziale accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria dell'illegittimo godimento di benefici fiscali fruiti in sede di acquisto dell'immobile. In particolare, l'attore chiede che venga pagina 7 di 16 accertato – si riporta testualmente – il "disconoscimento delle agevolazioni prima casa", il
"disconoscimento del credito scomputato in misura pari all'imposta di registro pagata per
l'acquisto agevolato della precedente prima casa" e l'applicazione dell'IVA al prezzo di compravendita, che consisterebbero praticamente nella richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria di maggiori imposte rispetto a quelle pagate come prima casa, con relative sanzioni.
Appare mancare per queste poste l'interesse ad agire, ma vi sono da fare considerazioni anche nel merito.
Come correttamente evidenziato dalla consulente tecnica d'ufficio, tali timori non trovano fondamento attuale né concreto. In primo luogo, va rilevato che – come chiarito dalla consulente d'ufficio - le agevolazioni cc.dd. “prima casa” possono essere riconosciute anche per immobili che, al momento dell'atto di compravendita, non risultino accatastati come abitativi, purché ne sia possibile il mutamento di destinazione a uso residenziale, e purché tale variazione venga effettuata entro il termine previsto per l'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria (cinque anni dalla registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 131/1986).
Nel caso di specie, l'immobile acquistato dall'attore è stato riclassificato definitivamente in categoria A/3 a partire dal 3 maggio 2022 e all'attualità risulta spirato il termine per l'attività di accertamento fiscale.
Per quanto riguarda, infine, le detrazioni fiscali relative agli interessi passivi del mutuo e quelle connesse ai costi di costruzione del box auto, si ritiene che anche queste voci di pregiudizio non possano trovare riscontro alla luce delle considerazioni fornite dalla consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa . La consulente ha chiarito che, in entrambi i casi, la concreta Per_1
possibilità di fruire dei benefici fiscali dedotti è subordinata alla capienza fiscale del contribuente. In particolare, l'effettiva detraibilità dei suddetti oneri presuppone che il soggetto interessato abbia, nell'anno d'imposta di riferimento, un'imposta IRPEF lorda sufficiente da cui detrarre gli importi previsti. Di conseguenza, per poter affermare che vi sia stata una perdita patrimoniale derivante dall'impossibilità di avvalersi di tali benefici, sarebbe stato necessario verificare il quadro reddituale complessivo dell'attore per ciascun anno interessato. Tale verifica non è stata possibile nel presente giudizio, in quanto non risulta prodotta alcuna dichiarazione dei redditi da parte dell'attore, né è possibile fare proiezioni per il futuro sul pagina 8 di 16 godimento dei benefici. Inoltre, quanto alla detrazione dei costi di costruzione del box auto, la consulente ha rilevato con motivazione logica che tale beneficio poteva e può essere in realtà legittimamente fruito sin dall'anno d'imposta 2020, essendo sganciato dalla residenza effettiva del beneficiario (non è, cioè, ancora alla c.d. prima casa) ed essendo orami definitiva la classificazione come abitazione.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che la dedotta perdita delle detrazioni fiscali non risulta né provata né attuale;
ne consegue che anche sotto tale profilo della domanda di accertamento deve essere rigettata.
Quanto, infine, ai pretesi danni derivanti dall'impossibilità di accedere al c.d. “bonus 110%”, si rileva che il quadro di allegazioni e di prove fornito dall'attore è del tutto insufficiente a dimostrare la sussistenza effettiva di tale pregiudizio, non essendo state fornite informazioni e prove su tempi, progetti di ristrutturazione, potenzialità dell'immobile e in generale elementi concreti per poter sostenere l'esistenza di positive e plausibili aspettative di vedersi riconosciuti questi vantaggi. Quanto all'aliquota IVA agevolata per le ristrutturazioni edilizie, si osserva che il relativo beneficio, disciplinato dall'art. 2, comma 11, della L. 191/2009, non è soggetto a scadenze rigide né risulta precluso dalla sola classificazione catastale temporanea dell'immobile, potendo essere fruito a condizione che siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi di legge. In difetto di un impianto probatorio concreto e specifico, queste voci di danno non possono essere riconosciute, nemmeno in via equitativa, poiché basate su ipotesi del tutto generiche, che difettano dei requisiti minimi di certezza e verosimiglianza richiesti per il riconoscimento del danno emergente o del lucro cessante.
II. Per quanto concerne la domanda di condanna al risarcimento dei danni, si ritiene che la fattispecie in esame possa essere correttamente inquadrata nell'ambito dell'art. 1497 c.c., che disciplina la mancanza delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui è destinata la cosa.
La disposizione in esame si applica allorquando il bene acquistato risulti non solo privo delle caratteristiche essenziali, cioè di quelle indispensabili all'uso cui la cosa è normalmente destinata, ma anche di quelle utili per il conseguimento dello scopo contrattualmente perseguito. Nel caso concreto, risulta incontestato che l'attore avesse acquistato l'immobile oggetto di causa con l'intento dichiarato di adibirlo ad abitazione principale, circostanza espressamente indicata nel contratto di compravendita, e che la convenuta avesse promesso pagina 9 di 16 detta qualità. È dunque evidente come la destinazione abitativa rappresentasse, nella comune intenzione delle parti, una qualità essenziale del bene acquistato, la cui assenza ha inciso in modo sostanziale sulla possibilità per l'acquirente di trarre l'utilità perseguita con il contratto.
Per la precisione la norma contempla la mancanza di tali qualità come causa di risoluzione autonoma e specifica del contratto (cfr. Cass. civ., sez. II, 28/02/2017, n. 5148; Cass. civ., sez.
II, 26/07/2018, n. 19871), domanda non svolta dall'attore, il quale si è limitato a richiedere il risarcimento dei danni patiti, scelta legittima. Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in tema di compravendita, la mancanza delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui è destinata la cosa legittima l'acquirente ad agire non soltanto per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c., ma anche per il risarcimento del danno, ove preferisca mantenere il contratto fermo» (cfr. Cass. civ., sez. II, 08/11/2011, n.
23163; Cass. civ., sez. II, 23/10/2015, n. 21602). L'azione risarcitoria può, dunque, essere esercitata in via autonoma rispetto a quella risolutoria, secondo i principi generali della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.).
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle deduzioni documentali, si ritiene che tra i danni allegati siano certamente risarcibili:
• la spesa di euro 1.104,50 sostenuta per compensare il tecnico di fiducia dell'attore
(geom. ), incaricato di procedere alla nuova variazione catastale e di CP_3 regolarizzare la destinazione d'uso dell'immobile. Si tratta infatti di un intervento tecnico resosi necessario al fine di ripristinare la situazione abitativa dell'immobile, indebitamente compromessa dalla responsabilità riconducibile alla società venditrice;
• il maggior esborso di euro 2.720,31 sostenuto in sede di pagamento della fattura emessa dalla società per lavori di ristrutturazione dell'immobile, per effetto Parte_2 dell'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22% in luogo dell'aliquota ridotta del
10% prevista dall'art. 2, comma 11, della legge n. 191/2009 per gli interventi edilizi su immobili a destinazione abitativa. Come evidenziato dalla consulente d'ufficio, dott.ssa
, tale maggiore onere trova diretta e comprovata connessione causale nella Per_1
temporanea assenza di una classificazione catastale residenziale, che ha impedito all'appaltatore di applicare l'aliquota agevolata.
Al contrario, non si ritiene sussistente il nesso causale richiesto dall'art. 1223 c.c. in relazione pagina 10 di 16 alla maggiorazione di prezzo applicata per l'acquisto della cucina. In particolare, la comunicazione e-mail con cui la venditrice del mobilio ha giustificato la variazione del listino
(doc. 10 attoreo) fa riferimento a generiche difficoltà nell'acquisizione delle misure necessarie per la progettazione della cucina, ma non consente di affermare con certezza che, in assenza della riclassificazione catastale, le opere murarie sarebbero state ultimate in tempo utile per evitare l'aumento.
Parimenti non risarcibile risulta la somma forfettaria di euro 9.000,00 richiesta dall'attore per asseriti maggiori costi legati ai trasferimenti da Grado a Trieste o per aver dovuto trovare una sistemazione alloggiativa precaria presso amici durante il periodo in cui non ha potuto abitare nell'immobile acquistato. Le risultanze anagrafiche documentano la residenza stabile dell'attore a Trieste, e in ogni caso manca qualsiasi riscontro oggettivo circa l'effettiva frequenza e natura degli spostamenti, i costi vivi sostenuti (carburante, pedaggi, noleggi, ecc.) e la loro riferibilità causale diretta alla vicenda oggetto del presente giudizio. Anche una liquidazione equitativa non sarebbe possibile in difetto di dati minimi oggettivi, tali da rendere verosimile e quantificabile il pregiudizio subito.
In conclusione, la responsabilità della società convenuta per violazione dell'art. 1497 c.c. deve ritenersi accertata, con conseguente condanna al risarcimento dei danni nella misura complessiva di euro 3.824,81, dovendosi rigettare per il resto le ulteriori voci richieste per difetto di prova del nesso causale o dell'ammontare.
- Interessi e rivalutazione -
Parte attrice domanda il pagamento degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 4, c.c. sulle somme liquidate per il risarcimento dei danni.
Al riguardo deve osservarsi che gli interessi che vengono in considerazione in materia di risarcimento dei danni non sono quelli corrispettivi, richiamati dall'attore, ma quelli cc.dd.
“compensativi”, che costituiscono una forma di liquidazione forfetaria della voce di danno data dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (lucro cessante). Si tratta di una categoria di interessi non prevista dalla legge, ma sorta dalla pratica giurisprudenziale. La Corte di Cassazione - sin dalla sentenza resa a Sezioni Unite (Cass.
SS.UU. 1712/1995) - è univoca nell'affermare che la domanda di pagamento degli interessi compensativi richiede che sia allegato e provato il danno da ritardo, con possibilità di far pagina 11 di 16 ricorso anche a presunzioni, data la difficoltà della prova diretta. Si richiamano le seguenti massime: “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18564 del
13/07/2018, Rv. 649736 - 01); “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta
"iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22607 del 08/11/2016, Rv. 642965 - 01). Come desumibile dalle massime appena citate, la prova deve concernere anche la misura degli interessi, non esistendo una misura “legale” degli interessi compensativi (tasso al quale invece si richiama parte attrice).
Nel caso di specie, parte attrice è stata carente sia nell'allegazione che nella prova, avendo semplicemente richiesto la corresponsione degli interessi dalla data del dovuto al saldo,
pagina 12 di 16 senza fare un minimo riferimento al concreto danno che sarebbe derivato dal ritardo pagamento del risarcimento, nemmeno menzionato.
Poiché con la liquidazione giudiziale del danno il debito di risarcimento dei danni da valore si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicazione ad esso della relativa disciplina, sulla somma liquidata in sentenza decorreranno gli interessi corrispettivi (art. 1282
c.c.) solo dalla data di pubblicazione della sentenza fino al momento del saldo (in termini ex plurimis Cass. 8507/2011; Cass. 24896/05).
Spetta invece a parte attrice la rivalutazione monetaria dalla data in cui si è verificato il danno. Infatti, in caso di condanna al risarcimento del danno, il giudice deve procedere d'ufficio a rivalutare il debito, in quanto l'obbligo di risarcimento del danno è – si ribadisce - un debito di valore, e, dunque, la quantificazione del danno deve essere compiuta in base ai valori monetari esistenti al momento della liquidazione (in termini, tra le tante, vedi la recente
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021, Rv. 660829 – 01).
