Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01664/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2021, proposto da
ZI Castaldo, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di acquisizione n. 4/2021 del 28.01.2021 e notificata in data 29.01.2021, relativamente alle opere realizzate e all'area di sedime in Afragola alla via Santa Maria n. 53; nonché di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, conseguente, presupposto, preparatorio e comunque lesivo degli in ter essi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Afragola;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2024 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente è proprietaria di un appezzamento di ter reno sito in Afragola, alla via Santa Maria n. 53, ove insiste un rudere (una stalla) che ella afferma essere stato realizzato nel primo dopoguerra.
Nel descrivere lo stato di consistenza dell’immobile il Comune si è così espresso: “Sulla particella 2073 del foglio 19 del Comune di Afragola insiste una vecchia stalla, costruita in muratura di tufo di cui non è possibile stabilire l’esatta epoca di realizzazione e per la quale, il tecnico di parte privata, intervenuto presso l’Ufficio Abusivismo Edilizio, non ha fornito titoli urbanistici legittimanti e/o planimetrie catastali storiche e non ha saputo riferire se fosse o meno legittimata da qualche provvedimento urbanistico… il rilievo fotografico effettuato il 10.10.2018 in loco evidenzia le criticità statiche dell’unità immobiliare in parola, che tra l’altro non è stata nemmeno individuata in catasto, laddove il fondo viene censito al Catasto terreni con destinazione d’uso a frutteto”.
Sulla scorta di tale motivazione, il Responsabile dell’Ufficio Urbanistico del comune di Afragola ha ordinato la demolizione dell’opera con ordinanza n. 1/2019 dell’8.01.2019.
In data 29 gennaio 2021 la ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica dell’ordinanza di acquisizione, di rettifica ed integrazione dell’ordinanza 115/07 del 26.03.2007 che, con il ricorso all’esame, impugna per i seguenti motivi.
1. violazione e falsa applicazione D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., violazione art. 13 e 38 legge n. 47/85, inesistenza dei presupposti, deficit istruttorio e di motivazione, sproporzione, eccesso di po ter e, illegittimità derivata, violazione artt. 2 e 3 Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
Il provvedimento impugnato consegue all’omessa ottemperanza di un’ingiunzione a demolire risalente nel tempo che nemmeno aveva individuato l’esatta epoca di realizzazione del manufatto e che avrebbe richiesto una specifica motivazione in ordine all’in ter esse pubblico all’eliminazione dell’opera.
2. violazione e falsa applicazione D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., violazione art. 13 e 38 legge n. 47/85, violazione art. 39 legge n. 724/94 e art. 32 legge n. 326/2003 e ss.mm.ii., violazione artt. 2, 3, 7, 8 e 10 legge n. 241/90 e ss.mm.ii., inesistenza dei presupposti, deficit istruttorio e di motivazione, eccesso di po ter e, sviamento.
La ricorrente lamenta il difetto di proporzionalità della misura repressiva gravata. In via subordinata, avrebbe dovuto essere applicato l’art. 38 del TU dell’edilizia, ispirato all’esigenza di garantire un equilibrio tra l’esigenza di ripristino della legalità e la tutela dell’affidamento del privato.
Si è costituito il Comune di Afragola, il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in considerazione dell'omessa impugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 01/2019 e del verbale di inottemperanza. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’esito dell’udienza di riduzione dell’arretrato celebrata da remoto in data 8 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, notificato in data 2 gennaio 2001, è irricevibile.
2. Con esso vengono proposte censure che attengono alla legittimità della ordinanza di demolizione n. 1/2019 dell’8.01.2019 - presupposta all’ordinanza di acquisizione impugnata - che non risulta essere stata impugnata.
3. In ogni caso, il ricorso è anche infondato nel merito.
4. L’Adunanza Plenaria, n. 9/2017, componendo il contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione ha, infine, statuito che: “Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino.” (Consiglio di Stato ad. plen., 17/10/2017, n.9).
5. L’art. 38 D.P.R. 380/2001 non è applicabile al caso di specie, riguardando opere originariamente assistite dal un permesso di costruire, che sia stato annullato con effetto retroattivo per via giurisdizionale ovvero in autotutela dall’Amministrazione. Nel caso di specie, invece, l’immobile in questione è risultato privo di titolo edilizio e il ricorrente, cui incombeva l’onere di fornire elementi per individuare la data di realizzazione dello stesso (rilevante ai fini della verifica della necessità del titolo edilizio stesso) non ha dedotto alcuno specifico elemento ul ter iore rispetto alle condizioni di vetustà dell’edificio. Pertanto, la sanzione che l’Amministrazione era tenuta ad applicare, così come ha fatto, era esclusivamente quella di cui all’art. 31 D.P.R. 380/2001.
6. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato irricevibile, pur essendo, comunque, infondato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l'in ter vento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO