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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 80/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia Via Dante Alighieri, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/01/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in data 22.12.2022), i benefici derivanti dal riconoscimento della percentuale di invalidità superiore al 74 (settantaquattro) percento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accertare e Dichiarare la ricorrente SI.ra , in riforma dell'accertamento tecnico preventivo, invalida Parte_1 nella misura del 100% ad ogni occupazione con totale e permanente inabilità lavorativa o nella percentuale pari o superiore del 74%, fin dalla presentazione della domanda amministrativa;
B) Condannare l in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, legale rappresentante, alla corresponsione in favore della ricorrente, SI.ra
[...]
dell'assegno d'invalidità o della pensione d'inabilità a far data dalla domanda Pt_1 amministrativa con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
C) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale di legge;
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello dell'accertamento tecnico preventivo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art.93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosse le seconde”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che la ricorrente è affetta: << da “gonartrosi bilaterale;
sindrome da conflitto spalla destra in tendinopatia;
osteoporosi; spondiloartrosi con discopatie multiple;
otosclerosi trattata con stapedotomia;
colelitiasi; cervicalgia con limitazione funzionale della spalla dx. 6408 – calcolosi biliare 21%, 7105 – obesità con artrosi 40%, 7205 – limitazione movimenti ginocchio 30%, 7010 – anchilosi rachide lombare e cervicale 40%, 7208 – anchilosi di spalla 30%. Dette patologie determinano una invalidità pari all' 86%. Data decorrenza: 29/1/2020 >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 86% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29/1/2020.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1 del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dal 1.2.2020 (primo giorno del mese seguente a quello della domanda amministrativa presentata il 29.1.202);
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di e Parte_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.5000,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Stuppia Giuseppe, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia Via Dante Alighieri, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Stuppia Giuseppe (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 20/01/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere, dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in data 22.12.2022), i benefici derivanti dal riconoscimento della percentuale di invalidità superiore al 74 (settantaquattro) percento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accertare e Dichiarare la ricorrente SI.ra , in riforma dell'accertamento tecnico preventivo, invalida Parte_1 nella misura del 100% ad ogni occupazione con totale e permanente inabilità lavorativa o nella percentuale pari o superiore del 74%, fin dalla presentazione della domanda amministrativa;
B) Condannare l in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, legale rappresentante, alla corresponsione in favore della ricorrente, SI.ra
[...]
dell'assegno d'invalidità o della pensione d'inabilità a far data dalla domanda Pt_1 amministrativa con interessi e rivalutazione sui ratei scaduti;
C) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale di legge;
D) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello dell'accertamento tecnico preventivo, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, ex art.93 c.p.c., con clausola di provvisoria esecuzione, dichiarando di aver anticipato le prime e non aver riscosse le seconde”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che la ricorrente è affetta: << da “gonartrosi bilaterale;
sindrome da conflitto spalla destra in tendinopatia;
osteoporosi; spondiloartrosi con discopatie multiple;
otosclerosi trattata con stapedotomia;
colelitiasi; cervicalgia con limitazione funzionale della spalla dx. 6408 – calcolosi biliare 21%, 7105 – obesità con artrosi 40%, 7205 – limitazione movimenti ginocchio 30%, 7010 – anchilosi rachide lombare e cervicale 40%, 7208 – anchilosi di spalla 30%. Dette patologie determinano una invalidità pari all' 86%. Data decorrenza: 29/1/2020 >>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 86% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 29/1/2020.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1 del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971, con decorrenza dal 1.2.2020 (primo giorno del mese seguente a quello della domanda amministrativa presentata il 29.1.202);
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di e Parte_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.5000,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Stuppia Giuseppe, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani