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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46359/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 46359/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/11/1973, con il patrocinio dell'Avv. RINALDI PIERGIORGIO presso il quale
è elettivamente domiciliata ( ) con Email_1 studio in Roma alla via Properzio n.27;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
29/07/1962, con il patrocinio dell'Avv. PAGANESSI SILVIA e ZENNARO
GIULIA e presso le quali è Email_2 Email_3 elettivamente domiciliato alla via Mazzini 66/68 28887 OMEGNA;
RESISTENTE
e e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/10/2023 chiedeva la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio a Roma il 28.6.2003, precisando che dalla predetta unione erano nate due figlie (11.7.2004) ed (5.7.2006) e chiedendo l'affidamento Per_1 Per_2
condiviso della figlia minore ed il collocamento di entrambe le figlie presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, l'obbligo di di CP_1 contribuire mensilmente al mantenimento delle due figlie mediante il versamento della somma mensile pari ad Euro 1000,00, per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di CP_1
separazione ma contestava le richieste economiche della controparte. Il resistente chiedeva inoltre il collocamento delle figlie presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare. In via subordinata il resistente chiedeva stabilirsi l'obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento delle due figlie, in caso di loro collocamento presso la madre mediante il versamento mensile in favore di della somma pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie. In via cautelare ed urgente la ricorrente depositava ricorso ex art. 473 bis 69 cpc al fine di sentire pronunciare il divieto di avvicinamento di CP_1
alla casa familiare, in ragione delle gravi condotte moleste poste in essere
[...]
dal medesimo nei riguardi della moglie e delle due figlie. Il GD accoglieva la domanda e disponeva l'ordine di protezione, consistente nel divieto di accesso alla casa familiare, per la durata di un anno (cfr. provvedimento in data 13.2.2024 nell'ambito del sub-procedimento 46359-1/2023).
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 473 bis 21 cpc il GD pronunciava quindi i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento della figlia in via condivisa ad entrambi i Per_2
genitori, il collocamento di e di maggiorenne ma non Per_2 Per_1
autosufficiente in quanto affetta da sindrome di down, presso la madre con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare, incaricando i servizi sociali territorialmente competenti di monitorare sul nucleo familiare in oggetto anche ai fini della ripresa della frequentazione tra il padre e le figlie.
Il GD stabiliva inoltre l'obbligo del di contribuire mensilmente al CP_1
mantenimento delle figlie mediante il versamento ad della somma Parte_1
pari ad euro 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. ordinanza in data
17.4.2024).
Espletata l'istruttoria, mediante espletamento di indagini a cura della Guardia di
Finanza e l'ascolto della figlia minore le parti precisavano le rispettive Per_2
conclusioni all'udienza del 6.2.2025; la causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione. Ebbene, la domanda di separazione personale proposta da , alla Parte_1 quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le due figlie attualmente entrambe maggiorenni, benché non ancora economicamente indipendenti, sono rimaste a vivere con la madre alla quale deve essere definitivamente assegnata la casa coniugale sita a Roma in via di Torre Santa
Anastasia n.65. Le modalità di frequentazione tra il padre e la figlia affetta Per_1
da sindrome di down è stabilita secondo le modalità di cui al dispositivo.
Per quanto relativo al contributo dovuto dal per il mantenimento della prole CP_1
dalla documentazione in atti si evince che il medesimo è titolare del 100% delle quote sociali della SUSTAINA S.R.L. e della FOECNDAS OU, società quest'ultima di diritto estone. La società SUSTAINA risulta chiaramente esposta dal punto di vista debitorio sulla base della documentazione depositata da CP_1
che attesta l'esistenza di un debito di 46.000,00 euro circa nei confronti di
[...] terzi (Cfr. ricorso finalizzato all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale depositato in atti). , che non ha disponibilità liquide patrimoniali CP_1
(Cfr. documentazione bancaria in atti), è proprietario della metà di un capannone sito a Rieti nonché della metà di altri due immobili inagibili siti in provincia di
Catanzaro, oltre che di tre autovetture, e dichiara di vivere in un appartamento concesso in comodato. Dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi acquisite agli atti risulta che il medesimo ha percepito, al termine del 2022, un reddito complessivo di euro 47.553,00.
è proprietaria di due immobili siti a Roma, dei quali uno adibito a Parte_1
casa coniugale e l'altro potenzialmente produttivo di reddito;
è titolare del 100% delle quote della società INTERNATIONAL AP S.R.L. e della IKA S.R.L. aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti cosmetici (Cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 06.02.2024). Dichiara di non avere percepito reddito nell'anno 2023 e di essere aiutata economicamente dai propri genitori.
Alla luce della situazione economica e reddituale descritta, preso atto della circostanza che entrambe le figlie vivono con la madre e non sono autosufficienti economicamente (la figlia secondogenita risulta essersi iscritta all'Università John
Cabot), appare congruo porre a carico del padre l'importo di € 800,00 mensili per entrambe le figlie come già stabilito in sede provvisoria. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Deve essere, altresì, specificamente regolamentato nella misura del 50% ciascuno il contributo dei genitori alle spese straordinarie, fatta eccezione per gli studi universitari sostenuti dai nonni materni, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per acquisto di motocicli, autovetture, telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
Le spese di lite stante l'esito del giudizio e la complessiva attività processuale svolta, l'accoglimento della domanda di ordine di protezione avanzata da
[...]
devono essere poste a carico del resistente. Pt_1
P.q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46359/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Le figlie ed (maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti) convivono con la madre la cui abitazione è fissata presso la casa familiare sita in Roma alla via di Torre Santa Anastasia n.65; il padre potrà vedere e tenere la figlia (maggiorenne con disabilità grave) con sé un pomeriggio Per_1
a settimana, previo accordo con la madre dalle 16 alle 22 (in assenza di accordo il mercoledì o il venerdì) ed il week-end a settimane alternate con i medesimi orari.
3) Assegna la casa familiare sita in Roma alla via di Torre Santa Anastasia n.65 a
; Parte_1 4) corrisponderà a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie e a far data dalla domanda (17.10.2023) euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.;
5) pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti le figlie con le specificazioni di cui in parte motiva;
6) Condanna alle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida CP_1
complessivamente nella somma pari ad Euro 3800,00 oltre IVA e CPA.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma al fine di effettuare l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (atto n.00431 parte 2 serie
A05 anno 2003).
Roma, 3/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 46359/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/11/1973, con il patrocinio dell'Avv. RINALDI PIERGIORGIO presso il quale
è elettivamente domiciliata ( ) con Email_1 studio in Roma alla via Properzio n.27;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
29/07/1962, con il patrocinio dell'Avv. PAGANESSI SILVIA e ZENNARO
GIULIA e presso le quali è Email_2 Email_3 elettivamente domiciliato alla via Mazzini 66/68 28887 OMEGNA;
RESISTENTE
e e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/10/2023 chiedeva la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge, , con il quale aveva contratto CP_1
matrimonio a Roma il 28.6.2003, precisando che dalla predetta unione erano nate due figlie (11.7.2004) ed (5.7.2006) e chiedendo l'affidamento Per_1 Per_2
condiviso della figlia minore ed il collocamento di entrambe le figlie presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, l'obbligo di di CP_1 contribuire mensilmente al mantenimento delle due figlie mediante il versamento della somma mensile pari ad Euro 1000,00, per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di CP_1
separazione ma contestava le richieste economiche della controparte. Il resistente chiedeva inoltre il collocamento delle figlie presso di sé con conseguente assegnazione della casa familiare. In via subordinata il resistente chiedeva stabilirsi l'obbligo a proprio carico di contribuire al mantenimento delle due figlie, in caso di loro collocamento presso la madre mediante il versamento mensile in favore di della somma pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie. In via cautelare ed urgente la ricorrente depositava ricorso ex art. 473 bis 69 cpc al fine di sentire pronunciare il divieto di avvicinamento di CP_1
alla casa familiare, in ragione delle gravi condotte moleste poste in essere
[...]
dal medesimo nei riguardi della moglie e delle due figlie. Il GD accoglieva la domanda e disponeva l'ordine di protezione, consistente nel divieto di accesso alla casa familiare, per la durata di un anno (cfr. provvedimento in data 13.2.2024 nell'ambito del sub-procedimento 46359-1/2023).
All'esito dell'udienza fissata per la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 473 bis 21 cpc il GD pronunciava quindi i provvedimenti provvisori disponendo l'affidamento della figlia in via condivisa ad entrambi i Per_2
genitori, il collocamento di e di maggiorenne ma non Per_2 Per_1
autosufficiente in quanto affetta da sindrome di down, presso la madre con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa familiare, incaricando i servizi sociali territorialmente competenti di monitorare sul nucleo familiare in oggetto anche ai fini della ripresa della frequentazione tra il padre e le figlie.
Il GD stabiliva inoltre l'obbligo del di contribuire mensilmente al CP_1
mantenimento delle figlie mediante il versamento ad della somma Parte_1
pari ad euro 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie (cfr. ordinanza in data
17.4.2024).
Espletata l'istruttoria, mediante espletamento di indagini a cura della Guardia di
Finanza e l'ascolto della figlia minore le parti precisavano le rispettive Per_2
conclusioni all'udienza del 6.2.2025; la causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione. Ebbene, la domanda di separazione personale proposta da , alla Parte_1 quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Le due figlie attualmente entrambe maggiorenni, benché non ancora economicamente indipendenti, sono rimaste a vivere con la madre alla quale deve essere definitivamente assegnata la casa coniugale sita a Roma in via di Torre Santa
Anastasia n.65. Le modalità di frequentazione tra il padre e la figlia affetta Per_1
da sindrome di down è stabilita secondo le modalità di cui al dispositivo.
Per quanto relativo al contributo dovuto dal per il mantenimento della prole CP_1
dalla documentazione in atti si evince che il medesimo è titolare del 100% delle quote sociali della SUSTAINA S.R.L. e della FOECNDAS OU, società quest'ultima di diritto estone. La società SUSTAINA risulta chiaramente esposta dal punto di vista debitorio sulla base della documentazione depositata da CP_1
che attesta l'esistenza di un debito di 46.000,00 euro circa nei confronti di
[...] terzi (Cfr. ricorso finalizzato all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale depositato in atti). , che non ha disponibilità liquide patrimoniali CP_1
(Cfr. documentazione bancaria in atti), è proprietario della metà di un capannone sito a Rieti nonché della metà di altri due immobili inagibili siti in provincia di
Catanzaro, oltre che di tre autovetture, e dichiara di vivere in un appartamento concesso in comodato. Dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi acquisite agli atti risulta che il medesimo ha percepito, al termine del 2022, un reddito complessivo di euro 47.553,00.
è proprietaria di due immobili siti a Roma, dei quali uno adibito a Parte_1
casa coniugale e l'altro potenzialmente produttivo di reddito;
è titolare del 100% delle quote della società INTERNATIONAL AP S.R.L. e della IKA S.R.L. aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti cosmetici (Cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 06.02.2024). Dichiara di non avere percepito reddito nell'anno 2023 e di essere aiutata economicamente dai propri genitori.
Alla luce della situazione economica e reddituale descritta, preso atto della circostanza che entrambe le figlie vivono con la madre e non sono autosufficienti economicamente (la figlia secondogenita risulta essersi iscritta all'Università John
Cabot), appare congruo porre a carico del padre l'importo di € 800,00 mensili per entrambe le figlie come già stabilito in sede provvisoria. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Deve essere, altresì, specificamente regolamentato nella misura del 50% ciascuno il contributo dei genitori alle spese straordinarie, fatta eccezione per gli studi universitari sostenuti dai nonni materni, da intendersi come quelle spese concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, per attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, per informatica, per acquisto di motocicli, autovetture, telefoni cellulari, per cure estetiche, per viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN).
Le spese di lite stante l'esito del giudizio e la complessiva attività processuale svolta, l'accoglimento della domanda di ordine di protezione avanzata da
[...]
devono essere poste a carico del resistente. Pt_1
P.q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 46359/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) Le figlie ed (maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti) convivono con la madre la cui abitazione è fissata presso la casa familiare sita in Roma alla via di Torre Santa Anastasia n.65; il padre potrà vedere e tenere la figlia (maggiorenne con disabilità grave) con sé un pomeriggio Per_1
a settimana, previo accordo con la madre dalle 16 alle 22 (in assenza di accordo il mercoledì o il venerdì) ed il week-end a settimane alternate con i medesimi orari.
3) Assegna la casa familiare sita in Roma alla via di Torre Santa Anastasia n.65 a
; Parte_1 4) corrisponderà a , entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie e a far data dalla domanda (17.10.2023) euro 800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.;
5) pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti le figlie con le specificazioni di cui in parte motiva;
6) Condanna alle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida CP_1
complessivamente nella somma pari ad Euro 3800,00 oltre IVA e CPA.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma al fine di effettuare l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (atto n.00431 parte 2 serie
A05 anno 2003).
Roma, 3/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara