Sentenza 14 giugno 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 14/06/2013, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01412/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2008, proposto da:
D'IA ER, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Corbascio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Azienda Sanitaria Locale Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Cucurachi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, via Campania N. 14;
per l'annullamento
dell'avviso per la stabilizzazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato
nel quadriennio 2007/2010 di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, emesso dall'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi - ASL BR e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 28.02.2008, nella parte relativa alla stabilizzazione di n. 10 collaboratori professionali - assistenti sociali;
per quanto occorra, della deliberazione D.G. dell'ASL BR n. 3534 del 28.12.2007 di indizione dell'avviso per la suddetta stabilizzazione, nella parte relativa al profilo professionale di collaboratore professionale - assistente sociale;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque, connesso, ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. S. Corbascio per la ricorrente e avv. R. De Giuseppe, in sostituzione dell'avv. N. Cucurachi, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con memoria conclusiva depositata in data 13 maggio 2013, il difensore della ricorrente, dopo aver dato atto che l’Amministrazione sanitaria resistente ha adottato provvedimenti favorevoli nei riguardi della sig.ra D’IA, culminati nella stipula di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato ha rappresentato che “ la pretesa della ricorrente, pertanto, nel corso del giudizio è stata pienamente soddisfatta, talchè, a suo avviso, paiono integrati i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere”.
Il Collegio ne prende atto ai fini della relativa pronuncia ai sensi dell’articolo 34, comma 5 del codice del processo amministrativo.
Le spese di giudizio debbono essere poste a carico della P.a, la quale si è determinata solo dopo l’instaurazione di un articolato contenzioso ad adottare provvedimenti satisfattivi per l’interessata.
Le stesse spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Asl Br alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in € 1.200,00 (milleduecento), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
IL SEGRETARIO