III. Non può ritenersi fondata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, ing. , in quanto non risultano configurabili profili di CP_2
responsabilità professionale a carico di quest'ultimo per le ragioni di seguito illustrate.
Dalle allegazioni delle parti e dai documenti versati in atti, risulta che l'ing. , su incarico CP_2
della stessa convenuta, ha provveduto nel maggio 2019 alla presentazione della dichiarazione
DOCFA volta a ottenere il riclassamento catastale dell'immobile da categoria C/1
(commerciale) a categoria A/3 (abitativa). L'attività affidata al professionista si è quindi limitata, come appare dalle allegazioni delle parti, alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria per la variazione di classamento, sulla base degli elementi strutturali e planimetrici già sussistenti nell'immobile e forniti dalla parte committente.
Dalla corrispondenza intercorsa con l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio e, in particolare, dalle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate emerge che la decisione di rigettare la variazione catastale richiesta in A/3 è stata espressamente motivata sulla base delle caratteristiche oggettive del bene, e in particolare della ripartizione degli spazi interni, ritenuta non conforme ai parametri richiesti per l'inquadramento nella categoria abitativa. Si trattava, quindi, di una valutazione non influenzabile dal professionista incaricato, che non disponeva di alcun potere discrezionale né aveva la possibilità di intervenire sulle caratteristiche materiali pagina 13 di 16 dell'immobile, in quanto queste erano preesistenti e non risultano essere state oggetto dell'incarico ricevuto.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, deve escludersi un comportamento omissivo del professionista sotto il profilo della mancata interlocuzione con l'Agenzia delle
Entrate, risultando agli atti che l'ing. ha fornito puntuale riscontro alle richieste di CP_2
chiarimento e di integrazione documentale da parte dell'Ufficio, come risulta dalla e-mail del
19 novembre 2020.
È vero, peraltro, che un più diligente adempimento dell'incarico avrebbe richiesto da parte del professionista un'attività di monitoraggio fino alla definizione dell'iter amministrativo, nonché la comunicazione tempestiva dell'esito della pratica al proprio committente. Tuttavia, anche ove si ritenesse integrata una condotta omissiva sotto questo profilo, non risulta provato alcun nesso causale tra tale inadempimento e i pregiudizi lamentati dall'attore: in particolare, non è dimostrato che la tempestiva conoscenza del rigetto da parte della venditrice avrebbe consentito di evitare i danni patrimoniali accertati, atteso che la causa del pregiudizio risiede nella mancata verifica della corretta destinazione catastale al momento del trasferimento del bene, e non nel ritardo nella comunicazione del rigetto da parte del tecnico.
In definitiva, la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato deve essere rigettata, non ravvisandosi alcun inadempimento causalmente rilevante ai fini del risarcimento dei danni azionati in via principale.
Spese di lite.
Le spese di lite sono poste a carico della convenuta, ma previa compensazione per il 30%, in considerazione del rigetto della domanda di accertamento e del mancato riconoscimento di tutte le poste di danno. Sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M.
55/2014, in base allo scaglione della causa (, nella misura già risultante da compensazione).
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Controparte_1
in quanto la consulenza è stata disposta nell'interesse di entrambe le parti e Parte_1
per l'accertamento di fatti rilevanti per le rispettive domande e difese. Vanno ulteriormente rifuse le spese connesse al procedimento di mediazione, che vengono determinate in euro
1.500,00 per le competenze professionali.
pagina 14 di 16 Nei rapporti tra la convenuta e il terzo chiamato, le spese sono poste a carico della convenuta, soccombente rispetto alla domanda di manleva.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di mero accertamento avente ad oggetto il diritto dell'attore a essere risarcito dalla convenuta per futuri e ipotetici oneri fiscali, tributi o sanzioni derivanti dalla riclassificazione catastale dell'immobile;
2. condanna la convenuta a risarcire all'attore Controparte_1
i danni derivanti dalla mancata classificazione dell'immobile in via Parte_1
Bonomea n. 32, Trieste, in categoria A/3 nella misura di euro 3.824,81, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo e rivalutazione monetaria dalla data del danno alla data della pubblicazione della sentenza;
3. rigetta la domanda di manleva proposta da nei Controparte_1
confronti di;
CP_2
4. condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1
a favore dell'attore, liquidate, previa compensazione, in € 1.786,40 per competenze di avvocato ed € 545,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e
CNAP come per legge;
5. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
e Parte_1
6. condanna al pagamento delle spese connesse al Controparte_1
procedimento di mediazione, pari ad euro € 341,60 per i costi amministrativi, ed euro
1.500 per competenze del difensore;
7. condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
liquidate in € 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge.
pagina 15 di 16 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 01/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3273/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEMONTESI Parte_1 C.F._1
SILVIA;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FORNASARO PAOLA;
CONVENUTA
, con il patrocinio dell'avv. STRICCA FEDERICO;
CP_2
TERZO CHIAMATO
avente ad oggetto: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI:
PER PARTE ATTRICE: come da foglio di PC
“Accertata e dichiarata la responsabilità della società convenuta quanto all'intervenuta pagina 1 di 16 modifica d'ufficio della destinazione d'uso dell'immobile di via Bonomea 52 -da abitativo a commerciale- in epoca successiva alla compravendita perfezionata in data 20.01.20,
Dichiarare in persona del legale rappresentante in Controparte_1
carica pro tempore, obbligata al ristoro\ripetizione in favore dell'attore di tutti i maggiori oneri fiscali\tributari reclamati e\o reclamandi dalla P.A. competente, siano essi correlati, discendenti e\o conseguenti alla revisione dei dati di classamento e rendita dell'immobile di cui si controverte, per la cui quantificazione e conseguente condanna ci si riserva separata azione;
Condannare in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica pro tempore al risarcimento dei danni patrimoniali (intesi nella più lata accezione di danno emergente e lucro cessante) arrecati e arrecandi nella misura di €18.557,98.- e\o nella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, maggiorata degli interessi legali ex art.1284 IV co. c.c..
Con rifusione delle competenze professionali del presente giudizio nonché della mediazione esperita”.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
“Voglia, pertanto, il Tribunale Ill.mo,
In via principale di merito
✓ accertata e dichiarata l'insussistenza di responsabilità a carico di Controparte_1
a qualsivoglia titolo e/o causa in relazione ai danni lamentati da parte attrice,
[...]
rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e del tutto indimostrate.
In via subordinata di merito
✓ viste le risultanze della CTU, secondo cui l'aliquota IVA applicabile alla fattura emessa dalla società è del 22% anziché del 10%, con una differenza iva pari ad € Parte_2
2.720,30.- (erroneamente indicata in atti ex adverso in € 4.080,47), qualora il Giudice ritenesse di accogliere la suddetta posta di danno e/o nella denegata ipotesi che si ritenessero accoglibili anche solo parzialmente altre e diverse pretese risarcitorie attoree, accertata la responsabilità professionale esclusiva e/o concorrente del terzo chiamato ing. CP_2
pagina 2 di 16 nella produzione dei danni asseritamente subiti dall'originario attore, e respinta ogni eccezione/deduzione/conclusione del terzo chiamato stesso, dichiarare - in accoglimento della domanda di – l'ing. tenuto a garantire e Controparte_1 CP_2
manlevare la società convenuta da qualsivoglia pregiudizio derivante dalla presente causa per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannare l'ing. a tenere indenne CP_2
da ogni pregiudizio dovesse subire dalla pendente Controparte_1 causa;
✓ in ogni caso, ridurre nel quantum la pretesa attorea nei termini accertati in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite anche nei rapporti con il terzo chiamato”.
PER PARTE TERZA CHIAMATA: come da foglio di PC
“In via meritale:
– rigettare siccome infondate in fatto ed in diritto le domande tutte, svolte nei confronti dell'Ing. , per motivi di cui in narrativa. CP_2
Con vittoria di spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
I. Con contratto del 20 gennaio 2020 attore, ha acquistato dalla società Parte_1
convenuta in giudizio, un immobile sito in Trieste, Controparte_1 via Bonomea n. 52. L'acquirente intendeva destinare l'immobile a propria abitazione principale e a tal fine, prima della conclusione del contratto, la società venditrice, nel maggio 2019, aveva attivato la procedura amministrativa per ottenere che l'immobile, in origine accatastato in categoria C/1 (uso commerciale), fosse riclassificato in categoria A/3 (abitazione). Tale classificazione risultava anche dagli atti consegnati al momento del rogito.
Solo successivamente alla stipula del contratto l'attore veniva a conoscenza — a seguito di un accesso al Catasto effettuato dal proprio tecnico — dell'intervenuta riclassificazione d'ufficio dell'immobile in categoria C/1, provvedimento assunto senza che gli fosse stata data nessuna comunicazione formale. Tale modifica comportava la perdita della destinazione abitativa che aveva costituito presupposto essenziale dell'acquisto da parte del Pt_1
pagina 3 di 16 In conseguenza di ciò, l'attore si trovava costretto a sospendere i lavori di ristrutturazione, già avviati sulla base di una progettazione predisposta ad hoc per uso abitativo, e si attivava per ottenere la riqualificazione catastale dell'immobile, conferendo incarico a un tecnico di fiducia.
Il ripristino della categoria A/3 avveniva solo nel maggio 2022.
II. ha quindi svolto nei confronti della società venditrice due ordini di Parte_1
domande:
1. una domanda volta ad ottenere semplicemente l'accertamento del diritto ad essere ristorato da ogni maggiore onere tributario conseguente alla riclassificazione dell'immobile da A/3 a C/1 (tra cui imposta di registro, IVA, imposte ipocatastali, perdita di detrazioni fiscali su mutuo, di vantaggi fiscali per impossibilità di ottenere i benefici fiscali connessi al c.d. superbonus 110% e potenziali sanzioni), dichiarando di riservarsi di agire con separato giudizio per ottenere la condanna al pagamento del risarcimento una volta nota l'entità dei danni;
2. una domanda di condanna al pagamento dei danni patrimoniali già sofferti in relazione a costi aggiuntivi per il conferimento dell'incarico ad un tecnico per la riclassificazione, per maggiori imposte e in generale per esborsi economici pagati in conseguenza della decisione dell'Ufficio del Catasto di rigettare la classificazione nella categoria A/3, e precisamente:
- Compenso al geom. : € 1.104,50 CP_3
- Aumento del costo per l'acquisto della cucina: € 800,00
- Differenza IVA su fattura per lavori edili eseguiti dalla € 4.080,47 Pt_2
- Spese forfettarie per alloggiare in altra abitazione a Grado e trasferimenti da
Grado a Trieste per lavoro: € 9.000,00
- Competenze legali per la procedura di mediazione: € 3.691,57
- Costi per attività svolte da Promoconsult S.r.l. in relazione alla procedura di mediazione: € 341,60.
La società convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente le avverse pretese, negando ogni profilo di responsabilità in ordine alla modifica della classificazione catastale e deducendo di aver agito con diligenza e buona fede.
Secondo la tesi difensiva della società, la classificazione da C/1 ad A/3 era stata effettuata su pagina 4 di 16 richiesta dell'attore stesso, il quale, già in fase di trattativa, aveva espresso la volontà di adibire l'immobile ad abitazione. La venditrice allega che aveva formalmente conferito incarico all'ing. , con procura speciale, affinché curasse tutte le pratiche necessarie al CP_2
cambio di destinazione d'uso. La procedura veniva effettivamente avviata e completata mediante trasmissione telematica agli uffici catastali e così alla data del 29 maggio 2019 la visura catastale attestava la classificazione in A/3, come confermato anche dal notaio rogante.
Prosegue la convenuta allegando che successivamente alla vendita, nell'aprile 2020, l'Agenzia del Territorio inviava all'ing. , unico soggetto destinatario delle comunicazioni, una CP_2
richiesta di integrazione documentale. Il tecnico, tuttavia, ometteva di darvi riscontro, ritenendo concluso l'iter, e non informava né la venditrice né l'acquirente. Tale mancanza avrebbe determinato il successivo annullamento in autotutela della riclassificazione.
La convenuta ha dunque sostenuto di essere estranea alla causa determinativa dell'evento dannoso, affermando di aver agito in conformità agli obblighi assunti e in totale affidamento sull'operato del tecnico incaricato, del quale ha richiesto e ottenuto la chiamata in causa per essere manlevata.
Ha inoltre eccepito l'infondatezza e la genericità delle voci di danno prospettate dall'attore, osservando che: la riclassificazione in A/3 è stata ottenuta nel maggio 2021, con interruzione del regime commerciale di appena pochi mesi;
non risulta ad oggi nessuna comunicazione che disconosce le agevolazioni fiscali sull'acquisto da parte dell'Agenzia delle Entrate;
il Pt_1
risulta residente non a Grado, ma presso la propria abitazione originaria, in Trieste, perciò non sarebbero giustificata la domanda di ristoro dei danni per i trasferimenti alla sede di lavoro a
Trieste; l'immobile di via Bonomea non risulta né utilizzato né oggetto di ulteriori interventi edilizi dopo il primo S.A.L. del gennaio 2021; la mancata fruizione del bonus 110% e i costi per alloggi alternativi non sono causalmente ricollegabili alla condotta della venditrice, bensì a scelte discrezionali o inerzie del medesimo attore.
III. Costituitosi in giudizio, l'ing. , terzo chiamato dalla convenuta, ha contestato CP_2
integralmente tanto le allegazioni attoree quanto quelle formulate dalla società
[...]
chiedendo il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi Controparte_1 confronti.
Egli ha premesso di aver ricevuto nel maggio 2019 dalla convenuta formale incarico pagina 5 di 16 professionale per la predisposizione e trasmissione della dichiarazione DOCFA necessaria al cambio di destinazione d'uso dell'immobile da commerciale (C/1) a residenziale (A/3). Ha specificato che la proposta di classamento era fondata su modifiche interne già realizzate rientranti nell'ambito dell'edilizia libera (creazione di un disimpegno, ampliamento della veranda, formazione di zona giorno e servizi), come risulterebbe anche dalla documentazione e dalla planimetria prodotte in atti. Ha sottolineato che alla data del rogito (20 gennaio Tes_1
2020) l'immobile risultava regolarmente classificato in categoria A/3, come confermato dalla visura catastale e dai controlli svolti dal notaio;
ha sostenuto che l'atto di compravendita fu concluso consapevolmente senza attendere l'esito definitivo della verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, che – in base alla normativa DOCFA – può intervenire anche a distanza di tempo, entro un termine di dodici mesi.
Quanto alla successiva riclassificazione catastale dell'immobile, l'ing. ha confermato di CP_2
aver ricevuto, nell'aprile 2020, una comunicazione informale via e-mail dall'Agenzia del
Territorio, con la quale gli veniva richiesta documentazione integrativa (segnatamente fotografie dello stato dei luoghi), richiesta da lui effettivamente riscontrata nei giorni successivi, anche sollecitando la parte venditrice per ottenerla. Ha allegato copia delle comunicazioni intercorse, comprese le e-mail del 7, 8 e 19 aprile 2020 (Doc. 1 → email del
7-4-2020, Doc. 2 email del 8-4-2020, Doc. 3 → email del 19-11-2020).
Secondo il terzo chiamato, la mancata accettazione della proposta di classamento da parte dell'Agenzia delle Entrate non può in alcun modo essere imputata a sua negligenza professionale. Al contrario, egli avrebbe adempiuto l'incarico con diligenza tecnica adeguata, presentando nei tempi previsti tutta la documentazione richiesta e confermando successivamente – nella propria risposta all'Agenzia di novembre 2020 – che le modifiche apportate giustificavano il passaggio a destinazione abitativa. Ha sostenuto che l'Agenzia non aveva ancora assunto nessun provvedimento formale fino alla notifica dell'avviso di accertamento del 18 gennaio 2021, fatta direttamente all'intestatario catastale (l'attore), e solo a quel punto ha proceduto alla riclassificazione in C/1.
Ha inoltre evidenziato che la valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia si è basata su una verifica complessiva, comprendente: le caratteristiche fisiche dell'immobile, la documentazione allegata, il contesto urbanistico e la consistenza dichiarata. Pertanto, l'esito pagina 6 di 16 negativo della procedura non deriverebbe dalla mancata trasmissione delle fotografie, bensì da una valutazione discrezionale e unilaterale dell'amministrazione.
L'ing. ha fatto presente che l'attore, dopo aver ricevuto l'avviso di accertamento, ha CP_2
scelto di non impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria, limitandosi a presentare un'istanza di autotutela, poi rigettata, rinunciando così ad avvalersi dell'unico strumento giurisdizionale idoneo a sindacare le valutazioni catastali della pubblica amministrazione.
Sotto il profilo giuridico, il terzo chiamato ha invocato i principi che regolano la responsabilità professionale intellettuale ai sensi degli artt. 2230 ss. c.c., qualificando la propria prestazione come obbligazione di mezzi, e sostenendo che l'attore o la convenuta avrebbero dovuto provare la violazione dei doveri di diligenza tecnica o delle regole professionali applicabili, non potendo fondare la responsabilità sul solo esito sfavorevole della procedura DOCFA.
Ha infine contestato analiticamente le domande attoree in punto quantum, ritenendo infondate le voci di danno prospettate (ivi comprese le spese per tecnici, maggiori imposte, alloggio alternativo, impossibilità di accedere al bonus 110, aumento costi per arredi, ecc.), e ribadendo che nessuna correlazione causale può essere posta tra la propria attività e le conseguenze dedotte dall'attore, che egli riconduce a scelte soggettive o a comportamenti successivi indipendenti dalla prestazione da lui eseguita.
Decisione della causa.
I. Con riferimento alla domanda di mero accertamento del diritto al risarcimento dei danni formulata dall'attore, volta a ottenere una declaratoria della responsabilità della convenuta in relazione a possibili maggiori oneri fiscali e tributari derivanti dalla temporanea riclassificazione dell'immobile acquistato, occorre muovere da alcune considerazioni in diritto.
L'azione di accertamento presuppone un interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) e, perciò, il processo non può essere utilizzato solo in previsione di effetti futuri pregiudizievoli per la parte solo possibili, se cioè questi non si sono ancora verificati e non si verificheranno con certezza.
Nel caso di specie, l'attore chiede che venga accertato il proprio diritto ad essere risarcito dalla convenuta per una serie di pregiudizi ipotizzati come futuri, derivanti da un potenziale accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria dell'illegittimo godimento di benefici fiscali fruiti in sede di acquisto dell'immobile. In particolare, l'attore chiede che venga pagina 7 di 16 accertato – si riporta testualmente – il "disconoscimento delle agevolazioni prima casa", il
"disconoscimento del credito scomputato in misura pari all'imposta di registro pagata per
l'acquisto agevolato della precedente prima casa" e l'applicazione dell'IVA al prezzo di compravendita, che consisterebbero praticamente nella richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria di maggiori imposte rispetto a quelle pagate come prima casa, con relative sanzioni.
Appare mancare per queste poste l'interesse ad agire, ma vi sono da fare considerazioni anche nel merito.
Come correttamente evidenziato dalla consulente tecnica d'ufficio, tali timori non trovano fondamento attuale né concreto. In primo luogo, va rilevato che – come chiarito dalla consulente d'ufficio - le agevolazioni cc.dd. “prima casa” possono essere riconosciute anche per immobili che, al momento dell'atto di compravendita, non risultino accatastati come abitativi, purché ne sia possibile il mutamento di destinazione a uso residenziale, e purché tale variazione venga effettuata entro il termine previsto per l'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria (cinque anni dalla registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 131/1986).
Nel caso di specie, l'immobile acquistato dall'attore è stato riclassificato definitivamente in categoria A/3 a partire dal 3 maggio 2022 e all'attualità risulta spirato il termine per l'attività di accertamento fiscale.
Per quanto riguarda, infine, le detrazioni fiscali relative agli interessi passivi del mutuo e quelle connesse ai costi di costruzione del box auto, si ritiene che anche queste voci di pregiudizio non possano trovare riscontro alla luce delle considerazioni fornite dalla consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa . La consulente ha chiarito che, in entrambi i casi, la concreta Per_1
possibilità di fruire dei benefici fiscali dedotti è subordinata alla capienza fiscale del contribuente. In particolare, l'effettiva detraibilità dei suddetti oneri presuppone che il soggetto interessato abbia, nell'anno d'imposta di riferimento, un'imposta IRPEF lorda sufficiente da cui detrarre gli importi previsti. Di conseguenza, per poter affermare che vi sia stata una perdita patrimoniale derivante dall'impossibilità di avvalersi di tali benefici, sarebbe stato necessario verificare il quadro reddituale complessivo dell'attore per ciascun anno interessato. Tale verifica non è stata possibile nel presente giudizio, in quanto non risulta prodotta alcuna dichiarazione dei redditi da parte dell'attore, né è possibile fare proiezioni per il futuro sul pagina 8 di 16 godimento dei benefici. Inoltre, quanto alla detrazione dei costi di costruzione del box auto, la consulente ha rilevato con motivazione logica che tale beneficio poteva e può essere in realtà legittimamente fruito sin dall'anno d'imposta 2020, essendo sganciato dalla residenza effettiva del beneficiario (non è, cioè, ancora alla c.d. prima casa) ed essendo orami definitiva la classificazione come abitazione.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che la dedotta perdita delle detrazioni fiscali non risulta né provata né attuale;
ne consegue che anche sotto tale profilo della domanda di accertamento deve essere rigettata.
Quanto, infine, ai pretesi danni derivanti dall'impossibilità di accedere al c.d. “bonus 110%”, si rileva che il quadro di allegazioni e di prove fornito dall'attore è del tutto insufficiente a dimostrare la sussistenza effettiva di tale pregiudizio, non essendo state fornite informazioni e prove su tempi, progetti di ristrutturazione, potenzialità dell'immobile e in generale elementi concreti per poter sostenere l'esistenza di positive e plausibili aspettative di vedersi riconosciuti questi vantaggi. Quanto all'aliquota IVA agevolata per le ristrutturazioni edilizie, si osserva che il relativo beneficio, disciplinato dall'art. 2, comma 11, della L. 191/2009, non è soggetto a scadenze rigide né risulta precluso dalla sola classificazione catastale temporanea dell'immobile, potendo essere fruito a condizione che siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi di legge. In difetto di un impianto probatorio concreto e specifico, queste voci di danno non possono essere riconosciute, nemmeno in via equitativa, poiché basate su ipotesi del tutto generiche, che difettano dei requisiti minimi di certezza e verosimiglianza richiesti per il riconoscimento del danno emergente o del lucro cessante.
II. Per quanto concerne la domanda di condanna al risarcimento dei danni, si ritiene che la fattispecie in esame possa essere correttamente inquadrata nell'ambito dell'art. 1497 c.c., che disciplina la mancanza delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui è destinata la cosa.
