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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, nell'ambito del procedimento n° R.G. 1900/2023 visto l'art. 473 bis CPC ha emesso
la seguente
Sentenza
Il Tribunale:
- letto il ricorso depositato nell'interesse di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLONNA ALESSIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COLONNA ALESSIA e nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. DURANTI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA DEL GHETTO 5, 01037 RONCIGLIONE presso il difensore avv. DURANTI ANDREA atto con il quale è stata richiesta, l'emissione di provvedimenti regolatori l'esercizio della relazione genitoriale e delle determinazioni economiche con riguardo alla FI minore (nata il [...]) nel corso della relazione al tempo Persona_1 intercorsa tra le parti le quali successivamente non erano riuscite a raggiungere un accordo per regolare il loro rapporto con la FI.
PREMESSO
• Che a seguito di ripetuti tentativi di definire bonariamente la controversia le parti, dopo aver inizialmente aderito, all'udienza del 16.11.2023 all'accordo prospettato dal G.D. e che di seguito si trascrive:
a) il padre corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento della FI , la somma di euro 200,00 mensili, le spese Per_1
pagina1 di 7 straordinarie al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Viterbo, oltre all'intera quota dell'assegno unico familiare;
b) il padre trascorrerà con la FI un'ora in piena autonomia nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì secondo i turni lavorativi del padre, salvo diversi accordi integrativi tra i genitori. Il presente punto varrà fino al giorno 31.01.2024; per il successivo periodo verrà fissata apposita udienza interlocutoria;
c) il padre trascorrerà la vigilia di Natale, o il giorno di Natale 2023, con la FI per due ore in autonomia ed il giorno verrà deciso in accordo tra Per_1
i genitori;
i genitori stabiliscono sin d'ora che il giorno che trascorrerà Per_1 con il padre sarà il 24.12.2023; d) il padre trascorrerà, con le modalità di cui al punto c), anche il giorno
31.12.2023. e) in relazione ai punti c) e d) rimane ferma la calendarizzazione di cui al punto b).
venivano meno agli impegni assunti non concordando in merito ad alcuni aspetti relativi alle modalità di visita e frequentazione della FI minore da Per_1 parte del padre;
• Che a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.6.2024, il G.D. disponeva, stante l'evidente ed esasperato conflitto tra i genitori della minore, che si procedesse a C.T.U. in relazione ai quesiti evidenziati nel provvedimento fissando, per il conferimento dell'incarico, l'udienza del 26.6.2024;
• Che il CTU nominato, in data 16.12.2024, depositava la relazione finale - le cui conclusioni appaiono esaustive ed assolutamente condivisibili - in esito alla quale la Psicologa incaricata così concludeva:
“Tenendo quindi conto di quanto finora evidenziato, nel superiore interesse della minore , per quanto attiene le condizioni di affidamento e Persona_1 collocamento si suggerisce all'Ill.mo Giudice come segue:
affido condiviso (in accordo tra le parti);
collocamento prevalente presso la madre, sig.ra (in accordo tra le parti); CP_1
diritto di visita genitore non collocatario: le parti successivamente all'ultimo incontro di CTU, su proposta della scrivente, concordavano di introdurre un pernotto al mese fino ai due anni, al compimento dei quali i pernotti diventeranno quindicinali
(come da pec scambiate). Le parti concordavano altresì che il primo pernotto venisse svolto dalle ore 12,00 del 24 dicembre fino alle ore 11,00 del 25 dicembre. Si suggerisce quindi fino al compimento dei due anni il seguente diritto di visita per il genitore non collocatario
lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 18:00,
o il sabato o la domenica a fine settimana alternati dalle 12,00 alle 18,30; una volta al mese
pagina2 di 7 pernotto dalle 12,00 del sabato alle 11,00 della domenica successiva. Avendo concordato come inizio dei pernotti il 24 dicembre ed avendo altresì concordato di svolgere pernotti mensili fino al compimento dei due anni, appare logico che la calendarizzazione successiva preveda il pernotto a fine gennaio, fine febbraio e fine marzo (rispettando il sabato di spettanza). Dai due anni:
lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 18:30,
fine settimana alternati dal sabato ore 12,00 alle 11,00 della domenica successiva. Da ottobre 2025 quando la bambina avrà 2 anni e sei mesi:
lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00,
fine settimana alternati dal sabato ore 12,00 alle 19,00 della domenica successiva. Dai tre anni:
fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica ore 19,00. Nella settimana il cui week end spetta al padre si suggerisce che il medesimo possa stare con la FI anche il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00. Nel fine settimana il cui week end non spetta al padre si suggerisce che il signore possa stare con la FI il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00 (si suggerisce di spostare a questi giorni infrasettimanali in modo da evitare che la bambina non veda il padre o la madre per più giornate consecutive, come accadrebbe mantenendo il lunedì e il mercoledì).
Vacanze di Natale: anche in questo caso bisogna pensare una gradualità Anno 2024: si suggerisce che il signore possa stare con la minore il 24 dicembre dalle ore 12,00 fino al 25 dicembre ore 11,00 (come da accordi tra le parti). Si suggerisce altresì che possa stare con la bambina il 1 gennaio e il 6 gennaio dalle ore 12,00 alle ore 18,30, permanendo poi l'attuale diritto di visita (concordato tar le parti come da verbale n. 4). Dal 2025: ad anni alterni o la Vigilia di Natale o il giorno di Natale dalle ore 11,00 con pernotto fino alle ore 12,00 del giorno successivo;
ad anni alterni il 31 dicembre
o il primo gennaio dalle ore 11,00 con pernotto fino alle ore 12,00 del giorno successivo;
il 6 gennaio dalle ore 11,00 con il genitore con cui la bambina non ha trascorso la Vigilia di Natale.
Vacanze di Pasqua: le prossime vacanze pasquali saranno nel 2025 quando la bambina compirà due anni si suggerisce quindi: ad anni alterni dal sabato al lunedì di Pasquetta ore 19,00, iniziando per il 2025 dalla madre, sig.ra . CP_1
Vacanze estive: anche in questo caso bisogna pensare una gradualità Anno 2025: 7 giorni non consecutivi (4+3) suddivisi nei mesi di luglio e agosto per entrambi i genitori da concordare entro il 15 maggio 2025. Anno 2026: 7 giorni anche non consecutivi per entrambi i genitori da concordare entro il 15 maggio 2026. Anno 2027: 10 giorni anche non consecutivi per entrambi i genitori da concordare entro il 15 maggio di ogni anno.
pagina3 di 7 Festa di compleanno di ciascun genitore, festa del papà e della mamma: con il genitore festeggiato al di là dell'alternanza, dall'uscita di scuola fino alle 18,30 (se il giorno non è di spettanza del genitore interessato).
Compleanno della bambina: possibilmente un festeggiamento condiviso, altrimenti ad anni alterni tra i genitori senza pernotto. Il genitore che non starà con la FI il giorno del di lei compleanno potrà stare con la bambina il giorno successivo al di là dell'alternanza. Vista la conflittualità tra le parti, in accordo con i CCTTPP, si suggerisce un monitoraggio dei Servizi Sociali allo scopo di verificare l'attuazione dei provvedimenti che l'Ill.mo Giudice vorrà indicare e l'andamento della situazione, segnalando eventuali situazioni di disagio per la minore. Si suggerisce altresì, sempre in accordo con i CCTTPP, un percorso di sostegno alla genitorialità, individuale e di coppia: i signori devono essere sostenuti in un percorso che non sia solo di mediazione, ma di accompagnamento a consapevolezze più profonde nella loro genitorialità e soprattutto co-genitorialità. All'udienza del 9.1.2025, in un clima decisamente più disteso rispetto alla fase iniziale del procedimento, le parti dichiaravano di “adeguarsi agli esiti” della CTU, con le precisazioni (di carattere esclusivamente logistico/organizzativo) meglio indicate nel verbale di udienza e che di seguito si trascrivono:
le parti concordano nel disporre che: a) quanto all'ultimo capoverso di pag. 5 delle considerazioni conclusive della Ctu (all.1 della Ctu) laddove al primo punto è scritto “lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 18,00” debba intendersi “fino alle ore 19,00”; b) analogamente nel punto successivo, laddove è scritto “dalle ore 12,00 alle 18,30” debba intendersi “dalle 12,00 alle 19,00”. c) in merito alla permanenza della minore nel periodo delle vacanze estive -di cui all'ultimo capoverso, pag. 6, considerazioni conclusive, all. 1 della Ctu- tutti i punti debbano intendersi “con pernotto”.
Quanto al contributo economico, le parti confermano l'accordo già assunto all'udienza del 16.11.2023, punto a) del verbale, ad eccezione della quota da ripartire dell'assegno unico universale, in ordine al quale il ricorrente chiede disporsi nella misura del 50%. Il resistente chiede che, laddove il Giudicante dovesse accogliere l'indicata istanza della ricorrente, l'assegno di mantenimento disposto a carico del venga aumentato in 300,00 euro mensili. Parte ricorrente si oppone a tale Per_1 ultima richiesta in quanto le condizioni economiche del sono mutate rispetto Per_1 all'accordo del 16.11.2023 avendo il medesimo cessato di lavorare.
Tutto ciò premesso, letti gli atti, le memorie depositate dalle parti, i documenti prodotti, visti gli esiti della CTU (le cui conclusioni, come supra evidenziato, appaiono esaustive ed integralmente condivisibili) e sentite le parti nel corso delle udienze che si sono susseguite le quali, in esito ai vari tentativi di conciliazione disposti dal Giudice inizialmente non andati a buon fine e che successivamente, a seguito della disposta pagina4 di 7 CTU, all'udienza del 9.1.2025 hanno raggiunto l'accordo di cui al relativo verbale di udienza;
Rilevato e Ritenuto:
- che sulla base degli elementi indicati è possibile adottare le decisioni richieste anche sotto il profilo economico, non apparendo necessaria ulteriore attività istruttoria, in considerazione del pieno accordo raggiunto dalle parti;
che in particolare il Collegio ritiene l'accordo raggiunto tra le parti congruo ed opportuno sia con riferimento all'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, sia con riferimento alle modalità di visita e frequentazione con il padre apparendo l'assetto congiuntamente predisposto rispondente agli attuali bisogni della FI nonché rispondente al consolidato principio della bigenitorialità da intendersi “quale presenza comune di genitori nella vita del figlio idonea a garantirli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione”. Tali previsioni appaiono tali da assicurare alla minore il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e, in particolare, una certa continuità di vita anche con il genitore non collocatario ferma restando la conservazione di un habitat principale.
Infine, quanto all'indicazione della CTU in merito alla necessità di monitoraggio da parte dei Servizi sociali, dispone il Collegio che i Servizi Sociali territorialmente competenti effettuino il monitoraggio costante del contesto familiare al fine di accertare eventuali problematicità relative alla posizione della minore , Per_1 informando tempestivamente, in caso di accertata criticità, il P.M. in sede per le determinazioni di eventuale competenza.
Le spese di lite, comprensive quelle afferenti alla disposta CTU, attesa la tematica sottesa alla controversia, debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio Visto l'art. 738 CPC così
Dispone
1) I IGg. ed si impegnano al rispetto Parte_1 Controparte_1 reciproco nel superiore interesse della FI minore;
Per_1
2) la FI viene affidata ad entrambi i genitori che manterranno nei suoi Per_1 confronti gli stessi obblighi e doveri, con collocamento/residenza presso l'abitazione della madre in Ronciglione. La FI ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
pagina5 di 7 3) Quanto alla frequentazione del genitore non collocatario Parte_1 dispone: a) lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola fino alle ore 19.00, b) o il sabato o la domenica a fine settimana alternati dalle 12,00 alle 19.00; una volta al mese pernotto dalle 12,00 del sabato alle 11,00 della domenica successiva. Dai due anni: a) lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 18:30, b) fine settimana alternati dal sabato ore 12,00 alle 11,00 della domenica successiva. Da ottobre 2025 quando la bambina avrà 2 anni e sei mesi: a) lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00, b) fine settimana alternati dal sabato ore 12,00 alle 19,00 della domenica successiva. Dai tre anni:
a) fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica ore 19,00. b) Nella settimana il cui week end spetta al padre , il medesimo potrà stare con la FI anche il lunedì e il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00. c) Nel fine settimana il cui week end non spetta al padre, lo stesso potrà stare con la FI il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00 Vacanze di Natale: il padre potrà stare con la minore il 24 dicembre dalle ore 12,00 fino al 25 dicembre ore 11,00 e il 1° gennaio e il 6 gennaio dalle ore 12,00 alle ore 18,30, permanendo poi il diritto di visita concordato;
Dal 2025: ad anni alterni o la Vigilia di Natale o il giorno di Natale dalle ore 11,00 con pernotto fino alle ore 12,00 del giorno successivo;
ad anni alterni il 31 dicembre o il primo gennaio dalle ore 11,00 con pernotto fino alle ore 12,00 del giorno successivo;
il 6 gennaio dalle ore 11,00 con il genitore con cui la bambina non ha trascorso la Vigilia di Natale. Vacanze di Pasqua: ad anni alterni dal sabato al lunedì di Pasquetta ore 19,00, iniziando per il 2025 dalla madre, sig.ra CP_1
Vacanze estive: Anno 2025: 7 giorni non consecutivi (4+3) con pernotto suddivisi nei mesi di luglio e agosto per entrambi i genitori da concordare entro il 15 maggio 2025. Anno 2026: 7 giorni anche non consecutivi con pernotto per entrambi i genitori da concordare entro il 15 maggio 2026. Anno 2027: 10 giorni anche non consecutivi con pernotto per entrambi i genitori da concordare entro il 15 maggio di ogni anno. Festa di compleanno di ciascun genitore, festa del papà e della mamma: con il genitore festeggiato al di là dell'alternanza, dall'uscita di scuola fino alle 18,30 (se il giorno non è di spettanza del genitore interessato). Compleanno della bambina: possibilmente un festeggiamento condiviso, altrimenti ad anni alterni tra i genitori senza pernotto. Il genitore che non starà con la FI il giorno del di lei compleanno potrà stare con la bambina il giorno successivo al di là dell'alternanza.
pagina6 di 7 4) il padre corrisponderà alla IG.ra , a titolo Parte_1 Controparte_1 di contributo al mantenimento della FI , la somma di euro 200,00 mensili Per_1 nonchè le spese straordinarie al 50% secondo il protocollo del Tribunale di Viterbo
5) l'assegno unico universale sarà percepito, nella misura del 100% dalla madre
[...]
. CP_1
Dispone il monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti allo scopo di verificare l'attuazione dei provvedimenti del Tribunale e l'andamento della situazione, segnalando al P.M. in sede eventuali situazioni di disagio per la minore.
Spese di lite, comprensive di spese della CTU (liquidate come da separato Decreto), interamente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la trasmissione del presente Decreto ai Servizi Sociali territorialmente competenti affinché effettuino il monitoraggio costante del contesto familiare al fine di accertare eventuali problematicità relative alla posizione della minore , informando Per_1 tempestivamente, in caso di accertata criticità, il P.M. in sede per le determinazioni di eventuale competenza.
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2025.
Il Giudice Relatore IL PRESIDENTE (Francesco Scavo Lombardo) (Eugenio Maria Turco)
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