Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 12869 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra in qualità di erede di , rappresentata e Parte_1 Persona_1
Attrice Contro
(già ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Controparte_2 esa d Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************** Con atto di citazione, notificato il 01.06.2021, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_1 Per_1 a (
[...] Controparte_3 al n. RG n. 7618/2021). L'odierna attrice (giudizio separato con ordinanza resa in data 14.10.2021) riferiva di essere erede Con di alla quale la aveva addebitato n.
1.519 azioni Persona_1 Controparte_3 pe e pari ad €.1
- in data 04.07.2008 n. 100 azioni per € 915,00;
- in data 06.03.2009 n. 268 azioni per € 2.224,40;
- in data 22.07.2009 n. 650 azioni per € 5.947,50;
- in data 26.11.2010 n. 200 azioni per € 1.880,00;
- in data 30.12.2014 n. 301 azioni per € 2.693,95. Asseriva la violazione, da parte della banca convenuta, della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati, anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Riferiva di aver contestato le operazioni e richiesto, con pec del 04.11.2020 (all. n. 12b fasc. attrice), copia della documentazione, in precedenza non consegnata, richiesta successivamente riscontrata dalla banca con invio di copia della documentazione richiesta (all. n. 12a fasc. attrice). Eccepiva la nullità, ex art. 23 TUF, delle operazioni di investimento, per assenza del contratto quadro, nonché la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza: nel dettaglio, asseriva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio di , erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione Persona_1
1.628 azioni e che tutte le operazioni di investi to erano stati effettuati sulla base di ordini sottoscritt l de cuius , Persona_1 previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti:
Sosteneva, inoltre, che l'odierna attrice, attraverso la compilazione del questionario di profilatura ID (all. n. 32 fasc. convenuta), aveva reso dichiarazioni del tutto affidanti in merito alla propria conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e propensione al rischio;
a fronte del regolare invio degli e/c, non era mai pervenuta all'odierna convenuta alcuna contestazione. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno relative agli investimenti effettuati fino a dicembre 2014, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 01.06.2011. Evidenziava, poi, che sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice Con negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli , e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e irca l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 14.10.2021, resa nel procedimento principale RG n. 7618/2021, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da , nella sua qualità di erede, veniva Parte_1 iscritta al n. 12869/2021 e qui esami Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la violazione CP_5 da parte della di tutta una serie di obblighi infor relazione alla determinazione del CP_3 prezzo dell'azi el corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 Con il livello di rischio reale dell'azione come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, tratt si di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque CP_3 nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a quo, co precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (01.06.2021) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data 21.01.2021 (all. n. 3 fasc. attrice). Preso atto della reiterazione, in comparsa conclusionale, da parte dell'attrice, della sola domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, quantificato in € 13.459,92, con espressa rinuncia alle altre domande precedentemente formulate, oggetto di delibazione rimane la domanda di risarcimento come riformulata. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere CP_3 di dimostrare di aver agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi attribuire al evanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento (pro-tempore vigente), CP_5 quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati realizzati gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento
n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la CP_5 a della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal ctu, in quanto condivisibili. Il perito nominato ha accertato che l'attrice, alla data dell'ultimo e/c (31.03.2022), risultava titolare Con di n.
1.628 azioni , delle quali n. 109 assegnatele a titolo gratuito. Con Le operazioni relative a n.
1.568 azioni risultano essere state effettuate da Persona_1 nell'arco temporale 2008-2014 e poi trasferite per successione all'odierna attrice in data 20.06.2016, per un controvalore pari ad € 13.660,85:
Il ctu ha constatato la regolare sottoscrizione, da parte di , dei contratti quadro del Persona_1 08.09.2008 e del 27.02.2012, rispettanti le previsioni nor l'art. 23 TUF e all'art. 37 del regolamento Consob n. 16190/2007. Per quanto attiene alla verifica relativa al rispetto degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, il ctu ha evidenziato che: ha sottoscritto un questionario di profilatura in data 03.05.2007, uno in data Persona_1 28.10.2010, uno in data 27.02.2012, con conseguente adempimento della banca convenuta degli obblighi informativi passivi, avendo raccolto da parte dell'investitrice informazioni circa la propria conoscenza ed esperienza nel settore di investimento, nonché in ordine alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni realizzate su strumenti finanziari e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite, oltre che alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento;
i questionari sottoscritti il 03.05.2007 e il 28.10.2010 non attribuiscono uno specifico profilo di rischio alla investitrice, mentre il contratto quadro del 08.09.2008 evidenzia una propensione al rischio medio-alta; a seguito della compilazione del questionario del 27.02.2012 la banca attribuiva, invece, all'investitrice un profilo di rischio medio-basso. Il ctu, ha evidenziato che la scarsa propensione al rischio della cliente fosse facilmente evincibile anche dalle risposte rese nei questionari: infatti, nel questionario del 2007 dichiarava di voler proteggere nel tempo il capitale investito e di non accettare alcuna perdita;
nei questionari del 2010 e del 2012 dichiarava di accettare la perdita soltanto di una piccola parte del capitale investito. A fronte di tali dichiarazioni, incompatibili con la propensione all'investimento speculativo, la banca aveva attribuito alla cliente un profilo di rischio medio-basso e un'esperienza finanziaria media. Peraltro, il perito nominato ha correttamente ritenuto non sufficienti, ai fini dell'adempimento dei prescritti obblighi informativi, il mero rinvio alle norme contenute nel prospetto informativo, difettando nel caso di specie adeguate informazioni in ordine alle caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate (pag. 52 elaborato peritale). L'obbligo, infatti, può ritenersi assolto solo ove vengano fornite all'investitore informazioni adeguate in concreto alle proprie esigenze, non essendo sufficiente la mera consegna dei prospetti informativi. Quanto alle informazioni relative al conflitto di interessi, il ctu ha evidenziato che la banca convenuta non ha fornito informazioni sufficientemente dettagliate, né ha adottato misure per mitigare i rischi connessi. Con la comunicazione n. 9019104/2009 la ha emanato un orientamento interpretativo sui CP_5 doveri di correttezza e trasparenza nella ione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. Tali CP_5 azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato r ntato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. In proposito, le operazioni effettuate conseguentemente alla domanda di aumento di quota sociale sottoscritta il 06.02.2009, sono state effettuate in epoca antecedente all'entrata in vigore della comunicazione n. 9019104/2009. CP_5 Per quanto attiene, invece, alle operazioni effettuate successivamente, il ctu ha accertato il rispetto soltanto parziale delle prescrizioni di cui alla citata comunicazione, atteso che le informazioni contenute nei Prospetti rappresentano solo parzialmente il rischio dell'investimento in azioni e Con obbligazioni , le quali non avevano un mercato di negoziazione di riferimento. Quanto all'a atezza degli investimenti effettuati, dalla puntuale analisi del ctu emerge che, benché gli stessi potessero essere ritenuti abbastanza coerenti con la situazione finanziaria dichiarata dall'investitrice (reddito annuo fino a €.50.000,00), le dichiarazioni rese dalla investitrice nei vari questionari di profilatura evidenziavano un profilo prudenziale, non certamente in linea con Con gli investimenti in azioni che sia per la loro natura, sia per i mercati in cui sono negoziati, non garantiscono il rimborso grale del capitale investito, qualificandosi come titoli illiquidi e, come tali, ad elevato rischio. A ciò deve aggiungersi che l'informazione relativa al rischio del titolo, indicata dalla banca convenuta negli e/c inviati alla cliente, non risulta coerente con il rischio effettivo dei titoli stessi, atteso che, soltanto in data 31.12.2015, la banca attribuiva alle azioni di sua emissione un rischio medio-alto e ne indicava specificamente la illiquidità. Dall'analisi della documentazione in atti, il ctu ha dunque accertato che , dante Persona_1 causa della odierna attrice, aveva investito la complessiva somma di € 1 ando € 249,64 a titolo di dividendi. A seguito delle conclusioni rassegnate dal ctu, gli investimenti contestati non possono ritenersi adeguati al profilo di rischio attribuito alla parte investitrice, non avendo la banca pienamente rispettato gli obblighi informativi di natura attiva, su di lei gravanti. Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice. Va infatti evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il pregiudizio CP_3 subito dalle attrici, nello specifico consistente nella perdita economica deri alla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, va operata la detrazione dal capitale inizialmente investito delle somme percepite a titolo di dividendi, quantificati dal ctu in € 249,64. La banca, dunque, dovrà restituire la somma complessiva di € 13.411,21. Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto alle attrici, formulata dalla CP_3 per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Costituendo l'obbligazione risarcitoria debito di valore, su tali importi competono il danno da svalutazione monetaria, determinato secondo gli indici istat, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi per la fase di studio ed introduttiva, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, nonché per la fase istruttoria essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in qualità di erede di , con citazione notific
[...] Persona_1 di così provvede: Controparte_6 Controparte_1
1. ACCOGLI per A la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento di
, quale erede di , della somma complessiva di € 13.411,21 Parte_1 Persona_1 tazione monetar secondo gli indici istat, ed agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore CP_1 di le erede di delle spese processuali che liquida in € Parte_1 Persona_1
3. e rimborso spes % come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 03.11.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 03/04/2025
Il Giudice Assunta Napoliello