La disposizione in esame si applica allorquando il bene acquistato risulti non solo privo delle caratteristiche essenziali, cioè di quelle indispensabili all'uso cui la cosa è normalmente destinata, ma anche di quelle utili per il conseguimento dello scopo contrattualmente perseguito. Nel caso concreto, risulta incontestato che l'attore avesse acquistato l'immobile oggetto di causa con l'intento dichiarato di adibirlo ad abitazione principale, circostanza espressamente indicata nel contratto di compravendita, e che la convenuta avesse promesso pagina 9 di 16 detta qualità. È dunque evidente come la destinazione abitativa rappresentasse, nella comune intenzione delle parti, una qualità essenziale del bene acquistato, la cui assenza ha inciso in modo sostanziale sulla possibilità per l'acquirente di trarre l'utilità perseguita con il contratto.
Per la precisione la norma contempla la mancanza di tali qualità come causa di risoluzione autonoma e specifica del contratto (cfr. Cass. civ., sez. II, 28/02/2017, n. 5148; Cass. civ., sez.
II, 26/07/2018, n. 19871), domanda non svolta dall'attore, il quale si è limitato a richiedere il risarcimento dei danni patiti, scelta legittima. Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «in tema di compravendita, la mancanza delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui è destinata la cosa legittima l'acquirente ad agire non soltanto per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c., ma anche per il risarcimento del danno, ove preferisca mantenere il contratto fermo» (cfr. Cass. civ., sez. II, 08/11/2011, n.
23163; Cass. civ., sez. II, 23/10/2015, n. 21602). L'azione risarcitoria può, dunque, essere esercitata in via autonoma rispetto a quella risolutoria, secondo i principi generali della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.).
Alla luce delle risultanze istruttorie e delle deduzioni documentali, si ritiene che tra i danni allegati siano certamente risarcibili:
• la spesa di euro 1.104,50 sostenuta per compensare il tecnico di fiducia dell'attore
(geom. ), incaricato di procedere alla nuova variazione catastale e di CP_3 regolarizzare la destinazione d'uso dell'immobile. Si tratta infatti di un intervento tecnico resosi necessario al fine di ripristinare la situazione abitativa dell'immobile, indebitamente compromessa dalla responsabilità riconducibile alla società venditrice;
• il maggior esborso di euro 2.720,31 sostenuto in sede di pagamento della fattura emessa dalla società per lavori di ristrutturazione dell'immobile, per effetto Parte_2 dell'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22% in luogo dell'aliquota ridotta del
10% prevista dall'art. 2, comma 11, della legge n. 191/2009 per gli interventi edilizi su immobili a destinazione abitativa. Come evidenziato dalla consulente d'ufficio, dott.ssa
, tale maggiore onere trova diretta e comprovata connessione causale nella Per_1
temporanea assenza di una classificazione catastale residenziale, che ha impedito all'appaltatore di applicare l'aliquota agevolata.
Al contrario, non si ritiene sussistente il nesso causale richiesto dall'art. 1223 c.c. in relazione pagina 10 di 16 alla maggiorazione di prezzo applicata per l'acquisto della cucina. In particolare, la comunicazione e-mail con cui la venditrice del mobilio ha giustificato la variazione del listino
(doc. 10 attoreo) fa riferimento a generiche difficoltà nell'acquisizione delle misure necessarie per la progettazione della cucina, ma non consente di affermare con certezza che, in assenza della riclassificazione catastale, le opere murarie sarebbero state ultimate in tempo utile per evitare l'aumento.
Parimenti non risarcibile risulta la somma forfettaria di euro 9.000,00 richiesta dall'attore per asseriti maggiori costi legati ai trasferimenti da Grado a Trieste o per aver dovuto trovare una sistemazione alloggiativa precaria presso amici durante il periodo in cui non ha potuto abitare nell'immobile acquistato. Le risultanze anagrafiche documentano la residenza stabile dell'attore a Trieste, e in ogni caso manca qualsiasi riscontro oggettivo circa l'effettiva frequenza e natura degli spostamenti, i costi vivi sostenuti (carburante, pedaggi, noleggi, ecc.) e la loro riferibilità causale diretta alla vicenda oggetto del presente giudizio. Anche una liquidazione equitativa non sarebbe possibile in difetto di dati minimi oggettivi, tali da rendere verosimile e quantificabile il pregiudizio subito.
In conclusione, la responsabilità della società convenuta per violazione dell'art. 1497 c.c. deve ritenersi accertata, con conseguente condanna al risarcimento dei danni nella misura complessiva di euro 3.824,81, dovendosi rigettare per il resto le ulteriori voci richieste per difetto di prova del nesso causale o dell'ammontare.
- Interessi e rivalutazione -
Parte attrice domanda il pagamento degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 co. 4, c.c. sulle somme liquidate per il risarcimento dei danni.
Al riguardo deve osservarsi che gli interessi che vengono in considerazione in materia di risarcimento dei danni non sono quelli corrispettivi, richiamati dall'attore, ma quelli cc.dd.
“compensativi”, che costituiscono una forma di liquidazione forfetaria della voce di danno data dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (lucro cessante). Si tratta di una categoria di interessi non prevista dalla legge, ma sorta dalla pratica giurisprudenziale. La Corte di Cassazione - sin dalla sentenza resa a Sezioni Unite (Cass.
SS.UU. 1712/1995) - è univoca nell'affermare che la domanda di pagamento degli interessi compensativi richiede che sia allegato e provato il danno da ritardo, con possibilità di far pagina 11 di 16 ricorso anche a presunzioni, data la difficoltà della prova diretta. Si richiamano le seguenti massime: “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18564 del
13/07/2018, Rv. 649736 - 01); “L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta
"iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 22607 del 08/11/2016, Rv. 642965 - 01). Come desumibile dalle massime appena citate, la prova deve concernere anche la misura degli interessi, non esistendo una misura “legale” degli interessi compensativi (tasso al quale invece si richiama parte attrice).
