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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 280/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a intimazioni di pagamento”;
promossa da:
con sede in Ragusa, c.da Fortugnello - via Bagolaro n. 7, Parte_1
C.F. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Domanico Arezzo e Mirta Paternò del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
, con sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_2
Alfano del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
Controparte_3
, C.F. , in persona del Dirigente Generale p.t. per la Sicilia, rappresentato e
[...] P.IVA_4 difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in Notar di Persona_1
Palermo, rep. N. 711 del 18.12.2018;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.01.2019 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso le intimazioni di pagamento nn. 29720189003252855/000 e 29720199000300387/000, rispettivamente notificatale il 21.12.2018 e il 22.01.2019 dalla (oggi , d'ora in Controparte_4 Controparte_1 avanti anche solo ) per il recupero dei crediti portati - inter alia - dalle cartelle esattoriali nn. CP_5 29720140011202922000 e 29720150010444648000 e dall'avviso di addebito n. 59720140001297504000. A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati atti e degli incorporati ruoli debitori formati dall' e dall' per il mancato pagamento di premi assicurativi e contributi CP_6 CP_7 previdenziali dovuti per varie annualità comprese tra il 2008 e il 2013 e relativi accessori, per il complessivo importo di € 22.138,71, la società opponente ne ha eccepito l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti e per conseguente vano spirare del termine di decadenza di cui all'art. 25 D.Lvo n. 46/1999 e dell'ininterrotto quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3 L. n. 335/1995, deducendo inoltre l'infondatezza della pretesa creditoria nel merito, attesa l'esosità della medesima in rapporto al numero dei dipendenti impiegati, ed eccependo il pagamento dei dovuti importi.
Costituitisi in lite: 1) la premesso il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione a resistere quanto alle doglianze afferenti al merito della pretesa creditoria, ha invocato il rigetto della proposta opposizione, attesa la rituale e tempestiva notificazione delle n. 2 cartelle poste a fondamento delle intimazioni di pagamento opposte, rappresentando altresì che i ruoli portati dalla cartella I.N.A.I.L. n. 29720150010444648 erano stati medio tempore interamente sgravati dall'ente con provvedimento del 21.02.2019; 2) l' ha del pari invocato il rigetto CP_7 dell'opposizione, eccependo la definitività del non impugnato AVA n. 59720140001297504000, ritualmente notificato alla società opponente, e precisando che il recupero contributivo relativo al periodo dal 4/2008 al 5/2010 era fondato su autonoma liquidazione eseguita dall' sulla CP_2 scorta di verbale dell'Ispettorato del Lavoro con il quale era stato accertato l'impiego in nero del lavoratore;
3) l' ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia Persona_2 CP_6 del contendere, rappresentando che, all'esito della prodotta istanza di cessazione dell'attività lavorativa all'01.11.2013 e del conseguente annullamento delle richieste di premi successivi all'anzidetta data, la cartella n. 29720150010444648 era stata interamente sgravata, con conseguente eccedenza dei premi versati per il periodo 2014-2019, i quali erano stati quindi portati a compensazione con le partite debitorie oggetto della cartella n. 29720140011202922, infine parimenti sgravata. Disattesa la formulata istanza di sospensione dell'esecuzione degli impugnati atti della riscossione, la ha quindi prodotto, a corredo delle note di udienza Parte_1 depositate il 03.01.2022 e il 29.09.2023, la sentenza n. 1477/2021, emessa in data 02.12.2021 a definizione del giudizio ex art. 6 D.Lvo n. 150/2011 iscritto al n. 1279/2017 R.G., a mezzo della quale questo Tribunale aveva infine annullato l'ordinanza ingiunzione n. 14/0064 - emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Ragusa il 22.11.2016 in forza del verbale di accertamento n. 12/330 del 15.02.2013 posto a fondamento della liquidazione contributiva azionata dall' con l'AVA CP_7
n. 59720140001297504000 -, conseguentemente eccependo il giudicato esterno in ordine al definitivo venir meno dell'accertamento sotteso alla pretesa creditoria dell' . CP_2
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 29.11.2024.
***
All'esito del documentato integrale sgravio dei carichi portati dai ruoli debitori incorporati nelle cartelle di pagamento n. 29720140011202922000 e 29720150010444648000, poste a fondamento delle intimazioni opposte, va intanto ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti quanto alla pretesa creditoria ivi vantata dall' con conseguente CP_6 annullamento delle gravate intimazioni in parte qua. Quanto all'avviso di addebito n. 59720140001297504000, avente ad oggetto il recupero di contributi previdenziali relativi al periodo dal 4/2008 al 5/2010 autonomamente liquidati dall' sulla scorta dell'accertato impiego irregolare del lavoratore , nato a CP_7 Persona_2 Ragusa il 14.06.1949, “occupato in nero dal 26.11.2007 al 31.05.2010 per n. 597 giornate di lavoro” (cfr. verbale unico dell'Ispettorato del Lavoro del 15.02.2013, seguito da diffida accertativa ex art. 13 D.Lvo n. 124/2004 notificata il 23.04.2013, in atti), va intanto osservato che nessun argomento in favore dell'opponente (e meno che mai accertamento avente valore di giudicato alcuno nella presente sede) può trarsi dalla sentenza n. 1477/2021 con la quale il Tribunale ha annullato l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del Lavoro onde sanzionare gli illeciti emersi nel corso dell'accertamento ispettivo di cui al richiamato V.U. del 15.02.2013; premesso che l'opposizione proposta dalla è stata accolta per inosservanza del Parte_1 termine decadenziale di cui all'art. 14 L. n. 689/1981, in difetto di cenno alcuno al merito dell'accertamento, va infatti rilevato che il giudizio ex art. 6 D.Lvo n. 150/2011 ha unicamente ad oggetto la legittimità della pretesa sanzionatoria e non altro - avendo infatti come parti e contraddittori i destinatari della sanzione pecuniaria e l'autorità procedente, nella specie l' di CP_8 Ragusa, e non anche l' estraneo alla pretesa sanzionatoria -, questione del tutto aliena CP_7 all'oggetto dell'odierna controversia. Nessun argomento può del pari inferirsi dalla circostanza che il giudizio sia stato celebrato anche nel contraddittorio con l' e definito con statuizione che CP_5
“annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata e la cartella di pagamento da essa scaturita”, di siffatta cartella (con ogni verosimiglianza emessa per il recupero delle irrogate sanzioni) non essendo peraltro traccia alcuna nel corpo della sentenza. Ciò detto, venendo alla contestata notificazione dell'AVA, l' ne ha documentato la CP_2 rituale esecuzione a mezzo racc.ta A/R spedita in data 30.09.2014 alla Parte_1 presso la sede legale di c.da Fortugnello, in Ragusa, e quivi ricevuta in data 17.10.2014 (cfr.
[...] copia dell'avviso di ricevimento in atti), atteso il generico disconoscimento della conformità della prodotta copia dell'avviso, che per consolidato orientamento pretorio “deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile” (cfr. ex plurimis CASS. n. 134/2025; CASS. n. 16557/2019; CASS. n. 4912/2017). Inammissibile e sprovvisto di rilievo si appalesa inoltre il disconoscimento della sottoscrizione di consegna dell'avviso, che solo all'udienza del 20.11.2019 il legale rappresentante dell'opponente ha dichiarato “di non Controparte_9 riconoscere come sua”; in disparte la tardività ex art. 215, primo comma n. 2, c.p.c. del disconoscimento - il documento essendo stato versato in atti dall' unitamente alla memoria CP_7 di costituzione depositata il 29.05.2019, successivamente alla quale sono state celebrate l'udienza di pari data e l'udienza del 12.07.2019 -, nessun elemento autorizza a ritenere che la sottoscrizione de qua sia stata apposta dal legale rappresentante della società destinataria del plico piuttosto che da altro soggetto, dipendente o socio, dall'agente postale reperito presso la sede. Ritenuta per quanto sopra la valida e tempestiva notificazione dell'avviso di addebito n. 59720140001297504000, non impugnato entro il termine decadenziale di quaranta giorni di cui all'art. 24 D.Lvo. n.46/1999, e la conseguente inammissibilità delle svolte censure di merito, l'opposizione va in parte qua disattesa perché infondata. Attese le ragioni della decisione, le spese di lite tra l'opponente, l' e l' vanno CP_6 CP_5 opportunamente compensate;
giusta soccombenza, le spese processuali dell' vanno per CP_7 contro poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 280/2019 R.G., in parziale accoglimento della proposta opposizione, ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara cessata tra le parti la materia del contendere quanto ai ruoli incorporati nelle CP_6 sgravate cartelle di pagamento nn. 29720140011202922000 e 29720150010444648000 e per l'effetto annulla in parte qua le intimazioni di pagamento nn. 29720189003252855/000 e 29720199000300387/000 notificate alla il 21.12.2018 e il Parte_1
22.01.2019 rigetta l'opposizione quanto ai ruoli portati dall'avviso di addebito n. CP_7
59720140001297504000; compensa le spese di lite tra la l' e l' Parte_1 CP_6 [...]
; Controparte_1 condanna la al pagamento, in favore dell' delle Parte_1 CP_7 spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 18.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 29.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 280/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a intimazioni di pagamento”;
promossa da:
con sede in Ragusa, c.da Fortugnello - via Bagolaro n. 7, Parte_1
C.F. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_1
Domanico Arezzo e Mirta Paternò del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
, con sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_2
Alfano del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
Controparte_3
, C.F. , in persona del Dirigente Generale p.t. per la Sicilia, rappresentato e
[...] P.IVA_4 difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in Notar di Persona_1
Palermo, rep. N. 711 del 18.12.2018;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.01.2019 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso le intimazioni di pagamento nn. 29720189003252855/000 e 29720199000300387/000, rispettivamente notificatale il 21.12.2018 e il 22.01.2019 dalla (oggi , d'ora in Controparte_4 Controparte_1 avanti anche solo ) per il recupero dei crediti portati - inter alia - dalle cartelle esattoriali nn. CP_5 29720140011202922000 e 29720150010444648000 e dall'avviso di addebito n. 59720140001297504000. A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati atti e degli incorporati ruoli debitori formati dall' e dall' per il mancato pagamento di premi assicurativi e contributi CP_6 CP_7 previdenziali dovuti per varie annualità comprese tra il 2008 e il 2013 e relativi accessori, per il complessivo importo di € 22.138,71, la società opponente ne ha eccepito l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti e per conseguente vano spirare del termine di decadenza di cui all'art. 25 D.Lvo n. 46/1999 e dell'ininterrotto quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3 L. n. 335/1995, deducendo inoltre l'infondatezza della pretesa creditoria nel merito, attesa l'esosità della medesima in rapporto al numero dei dipendenti impiegati, ed eccependo il pagamento dei dovuti importi.
Costituitisi in lite: 1) la premesso il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione a resistere quanto alle doglianze afferenti al merito della pretesa creditoria, ha invocato il rigetto della proposta opposizione, attesa la rituale e tempestiva notificazione delle n. 2 cartelle poste a fondamento delle intimazioni di pagamento opposte, rappresentando altresì che i ruoli portati dalla cartella I.N.A.I.L. n. 29720150010444648 erano stati medio tempore interamente sgravati dall'ente con provvedimento del 21.02.2019; 2) l' ha del pari invocato il rigetto CP_7 dell'opposizione, eccependo la definitività del non impugnato AVA n. 59720140001297504000, ritualmente notificato alla società opponente, e precisando che il recupero contributivo relativo al periodo dal 4/2008 al 5/2010 era fondato su autonoma liquidazione eseguita dall' sulla CP_2 scorta di verbale dell'Ispettorato del Lavoro con il quale era stato accertato l'impiego in nero del lavoratore;
3) l' ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia Persona_2 CP_6 del contendere, rappresentando che, all'esito della prodotta istanza di cessazione dell'attività lavorativa all'01.11.2013 e del conseguente annullamento delle richieste di premi successivi all'anzidetta data, la cartella n. 29720150010444648 era stata interamente sgravata, con conseguente eccedenza dei premi versati per il periodo 2014-2019, i quali erano stati quindi portati a compensazione con le partite debitorie oggetto della cartella n. 29720140011202922, infine parimenti sgravata. Disattesa la formulata istanza di sospensione dell'esecuzione degli impugnati atti della riscossione, la ha quindi prodotto, a corredo delle note di udienza Parte_1 depositate il 03.01.2022 e il 29.09.2023, la sentenza n. 1477/2021, emessa in data 02.12.2021 a definizione del giudizio ex art. 6 D.Lvo n. 150/2011 iscritto al n. 1279/2017 R.G., a mezzo della quale questo Tribunale aveva infine annullato l'ordinanza ingiunzione n. 14/0064 - emessa dall'Ispettorato del Lavoro di Ragusa il 22.11.2016 in forza del verbale di accertamento n. 12/330 del 15.02.2013 posto a fondamento della liquidazione contributiva azionata dall' con l'AVA CP_7
n. 59720140001297504000 -, conseguentemente eccependo il giudicato esterno in ordine al definitivo venir meno dell'accertamento sotteso alla pretesa creditoria dell' . CP_2
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 29.11.2024.
***
All'esito del documentato integrale sgravio dei carichi portati dai ruoli debitori incorporati nelle cartelle di pagamento n. 29720140011202922000 e 29720150010444648000, poste a fondamento delle intimazioni opposte, va intanto ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti quanto alla pretesa creditoria ivi vantata dall' con conseguente CP_6 annullamento delle gravate intimazioni in parte qua. Quanto all'avviso di addebito n. 59720140001297504000, avente ad oggetto il recupero di contributi previdenziali relativi al periodo dal 4/2008 al 5/2010 autonomamente liquidati dall' sulla scorta dell'accertato impiego irregolare del lavoratore , nato a CP_7 Persona_2 Ragusa il 14.06.1949, “occupato in nero dal 26.11.2007 al 31.05.2010 per n. 597 giornate di lavoro” (cfr. verbale unico dell'Ispettorato del Lavoro del 15.02.2013, seguito da diffida accertativa ex art. 13 D.Lvo n. 124/2004 notificata il 23.04.2013, in atti), va intanto osservato che nessun argomento in favore dell'opponente (e meno che mai accertamento avente valore di giudicato alcuno nella presente sede) può trarsi dalla sentenza n. 1477/2021 con la quale il Tribunale ha annullato l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato del Lavoro onde sanzionare gli illeciti emersi nel corso dell'accertamento ispettivo di cui al richiamato V.U. del 15.02.2013; premesso che l'opposizione proposta dalla è stata accolta per inosservanza del Parte_1 termine decadenziale di cui all'art. 14 L. n. 689/1981, in difetto di cenno alcuno al merito dell'accertamento, va infatti rilevato che il giudizio ex art. 6 D.Lvo n. 150/2011 ha unicamente ad oggetto la legittimità della pretesa sanzionatoria e non altro - avendo infatti come parti e contraddittori i destinatari della sanzione pecuniaria e l'autorità procedente, nella specie l' di CP_8 Ragusa, e non anche l' estraneo alla pretesa sanzionatoria -, questione del tutto aliena CP_7 all'oggetto dell'odierna controversia. Nessun argomento può del pari inferirsi dalla circostanza che il giudizio sia stato celebrato anche nel contraddittorio con l' e definito con statuizione che CP_5
“annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata e la cartella di pagamento da essa scaturita”, di siffatta cartella (con ogni verosimiglianza emessa per il recupero delle irrogate sanzioni) non essendo peraltro traccia alcuna nel corpo della sentenza. Ciò detto, venendo alla contestata notificazione dell'AVA, l' ne ha documentato la CP_2 rituale esecuzione a mezzo racc.ta A/R spedita in data 30.09.2014 alla Parte_1 presso la sede legale di c.da Fortugnello, in Ragusa, e quivi ricevuta in data 17.10.2014 (cfr.
[...] copia dell'avviso di ricevimento in atti), atteso il generico disconoscimento della conformità della prodotta copia dell'avviso, che per consolidato orientamento pretorio “deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile” (cfr. ex plurimis CASS. n. 134/2025; CASS. n. 16557/2019; CASS. n. 4912/2017). Inammissibile e sprovvisto di rilievo si appalesa inoltre il disconoscimento della sottoscrizione di consegna dell'avviso, che solo all'udienza del 20.11.2019 il legale rappresentante dell'opponente ha dichiarato “di non Controparte_9 riconoscere come sua”; in disparte la tardività ex art. 215, primo comma n. 2, c.p.c. del disconoscimento - il documento essendo stato versato in atti dall' unitamente alla memoria CP_7 di costituzione depositata il 29.05.2019, successivamente alla quale sono state celebrate l'udienza di pari data e l'udienza del 12.07.2019 -, nessun elemento autorizza a ritenere che la sottoscrizione de qua sia stata apposta dal legale rappresentante della società destinataria del plico piuttosto che da altro soggetto, dipendente o socio, dall'agente postale reperito presso la sede. Ritenuta per quanto sopra la valida e tempestiva notificazione dell'avviso di addebito n. 59720140001297504000, non impugnato entro il termine decadenziale di quaranta giorni di cui all'art. 24 D.Lvo. n.46/1999, e la conseguente inammissibilità delle svolte censure di merito, l'opposizione va in parte qua disattesa perché infondata. Attese le ragioni della decisione, le spese di lite tra l'opponente, l' e l' vanno CP_6 CP_5 opportunamente compensate;
giusta soccombenza, le spese processuali dell' vanno per CP_7 contro poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 280/2019 R.G., in parziale accoglimento della proposta opposizione, ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara cessata tra le parti la materia del contendere quanto ai ruoli incorporati nelle CP_6 sgravate cartelle di pagamento nn. 29720140011202922000 e 29720150010444648000 e per l'effetto annulla in parte qua le intimazioni di pagamento nn. 29720189003252855/000 e 29720199000300387/000 notificate alla il 21.12.2018 e il Parte_1
22.01.2019 rigetta l'opposizione quanto ai ruoli portati dall'avviso di addebito n. CP_7
59720140001297504000; compensa le spese di lite tra la l' e l' Parte_1 CP_6 [...]
; Controparte_1 condanna la al pagamento, in favore dell' delle Parte_1 CP_7 spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 18.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella