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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 434/2025 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna d'Angelo e dall'avv. Silvia Ferracci
RICORRENTE
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Carmelina Licata
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale nasceva, in data 13.6.2008, il figlio minore , rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i rapporti nell'interesse del ragazzo, avendo già peraltro la ricorrente un'altra figlia da precedente matrimonio, con ricorso depositato in data 22/2/2025 la signora evocava in causa il Parte_1 signor rassegnando le conclusioni che si riportano: “1. Il figlio Controparte_1
sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori e manterrà la propria Per_1 residenza nell'abitazione della madre che è stata la casa familiare;
2. Il figlio frequenterà i genitori con i tempi le modalità che verranno stabilite concordemente tra i genitori tenendo conto dei desideri e delle esigenze del figlio ormai sedicenne;
3. Il signor verserà CP_1 alla signora a partire dalla data del ricorso, la somma di € 500,00 mensili, oltre Pt_1 rivalutazione ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio , con assegno Per_1 unico universale ripartito tra i genitori al 50% ciascuno, 4. Le spese straordinarie indicate
1 dalle linee guida del CNF saranno ripartire tra i genitori al 50% per ciascuno e dovranno computarsi tra le stesse le spese Netflix, abbonamento telefono, Spotify, linea internet.; 5.
Con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Si costituiva in giudizio il signor il quale, contestando in fatto Controparte_1
e in diritto le richieste della ricorrente, concludeva nei termini seguenti: “1. il figlio minore rimane affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente. presso l'abitazione materna;
2. il figlio potrà passare con il padre due giorni a settimana secondo i desideri e le esigenze del minore stesso, tenuto conto della sua età.
3. Il figlio passerà le festività e le ferie estive con i genitori alternativamente, secondo i propri desiderata ed i propri impegni, previo accordo tra i genitori.
4. Il padre verserà la somma di
€ 300.00 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da prospetto del CNF, oltre ad 1/6 della bolletta internet e con assegno unico universale al 50%. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
All'udienza di comparizione del 5/6/2025 le parti presenti davano atto di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione di tutte le questioni relative all'affidamento e al regime di frequentazione del figlio minore nonché ai profili economici.
I procuratori concludevano concordemente per sentir pronunciare come da accordo raggiunto e sottoscritto dalle stesse parti, senza richiedere la fissazione dell'udienza ex art. 473 bis n. 28 e l'assegnazione dei rispettivi termini difensivi.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza degli accordi tra le parti all'interesse del figlio minore (anche avuto riguardo all'età del medesimo), alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1. Il figlio minore , oramai diciasettenne, rimane affidato in maniera Per_1 condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
2. Il figlio potrà passare con il padre almeno due giorni a settimana tenuto conto dei desiderata e delle esigenze del figlio, salvo poter incrementare la frequentazione anche con il pernotto appena il padre avrà trovato altra adeguata abitazione.
2 3. Il figlio passerà le festività e le ferie estive con i genitori in maniera alternata, a seconda dei propri impegni e dei propri desiderata, previo accordo con i genitori.
4. Il sig. verserà, al solo fine di definire l'odierno giudizio, alla sig.ra CP_1
a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 400.00, oltre Pt_1 rivalutazione annuale istat, che attualmente sarà in grado di versare solo ed esclusivamente grazie all'aiuto dei propri fratelli, somma che verserà in maniera autonoma appena si sarà sgravato dal mutuo ipotecario che sta sostenendo per l'immobile sito in Livorno, via Mati n. 10, attualmente in vendita. Il signor continuerà a corrispondere l'assegno mensile di euro 400,00 anche nel CP_1 caso in cui il figlio permanga con lui per un periodo superiore a quello Per_1 attuale ed anche paritariamente rispetto alla madre;
5. Il sig. provvederà al versamento del mantenimento entro il 28 di ogni CP_1 mese, giorno in cui percepisce lo stipendio e dal corrente mese di giugno verserà la somma di euro 400,00;
6. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra le parti tenuto conto delle linee guida del CNF attualmente in vigore.
7. La parte che effettuerà la spesa dovrà esibire la relativa ricevuta di pagamento e le spese verranno rimborsate in un unico bonifico entro il giorno 5 del mese successivo a quello di pertinenza, salvo che la spesa singola superi la somma di €
100.00 ed in questo caso il rimborso dovrà avvenite entro 5 giorni dall'esibizione della ricevuta di pagamento.
8. L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% tra le parti ed il sig. continuerà a passare la paghetta di € 20.00 settimanali direttamente al CP_1 figlio, così come continuerà a versare alla sig.ra la somma mensile di € Pt_1
50.00 quale rimborso della quota parte della somma presa in prestito dal figlio (al mese di maggio residuano ancora € 500.00), salvo rimborsare per l'intero la somma residua al momento della vendita dell'immobile di via Mati.
9. Le parti concordano nel compensare le spese del presente giudizio.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio dell'11.6.2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 434/2025 promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Anna d'Angelo e dall'avv. Silvia Ferracci
RICORRENTE
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Carmelina Licata
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale nasceva, in data 13.6.2008, il figlio minore , rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza e ritenuta la necessità di regolare i rapporti nell'interesse del ragazzo, avendo già peraltro la ricorrente un'altra figlia da precedente matrimonio, con ricorso depositato in data 22/2/2025 la signora evocava in causa il Parte_1 signor rassegnando le conclusioni che si riportano: “1. Il figlio Controparte_1
sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori e manterrà la propria Per_1 residenza nell'abitazione della madre che è stata la casa familiare;
2. Il figlio frequenterà i genitori con i tempi le modalità che verranno stabilite concordemente tra i genitori tenendo conto dei desideri e delle esigenze del figlio ormai sedicenne;
3. Il signor verserà CP_1 alla signora a partire dalla data del ricorso, la somma di € 500,00 mensili, oltre Pt_1 rivalutazione ISTAT, quale contributo al mantenimento del figlio , con assegno Per_1 unico universale ripartito tra i genitori al 50% ciascuno, 4. Le spese straordinarie indicate
1 dalle linee guida del CNF saranno ripartire tra i genitori al 50% per ciascuno e dovranno computarsi tra le stesse le spese Netflix, abbonamento telefono, Spotify, linea internet.; 5.
Con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Si costituiva in giudizio il signor il quale, contestando in fatto Controparte_1
e in diritto le richieste della ricorrente, concludeva nei termini seguenti: “1. il figlio minore rimane affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente. presso l'abitazione materna;
2. il figlio potrà passare con il padre due giorni a settimana secondo i desideri e le esigenze del minore stesso, tenuto conto della sua età.
3. Il figlio passerà le festività e le ferie estive con i genitori alternativamente, secondo i propri desiderata ed i propri impegni, previo accordo tra i genitori.
4. Il padre verserà la somma di
€ 300.00 rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da prospetto del CNF, oltre ad 1/6 della bolletta internet e con assegno unico universale al 50%. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
All'udienza di comparizione del 5/6/2025 le parti presenti davano atto di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione di tutte le questioni relative all'affidamento e al regime di frequentazione del figlio minore nonché ai profili economici.
I procuratori concludevano concordemente per sentir pronunciare come da accordo raggiunto e sottoscritto dalle stesse parti, senza richiedere la fissazione dell'udienza ex art. 473 bis n. 28 e l'assegnazione dei rispettivi termini difensivi.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza degli accordi tra le parti all'interesse del figlio minore (anche avuto riguardo all'età del medesimo), alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1. Il figlio minore , oramai diciasettenne, rimane affidato in maniera Per_1 condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna.
2. Il figlio potrà passare con il padre almeno due giorni a settimana tenuto conto dei desiderata e delle esigenze del figlio, salvo poter incrementare la frequentazione anche con il pernotto appena il padre avrà trovato altra adeguata abitazione.
2 3. Il figlio passerà le festività e le ferie estive con i genitori in maniera alternata, a seconda dei propri impegni e dei propri desiderata, previo accordo con i genitori.
4. Il sig. verserà, al solo fine di definire l'odierno giudizio, alla sig.ra CP_1
a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 400.00, oltre Pt_1 rivalutazione annuale istat, che attualmente sarà in grado di versare solo ed esclusivamente grazie all'aiuto dei propri fratelli, somma che verserà in maniera autonoma appena si sarà sgravato dal mutuo ipotecario che sta sostenendo per l'immobile sito in Livorno, via Mati n. 10, attualmente in vendita. Il signor continuerà a corrispondere l'assegno mensile di euro 400,00 anche nel CP_1 caso in cui il figlio permanga con lui per un periodo superiore a quello Per_1 attuale ed anche paritariamente rispetto alla madre;
5. Il sig. provvederà al versamento del mantenimento entro il 28 di ogni CP_1 mese, giorno in cui percepisce lo stipendio e dal corrente mese di giugno verserà la somma di euro 400,00;
6. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra le parti tenuto conto delle linee guida del CNF attualmente in vigore.
7. La parte che effettuerà la spesa dovrà esibire la relativa ricevuta di pagamento e le spese verranno rimborsate in un unico bonifico entro il giorno 5 del mese successivo a quello di pertinenza, salvo che la spesa singola superi la somma di €
100.00 ed in questo caso il rimborso dovrà avvenite entro 5 giorni dall'esibizione della ricevuta di pagamento.
8. L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 50% tra le parti ed il sig. continuerà a passare la paghetta di € 20.00 settimanali direttamente al CP_1 figlio, così come continuerà a versare alla sig.ra la somma mensile di € Pt_1
50.00 quale rimborso della quota parte della somma presa in prestito dal figlio (al mese di maggio residuano ancora € 500.00), salvo rimborsare per l'intero la somma residua al momento della vendita dell'immobile di via Mati.
9. Le parti concordano nel compensare le spese del presente giudizio.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio dell'11.6.2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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