Sentenza 18 febbraio 2026
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- 1. Costruzioni in area vincolata: necessario il nulla osta, altrimenti scatta la demolizioneAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 5 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/02/2026, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01183/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05396/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5396 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS- con cui il Comune di Ottaviano ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere abusive realizzate su un’area di sua proprietà
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa LA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza impugnata, del -OMISSIS-, il Comune di Ottaviano ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere abusive realizzate su un’area di sua proprietà e così descritte: “ I) al piano seminterrato si segnala la presenza di una diversa distribuzione ascrivibile alla modifica del locale igienico ivi presente; II) al piano terra, risulta presente, a lato Nord, una tettoia con struttura in legno sorretta da un lato mediante due pilastri in legno di dimensioni 20x20 ed in parte ancorata alla muratura perimetrale, avente copertura inclinata ed impermeabilizzata mediante manto di tegole in argilla, per complessivi mq. 22,79…; III) al piano primo, risulta presente, a lato Nord, un ampliamento mediante chiusura con tompagno in muratura sul preesistente balcone/loggia creando aumento della superfice utile abitabile per complessivi mq. 2,79…ed una volumetria complessiva di mc 8,19 circa e che a margine di tale ampliamento è stata realizzata una superfice balconata per complessivi mq. 3,20…;”.
Il Comune ha contestato che le dette opere sono state realizzate all’interno di un’area vincolata, facente parte del Parco nazionale del Vesuvio; che l’area era sottoposta a rischio vulcanico (S9) ed a rischio idrogeologico (R4).
2. Con il ricorso in esame è impugnata la predetta ordinanza per vizio di violazione di legge ed eccesso di potere.
In fatto, la ricorrente rappresenta che si tratta di lievi modifiche che non avrebbero alterato in maniera sostanziale il fabbricato: il balcone era stato ricavato dall’arretramento del muro perimetrale di una delle camere; le modifiche al piano cantinato non avrebbero determinato pericolo alla stabilità dell’edificio; il gazebo sarebbe stato costruito a tutela della propria privacy dalla vista del vicino confinante.
3. In diritto, la ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento; che illegittimamente il Comune avrebbe disposto la demolizione in luogo della applicazione di una sanzione pecuniaria; che le opere ritenute illegittime in ogni caso non avrebbero potuto essere sottoposte ad ordine di demolizione poiché in parte pertinenziali (relativamente al gazebo) in parte legittime perché rientranti nelle tolleranze costruttive ovvero perché della loro esecuzione ( in relazione alla modifica del piano interrato) era stata data comunicazione al Comune da parte dell’interessata; che il decorso del tempo avrebbe consolidato l’affidamento sulla legittimità di quanto costruito; che in ogni caso, la demolizione avrebbe pregiudicato la stabilità ed il mantenimento della parte di edificio legittimamente edificata.
Si è costituito in difesa il Comune di Ottaviano.
4. Con memoria 19 ottobre 2025 la ricorrente ha chiesto la riunione del ricorso in esame con il ricorso N.R.G. -OMISSIS-pendente presso questo TAR ed avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione -OMISSIS-emessa dal Comune di Ottaviano in data 6 dicembre 2022 ed avente ad oggetto altri abusi rilevati presso il medesimo fabbricato.
5. L’istanza di riunione non può essere accolta.
I due giudizi hanno ad oggetto distinti provvedimenti repressivi che colpiscono opere diverse: la sola circostanza che gli abusi siano stati eseguiti su un medesimo fabbricato non è idonea a giustificare il differimento della trattazione del ricorso in esame ai fini della richiesta riunione.
6. Il ricorso è infondato.
Come sopra illustrato, le opere di cui è ingiunta la demolizione hanno determinato una alterazione, nelle dimensioni e nella sagoma, dell’originario fabbricato.
Ciò vale, in particolare per la costruzione del balcone e la creazione di nuovo volume per l’ampliamento della cucina.
Con riguardo ad esse, va ribadito il costante orientamento secondo cui in zona sottoposta a vincolo (nella specie ambientale, sismico ed idrogeologico), ogni costruzione necessita della previa acquisizione del parere o nulla osta della autorità tutoria.