Nel caso di specie, parte attrice è stata carente sia nell'allegazione che nella prova, avendo semplicemente richiesto la corresponsione degli interessi dalla data del dovuto al saldo,
pagina 12 di 16 senza fare un minimo riferimento al concreto danno che sarebbe derivato dal ritardo pagamento del risarcimento, nemmeno menzionato.
Poiché con la liquidazione giudiziale del danno il debito di risarcimento dei danni da valore si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicazione ad esso della relativa disciplina, sulla somma liquidata in sentenza decorreranno gli interessi corrispettivi (art. 1282
c.c.) solo dalla data di pubblicazione della sentenza fino al momento del saldo (in termini ex plurimis Cass. 8507/2011; Cass. 24896/05).
Spetta invece a parte attrice la rivalutazione monetaria dalla data in cui si è verificato il danno. Infatti, in caso di condanna al risarcimento del danno, il giudice deve procedere d'ufficio a rivalutare il debito, in quanto l'obbligo di risarcimento del danno è – si ribadisce - un debito di valore, e, dunque, la quantificazione del danno deve essere compiuta in base ai valori monetari esistenti al momento della liquidazione (in termini, tra le tante, vedi la recente
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021, Rv. 660829 – 01).
III. Non può ritenersi fondata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato, ing. , in quanto non risultano configurabili profili di CP_2
responsabilità professionale a carico di quest'ultimo per le ragioni di seguito illustrate.
Dalle allegazioni delle parti e dai documenti versati in atti, risulta che l'ing. , su incarico CP_2
della stessa convenuta, ha provveduto nel maggio 2019 alla presentazione della dichiarazione
DOCFA volta a ottenere il riclassamento catastale dell'immobile da categoria C/1
(commerciale) a categoria A/3 (abitativa). L'attività affidata al professionista si è quindi limitata, come appare dalle allegazioni delle parti, alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria per la variazione di classamento, sulla base degli elementi strutturali e planimetrici già sussistenti nell'immobile e forniti dalla parte committente.
Dalla corrispondenza intercorsa con l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio e, in particolare, dalle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate emerge che la decisione di rigettare la variazione catastale richiesta in A/3 è stata espressamente motivata sulla base delle caratteristiche oggettive del bene, e in particolare della ripartizione degli spazi interni, ritenuta non conforme ai parametri richiesti per l'inquadramento nella categoria abitativa. Si trattava, quindi, di una valutazione non influenzabile dal professionista incaricato, che non disponeva di alcun potere discrezionale né aveva la possibilità di intervenire sulle caratteristiche materiali pagina 13 di 16 dell'immobile, in quanto queste erano preesistenti e non risultano essere state oggetto dell'incarico ricevuto.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, deve escludersi un comportamento omissivo del professionista sotto il profilo della mancata interlocuzione con l'Agenzia delle
Entrate, risultando agli atti che l'ing. ha fornito puntuale riscontro alle richieste di CP_2
chiarimento e di integrazione documentale da parte dell'Ufficio, come risulta dalla e-mail del
19 novembre 2020.
È vero, peraltro, che un più diligente adempimento dell'incarico avrebbe richiesto da parte del professionista un'attività di monitoraggio fino alla definizione dell'iter amministrativo, nonché la comunicazione tempestiva dell'esito della pratica al proprio committente. Tuttavia, anche ove si ritenesse integrata una condotta omissiva sotto questo profilo, non risulta provato alcun nesso causale tra tale inadempimento e i pregiudizi lamentati dall'attore: in particolare, non è dimostrato che la tempestiva conoscenza del rigetto da parte della venditrice avrebbe consentito di evitare i danni patrimoniali accertati, atteso che la causa del pregiudizio risiede nella mancata verifica della corretta destinazione catastale al momento del trasferimento del bene, e non nel ritardo nella comunicazione del rigetto da parte del tecnico.
In definitiva, la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato deve essere rigettata, non ravvisandosi alcun inadempimento causalmente rilevante ai fini del risarcimento dei danni azionati in via principale.
Spese di lite.
Le spese di lite sono poste a carico della convenuta, ma previa compensazione per il 30%, in considerazione del rigetto della domanda di accertamento e del mancato riconoscimento di tutte le poste di danno. Sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M.
55/2014, in base allo scaglione della causa (, nella misura già risultante da compensazione).
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Controparte_1
in quanto la consulenza è stata disposta nell'interesse di entrambe le parti e Parte_1
per l'accertamento di fatti rilevanti per le rispettive domande e difese. Vanno ulteriormente rifuse le spese connesse al procedimento di mediazione, che vengono determinate in euro
1.500,00 per le competenze professionali.
pagina 14 di 16 Nei rapporti tra la convenuta e il terzo chiamato, le spese sono poste a carico della convenuta, soccombente rispetto alla domanda di manleva.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di mero accertamento avente ad oggetto il diritto dell'attore a essere risarcito dalla convenuta per futuri e ipotetici oneri fiscali, tributi o sanzioni derivanti dalla riclassificazione catastale dell'immobile;
2. condanna la convenuta a risarcire all'attore Controparte_1
i danni derivanti dalla mancata classificazione dell'immobile in via Parte_1
Bonomea n. 32, Trieste, in categoria A/3 nella misura di euro 3.824,81, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo e rivalutazione monetaria dalla data del danno alla data della pubblicazione della sentenza;
3. rigetta la domanda di manleva proposta da nei Controparte_1
confronti di;
CP_2
4. condanna al pagamento delle spese processuali Controparte_1
a favore dell'attore, liquidate, previa compensazione, in € 1.786,40 per competenze di avvocato ed € 545,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e
CNAP come per legge;
5. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
e Parte_1
6. condanna al pagamento delle spese connesse al Controparte_1
procedimento di mediazione, pari ad euro € 341,60 per i costi amministrativi, ed euro
1.500 per competenze del difensore;
7. condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_1
liquidate in € 2.552,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge.
pagina 15 di 16 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 01/09/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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