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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 147 R.G.A.C. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 12/11/2025, vertente
TRA
(C.F.: nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Attilio Parrelli, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via del Gelsomino n. 37, ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 31/03/1973, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni De Stefano, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via
Crisafi n. 25, ha eletto domicilio
-resistente -
NONCHE'
Avv. Denise Serena Albano, n.q. di curatrice speciale della minore , Persona_1
rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c., presso il cui studio in Reggio in
Calabria alla Via Tagliavia n. 16, ha eletto domicilio;
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 12/11/2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi;
il Giudice, visto l'art. 473.28 c.p.c., rimetteva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
L'ufficio del P.M. in data 09/02/2024 esprimeva parere positivo.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta secondo i criteri di esposizione previsti dall'art. 132 c.p.c.
Con ricorso, depositato il 17/01/2024, chiedeva la riforma del provvedimento Parte_1 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 05/07/2019 nel procedimento n. 1714/2019
R.G.V.G. vertente tra la stessa e , assumendo che: Controparte_1
- dall'anno 2012 sino al 2021 aveva intrattenuto una lunga relazione sentimentale con
, caratterizzata da uno stabile periodo di coabitazione;
Controparte_1
- dalla loro unione era nata la figlia il 14/08/2014; Persona_1
- dopo la nascita della figlia, i rapporti tra la e il si erano gradualmente Pt_1 Per_1
deteriorati e gli stessi avevano deciso di interrompere la convivenza;
- con decreto n. 1860/2019 del 25/07/2019 (reso nel proc. R.G. n. 1714/2019) il Tribunale di
Reggio Calabria aveva disciplinato i rapporti tra ciascun genitore e la figlia secondo gli Per_1 accordi consensualmente raggiunti dalle parti, in quanto ritenuti rispondenti agli interessi della minore;
- tali accordi prevedevano che la figlia fosse collocata presso il padre e che la madre Per_1 potesse esercitare il diritto di visita secondo le modalità ivi indicate;
-nel corso degli anni il rapporto tra la minore e la madre era mutato e la ttribuiva tale Pt_1 cambiamento all'influenza esercitata dal padre sulla figlia;
- da ultimo, la minore si rifiutava di vedere la madre e di sentirla telefonicamente. Per_1
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva, in riforma del provvedimento n.
1860/2019 del 25/07/2019, che fosse disposto il collocamento della figlia presso di sé, disciplinando le modalità di incontro del padre, con previsione a carico del Per_1 dell'obbligo di corrispondere alla un contributo a titolo di mantenimento della figlia Pt_1
minore. Notificato ritualmente il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza al resistente, si costituiva in giudizio in data 11/03/2024 , il quale riferiva che il Controparte_1 progressivo raffreddamento dei rapporti tra la figlia e la ricorrente era imputabile all'atteggiamento assunto dalla la quale nel tempo si era disinteressata alla stessa, Pt_1 non provvedendo in alcun modo alle sue esigenze sul piano morale e materiale e assumendo in più occasioni atteggiamenti inadeguati alla sua presenza.
Precisava, inoltre, di essersi occupato in modo esclusivo della figlia e che un'eventuale modifica dell'attuale assetto avrebbe determinato un pregiudizio per la stessa, comportando uno stravolgimento delle sue abitudini quotidiane.
Alla luce di tali premesse, chiedeva il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e la conferma del decreto n. 1860/2019 del 25/07/2019, con vittoria di spese.
All'udienza del 18/04/2024, svoltasi dinanzi al Giudice delegato, presente Parte_1
personalmente, insisteva in ricorso, precisando che la scelta di collocare la minore presso il padre era stata giustificata dalla pendenza di un procedimento penale a suo carico e che la sua decisione di adire il Tribunale chiedendo la modifica del collocamento della figlia era sorta dall'atteggiamento di rifiuto dalla stessa manifestato nei suoi confronti. Confermava, inoltre, di non aver provveduto al mantenimento della figlia in quanto disoccupata.
riferiva di non avere mai ostacolato la frequentazione della madre con la Controparte_1 figlia e di avere constatato la progressiva degradazione del loro rapporto;
evidenziava, inoltre, che la i era del tutto disinteressata della minore anche sotto il profilo scolastico. Pt_1
Il Giudice, espletata l'audizione delle parti, nominava un curatore speciale nella persona dell'avv. Denise Serena Albano, al fine di rappresentare la minore nel procedimento e di valutarne la capacità di discernimento in vista di un'eventuale audizione. Disponeva, inoltre, che i Servizi Sociali relazionassero sul rapporto madre-figlia e sulla capacità genitoriale di entrambe le parti, rinviando all'udienza del 30/05/2024 per l'eventuale audizione della figlia della coppia e per l'adozione dei provvedimenti istruttori.
Con memoria depositata il 22/05/2024 si costituiva in giudizio la curatrice speciale nominata, avv. Denise Serena Albano, la quale riferiva dettagliatamente sulle condizioni di vita della minore ed evidenziando i rapporti intercorrenti tra la stessa e i genitori, rilevando l'importanza della figura paterna e l'apporto fornito dal genitore nella crescita di , contrariamente a Per_1 quanto fatto dalla dimostratasi ignara delle esigenze della figlia, delle sue inclinazioni Pt_1
e del suo percorso scolastico. Dava atto del forte legame affettivo esistente tra e il Per_1 fratello (nato da una precedente relazione della , il quale, di fatto, aveva Per_2 Pt_1
contribuito ad agevolare la relazione madre-figlia. Circa la capacità di discernimento della minore, la stessa esprimeva l'inopportunità di disporne l'audizione dinanzi al Tribunale.
Alla successiva udienza del 30/05/2024 il Giudice dava atto del mancato deposito da parte dei Servizi Sociali della relazione richiesta;
l'avv. Albano si riportava alla propria costituzione, l'avv. Parrelli e l'avv. De Stefano insistevano nelle rispettive richieste, anche istruttorie. L'avv. Parrelli rappresentava, inoltre, la disponibilità della propria assistita ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità e di educativa domiciliare con il supporto dei Servizi Sociali;
il Giudice riservava la decisione sulle richieste delle parti.
Con ordinanza, depositata il 04/06/2024, il Giudice delegato, preso atto delle richieste formulate dalle parti e vista la relazione della curatrice speciale, confermava, circa l'affidamento della minore, il regime già previsto con il provvedimento n. 1860/2019 del
25/07/2019.
Con riferimento al diritto di visita, disponeva che la madre potesse vedere la figlia una volta a settimana di pomeriggio, oltre al sabato o la domenica a settimane alterne, nonché per periodi continuativi di quindici giorni in occasione delle vacanze, da concordarsi con il padre, disponendo altresì che, una volta a settimana, in giorni da concordarsi con i Servizi Sociali, la madre incontrasse la figlia alla presenza di un assistente sociale. Con il medesimo provvedimento il Giudice delegato stabiliva che, nelle more dell'avvio dell'educativa domiciliare, potesse incontrare la figlia secondo le modalità stabilite nel Parte_1 decreto n. 1860/2019 del 25/07/2019.
Inoltre, alla luce della volontà espressa da di avviare un percorso individuale Parte_1
di sostegno alla genitorialità, si demandava ai Servizi Sociali la predisposizione del calendario degli incontri dell'educativa domiciliare, onerandoli al deposito di una relazione scritta entro
10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Circa il contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario, onerava la Pt_1
a corrispondere al , a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma mensile Per_1 di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, rilevato che parte ricorrente non aveva articolato richieste istruttorie e ritenuta l'inammissibilità dei capitoli da a) ad e) ed f) formulati dal resistente, riservava la pronuncia sull'ammissibilità dei residui capitoli all'esito della lettura della relazione dei
Servizi Sociali e fissava all'uopo l'udienza del 3/10/2024. All'udienza del 3/10/2024, rilevato il mancato deposito della relazione richiesta ai Servizi
Sociali territoriali, le parti chiedevano un rinvio del procedimento ad altra udienza;
il Giudice, preso atto, disponeva un sollecito del deposito della relazione richiesta ai Servizi Sociali territoriali e rinviava all'udienza del 5/12/2024.
A tale udienza il Giudice prendeva atto dell'avvenuto deposito della relazione da parte dei
Servizi Sociali;
parte ricorrente chiedeva un rinvio del procedimento al fine di consentire un monitoraggio più approfondito da parte dei Servizi, mentre parte resistente e la curatrice speciale si opponevano a tale richiesta.
Il Giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, rigettava la richiesta, rinviando il procedimento all'udienza del 13/03/2025 per la discussione, con concessione dei termini a ritroso ex art. 473 bis 28 c.p.c.
