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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 667/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AR SO, Relatore
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1141/2025 spedito il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bacoli - Sede 80070 Bacoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
A.e G. Riscossioni S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 A.e G. Riscossioni S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1063006230002083 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: La AEG si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assente il
Comune di Bacoli;
non costituita Ader
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8818/2024, depositata il 5-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.1063006230002083, notificata il 03.08.2023, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativamente alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e ICI/IMU, eccependo la mancata notifica degli atti prodromici e l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Aveva quindi osservato che la notifica dell'atto impugnato sia stata preceduta da quella dei relativi atti prodromici ed in particolare da: ingiunzione di pagamento n.166343 del 06/12/2017 notificata il 05/01/2018 importo 289,46 €; ingiunzione di pagamento n.168339 del 12/1212017 notificata il 05/01/2018 importo 439,00
€; ingiunzione di pagamento TARES n.1063006210022.568 del 18/10/2021 notificata il 08/02/2022. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per ciascuna parte resistente costituita.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la Ricorrente_1 lamentandone l'erroneità: a) nella parte in cui la Corte di primo grado si era sottratta a una precisa indicazione delle prove offerte dagli enti convenuti circa le notifiche degli atti prodromici alla intimazione di pagamento opposta, della cui natura e fonte non v'è la minima traccia, laddove il puntuale riscontro andava specificamente indicato nella motivazione della pronuncia (se gli atti presupposti siano stati notificati regolarmente nelle mani di terze persone e/o per compiuta giacenza); b) nella parte in cui aveva erroneamente affermato che la ricorrente avesse formulato doglianze relative a vizi propri degli atti prodromici, omettendo di valutare la doglianza concernente la invalidità delle notifiche effettuate a mezzo operatore postale privato;
c) nella parte in cui non aveva motivato sul motivo di ricorso concernente il difetto di elementi essenziali dell'atto impugnato;
d) nella parte in cui aveva liquidato le spese del giudizio in misura eccessiva. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si erano costituite le parti appellate Comune di Bacoli e AEG RISCOSSIONI S.p.A., che avevano chiesto il rigetto del gravame, infondato;
con vittoria di spese e onerari.
All'odierna udienza è comparso solo il difensore di AEG RISCOSSIONI S.p.A. che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
In punto di fatto deve osservarsi che l'avviso di intimazione impugnato faceva riferimento a sei ingiunzioni fiscali e la ricorrente l'aveva impugnato limitatamente a tre atti: ingiunzione n.166343 del 06.12.2017 notificata il 05.01.2018, relativa all'ICI/IMU 2015; ingiunzione n. 168339 del 12.12.2017 notificata il 05.01.2018, relativa alla Tari 2015; ingiunzione n. 1063006210022568 del 18.10.2021 notificata il 08.02.2022, relativa alla Tari
2016.
Il giudicante di primo grado aveva ritenuto correttamente notificate le predette ingiunzioni.
Il motivo sub a) è inammissibile in quanto l'appellante anziché spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto le notifiche non corrette, si era limitato a lamentare la nullità della sentenza per non aver il giudicante specificato l'affermazione secondo cui le notifiche erano corrette, non confortandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo sub b) è incomprensibile, non risultando che alcuna notifica sia stata effettuata da servizio postale privato.
Ugualmente è inammissibile il motivo sub c). Nel ricorso era stata lamentata solo l'assenza di motivazione dell'atto impugnato contenendo l'atto impugnato alcun riferimento alla “… tipologia del tributo, degli anni per i quali sono richiesti gli importi e l'immobile cui sono riferiti i tributi come richiesti …”, doglianza diversa da quelle prospettate nell'atto di appello (laddove si era lamentata la nullità dell'atto non essendo indicati l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
dettaglio del computo degli interessi), che costituendo motivo nuovo, sono sicuramente inammissibili.
Infine, il motivo sub d) è privo di fondamento, posto che a fronte di un valore della controversia dichiarato in € 2.397,92, la determinazione delle spese in € 300,00 era di gran lunga inferiore al minimo tabellare.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle doglianze dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in € 650,00 sia per AEG Riscossioni spa che per il Comune di Bacoli oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Napoli l'8-10-2025
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. SO AR
IL PRESIDENTE
DOTT. ALFREDO MONTAGNA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AR SO, Relatore
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1141/2025 spedito il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bacoli - Sede 80070 Bacoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
A.e G. Riscossioni S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 A.e G. Riscossioni S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1063006230002083 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: La AEG si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assente il
Comune di Bacoli;
non costituita Ader
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.8818/2024, depositata il 5-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di intimazione indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.1063006230002083, notificata il 03.08.2023, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti relativamente alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e ICI/IMU, eccependo la mancata notifica degli atti prodromici e l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Aveva quindi osservato che la notifica dell'atto impugnato sia stata preceduta da quella dei relativi atti prodromici ed in particolare da: ingiunzione di pagamento n.166343 del 06/12/2017 notificata il 05/01/2018 importo 289,46 €; ingiunzione di pagamento n.168339 del 12/1212017 notificata il 05/01/2018 importo 439,00
€; ingiunzione di pagamento TARES n.1063006210022.568 del 18/10/2021 notificata il 08/02/2022. Aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 per ciascuna parte resistente costituita.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la Ricorrente_1 lamentandone l'erroneità: a) nella parte in cui la Corte di primo grado si era sottratta a una precisa indicazione delle prove offerte dagli enti convenuti circa le notifiche degli atti prodromici alla intimazione di pagamento opposta, della cui natura e fonte non v'è la minima traccia, laddove il puntuale riscontro andava specificamente indicato nella motivazione della pronuncia (se gli atti presupposti siano stati notificati regolarmente nelle mani di terze persone e/o per compiuta giacenza); b) nella parte in cui aveva erroneamente affermato che la ricorrente avesse formulato doglianze relative a vizi propri degli atti prodromici, omettendo di valutare la doglianza concernente la invalidità delle notifiche effettuate a mezzo operatore postale privato;
c) nella parte in cui non aveva motivato sul motivo di ricorso concernente il difetto di elementi essenziali dell'atto impugnato;
d) nella parte in cui aveva liquidato le spese del giudizio in misura eccessiva. Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si erano costituite le parti appellate Comune di Bacoli e AEG RISCOSSIONI S.p.A., che avevano chiesto il rigetto del gravame, infondato;
con vittoria di spese e onerari.
All'odierna udienza è comparso solo il difensore di AEG RISCOSSIONI S.p.A. che si è riportato alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
In punto di fatto deve osservarsi che l'avviso di intimazione impugnato faceva riferimento a sei ingiunzioni fiscali e la ricorrente l'aveva impugnato limitatamente a tre atti: ingiunzione n.166343 del 06.12.2017 notificata il 05.01.2018, relativa all'ICI/IMU 2015; ingiunzione n. 168339 del 12.12.2017 notificata il 05.01.2018, relativa alla Tari 2015; ingiunzione n. 1063006210022568 del 18.10.2021 notificata il 08.02.2022, relativa alla Tari
2016.
Il giudicante di primo grado aveva ritenuto correttamente notificate le predette ingiunzioni.
Il motivo sub a) è inammissibile in quanto l'appellante anziché spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto le notifiche non corrette, si era limitato a lamentare la nullità della sentenza per non aver il giudicante specificato l'affermazione secondo cui le notifiche erano corrette, non confortandosi con la motivazione della sentenza impugnata.
Il motivo sub b) è incomprensibile, non risultando che alcuna notifica sia stata effettuata da servizio postale privato.
Ugualmente è inammissibile il motivo sub c). Nel ricorso era stata lamentata solo l'assenza di motivazione dell'atto impugnato contenendo l'atto impugnato alcun riferimento alla “… tipologia del tributo, degli anni per i quali sono richiesti gli importi e l'immobile cui sono riferiti i tributi come richiesti …”, doglianza diversa da quelle prospettate nell'atto di appello (laddove si era lamentata la nullità dell'atto non essendo indicati l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
dettaglio del computo degli interessi), che costituendo motivo nuovo, sono sicuramente inammissibili.
Infine, il motivo sub d) è privo di fondamento, posto che a fronte di un valore della controversia dichiarato in € 2.397,92, la determinazione delle spese in € 300,00 era di gran lunga inferiore al minimo tabellare.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle doglianze dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida in € 650,00 sia per AEG Riscossioni spa che per il Comune di Bacoli oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Napoli l'8-10-2025
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. SO AR
IL PRESIDENTE
DOTT. ALFREDO MONTAGNA