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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13027 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in San SE TO (PA), via Palermo, C.F._1
72, presso lo studio dell'Avv. MAMMINA EMANUELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23/10/2025 la parte concludeva come da verba- le in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citato e non Controparte_1 costituitosi nel presente giudizio.
Va senz'altro accolta la domanda avente ad oggetto la pronunzia di separazione persona- le dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompati- bilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reci- proca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazio- ne.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai sta- bilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Nessuna ulteriore domanda, oltre quella diretta ad ottenere la pronuncia della separazio- ne personale dei coniugi, è stata formulata da . Parte_1
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso intro- duttivo del giudizio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara la contumacia di;
Controparte_1 pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 in data 16/01/1975 e , nato a [...], in data [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in SAN CIPIRELLO (PA), in data 29/06/2000, trascritto al n. 1, parte I, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2000; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinan- za;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
3/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Relatore dott. Donata D'Agostino in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13027 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in San SE TO (PA), via Palermo, C.F._1
72, presso lo studio dell'Avv. MAMMINA EMANUELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 23/10/2025 la parte concludeva come da verba- le in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citato e non Controparte_1 costituitosi nel presente giudizio.
Va senz'altro accolta la domanda avente ad oggetto la pronunzia di separazione persona- le dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni di entrambe le parti offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompati- bilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reci- proca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazio- ne.
Risulta, inoltre, acclarato, per fatto pacifico tra le parti, che i coniugi vivono ormai sta- bilmente separati tra loro, e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Nessuna ulteriore domanda, oltre quella diretta ad ottenere la pronuncia della separazio- ne personale dei coniugi, è stata formulata da . Parte_1
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso intro- duttivo del giudizio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara la contumacia di;
Controparte_1 pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], Parte_1 in data 16/01/1975 e , nato a [...], in data [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in SAN CIPIRELLO (PA), in data 29/06/2000, trascritto al n. 1, parte I, serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2000; dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice delegato come da separata ordinan- za;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale, il
3/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Relatore dott. Donata D'Agostino in conformità alle prescrizioni del com- binato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.