Art. 1946. Contingente di leva 1. Il Ministro della difesa, con decreto annuale, fissa il contingente di militari chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva, tenendo conto delle esigenze derivanti dallo stato di guerra o di grave crisi internazionale. Sul decreto e' acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. 2. Con separato decreto del Ministro della difesa, il contingente di cui al comma 1 e' ripartito tra l'Esercito italiano, la Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica militare. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 1946 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1945Articolo 1917
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9 ottobre 2010
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