Con note depositate il 7/01/2025, parte resistente formulava le seguenti conclusioni:
“1. Rigettare ogni domanda formulata da controparte in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in parte narrativa;
2. Confermare le statuizioni assunte con il provvedimento n. 1860/2019 RG del 25.07.2019, non sussistendo ragioni per modificare le statuizioni ivi assunti nell'interesse della minore;
3. Confermare le statuizioni economiche ivi presenti a carico della signora Parte_1
nei confronti della figlia;
4. Alla luce dell'istruttoria compiuta ed anche in considerazione della condotta tenuta da controparte limitare la capacità genitoriale della stessa nell'interesse preminente della minore;
4. Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
Con memoria depositata in data 9/01/2025 la curatrice speciale rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito rigettare la domanda avanzata in ricorso dalla
Sig.ra per assoluta infondatezza della stessa;
Parte_1
2) Disporre che la Sig.ra si sottoponga ad un percorso di sostegno alla Parte_1 genitorialità;
3) Disporre una calendarizzazione degli incontri madre- figlia, da svolgersi in presenza dei
Servizi Sociali, da eseguirsi successivamente all'esito positivo del suddetto percorso.”
Con decreto del 09/03/2025 il Giudice delegato, nominato a seguito di variazione tabellare, visto il carico del ruolo, differiva l'udienza del 13/03/2025 al 12/11/2025. All'udienza del 12/11/2025 i procuratori delle parti ed il curatore speciale si riportavano ai rispettivi scritti difensivi;
l'avv. De Stefano rappresentava che i rapporti madre-figlia si erano interrotti a luglio.
La curatrice speciale insisteva per il rigetto del ricorso, evidenziando come la condotta processuale della madre della minore (assente a tutte le udienze tenutesi) fosse sintomatica del suo totale disinteresse nei confronti della vicenda e degli interessi della minore. Rilevava, altresì, come tale disinteresse si fosse esplicitato anche nell'inottemperanza a qualsiasi prescrizione dettata dal Tribunale.
L'avv. Pitasi rappresentava che la propria assistita era stata presente alla prima udienza ed era stata sentita dal Giudice delegato dell'epoca, per il resto si rimetteva alle valutazioni del
Tribunale riportandosi ai propri scritti difensivi. Il Giudice, visto l'art. 473.28 c.p.c., rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
***
1. Affidamento della figlia minorenne e domanda di limitazione della Per_1 responsabilità genitoriale
Con riferimento alle statuizioni relative all'affidamento della figlia minore della coppia , Per_1 giova preliminarmente rammentare che la novella introdotta dal d.lgs. n. 154 del 2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha definitivamente cristallizzato la centralità degli interessi del minore, i quali tendono a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo.
Tra i diversi diritti riconosciuti al minore vi è quello ad una genitorialità piena e non dimidiata, con la previsione di una tutela tanto maggiore quanto questa corrisponda al suo miglior interesse (best interest secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte EDU).
Questa mutata prospettiva, in seno all'ordinamento, solidamente indirizza la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità, ed è proprio in ossequio a tale ratio che il legislatore ha previsto la derogabilità del modello dell'affido condiviso nei soli casi in cui esso risulti pregiudizievole per il minore (ex art.337 ter c.c.).
In tali casi, in linea generale, il Giudice del merito può privilegiare il genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Secondo la giurisprudenza intervenuta sul tema “L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr. Cass. civ. n. 13217 del 17.05.2021).
Più recentemente è stato ribadito che "Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare” (Cass. civ. sez. II - 21.01.2025 n. 1486).
All'uopo occorre sottolineare che la decisione adottata dal Tribunale di disporre l'affido esclusivo (o super esclusivo dei figli minori) non ha contenuto sanzionatorio nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, quanto piuttosto protettivo dei soggetti più fragili del nucleo familiare, in accordo a quanto di recente sostenuto dalla Corte di Cassazione, che ha affermato che: “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore” (Cass. civ. sez. I -
09/02/2023, n. 4056).
La Corte ha poi ulteriormente precisato che la deroga al regime ordinario dell'affido condiviso mediante la misura dell'affido super-esclusivo (istituto di creazione giurisprudenziale) richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di uno dei genitori e rientra sostanzialmente nel paradigma dell'art. 333 c.c., escludendo uno dei due genitori dall'assunzione di qualsiasi decisione riguardante il minore, ivi incluse quelle di maggiore interesse (cfr. Cass. sez. I,
09/09/2025, n. 24876).
Da ultimo deve rilevarsi che il Tribunale può adottare ex art. 333 c.c. tutti i provvedimenti opportuni a tutela della prole nel caso in cui il genitore tenga condotte per la stessa pregiudizievoli.
La Suprema Corte ha ripetutamente chiarito come i provvedimenti de potestate "non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento – da parte del giudice – degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale" (Così, per esempio, Cass. civ. sez. I. n. 14145 del
2017).
