Articolo 59 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 58Articolo 60
Versione
1 settembre 1995
Art. 59. (Titoli di credito) 1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130 , convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931 , sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077 , convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61 .
2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorche' esse designino la legge di uno Stato non contraente.
3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo e' stato emesso. Tuttavia le obbligazioni di- verse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna e' stata assunta.
Note all' art. 59:
- Il R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130 , convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946 , reca: "Esecuzione alle convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario".
- Il R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077 , convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61 , reca: "Esecuzione alle convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario".
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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