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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 6101/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSTI FABRIZIO, come da Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO Controparte_1
CATERINA come da mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note di trattazione scritta depositate telematicamente nei termini assegnati, ex art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/12/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 20/09/2005 matrimonio concordatario in Taranto con e che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1 [...]
il 14.12.2007, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito Per_1
all'altro coniuge, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile a causa della condotta assunta da in danno della Controparte_1
parte ricorrente;
in particolare, riconduceva il fallimento Parte_1 dell'unione coniugale ai comportamenti inappropriati del coniuge, il quale era solito rivolgersi alla moglie con fastidio, sufficienza e disprezzo, alle sue esasperazioni di carattere religioso, all'anomalo e morboso attaccamento alla di lui famiglia d'origine, nonché alla totale assenza, da oltre un anno, di qualsivoglia forma di intimità a causa del rifiuto del marito di dormire nel talamo coniugale.
Pur ricevendo rituale notifica degli atti introduttivi, non si Controparte_1
costituiva per l'udienza del 10.4.2024;
All'udienza predetta le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice
Delegato che, adottati con ordinanza del 10.05.2024 i provvedimenti temporanei ed urgenti, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa l'udienza del 04.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con comparsa depositata in data 11.7.2024 si costituiva in giudizio CP_1
, il quale non si opponeva alla domanda di separazione, contestando
[...]
tuttavia i motivi della richiesta di addebito e adducendo di essere stato sempre dedito alla famiglia e che, al contrario, era la moglie ad aver sempre adottato, nei propri confronti, comportamenti ingiuriosi, arroganti, aggressivi ed offensivi;
domandava, inoltre, la conferma dei provvedimenti adottati dal Tribunale in via provvisoria con ordinanza del 10.5.2024.
All'udienza cartolare del 04.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere la causa, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, il collegio richiama la norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio. Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Va rilevato, tuttavia, che la separazione è da addebitarsi a ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata intollerabilità della vita in comune. Infatti, la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente è rimasta totalmente sfornita di prova, nona vendo inteso la parte medesima formulare richieste di prova.
Quanto alle ulteriori questioni accessorie, il Tribunale rileva che entrambi i coniugi, in sede di precisazione delle conclusioni e discussione della causa hanno domandato la conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria dal G.D. con ordinanza del 10.5.2024. Non resta che prendere atto di ciò, alla luce della adeguatezza e della rispondenza all'interesse del minore delle statuizioni provvisorie vigenti, con conseguente integrale conferma della disciplina ivi contenuta.
Con riguardo al mantenimento del coniuge, non previsto in via provvisoria dal
G.D., il Tribunale ritiene l'infondatezza della relativa domanda, in quanto l'istruttoria svolta ha confermato l'esiguità dei redditi di parte resistente e la precarietà della condizione lavorativa della stessa.
Con riguardo alla ulteriore domanda di riconoscimento delle “aggiunte di famiglia” per i familiari a carico percepite dal resistente, il tribunale ne rileva l'infondatezza, posto che, come stabilito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 21 dicembre
2021, n. 230, istitutivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dal 1° marzo 2022 cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(TA), il 17/07/1973, e , nato a [...] il Controparte_1
09/12/1968, uniti in matrimonio in Taranto il 20/09/2005, con atto trascritto nell'apposito registro del comune di Taranto al n.57, parte 2, serie A, Uff. 1, anno 2005;
2) affida in modo condiviso il figlio minore (nato il Persona_1
14.12.2007) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
3) assegna ad la casa coniugale, sita in Taranto alla via Achille Parte_1
Grandi n. 265;
4) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Pt_1 la somma mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento del figlio
[...]
, con decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie e rivalutazione ISTAT;
5) riconosce il diritto ed il dovere del padre di incontrare il figlio minore e tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni di studio e sociali del minore, salvo diverso accordo fra le parti:
a. nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 20:30;
b. dalle ore 18:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica il secondo e il quarto fine settimana del mese;
c. nel periodo estivo (luglio-agosto), per 15 giorni anche consecutivi, previo accordo tra i coniugi da concludersi entro il 30 giugno di ogni anno (analogo periodo verrà concordato in favore di;
Parte_1
d. nel periodo natalizio, negli anni pari dalle ore 10.00 del 30 dicembre alle ore 20.30 del 7 gennaio;
negli anni dispari, dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 20,30 del 29 dicembre, con sospensione dell'ordinario regime di visita;
e. nel periodo pasquale dalle ore 10,00 del Sabato Santo alle ore 20:30 del Lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari, con sospensione dell'ordinario regime di visita;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Taranto;
7) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 29.11.2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 6101/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSTI FABRIZIO, come da Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PALUMBO Controparte_1
CATERINA come da mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa come da note di trattazione scritta depositate telematicamente nei termini assegnati, ex art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/12/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 20/09/2005 matrimonio concordatario in Taranto con e che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1 [...]
il 14.12.2007, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito Per_1
all'altro coniuge, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile a causa della condotta assunta da in danno della Controparte_1
parte ricorrente;
in particolare, riconduceva il fallimento Parte_1 dell'unione coniugale ai comportamenti inappropriati del coniuge, il quale era solito rivolgersi alla moglie con fastidio, sufficienza e disprezzo, alle sue esasperazioni di carattere religioso, all'anomalo e morboso attaccamento alla di lui famiglia d'origine, nonché alla totale assenza, da oltre un anno, di qualsivoglia forma di intimità a causa del rifiuto del marito di dormire nel talamo coniugale.
Pur ricevendo rituale notifica degli atti introduttivi, non si Controparte_1
costituiva per l'udienza del 10.4.2024;
All'udienza predetta le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice
Delegato che, adottati con ordinanza del 10.05.2024 i provvedimenti temporanei ed urgenti, fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa l'udienza del 04.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con comparsa depositata in data 11.7.2024 si costituiva in giudizio CP_1
, il quale non si opponeva alla domanda di separazione, contestando
[...]
tuttavia i motivi della richiesta di addebito e adducendo di essere stato sempre dedito alla famiglia e che, al contrario, era la moglie ad aver sempre adottato, nei propri confronti, comportamenti ingiuriosi, arroganti, aggressivi ed offensivi;
domandava, inoltre, la conferma dei provvedimenti adottati dal Tribunale in via provvisoria con ordinanza del 10.5.2024.
All'udienza cartolare del 04.11.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere la causa, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, il collegio richiama la norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio. Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Va rilevato, tuttavia, che la separazione è da addebitarsi a ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata intollerabilità della vita in comune. Infatti, la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente è rimasta totalmente sfornita di prova, nona vendo inteso la parte medesima formulare richieste di prova.
Quanto alle ulteriori questioni accessorie, il Tribunale rileva che entrambi i coniugi, in sede di precisazione delle conclusioni e discussione della causa hanno domandato la conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria dal G.D. con ordinanza del 10.5.2024. Non resta che prendere atto di ciò, alla luce della adeguatezza e della rispondenza all'interesse del minore delle statuizioni provvisorie vigenti, con conseguente integrale conferma della disciplina ivi contenuta.
Con riguardo al mantenimento del coniuge, non previsto in via provvisoria dal
G.D., il Tribunale ritiene l'infondatezza della relativa domanda, in quanto l'istruttoria svolta ha confermato l'esiguità dei redditi di parte resistente e la precarietà della condizione lavorativa della stessa.
Con riguardo alla ulteriore domanda di riconoscimento delle “aggiunte di famiglia” per i familiari a carico percepite dal resistente, il tribunale ne rileva l'infondatezza, posto che, come stabilito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. 21 dicembre
2021, n. 230, istitutivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dal 1° marzo 2022 cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(TA), il 17/07/1973, e , nato a [...] il Controparte_1
09/12/1968, uniti in matrimonio in Taranto il 20/09/2005, con atto trascritto nell'apposito registro del comune di Taranto al n.57, parte 2, serie A, Uff. 1, anno 2005;
2) affida in modo condiviso il figlio minore (nato il Persona_1
14.12.2007) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
3) assegna ad la casa coniugale, sita in Taranto alla via Achille Parte_1
Grandi n. 265;
4) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1 Pt_1 la somma mensile di € 200,00, a titolo di mantenimento del figlio
[...]
, con decorrenza dal mese di maggio 2024, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie e rivalutazione ISTAT;
5) riconosce il diritto ed il dovere del padre di incontrare il figlio minore e tenerlo con sé, compatibilmente con gli impegni di studio e sociali del minore, salvo diverso accordo fra le parti:
a. nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 20:30;
b. dalle ore 18:00 del sabato alle ore 20:30 della domenica il secondo e il quarto fine settimana del mese;
c. nel periodo estivo (luglio-agosto), per 15 giorni anche consecutivi, previo accordo tra i coniugi da concludersi entro il 30 giugno di ogni anno (analogo periodo verrà concordato in favore di;
Parte_1
d. nel periodo natalizio, negli anni pari dalle ore 10.00 del 30 dicembre alle ore 20.30 del 7 gennaio;
negli anni dispari, dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore 20,30 del 29 dicembre, con sospensione dell'ordinario regime di visita;
e. nel periodo pasquale dalle ore 10,00 del Sabato Santo alle ore 20:30 del Lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari, con sospensione dell'ordinario regime di visita;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Taranto;
7) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 29.11.2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. Anna Carbonara