Nel caso di specie, la costruzione del balcone e l’aumento del locale interno per circa 2,73 mq, ha determinato una alterazione del prospetto del fabbricato e la creazione di un nuovo volume ed è da sussumere nella categoria della ristrutturazione edilizia, atteso che comporta una trasformazione della facciata dell’edificio, con conseguente modifica della sagoma, dei prospetti e delle superfici. Il titolo edilizio necessario è, pertanto, il permesso di costruire e la sanzione per l’assenza di quest’ultimo è la demolizione. (T.a.r. per la Campania, n. 2597 del 20 aprile 2022).
Analogamente, a dirsi per la realizzazione del gazebo.
Questo stesso Tribunale, con argomentazioni cui questo Collegio ritiene di aderire, ha affermato che “ i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, non rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie; ciò in quanto il manufatto non precario (es.: gazebo o chiosco) non è utilizzato per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo reiterato nel tempo … Deve pertanto rilevarsi come, ai fini dell’esonero dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, l’opera precaria deve essere destinata ad un uso temporalmente limitato del bene, mentre la stagionalità dell’uso non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze permanenti nel tempo (T.A.R. Lecce n. 666/2019).
Infine, gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe, quali i gazebo, che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite ” (sezione sesta, sentenza 18 aprile 2023, n. 2377).
Per quanto detto, risulta infondato il motivo di ricorso in cui è dedotta la violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001.
7. Quanto all’invocato profilo del difetto di motivazione e della lesione del legittimo affidamento, il Collegio richiama quanto affermato dall’Adunanza plenaria, secondo cui “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ” (sentenza 17 ottobre 2017, n. 9).
8. Infine, quanto alla violazione dell’art. 34 del d.P.R. 380 del 2001.
L’art. 34 del testo unico dell’edilizia (concernente gli «interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire») al comma 1 dispone che « Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso ».
Sulla base di tali disposizioni, emerge che il Comune, quando ha accertato l’abusività di opere (ovvero ha respinto una istanza di condono), deve senz’altro emanare l’ordine di demolizione.
Tale ordine fissa il termine entro il quale l’interessato può rimuovere le opere abusive ed in tal modo attribuisce a questi la possibilità di scegliere se disporre la materiale demolizione di quanto realizzato (ed allora il procedimento si esaurisce per conseguimento dello scopo) oppure se non demolire, con la conseguente attivazione di una successiva fase procedimentale, riguardante la demolizione d’ufficio e a spese del responsabile.
Se pure in concreto dovessero sussistere i presupposti di cui al comma 2 del medesimo art. 34 (e cioè la sussistenza di pregiudizi per la statica dell’intero edificio, nel caso di demolizione delle parti risultate abusive), tali presupposti – se effettivamente e motivatamente riscontrati nel rispetto dell’art. 31 del testo unico - possono avere rilievo solo se rappresentati dall’interessato ovvero emergano ictu oculi in sede di esecuzione dell’ordinanza di demolizione.
9. In ogni caso, come precisato da costante e condivisa giurisprudenza, l’attività di contrasto degli abusi edilizi costituisce espressione di potere strettamente vincolato, per questo la misura repressiva può intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall'epoca della commissione dell'illecito.
Non sussiste quindi alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento col quale sia stata ingiunta la demolizione di un manufatto, anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell’ordine demolitorio, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione e il consapevole mantenimento in loco di un'opera senza alcun titolo si concretizza in una volontaria attività del privato “contra legem” (cfr. questa Sezione, 12 febbraio 2018, n. 898).
Pertanto, la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico - quale è, per l’appunto, quella del ripristino della legalità violata nelle attività di trasformazione edilizia del territorio - non è idonea a rendere legittimo ciò che sin dall’origine è illegittimo, ossia l’edificazione sine titulo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 13 giugno 2019, n.3968 che conferma TAR Napoli, n. 1636/2010).
10. Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA Di IT, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
LA TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA TA | IA Di IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.