Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dr. Remo LISCO - Presidente rel.
2) dr. Giuseppe DE FRANCESCA - Giudice
3) dr. Andrea PAIANO - Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n.3072/2024 r.g., avente per oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c., proposto da (c.f. ), in proprio ex art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c., nei confronti di (c.f. ), avverso Controparte_1 C.F._2 l'ordinanza del 13.06.2024, con la quale il giudice dell'esecuzione, rigettata l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla stessa odierna reclamante, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 222/2022 r.g.e. di questo Tribunale;
esaminati gli atti e sciogliendo la riserva;
rilevato che la reclamante, creditrice procedente nella cennata procedura esecutiva immobiliare, lamentava: 1) l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza reclamata per carenza di motivazione;
2) l'erroneità della decisione del g.e., stante la sostenuta natura ordinatoria del termine assegnato dal giudice al creditore procedente per il deposito del fondo spese necessario all'espletamento delle formalità di vendita dell'immobile pignorato;
rilevato che l'esecutato, , pure costituito in proprio ex art. 86 Controparte_1 c.p.c., sosteneva, tra l'altro, l'infondatezza del reclamo proposto dalla controparte;
osservato che la questione oggetto del presente procedimento riguarda la correttezza o meno della dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva a seguito del mancato tempestivo versamento del fondo spese disposto dal g.e. con l'ordinanza di vendita delegata, necessario per l'effettuazione della prescritta pubblicità e per il compenso al professionista delegato, pacifico essendo che detto versamento sia stato effettuato dopo la scadanza del termine assegnato e, per la precisione, anche dopo lo scadere del termine previsto per l'effettuazione della pubblicità normativamente prescritta, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso di vendita telematica sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia;
la reclamante si doleva anche del rigetto dell'istanza di remissione in termini per il citato versamento, dalla stessa avanzata con atto del 17.04.2024; rilevato che, con riferimento alle questioni rilevanti nel caso di specie, la giurisprudenza ha affermato che “poiché i termini stabiliti dal giudice per il compimento di una atto processuale sono, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori o la perentorietà consegua allo scopo e alla funzione adempiuta, ad essi non si applica il divieto di abbreviazione e di proroga sancito dall'art. 153 c.p.c. per i termini perentori;
peraltro, la proroga, anche d'ufficio, dei termini ordinatori è consentita dall'art. 154 c.p.c. soltanto prima della loro scadenza, sicché il loro decorso senza la presentazione di un istanza di proroga, determinando gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo termine, salva, per quanto riguarda la fase istruttoria della causa, la rimessione in termini prevista dall'art. 184 bis c.p.c., sempre la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte” (Cass. n. 1064/2005); è stato, inoltre, rilevato che “l'inottemperanza al termine fissato dal giudice dell'espropriazione immobiliare per il versamento di un fondo spese al professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita, impedisce al processo esecutivo di raggiungere il suo scopo e ne legittima la chiusura anticipata, ove il creditore non abbia tempestivamente e preventivamente instato, allegando e provando i relativi presupposti, per la rimessione in termini, neppure potendo giovargli l'invocazione successiva di dubbi o
a titolo di fondo spese necessarie per la pubblicazione e di compenso al professionista delegato;
con la stessa ordinanza di vendita veniva anche disposto che la prescritta pubblicità (in essa compresa la pubblicazione dell'avviso di vendita telematica sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia) dovesse avvenire almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita;
nel caso di specie il professionista delegato inviava una pec all'odierna reclamante in data 19.01.2024, con la quale si invitava il creditore procedente a versare il fondo spese nel termine di 70 giorni prima della vendita disposta per il 16.04.2024; l'odierna reclamante afferma di non avere visualizzato detto messaggio trasmesso dal professionista delegato nella casella pec “[…] in quanto, a causa di problemi di archiviazione dei messaggi, la stessa risultava essere piena. […]” (cfr. istanza di rimessione in termini del 17.04.2024); la stessa Avv. , in data 12.04.2024, provvedeva ad effettuare i bonifici Parte_1 relativi al versamento degli importi previsti nell'ordinanza di vendita;
orbene, premesso che il termine fissato dal g.e. per il versamento del fondo spese è pacificamente spirato invano, appare evidente dallo stesso contenuto dell'istanza di rimessione in termini che la causa della mancata visualizzazione del messaggio pec del 19.01.2024 (e, quindi, del mancato rispetto del termine fissato per il versamento del fondo spese), con il quale l'odierna reclamante veniva invitata al versamento del fondo, fosse da imputare alla stessa, posto che il problema di archiviazione dei messaggi che ha determinato il riempimento della casella di posta elettronica, in assenza di ulteriori precisazioni, non poteva che essere ricondotto alla sfera di controllo della stessa Avv. ed evidentemente il g.e. nel rigettare l'istanza di Parte_1 rimessione in termini “[…] così come formulata e per le ragioni addotte […]” non poteva che riferirsi all'assenza di una causa non imputabile alla parte richiedente, che l'art. 153, comma 2, c.p.c. richiede per la rimessione nei termini;
passando alla questione delle conseguenze del mancato versamento del fondo spese nel termine prescritto, deve osservarsi che nel momento in cui detto versamento veniva effettuato dall'Avv. (12.04.2024, Parte_1 stando alle contabili di bonifico, o 18.04.2024, vale a dire contestualmente al deposito dell'istanza di rimessione in termini, stando a quanto si legge nell'atto di reclamo) era anche scaduto il termine fissato dal g.e. per effettuare la pubblicazione dell'avviso di vendita telematica sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, posto che, secondo quanto si legge nella pec inviata dal professionista delegato all'Avv. , la Parte_1 vendita era stata fissata per il 16.04.2024 e la pubblicazione sarebbe dovuto avvenire almeno
45 giorni prima della vendita;
ritiene, pertanto, il Collegio che il tardivo versamento del fondo spese da parte dell'odierna reclamante, proprio perché eseguito quando era anche spirato il termine per effettuare la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, aveva dato luogo alla fattispecie prevista dall'art. 631 bis c.p.c., in quanto la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è stata effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore procedente che non aveva fornito le risorse economiche per procedervi;
in ogni caso, qualora non si condivida quest'ultima conclusione, deve rilevarsi che, non sussistendo, come innanzi osservato, il presupposto per la rimessione in termini dell'odierna reclamante, non si ravvisa un interesse (ex art. 100 c.p.c.) alla caducazione dell'ordinanza di estinzione, posto che comunque il g.e. avrebbe dovuto dichiarare la chiusura anticipata della procedura esecutiva per il mancato rispetto del termine fissato per il versamento del fondo spese occorrente per procedere alla pubblicità, con una definizione in rito, pertanto, che, quanto agli effetti, non differisce da una dichiarazione di estinzione tipica del processo esecutivo;
ritenuto, pertanto, che il reclamo debba essere rigettato e che le spese di questa fase, come liquidate in dispositivo, in misura prossima ai valori minimi tabellari, in considerazione del tenore degli atti della parte reclamata, devono essere poste a carico della reclamante, in applicazione del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, rigetta il reclamo e condanna la reclamante a rifondere alla controparte le spese di lite della presente fase di reclamo, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso il 23.10.2024.
Il Presidente estensore dott. Remo Lisco