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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
23/01/2024 da parte ricorrente e in data 11/01/2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 697/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse
Tecla Riverso, Natalie Olivero, Elisa Cesaro e dal dottor Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
Pagina | 1 formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi
€ 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, condannarsi il l CP_3 risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. per parte resistente Controparte_2
rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08/05/2024 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999 o, comunque, di durata annuale) alle dipendenze del convenuto in qualità di CP_1 docente nei seguenti aa. ss.:
2019/2020 presso Scuola Primo Grado - I.c. Palazzeschi - Palazzeschi – TO
(TOMM8AY01N) dal 2.10.2019 al 30.6.2020
2020/2021 presso Scuola Primo Grado - I.c. Carmagnola Iii-v. Marconi –
Carmagnola (TOMM8AM01A) dal 22.10.2020 al 31.8.2021
CP 2022/2023 presso Scuola Primo Grado - I.c. S.benigno Can. Sc.elem - San
Benigno Canavese (TOMM8BG01C) dal 2.12.2022 al 31.8.2023
1.1. Parte ricorrente esponeva altresì di aver lavorato alle dipendenze del CP_1 convenuto in qualità di docente in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, comma 3, l. 124/1999) nei seguenti aa. ss.:
Pagina | 2 2021/2022 presso Scuola Primo Grado - I.c. Pianezza – Giovanni Xxiii –
Pianezza (TOMM89701P) in forza di plurimi contratti (dal 15.09.2021 al
26.10.2021; dal 27.10.2021 al 25.11.2021; dal 26.11.2021 al 27.11.2021; dal
28.11.2021 al 24.4.2022; dal 26.4.2022 al 25.5.2022; dal 26.5.2022 al
10.6.2022; 11.6.2022)
1.2. Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del CP_1 Con beneficio economico di € 500,00 per gli aa. di cui sopra tramite Carta del docente, precisando di essere docente di ruolo dall'a.s. 2023/2024.
2. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso.
*
3. L'art. 1, commi 121-122 e 124, l. 107/2015 prevede che:
«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_6 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro Controparte_7 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del
Pagina | 3 sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima […]
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_7 di categoria».
In attuazione della normativa primaria sopra richiamata è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015 (Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU n. 243 del 19-10-2015), successivamente sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016).
L'art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 prevede che:
«1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile. […]
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1
[…]
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio».
Allo stesso modo, l'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che:
«1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. […]».
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dalla possibilità di fruizione della Carta del docente. Espressa conferma
Pagina | 4 normativa di ciò è data dall'art. 15 d.l. 69/2023 che, per il solo anno 2023, riconosce il beneficio in esame anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4, comma 1, l. 124/1999), rendendo così evidente l'esclusione, di regola, dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio della carta docente.
Tale esclusione, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di
Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In particolare, C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C-450/21, EU:C:2022:411 ha Controparte_2 affermato che:
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 29);
b) le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (punto 31);
c) la Carta del docente rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 33-38);
d) qualora un lavoratore a tempo determinato e un lavoratore a tempo indeterminato si trovino in una situazione comparabile, il trattamento differenziato è legittimo solo in presenza di “ragioni oggettive” che lo giustifichino. Con la precisazione per cui la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
con la conseguenza per cui il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli
Pagina | 5 obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (punti 39-46).
Sulla base di tali considerazioni la Corte giustizia ha concluso che «la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C- Controparte_2
450/21, EU:C:2022:411, punto 48 e dispositivo).
I principi esposti dalla Corte di Giustizia trovano applicazione anche nel presente caso, riguardante, come già detto, proprio lo stesso beneficio oggetto della controversia che ha determinato la pronuncia della Corte di giustizia.
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità ha declinato nell'ordinamento interno i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, giungendo alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
Pagina | 6 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
3.1. Ora, considerato che i) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1), che parte CP_1 ricorrente ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti ex art. CP_1
4, comma 1 o 2, l. 124/1999 (o comunque di durata annuale) per gli aa.ss. di cui al par. 1,
ii) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1), che parte CP_1 ricorrente è ancora attualmente dipendente del resistente, CP_1
la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21, 2022/23 – ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m.
28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Si precisa che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al
Pagina | 7 resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo doveva essere CP_1 speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a
Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
4. Con riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria – a.s. 2021/2022 – ritiene questo giudice di aderire all'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro della
Corte di Appello di TO (sent. n. 452/2024 in causa RGL 263/2024) secondo cui ai fini del riconoscimento della carta docente è necessario che la supplenza abbia ex ante una prevedibile durata annuale, con la conseguenza che tale beneficio non può essere riconosciuto a coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa in forza di plurimi contratti nel medesimo anno scolastico.
Tenuto conto di tale orientamento, questo giudice ritiene quindi che la carta docente possa essere riconosciuta a titolari di supplenze che, in forza di un unico contratto, abbiano prestato la propria attività per almeno 150 giorni nel medesimo anno scolastico. Sul punto, infatti, si aderisce alle condivisibili argomentazioni espresse dal
Tribunale di TO (per tutte: Trib. TO, sez. lav., sent. n. 3093/2024 in causa RGL
4216/2024; Trib. TO, sez. lav., sent. n. 3228/2024 in causa RGL 2766/2024) di seguito illustrate.
Occorre, infatti, valutare la comparabilità della situazione del docente a tempo indeterminato a quella del docente a tempo determinato non in forza di contratti annuali o al termine delle attività didattiche, ma in forza di supplenze temporanee (cd. brevi e saltuarie), ex art. 4, comma 3, l. 124/1999.
Ebbene, il principale parametro utilizzato dalla Corte di Cassazione (Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, punto 5.3) per estendere il beneficio in esame ai docenti a tempo determinato in forza di contratti al 31/8 o al 30/6 è l'annualità della didattica (… la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima … il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto …); pertanto, in linea generale, un contratto di supplenza breve e saltuaria può comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo se il periodo di supplenza è di durata tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche.
L'annualità della didattica, tuttavia, può essere valutata solo in una prospettiva ex ante, che è l'unica compatibile con un'idea di programmazione dell'attività formativa comparabile con quella del docente di ruolo;
solo in questo modo, infatti, la prospettiva sarebbe quella del docente che, incaricato di una supplenza di durata pressocché annuale, programma la propria attività formativa allo stesso modo in cui la programmerebbe un docente di ruolo;
al contrario, una valutazione ex post, ossia al
Pagina | 8 termine dell'anno scolastico, che prenda in considerazione la sommatoria dei giorni di supplenza relativi a plurimi e successivi contratti di breve durata, non permetterebbe una specifica e prolungata programmazione didattica e formativa.
Infatti, è stato anche precisato che «
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari
a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza
n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei
180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni
“specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del
1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"» (Cass. decr., 19 marzo 2024, n. 7254).
La necessità di operare la comparazione in una prospettiva ex ante si ricava altresì, da un lato, dalla scelta legislativa di attribuzione della Carta all'inizio dell'anno
Pagina | 9 scolastico e, dall'altro lato e correlativamente, dalla disciplina della prescrizione dell'azione di adempimento, posto che la decorrenza del termine di prescrizione è stata individuata dalla Cassazione (Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, punto 20) al momento in cui il diritto può essere fatto valere rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.p.c.m. 28 novembre 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (momento che in ogni caso è stato sempre individuato nei vari
DPCM all'inizio dell'anno scolastico).
Per le ragioni fin qui esposte un contratto di supplenza breve e saltuaria può comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo se il periodo di supplenza è di durata tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche, ed è tale fin dal momento della sua attribuzione, sì da richiedere la stessa programmazione didattica e finalità formativa.
Vi è poi la necessità di individuare un parametro che, a fronte del silenzio normativo, permetta di determinare il perimetro nell'ambito del quale la didattica può essere considerata di prospettiva annuale;
in tale direzione, un riferimento è offerto dall'art. 37 CCNL scuola che, disciplinando l'ipotesi del rientro in servizio dei docenti che siano stati assenti per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, al fine di garantire la continuità didattica, prevede che il supplente del titolare che rientri dopo il
30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali; sulla base di tale previsione un incarico ex art. 4, comma 3, l. 124/1999 può essere ritenuto comparabile all'incarico annuale laddove sia di durata superiore a centocinquanta giorni continuativi.
Pertanto, il diritto ad usufruire del beneficio economico derivante dalla carta docente deve essere riconosciuto a fronte della conclusione di un unico contratto avente ad oggetto l'incarico di insegnamento per una durata non inferiore a centocinquanta giorni continuativi.
A diversa conclusione potrebbe giungersi solo nell'ipotesi in cui vi sia un abuso nel ricorso allo strumento delle supplenze temporanee, sempre che il ricorrente alleghi e provi che l'esigenza di copertura del posto fosse tale da rendere prevedibile fin dal conferimento della prima supplenza la presumibile durata annuale.
In ragione di quanto sopra esposto, la domanda relativa all'a.s. 2021/2022 è meritevole di accoglimento avendo svolto parte ricorrente (anche) una supplenza sulla base di un unico contratto di durata superiore a 150 giorni (contratto dal 28.11.2021 al 24.4.2022)
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo (comprensiva di € 30,00 – stante la limitatezza delle produzioni effettuate –
Pagina | 10 ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, d.m. 55/2014), da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di di fruire – per gli aa. ss. Parte_1
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 – del beneficio finanziario dell'importo di
€ 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, a mettere a disposizione di l'importo CP_8 Parte_1 complessivo di € 2.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di delle CP_8 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 1.060,00, oltre rimborso forfettario 15%,
Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri
e Giovanni Rinaldi dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ivrea il 24/01/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pagina | 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
23/01/2024 da parte ricorrente e in data 11/01/2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 697/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse
Tecla Riverso, Natalie Olivero, Elisa Cesaro e dal dottor Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
Pagina | 1 formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Cont indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi
€ 2.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, condannarsi il l CP_3 risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. per parte resistente Controparte_2
rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08/05/2024 parte ricorrente esponeva di avere lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999 o, comunque, di durata annuale) alle dipendenze del convenuto in qualità di CP_1 docente nei seguenti aa. ss.:
2019/2020 presso Scuola Primo Grado - I.c. Palazzeschi - Palazzeschi – TO
(TOMM8AY01N) dal 2.10.2019 al 30.6.2020
2020/2021 presso Scuola Primo Grado - I.c. Carmagnola Iii-v. Marconi –
Carmagnola (TOMM8AM01A) dal 22.10.2020 al 31.8.2021
CP 2022/2023 presso Scuola Primo Grado - I.c. S.benigno Can. Sc.elem - San
Benigno Canavese (TOMM8BG01C) dal 2.12.2022 al 31.8.2023
1.1. Parte ricorrente esponeva altresì di aver lavorato alle dipendenze del CP_1 convenuto in qualità di docente in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, comma 3, l. 124/1999) nei seguenti aa. ss.:
Pagina | 2 2021/2022 presso Scuola Primo Grado - I.c. Pianezza – Giovanni Xxiii –
Pianezza (TOMM89701P) in forza di plurimi contratti (dal 15.09.2021 al
26.10.2021; dal 27.10.2021 al 25.11.2021; dal 26.11.2021 al 27.11.2021; dal
28.11.2021 al 24.4.2022; dal 26.4.2022 al 25.5.2022; dal 26.5.2022 al
10.6.2022; 11.6.2022)
1.2. Parte ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del CP_1 Con beneficio economico di € 500,00 per gli aa. di cui sopra tramite Carta del docente, precisando di essere docente di ruolo dall'a.s. 2023/2024.
2. Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso.
*
3. L'art. 1, commi 121-122 e 124, l. 107/2015 prevede che:
«121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_6 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro Controparte_7 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del
Pagina | 3 sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima […]
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_7 di categoria».
In attuazione della normativa primaria sopra richiamata è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015 (Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU n. 243 del 19-10-2015), successivamente sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016).
L'art. 2 d.p.c.m. 23 settembre 2015 prevede che:
«1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile. […]
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1
[…]
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio».
Allo stesso modo, l'art. 3 d.p.c.m. 28 novembre 2016 prevede che:
«1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. […]».
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dalla possibilità di fruizione della Carta del docente. Espressa conferma
Pagina | 4 normativa di ciò è data dall'art. 15 d.l. 69/2023 che, per il solo anno 2023, riconosce il beneficio in esame anche ai docenti titolari di contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (ossia, contratti di supplenza di cui all'art. 4, comma 1, l. 124/1999), rendendo così evidente l'esclusione, di regola, dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio della carta docente.
Tale esclusione, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di
Giustizia, in pronuncia resa a seguito di rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice. In particolare, C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C-450/21, EU:C:2022:411 ha Controparte_2 affermato che:
a) la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 29);
b) le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (punto 31);
c) la Carta del docente rientra nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (punti 33-38);
d) qualora un lavoratore a tempo determinato e un lavoratore a tempo indeterminato si trovino in una situazione comparabile, il trattamento differenziato è legittimo solo in presenza di “ragioni oggettive” che lo giustifichino. Con la precisazione per cui la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
con la conseguenza per cui il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli
Pagina | 5 obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (punti 39-46).
Sulla base di tali considerazioni la Corte giustizia ha concluso che «la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza» (C. giust. UE, 18 maggio 2022, , C- Controparte_2
450/21, EU:C:2022:411, punto 48 e dispositivo).
I principi esposti dalla Corte di Giustizia trovano applicazione anche nel presente caso, riguardante, come già detto, proprio lo stesso beneficio oggetto della controversia che ha determinato la pronuncia della Corte di giustizia.
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità ha declinato nell'ordinamento interno i principi enunciati dalla Corte di Giustizia, giungendo alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
Pagina | 6 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
3.1. Ora, considerato che i) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1), che parte CP_1 ricorrente ha lavorato alle dipendenze del in forza di contratti ex art. CP_1
4, comma 1 o 2, l. 124/1999 (o comunque di durata annuale) per gli aa.ss. di cui al par. 1,
ii) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1), che parte CP_1 ricorrente è ancora attualmente dipendente del resistente, CP_1
la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente – per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21, 2022/23 – ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m.
28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Si precisa che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al
Pagina | 7 resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo doveva essere CP_1 speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a
Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
4. Con riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria – a.s. 2021/2022 – ritiene questo giudice di aderire all'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro della
Corte di Appello di TO (sent. n. 452/2024 in causa RGL 263/2024) secondo cui ai fini del riconoscimento della carta docente è necessario che la supplenza abbia ex ante una prevedibile durata annuale, con la conseguenza che tale beneficio non può essere riconosciuto a coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa in forza di plurimi contratti nel medesimo anno scolastico.
Tenuto conto di tale orientamento, questo giudice ritiene quindi che la carta docente possa essere riconosciuta a titolari di supplenze che, in forza di un unico contratto, abbiano prestato la propria attività per almeno 150 giorni nel medesimo anno scolastico. Sul punto, infatti, si aderisce alle condivisibili argomentazioni espresse dal
Tribunale di TO (per tutte: Trib. TO, sez. lav., sent. n. 3093/2024 in causa RGL
4216/2024; Trib. TO, sez. lav., sent. n. 3228/2024 in causa RGL 2766/2024) di seguito illustrate.
Occorre, infatti, valutare la comparabilità della situazione del docente a tempo indeterminato a quella del docente a tempo determinato non in forza di contratti annuali o al termine delle attività didattiche, ma in forza di supplenze temporanee (cd. brevi e saltuarie), ex art. 4, comma 3, l. 124/1999.
Ebbene, il principale parametro utilizzato dalla Corte di Cassazione (Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, punto 5.3) per estendere il beneficio in esame ai docenti a tempo determinato in forza di contratti al 31/8 o al 30/6 è l'annualità della didattica (… la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima … il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto …); pertanto, in linea generale, un contratto di supplenza breve e saltuaria può comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo se il periodo di supplenza è di durata tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche.
L'annualità della didattica, tuttavia, può essere valutata solo in una prospettiva ex ante, che è l'unica compatibile con un'idea di programmazione dell'attività formativa comparabile con quella del docente di ruolo;
solo in questo modo, infatti, la prospettiva sarebbe quella del docente che, incaricato di una supplenza di durata pressocché annuale, programma la propria attività formativa allo stesso modo in cui la programmerebbe un docente di ruolo;
al contrario, una valutazione ex post, ossia al
Pagina | 8 termine dell'anno scolastico, che prenda in considerazione la sommatoria dei giorni di supplenza relativi a plurimi e successivi contratti di breve durata, non permetterebbe una specifica e prolungata programmazione didattica e formativa.
Infatti, è stato anche precisato che «
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari
a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza
n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei
180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni
“specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del
1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"» (Cass. decr., 19 marzo 2024, n. 7254).
La necessità di operare la comparazione in una prospettiva ex ante si ricava altresì, da un lato, dalla scelta legislativa di attribuzione della Carta all'inizio dell'anno
Pagina | 9 scolastico e, dall'altro lato e correlativamente, dalla disciplina della prescrizione dell'azione di adempimento, posto che la decorrenza del termine di prescrizione è stata individuata dalla Cassazione (Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, punto 20) al momento in cui il diritto può essere fatto valere rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.p.c.m. 28 novembre 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (momento che in ogni caso è stato sempre individuato nei vari
DPCM all'inizio dell'anno scolastico).
Per le ragioni fin qui esposte un contratto di supplenza breve e saltuaria può comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo se il periodo di supplenza è di durata tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche, ed è tale fin dal momento della sua attribuzione, sì da richiedere la stessa programmazione didattica e finalità formativa.
Vi è poi la necessità di individuare un parametro che, a fronte del silenzio normativo, permetta di determinare il perimetro nell'ambito del quale la didattica può essere considerata di prospettiva annuale;
in tale direzione, un riferimento è offerto dall'art. 37 CCNL scuola che, disciplinando l'ipotesi del rientro in servizio dei docenti che siano stati assenti per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi, al fine di garantire la continuità didattica, prevede che il supplente del titolare che rientri dopo il
30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali; sulla base di tale previsione un incarico ex art. 4, comma 3, l. 124/1999 può essere ritenuto comparabile all'incarico annuale laddove sia di durata superiore a centocinquanta giorni continuativi.
Pertanto, il diritto ad usufruire del beneficio economico derivante dalla carta docente deve essere riconosciuto a fronte della conclusione di un unico contratto avente ad oggetto l'incarico di insegnamento per una durata non inferiore a centocinquanta giorni continuativi.
A diversa conclusione potrebbe giungersi solo nell'ipotesi in cui vi sia un abuso nel ricorso allo strumento delle supplenze temporanee, sempre che il ricorrente alleghi e provi che l'esigenza di copertura del posto fosse tale da rendere prevedibile fin dal conferimento della prima supplenza la presumibile durata annuale.
In ragione di quanto sopra esposto, la domanda relativa all'a.s. 2021/2022 è meritevole di accoglimento avendo svolto parte ricorrente (anche) una supplenza sulla base di un unico contratto di durata superiore a 150 giorni (contratto dal 28.11.2021 al 24.4.2022)
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo (comprensiva di € 30,00 – stante la limitatezza delle produzioni effettuate –
Pagina | 10 ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, d.m. 55/2014), da distarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara il diritto di di fruire – per gli aa. ss. Parte_1
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 – del beneficio finanziario dell'importo di
€ 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, a mettere a disposizione di l'importo CP_8 Parte_1 complessivo di € 2.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di delle CP_8 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 1.060,00, oltre rimborso forfettario 15%,
Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dei difensori Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri
e Giovanni Rinaldi dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Ivrea il 24/01/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
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