Orbene, tenuto conto delle superiori coordinate ermeneutiche, nel caso di specie occorre rilevare che le parti sono state soggette ad un lungo monitoraggio che, nel caso della Pt_1
è stato intrapreso ben prima dell'inizio dell'odierno giudizio, con riferimento ai rapporti intercorrenti tra la stessa e il figlio , nato da una precedente relazione. Per_2
In particolare, la prima relazione dei Servizi Sociali, datata 25/06/2024 ed acquisita al fascicolo telematico in data 07.10.2024, evidenzia che il nucleo familiare della minore Per_1
per linea materna è attenzionato dai SS sin dal 2022 per le vicende che hanno riguardato il primo figlio della , all'epoca collocato in una struttura Pt_1 Persona_3
giovanile.
I SS hanno, quindi, fornito informazioni tratte dal precedente monitoraggio riguardante il primo figlio della evidenziando che era nato da una relazione sentimentale, Pt_1 Per_2
terminata subito dopo la sua nascita;
il padre era stato sottoposto ad un procedimento penale e tratto in arresto, mentre la madre aveva intrapreso altra relazione sentimentale, molto burrascosa, tanto che per timore la stessa circolava con un coltello e che il compagno l'aveva denunciata proprio per questo;
a sua volta questo nuovo compagno sarebbe stato accusato di reati di truffa;
a questo punto la ha conosciuto il (padre di ) e gli hai Pt_1 Per_1 Per_1 poi lasciato la figlia per paura delle conseguenze giudiziarie del suo agire e di quello delle persone che la circondavano;
nel 2022 le era stato chiesto di fornire la documentazione inerente la figlia (si badi bene che il decreto regolante la responsabilità genitoriale risale al
2019) ma nulla era stato da lei fornito. Con riferimento al figlio , hanno evidenziato che è stata proprio la madre a chiedere Per_2
aiuto ai SS, in quanto il figlio si rifiutava di andare a scuola ed era molto ribelle. È stato, quindi, aperto un procedimento minorile e è stato collocato in comunità nel 2022 su Per_2
disposizione del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. Il ragazzo ha un ottimo rapporto con la sorella minore ed ha invece un pessimo rapporto con la madre, che colpevolizza fortemente, accusandola della disgregazione familiare e del sostanziale abbandono di al padre. Ha speso, invece, parole positive per il , definendolo Per_1 Per_1 una brava persona.
Il resistente è stato sentito per la prima volta in data 15.04.2024, quindi nel corso del presente procedimento, ed ha dichiarato di essere supportato - nella crescita della figlia - dai genitori e da alcuni zii. Con riferimento alla ha parlato di una donna sfuggente, che spesso si Pt_1 allontanava da casa con varie scuse e che si era dimostrata incapace di accudire i figli
(versione questa confermata da ). Ha anche riferito che la ex compagna avrebbe un Per_2 temperamento violento, tanto che in un'occasione aveva aggredito sua madre dopo avere bevuto birra ed assunto Xanax.
I Servizi Sociali hanno sentito anche la minore in sede di visita domiciliare presso la Per_1 casa in cui vive, ritenuta adeguata dai servizi. La stessa si è mostrata entusiasta e felice ed ha raccontato della propria vita. I SS hanno rilevato altresì come la minore sia legata al padre ed al fratello maggiore, mentre la madre rivestirebbe solo un ruolo residuale.
Dell'accordo raggiunto dai genitori di in merito al suo affidamento ed al diritto di visita Per_1 della madre i servizi hanno appreso dal fratello . Per_2
La sul punto, aveva riferito di incontrare difficoltà nel vedere la figlia e gli incontri Pt_1
sono stati incostanti nel tempo. La signora avrebbe, inoltre, contribuito economicamente al mantenimento della minore in modo frammentario e saltuario per problemi economici.
La da ultimo, ha dichiarato che in tempi recenti aveva notato che la figlia fosse Pt_1 trascurata ed avesse problemi di pediculosi (circostanze queste non riscontrate dai servizi al momento della visita domiciliare).
A decorrere dal 25.06.2024 è stato avviato il servizio di educativa domiciliare, concordandosi con le parti un calendario di incontri e non è stata accolta la richiesta della di poter Pt_1
fare pernottare la minore presso di sé, in ragione di tutte le informazioni assunte dalle parti coinvolte (la minore, il fratello ed il ). Per_2 Per_1 I Servizi hanno specificato di avere ritardato l'inizio degli incontri per continue indisponibilità manifestate dalla che riferiva di essere molto impegnata per i rigidi turni di lavoro Pt_1 nel bar in cui prestava attività lavorativa.
La seconda relazione versata in atti e datata 27/11/2024 interviene a seguito dell'avvio del calendario di incontri madre-figlia alla presenza di un operatore.
I SS riferiscono che la ha dichiarato di avere migliorato il suo rapporto con il figlio, Pt_1 ormai maggiorenne, (che è andato a vivere a casa sua dopo avere compiuto il Per_2 diciottesimo anno d'età) e di vedere due volte a settimana, di cui una alla presenza Per_1
dell'educatrice. La ha altresì lamentato di soffrire il rapporto distaccato e freddo che Pt_1 ha con la minore, incolpando di ciò i familiari della linea paterna. È stata, quindi, invitata a riflettere sul momento del distacco dalla figlia e lei ha riferito di essere stata costretta dal a lasciargliela, convinta che in quanto madre della piccola ne avrebbe poi riottenuto Per_1
la custodia. In merito alla sofferenza che tale momento ha provocato alla minore la stessa non si è mostrata capace di alcuna revisione critica.
Il , dal canto suo, ha riferito di una certa ritrosia della figlia a vedere la madre, tanto Per_1
che lo stesso a volte ha dovuto inscenare incontri casuali, rifiutandosi spesso la piccola di andare a quelli programmati.
Nell'ambito degli incontri, avvenuti talvolta anche alla presenza del padre, è emerso che i rapporti intercorrenti tra la ricorrente e la figlia sono rimasti connotati da un notevole distacco emotivo da parte della minore, sulle cui ragioni la non sembra aver compiuto alcuna Pt_1 rivisitazione critica.
La valutazione svolta al termine del percorso dal Servizio consentiva di intravedere una prospettiva di miglioramento della relazione madre-figlia, tenuto conto che nel corso del monitoraggio gli incontri si sono svolti con una certa regolarità, nonostante la ritrosia inizialmente manifestata dalla minore.
Circa la figura paterna, emerge che il , unitamente al suo nucleo familiare, si sarebbe Per_1
occupato in modo esclusivo delle esigenze della minore, che risulterebbe essere serena, ben inserita nel contesto sociale e adeguatamente accudita dal padre in ogni aspetto. Tali conclusioni sono ampiamente condivise nell'approfondita relazione iniziale della curatrice speciale e sono riscontrate anche dalla relazione scolastica allegata alla relazione dei servizi, da cui non emergono particolari criticità. Infine, nella relazione adm allegata alla relazione dei servizi e datata 04.10.2024 si legge che, dopo avere concordato il calendario di incontri, a quello del 16.07.24 la minore si è rifiutata di entrare a casa della madre e dopo un'ora di tentativi di convincerla da parte dell'operatrice e del padre l'incontro non ha avuto luogo. In quell'arco temporale la madre non li ha raggiunti pur sapendo che si trovassero sotto casa. A quel punto si è concordato che gli incontri non avvenissero a casa della madre bensì in un luogo aperto (una piazzetta vicino la casa in cui vive la minore), ma la minore ha continuato ad essere oppositiva ed a volere sempre il padre presente o comunque nelle vicinanze.
L'operatrice riferisce che il rapporto madre-figlia sia fortemente compromesso, essendo la più centrata su se stessa come figlia che come madre e dimostrandosi apatica Pt_1
nell'interfacciarsi con la figlia. Le è stato per questo suggerito di cambiare approccio per favorire un riavvicinamento con la figlia, ad esempio portando del materiale ludico;
suggerimento questo accolto dalla signora e messo in pratica.
Il rapporto padre-figlia è invece descritto come ottimo e le condizioni di vita della minore sono molto positive, prendendosi cura di lei principalmente il padre, la nonna paterna ed una sorella della nonna. La minore si mostra curata nell'aspetto e nell'igiene ed ha ribadito fermamente di non voler andare a casa della madre, motivo per il quale tutti gli incontri si sono svolti all'aperto.
Dal canto suo la curatrice speciale, nella relazione depositata il 22.05.2024, ha confermato il buon rapporto tra il padre e la minore e le criticità evidenziate dai SS con riferimento al rapporto madre-figlia, posto che ha confermato come la bambina viva serenamente con il padre, con cui vi è un forte legame, in un'abitazione adeguata alle sue esigenze, ove vi è anche una sua cameretta, mentre la madre “è apparsa poco consapevole dei bisogni di ed in Per_1 generale ha dimostrato di non conoscere la quotidianità della bambina, le sue aspirazioni, il suo percorso scolastico, le sue inclinazioni e stati d'animo”.
In ordine alla madre ha anche aggiunto che la stessa non versa alcun mantenimento perché, a suo dire, è disoccupata e la piccola pensione di 400 euro dalla stessa percepita le è sufficiente per le sole spese correnti. Alla legittima domanda della curatrice su come farebbe ad occuparsi della bambina se non ha risorse economiche, ha riferito che risolverebbe lavorando, come già fa, a chiamata come parrucchiera. A questo punto però la curatrice l'ha incalzata chiedendole come mai non si fosse prodigata sin da subito a lavorare a chiamata così da poter contribuire al mantenimento della minore e lei non ha saputo rispondere, riuscendo solo a dire che aveva dovuto comprare qualche vestito ed aveva dovuto pagare per metà la festa di compleanno della figlia. Addirittura, la signora le avrebbe detto che è ingiusto che debba essere lei a versare l'assegno, in quanto semmai la minore sarebbe dovuta stare con lei ed il le Per_1
avrebbe dovuto versare l'assegno.
Ancora la curatrice ha scritto: “La Sig.ra manifesta apertamente le proprie difficoltà Pt_1
di approcciarsi alla bambina, non sa come comportarsi se la figlia non accetta di incontrarla né dimostra di sapere affrontare i diversi momenti di disagio di ogni qualvolta si sia Per_1 presentata un'occasione di incontro. A titolo esemplificativo, se è capitato che la piccola scoppiasse in lacrime chiedendo di essere riportata a casa dal padre, la Sig.ra edeva Pt_1 immediatamente oppure affrontava il momento ponendosi come “autorità”; significativa a tal proposito l'espressione: “sono i genitori che comandano sui figli” riferita al curatore nel corso del colloquio allorquando è stata affrontata la problematica di come gestire eventuali atteggiamenti oppositivi di agli incontri con la madre. Per_1
Peraltro, la madre omette una analisi su se stessa in relazione al rapporto con la figlia ed imputa al padre di influenzare la bambina non permettendole di frequentarla serenamente;
tuttavia, alla domanda su come il padre condizionerebbe la figlia in tal senso, la Sig.ra on offre una descrizione precisa di fatti o episodi specifici ma si limita a riferire che Pt_1
in più circostanze il si sarebbe soffermato nelle vicinanze del luogo in cui madre e Per_1 figlia si sarebbero incontrate così da ingenerare in uno stato di soggezione dovuto alla Per_1
presenza paterna.
La Sig.ra peraltro, manifesta uno stato di fragilità emotiva per il rapporto con la Pt_1 figlia e non sono mancati i momenti di commozione e sconforto durante il colloquio con la scrivente. Altro elemento significativo è l'assenza di momenti esclusivi di incontro tra madre
e figlia.
Come si è detto, gli unici momenti di incontro si sviluppano quasi sempre all'uscita di scuola ove la Sig.ra si reca insieme al figlio (quest'ultimo nato da una precedente Pt_1 Per_2
relazione) al quale la minore è legatissima. In buona sostanza, , funge da “gancio” Per_2 in quanto la bambina, essendone molto affezionata, accetta di fermarsi con la madre per andare al bar vicino scuola o fare una breve passeggiata proprio per la presenza del fratello.
La Sig.ra non racconta altri momenti di incontro esclusivo con la figlia che sostiene Pt_1 di vedere pochissimo a causa del condizionamento da parte del padre.”. La curatrice, infine, ha evidenziato che non sia dotata di capacità di discernimento, Per_1
tant'è che la stessa non è stata sentita dal Tribunale, nonché che la bambina percepisce la figura materna come non necessaria nella sua vita ed ha giustificato questo distacco emotivo con l'incapacità della di approcciarsi alla figlia infondendole fiducia e senso di Pt_1 protezione, al contrario del padre, che invece rappresenta la sua principale figura di riferimento.
Agli elementi emergenti dalle relazioni dei SS e della curatrice speciale devono poi aggiungersi le informazioni assunte in udienza: alla prima udienza la ha riferito di Pt_1
essere stata imputata dei reati di tentato omicidio e minaccia aggravata e di essere stata assolta, ha confermato di non versare il mantenimento in quanto disoccupata ed ha agito in quanto la figlia ha iniziato a non volerla più incontrare;
il ha evidenziato che la si è Per_1 Pt_1 sempre disinteressata dell'andamento scolastico della figlia e che il rapporto tra le due si è via via deteriorato nel tempo, pur non avendolo mai lui ostacolato;
all'udienza del 30.05.2024 il difensore della ha manifestato la disponibilità della propria assistita a seguire un Pt_1 percorso di sostegno alla genitorialità e di educativa domiciliare;
il Giudice delegato con ordinanza del 04.06.2024 ha raccomandato il sollecito avvio del percorso, tuttavia il
Consultorio familiare , con nota del 27.11.2024, ha evidenziato di non essere stato Per_4
mai contattato dalla e pertanto il percorso non è stato mai avviato;
all'udienza del Pt_1
12.11.2025 il difensore del ha evidenziato che la madre non vede più la figlia da Per_1
luglio scorso e ne è totalmente disinteressata e la curatrice speciale ha confermato il suddetto totale disinteresse in generale della per tutta la vicenda processuale. Pt_1
Orbene, alla luce di tutti gli elementi raccolti e considerato che tutte le circostanze emergenti in atti non sono state contestate dalla si ha un quadro molto chiaro della situazione Pt_1 familiare ed affettiva della minore : la bambina è molto legata al fratello maggiore, al Per_1
padre ed ai parenti di linea paterna, che se ne prendono cura quotidianamente e su cui la minore fa pieno affidamento;
diversamente, il rapporto con la madre è altamente compromesso e si è degradato sempre di più nel corso del tempo finchè i rapporti sono stati del tutto interrotti a luglio di quest'anno.
Pertanto, la pacifica circostanza per cui il padre abbia piene capacità genitoriali e si prenda adeguatamente cura della figlia, supportato dalla propria famiglia, è sufficiente per non modificare l'attuale assetto della collocazione della minore, che si rifiuta financo di andare solo per qualche ora a casa della madre, sicchè un mutamento della sua collocazione è a dir poco inimmaginabile.
Per queste ragioni la domanda promossa dalla eve essere rigettata. Pt_1
Tuttavia, questo Collegio non può esimersi dal prendere atto della totale inidoneità genitoriale della che in questi lunghi anni si è mostrata disinteressata ai bisogni ed alle esigenze Pt_1
della figlia, di fatto accudita in ogni aspetto della vita dal padre e mantenuta economicamente per intero da lui e dalla sua famiglia.
Non solo. L'aspetto più grave è rappresentato dall'incapacità della ricorrente di autocritica, non rendendosi ella affatto conto del grave trauma procurato alla minore quando è andata via di casa e non riuscendo ad entrare in empatia con lei. Invero, già con il primo figlio sono emerse le incapacità genitoriali della tanto che lo stesso, dal 2022 alla maggiore età, Pt_1
è stato collocato in comunità.
Inoltre, sia i SS che la curatrice speciale delineano una figura materna incapace di relazionarsi con la figlia, la quale prova forte disagio a stare da sola con la madre, a causa delle gravi fragilità di quest'ultima, che la portano a non riuscire ad assumersi le responsabilità di un genitore.
Infine, v'è da evidenziare che la nonostante si fosse proposta di effettuare un percorso Pt_1
di sostegno alla genitorialità, di cui aveva senza alcun dubbio bisogno, di fatto non lo ha mai avviato né ha fatto nulla di significativo per migliorare il proprio rapporto con la figlia;
anzi addirittura da qualche mese non la vede proprio più.
Non ultimo, assume particolare rilievo anche la totale assenza di sostegno economico alla figlia da parte della madre, che adduce sempre ragioni economiche, pur emergendo che la stessa abbia lavorato almeno per un periodo (nella relazione dei SS si legge che i primi incontri sono saltati per i turni di lavoro della stessa) e che abbia ammesso alla curatrice che svolge dei lavoretti saltuari come parrucchiera. Peraltro, non è giustificabile il mancato impegno alla ricerca di un lavoro, essendo ormai trascorsi ben sei anni dal provvedimento che ha regolato la responsabilità genitoriale ed ha previsto un assegno mensile a carico della madre.
Tutti gli aspetti appena evidenziati conducono ad una pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale nei confronti della con contestuale affido super-esclusivo Pt_1 della minore al padre, unico genitore attualmente idoneo. La madre, infatti, risulta del tutto disinteressata alla vita della figlia, incapace di gestirne le esigenze e di rapportarsi con lei, ma soprattutto appare assolutamente incapace di assumere le decisioni che riguardano la minore, non comprendendo e non conoscendo quali siano le esigenze di quest'ultima ed i suoi desiderata. Si è sottratta, peraltro, a qualsiasi percorso di recupero della genitorialità, rinunciando di fatto a recuperare il rapporto con la figlia.
La stessa azione giudiziale appare più che altro tesa a sottrarsi al dovere di mantenimento, considerato che la non ha compiuto alcun concreto sforzo per riavvicinare la figlia e Pt_1 conquistarsi la sua fiducia né prima né nel corso del giudizio ed anzi ha espressamente riferito alla curatrice di ritenere ingiusto il dovere del versamento dell'assegno di mantenimento al padre della minore, ritenendo che invece debba essere lui a versarlo;
sicchè l'odierna azione giudiziale appare più indirizzata a far venir meno quest'obbligo piuttosto che ad una sincera volontà di recupero del rapporto con la figlia. La stessa richiesta di collocazione presso di sé della minore, nella piena consapevolezza per cui la stessa non voglia nemmeno stare qualche ora a casa della madre, dimostra la totale noncuranza di quest'ultima rispetto ai bisogni della figlia, invero già emergente dall'incapacità di comprendere la gravità dell'omesso versamento dell'assegno di mantenimento, condotta questa violativa di uno dei primari doveri gravanti su ciascun genitore.
Dunque, il grave disagio mostrato dalla figlia in occasione degli incontri con la madre, la totale inidoneità genitoriale della madre estrinsecatasi sia nel rapporto affettivo con la figlia
(con cui vi è un ormai incolmabile distacco emotivo) sia sotto il profilo economico e da ultimo il disinteresse della ricorrente al recupero del rapporto con la figlia, con cui ogni contatto è cessato a luglio 2025, conducono ad una pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale ed all'affido super-esclusivo della minore al padre.
Per quanto poi riguarda il diritto di visita, considerato che i rapporti tra madre e figlia si sono interrotti definitivamente a luglio 2025, appare opportuno che la si sottoponga ad un Pt_1 percorso di sostegno psicologico e di recupero della genitorialità, alla cui positiva conclusione deve subordinarsi la ripresa graduale degli incontri con la figlia mediante la formula dell'educativa domiciliare, a cura dei SST competenti.
, infatti, riconosce solo nella figura paterna il ruolo di guida educativa responsabile del Per_1
suo percorso di crescita e percepisce attualmente la madre lontana dal suo contesto affettivo e sociale, connotato da una condizione di generale serenità e spensieratezza, che oggi occorre prioritariamente preservare. In definitiva, deve disporsi la limitazione della responsabilità genitoriale della ricorrente con affido super esclusivo della minore al padre e diritto di visita della madre da riavviarsi solo in esito al positivo completamento di un percorso di recupero della genitorialità, demandandosi ai Servizi Sociali territorialmente competenti la prosecuzione dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare e la verifica dei presupposti previsti per la ripresa degli incontri madre-figlia nella forma dell'educativa domiciliare al termine del suddetto percorso, al fine di ricostituire il rapporto madre- figlia nel rispetto dei principi di bi-genitorialità e del best interest della minore.
2. Spese di lite
Avuto riguardo alle ragioni della decisione ed alla particolare delicatezza degli interessi coinvolti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese di lite tra le parti ex art. 92 c. 2 c.p.c. e pertanto la ricorrente deve rifondere alle controparti la restante metà delle spese di lite, da liquidarsi ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità delle questioni giuridiche trattate ed esclusa la fase istruttoria - in € 1.500,00 per parte, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udito il procuratore di parte ricorrente e il rappresentante del P.M., così provvede sulla domanda di modifica del decreto n.
1860/2019 del 25/07/2019 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, formulata da Pt_1
nei confronti di :
[...] Controparte_1
- rigetta la domanda attorea;
- a parziale modifica del decreto n. 1860/2019 del 25/07/2019, dispone: la limitazione della responsabilità genitoriale della madre e l'affidamento super-esclusivo della minore
[...]
al padre;
gli incontri tra la madre e la figlia minore riprenderanno subordinatamente Per_1
all'esito positivo di un percorso di recupero e sostegno alla genitorialità da parte della Pt_1 demandandosi ai Servizi Sociali territorialmente competenti la prosecuzione dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare e la verifica dei presupposti previsti per la ripresa degli incontri nella forma dell'educativa domiciliare, con la predisposizione di un calendario che ne preveda la progressiva graduale ricostituzione subordinatamente all'esito positivo del percorso di recupero;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante Parte_1
metà delle spese processuali del presente giudizio in favore del resistente e della curatrice speciale della minore, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per ciascuna parte (al netto dell'operata compensazione), oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15%;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Manda ai Servizi Sociali per quanto di loro competenza.
Così deciso in Reggio Calabria il 02.12.2025
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna