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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1215/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1215/ 2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1974 e residente a [...], elettivamente domiciliato in
FRANCOFONTE, VIA TRAPANI N. 30, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA SCHEPIS, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11/10/1984 e residente a [...], elettivamente domiciliato a RAGUSA,
VIA DANTE N. 103, presso lo studio dell'avv. MELFI VERGA VITO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 9.5.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 02/04/2024 chiedeva di regolamentare Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (9.5.2016) e (22.5.2020), Per_1 Persona_2 nate dalla relazione intrattenuta more uxorio con , riconosciute Controparte_1 da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerle.
In particolare, il ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento delle figlie provvedendo al soddisfacimento diretto delle esigenze dei minori durante il periodo di permanenza presso sé stesso, essendo privo di occupazione lavorativa.
Con comparsa depositata in data 2.12.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di affidamento condiviso delle minori, con collocamento presso la
[...] madre, e chiedendo di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa, nonché di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento Per_ delle figlie maggiorenne ma non economicamente indipendente, e e , Persona_4 Persona_2 minorenni, nella misura mensile di € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse. Chiedeva, altresì, di disporre il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento delle figlie dal datore di lavoro del ricorrente.
Tuttavia, all'udienza dell'8.4.2025 i difensori delle parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite: dare atto che la figlia è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_5 che le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_4 Persona_2
e collocate presso l'abitazione della madre;
che il sig. eserciterà il diritto di visita, tenendo con sé le figlie minori dal sabato Parte_1 pomeriggio, ore 16,00 fino alla domenica sera, ore 20,00, nonché il mercoledì pomeriggio dalle ore
17,00 alle ore 20,00 e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto. Le due figlie minori trascorreranno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno ad anni alterni con il padre e con la madre, come pure il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasqua;
il sig. verserà 300,00 euro mensili come assegno di mantenimento per le due figlie minori, Parte_1 da versare entro il 5 di ogni mese con bonifico (IBAN: [...]), autorizzando la sig.ra a percepire interamente l'assegno unico per le due figlie. CP_1
Resteranno condivise le spese straordinarie.
I sigg.ri e si esonerano reciprocamente dalla Controparte_1 Parte_1 produzione della documentazione indicata ex art 473 bis 51, comma 2, impegnandosi a produrli a richiesta del tribunale;
dichiarano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermano le condizioni come sopra rassegnate. Alla predetta udienza, il Giudice – preso atto dell'accordo – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
9.5.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età delle medesime.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1215 2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1215/ 2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1974 e residente a [...], elettivamente domiciliato in
FRANCOFONTE, VIA TRAPANI N. 30, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA SCHEPIS, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11/10/1984 e residente a [...], elettivamente domiciliato a RAGUSA,
VIA DANTE N. 103, presso lo studio dell'avv. MELFI VERGA VITO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 9.5.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 02/04/2024 chiedeva di regolamentare Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (9.5.2016) e (22.5.2020), Per_1 Persona_2 nate dalla relazione intrattenuta more uxorio con , riconosciute Controparte_1 da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerle.
In particolare, il ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento delle figlie provvedendo al soddisfacimento diretto delle esigenze dei minori durante il periodo di permanenza presso sé stesso, essendo privo di occupazione lavorativa.
Con comparsa depositata in data 2.12.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di affidamento condiviso delle minori, con collocamento presso la
[...] madre, e chiedendo di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa, nonché di porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento Per_ delle figlie maggiorenne ma non economicamente indipendente, e e , Persona_4 Persona_2 minorenni, nella misura mensile di € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse. Chiedeva, altresì, di disporre il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento delle figlie dal datore di lavoro del ricorrente.
Tuttavia, all'udienza dell'8.4.2025 i difensori delle parti rappresentavano che le stesse avevano raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite: dare atto che la figlia è ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
Persona_5 che le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_4 Persona_2
e collocate presso l'abitazione della madre;
che il sig. eserciterà il diritto di visita, tenendo con sé le figlie minori dal sabato Parte_1 pomeriggio, ore 16,00 fino alla domenica sera, ore 20,00, nonché il mercoledì pomeriggio dalle ore
17,00 alle ore 20,00 e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto. Le due figlie minori trascorreranno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno ad anni alterni con il padre e con la madre, come pure il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasqua;
il sig. verserà 300,00 euro mensili come assegno di mantenimento per le due figlie minori, Parte_1 da versare entro il 5 di ogni mese con bonifico (IBAN: [...]), autorizzando la sig.ra a percepire interamente l'assegno unico per le due figlie. CP_1
Resteranno condivise le spese straordinarie.
I sigg.ri e si esonerano reciprocamente dalla Controparte_1 Parte_1 produzione della documentazione indicata ex art 473 bis 51, comma 2, impegnandosi a produrli a richiesta del tribunale;
dichiarano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermano le condizioni come sopra rassegnate. Alla predetta udienza, il Giudice – preso atto dell'accordo – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
9.5.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale delle minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età delle medesime.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1215 2024 R.G., provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone