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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2700/2023 (cui è stato riunito il giudizio n. r.g. 2701/2023)
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Caulonia, alla Parte_1 C.F._1
Via San Giuseppe Moscati, n. 1, presso lo studio dell'Avv. RUVA ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Amantea, alla Via
Dogana n. 258/B, presso lo studio dell'Avv. PIRILLO TERESA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
contro ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dagli Avv.ti AUTIERI MASSIMO e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_2
Palmi, in Via A. Volta n. 2;
resistente
nonché contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SORACE ILARIO ANTONIO e NUCERA
AMALIA MANUELA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura in Cosenza, alla Via de Marco (già Via CP_3
Isonzo) n. 48;
resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 30.7.2023 e ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn.
39420120003378440000 e 39420130001027442000, riguardanti crediti IVS CP_2 per l'anno 2012 per un totale di € 2.498,28, portati dall'intimazione di pagamento n.
09420229003442044000, notificatagli dall' a mezzo posta in data 16.11.2022. CP_4
In particolare, deduceva la prescrizione delle pretese creditorie ovvero la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito alla stessa presupposti, la violazione di quanto previsto dall'art. 7, c. 2, l. 212/2000, lamentando in particolare il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la violazione dell'art. 16 commi
1 e 2 del d.lgs. n. 472/97, la violazione dell'art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, nonché la nullità dell'intimazione di pagamento, mancando l'indicazione della data di esecutorietà del ruolo.
Per tali motivi, concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale del Lavoro, disposti gli incombenti di rito, previa sospensione dell'impugnato atto limitatamente al credito opposto, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, l'intimazione di pagamento avente numero 09420229003442044000, per tutte le sopra indicate ragioni, nonché dichiarare non dovuti i seguenti avvisi di addebito avente numero:1)39420120003378440000;2)39420130001027442000; per le ragioni indicate in narrativa, conseguentemente dichiarando non dovuta la complessiva somma di 2.498,28 con essi richiesta”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l deducendo di aver provveduto in ossequio a quanto CP_4 disposto dalla l. 197/2022 alla cancellazione automatica dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 39420120003378440000 e n. 39420130001027442000, con conseguente annullamento dei relativi ruoli e chiedendo per tale motivo dichiararsi cessata la materia del contendere. In ogni caso, in via preliminare chiedeva disporsi la riunione al presente giudizio di quello portante r.g. n. 2701/2023 instaurato dal ricorrente avverso altri atti portati dalla medesima intimazione di pagamento e dichiararsi improcedibile la domanda in ragione della violazione dei principi di buona fede e correttezza con abuso dello strumento processuale. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di CP_2 legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza dei termini di cui all'art. 24, c. 5 d.lgs. 46/99 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 30.7.2023 e ritualmente notificato, instaurava inoltre il giudizio r.g. n. 2701/2023 nell'ambito del quale proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 09420140000851542000 e
09420140017838392000, portate dalla stessa intimazione di pagamento (n.
09420229003442044000) avversata nel presente giudizio, emesse per complessivi €
577,02 per omesso pagamento rate premi . CP_3
In particolare, il ricorrente deduceva la prescrizione delle pretese creditorie ovvero la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito alla stessa presupposti, la violazione di quanto previsto dall'art. 7, c. 2, l. 212/2000, lamentando in particolare il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la violazione dell'art. 16 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 472/97 e la violazione dell'art. 25 del d.p.r. n. 602/1973.
Anche in tale giudizio si costituiva l deducendo di aver provveduto in CP_4 ossequio a quanto disposto dalla l. 197/2022 alla cancellazione automatica dei crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 09420140000851542000 e
09420140017838392000, con conseguente annullamento dei relativi ruoli e chiedendo per tale motivo dichiararsi cessata la materia del contendere. In ogni caso, in via preliminare chiedeva disporsi la riunione di quel giudizio al presente e dichiararsi improcedibile la domanda in ragione della violazione dei principi di buona fede e correttezza con abuso dello strumento processuale, per le ragioni sopra esposte. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Nell'ambito del medesimo giudizio si costituiva l' eccependo il difetto di CP_3 legittimazione passiva con riferimento ai lamentati vizi formali dell'intimazione di pagamento e la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta oltre il termine di giorni 20 dalla notifica, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e deducendo in ogni caso l'infondatezza nel merito del ricorso.
Con provvedimento del 20.2.2024 veniva disposta la riunione al presente fascicolo di quello portante r.g. n. 2701/2023 e rinviata la causa per la discussione.
A seguito dell'udienza di discussione del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come sopra evidenziato, le parti resistenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, evidenziando che le pretese creditorie di cui agli avvisi di addebito nn. 39420120003378440000 e 39420130001027442000 e alle cartelle di pagamento nn. 09420140000851542000 e 09420140017838392000, sono state oggetto di sgravio in virtù di quanto disposto dall'art. 1 c. 222 l. 197/2022 che ha previsto l'annullamento ex lege dei debiti di importo fino a mille euro risultanti dai carichi affidati all dal 1.1.2000 al 31.12.2015. Controparte_5
Tali circostanze risultano provate dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio e, con le note scritte del 15.5.2025, la parte ricorrente ha dedotto di non opporsi alla dichiarazione di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
2. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, nel caso di specie, appare utile evidenziare che la formazione e la notifica dell'intimazione di pagamento sono antecedenti all'entrata in vigore della legge
197/2022 che ha dato adito all'annullamento delle pretese creditorie azionate. Al contrario, il ricorso è stato introdotto in epoca ben successiva (30.7.2023) alla data di entrata in vigore della l. 197/2022 (29.12.2022), circostanza che dimostra che il ricorrente avrebbe ben potuto evitare l'instaurazione del presente giudizio, al più attivandosi in via amministrativa per verificare l'adempimento da parte dell' di CP_4
un obblio ex lege impostole. D'altronde, il ricorrente in ragione dell'entrata in vigore della l. 197/2022 ben avrebbe potuto prefigurarsi l'annullamento in autotutela delle pretese creditorie, atteso che nel corso del rilevante lasso di tempo trascorso tra la notifica dell'intimazione di pagamento (16.11.2022), l'entrata in vigore della l'197/2022 (20.12.2022) e l'introduzione del presente giudizio (30.7.2023) l CP_4
non aveva compiuto alcun ulteriore atto esecutivo.
Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene dunque che sussistano gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2700/2023 (cui è stato riunito il giudizio n. r.g. 2701/2023)
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Caulonia, alla Parte_1 C.F._1
Via San Giuseppe Moscati, n. 1, presso lo studio dell'Avv. RUVA ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Amantea, alla Via
Dogana n. 258/B, presso lo studio dell'Avv. PIRILLO TERESA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
contro ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_2 P.IVA_2
e difeso dagli Avv.ti AUTIERI MASSIMO e ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_2
Palmi, in Via A. Volta n. 2;
resistente
nonché contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti SORACE ILARIO ANTONIO e NUCERA
AMALIA MANUELA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura in Cosenza, alla Via de Marco (già Via CP_3
Isonzo) n. 48;
resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 30.7.2023 e ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn.
39420120003378440000 e 39420130001027442000, riguardanti crediti IVS CP_2 per l'anno 2012 per un totale di € 2.498,28, portati dall'intimazione di pagamento n.
09420229003442044000, notificatagli dall' a mezzo posta in data 16.11.2022. CP_4
In particolare, deduceva la prescrizione delle pretese creditorie ovvero la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito alla stessa presupposti, la violazione di quanto previsto dall'art. 7, c. 2, l. 212/2000, lamentando in particolare il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la violazione dell'art. 16 commi
1 e 2 del d.lgs. n. 472/97, la violazione dell'art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, nonché la nullità dell'intimazione di pagamento, mancando l'indicazione della data di esecutorietà del ruolo.
Per tali motivi, concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale del Lavoro, disposti gli incombenti di rito, previa sospensione dell'impugnato atto limitatamente al credito opposto, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, l'intimazione di pagamento avente numero 09420229003442044000, per tutte le sopra indicate ragioni, nonché dichiarare non dovuti i seguenti avvisi di addebito avente numero:1)39420120003378440000;2)39420130001027442000; per le ragioni indicate in narrativa, conseguentemente dichiarando non dovuta la complessiva somma di 2.498,28 con essi richiesta”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l deducendo di aver provveduto in ossequio a quanto CP_4 disposto dalla l. 197/2022 alla cancellazione automatica dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 39420120003378440000 e n. 39420130001027442000, con conseguente annullamento dei relativi ruoli e chiedendo per tale motivo dichiararsi cessata la materia del contendere. In ogni caso, in via preliminare chiedeva disporsi la riunione al presente giudizio di quello portante r.g. n. 2701/2023 instaurato dal ricorrente avverso altri atti portati dalla medesima intimazione di pagamento e dichiararsi improcedibile la domanda in ragione della violazione dei principi di buona fede e correttezza con abuso dello strumento processuale. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di CP_2 legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza dei termini di cui all'art. 24, c. 5 d.lgs. 46/99 e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 30.7.2023 e ritualmente notificato, instaurava inoltre il giudizio r.g. n. 2701/2023 nell'ambito del quale proponeva opposizione avverso le cartelle di pagamento nn. 09420140000851542000 e
09420140017838392000, portate dalla stessa intimazione di pagamento (n.
09420229003442044000) avversata nel presente giudizio, emesse per complessivi €
577,02 per omesso pagamento rate premi . CP_3
In particolare, il ricorrente deduceva la prescrizione delle pretese creditorie ovvero la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito alla stessa presupposti, la violazione di quanto previsto dall'art. 7, c. 2, l. 212/2000, lamentando in particolare il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la violazione dell'art. 16 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 472/97 e la violazione dell'art. 25 del d.p.r. n. 602/1973.
Anche in tale giudizio si costituiva l deducendo di aver provveduto in CP_4 ossequio a quanto disposto dalla l. 197/2022 alla cancellazione automatica dei crediti portati dalle cartelle di pagamento nn. 09420140000851542000 e
09420140017838392000, con conseguente annullamento dei relativi ruoli e chiedendo per tale motivo dichiararsi cessata la materia del contendere. In ogni caso, in via preliminare chiedeva disporsi la riunione di quel giudizio al presente e dichiararsi improcedibile la domanda in ragione della violazione dei principi di buona fede e correttezza con abuso dello strumento processuale, per le ragioni sopra esposte. Eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Nell'ambito del medesimo giudizio si costituiva l' eccependo il difetto di CP_3 legittimazione passiva con riferimento ai lamentati vizi formali dell'intimazione di pagamento e la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta oltre il termine di giorni 20 dalla notifica, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e deducendo in ogni caso l'infondatezza nel merito del ricorso.
Con provvedimento del 20.2.2024 veniva disposta la riunione al presente fascicolo di quello portante r.g. n. 2701/2023 e rinviata la causa per la discussione.
A seguito dell'udienza di discussione del 28.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come sopra evidenziato, le parti resistenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, evidenziando che le pretese creditorie di cui agli avvisi di addebito nn. 39420120003378440000 e 39420130001027442000 e alle cartelle di pagamento nn. 09420140000851542000 e 09420140017838392000, sono state oggetto di sgravio in virtù di quanto disposto dall'art. 1 c. 222 l. 197/2022 che ha previsto l'annullamento ex lege dei debiti di importo fino a mille euro risultanti dai carichi affidati all dal 1.1.2000 al 31.12.2015. Controparte_5
Tali circostanze risultano provate dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio e, con le note scritte del 15.5.2025, la parte ricorrente ha dedotto di non opporsi alla dichiarazione di cessata materia del contendere, insistendo per la condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso, essendo sopraggiunta una situazione concreta che ha eliminato ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo del resto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse, non resta a questo giudicante che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
2. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale.
Ebbene, nel caso di specie, appare utile evidenziare che la formazione e la notifica dell'intimazione di pagamento sono antecedenti all'entrata in vigore della legge
197/2022 che ha dato adito all'annullamento delle pretese creditorie azionate. Al contrario, il ricorso è stato introdotto in epoca ben successiva (30.7.2023) alla data di entrata in vigore della l. 197/2022 (29.12.2022), circostanza che dimostra che il ricorrente avrebbe ben potuto evitare l'instaurazione del presente giudizio, al più attivandosi in via amministrativa per verificare l'adempimento da parte dell' di CP_4
un obblio ex lege impostole. D'altronde, il ricorrente in ragione dell'entrata in vigore della l. 197/2022 ben avrebbe potuto prefigurarsi l'annullamento in autotutela delle pretese creditorie, atteso che nel corso del rilevante lasso di tempo trascorso tra la notifica dell'intimazione di pagamento (16.11.2022), l'entrata in vigore della l'197/2022 (20.12.2022) e l'introduzione del presente giudizio (30.7.2023) l CP_4
non aveva compiuto alcun ulteriore atto esecutivo.
Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene dunque che sussistano gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite.
Locri, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi