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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 135 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nato a [...] [...], Parte_1 Parte_2
e
, nato a [...] il [...], Parte_3 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. CAPRIO TERESA, come da procure in atti;
ricorrenti NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso, per come modificate all'udienza del 21/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_3 anche da loro sottoscritto, in data 20/01/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 27/07/1971, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di (al N.88, Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 1971). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati figli, autonomi economicamente e non più conviventi, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. All'udienza del 21/05/2025, le parti hanno ridefinito le condizioni concordate nel ricorso introduttivo. Il Pubblico Ministero con visto del 25/02/2025 nulla ha opposto. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
3. la casa coniugale di proprietà del marito rientra nella sua disponibilità, ferma la sua facoltà di suddividerla in parti autonome, per consentire alla moglie, ove lo voglia, di abitare in una delle due parti.
4. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Parte_3 per il mantenimento la somma di euro 100,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
5. ordinare al Comune di di annotare l'emananda sentenza a Parte_2 margine dell'atto di matrimonio;
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 135 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di (al Parte_2
N.88, Parte II, Serie A, Anno 1971) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di per la trascrizione, le annotazioni e Parte_2 le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/05/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice