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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2375/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NI NA Presidente relatore
EL RT UD
Claudia Manconi UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2375/2025 V.G. promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARCO MASALA, Parte_1 C.F._1
e
), con il patrocinio di se stesso Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: separazione coniugale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza, e concedendosi espressamente fin d'ora reciproco consenso al rilascio dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio; - a titolo di mantenimento cede alla Parte_2 Parte_1
l'intera proprietà della casa coniugale, come più specificamente si dirà oltre;
allo stesso titolo,
[...] il suddetto provvederà inoltre a corrispondere alla moglie un assegno di € 250,00 mensili, a decorrere dal 01.07.2026; - in caso di inadempimento nel pagamento delle rate del mutuo da parte del sig.
[...]
quest'ultimo sarà tenuto a versare in favore della coniuge l'importo mensile di € 760,00 a Pt_2 titolo di mantenimento a decorrere dal mese nel quale si sarà eventualmente verificato l'inadempimento; - l'abitazione coniugale, sita in PORTO TORRES, via Petrarca 8, viene assegnata alla moglie unitamente agli arredi che la compongono, parte dei quali potranno essere prelevati dall'altro coniuge, previo accordo;
- il sig. che continuerà a provvedere in modo Parte_2 esclusivo al pagamento delle utenze domestiche e delle imposte e tasse relative alla casa coniugale, è autorizzato ad occupare la stessa abitazione per il tempo necessario a procurarsi altro alloggio e, comunque, per non oltre nove mesi dal giorno dell'udienza. Disposizioni sulla prole: il figlio
è maggiorenne e presta attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
ha Per_1 manifestato l'intendimento di continuare ad avere la propria residenza nella casa coniugale con la madre. Disposizioni sui diritti reali: A) ai sensi dell'art. 1376 c.c., dichiara di cedere Parte_2 in favore di , che dichiara di accettare, a titolo ed integrazione dell'assegno di Parte_1 mantenimento e quindi con funzione solutoria e compensativa, senza ricevere alcun pagamento di somme di denaro, la piena proprietà, a corpo e non a misura, della casa già adibita ad abitazione coniugale, consistente: A.1) nell'appartamento, porzione di fabbricato, ubicato in PORTO TORRES, via Petrarca 8, composto da due camere, pranzo-soggiorno con angolo cottura, bagno, disimpegno, e ripostiglio, con ingresso dalla terza porta in senso orario per chi sale le scale e giunge sul relativo pianerottolo, confinante con vano scala, con proprietà con Controparte_1 CP_ proprietà – e con proprietà – o loro aventi causa;
l'unità immobiliare, Per_2 CP_2 Per_3 denunziata ai fini censuari presso l'U.T.E. di Sassari in data 14.09.1999 al n. L01026/99, è distinta al
Catasto dei Fabbricati del Comune di PORTO TORRES al Foglio 8, mapp.le 3255, sub. 15, via
Petrarca 8, Piano terzo, Cat. A/3, Cl. 2, Consistenza vani 3,5, Rend. € 262,10; B) tale immobile viene ceduto con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche (salvo quella iscritta in favore del Banco di Sardegna relativa al mutuo in corso di pagamento), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso;
l'unità immobiliare è pervenuta al cedente a seguito di acquisto, in piena proprietà, dalla Controparte_1 con atto redatto da dr. , Notaio in Sassari, rep. n° 228474, fasc. n° 23828, in Persona_4 data 05.07.2000, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. - Agenzia del Territorio della Provincia di Sassari al n° Cas. 10024-10025 e Art. n° 6365-6357 Reg. Part., ed essa viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, con annessi e connessi, quote di proprietà comune ai sensi degli artt. 1117 e segg.ti c.c., servitù attive e passive, ed obblighi;
C) la predetta parte cedente garantisce la parte acquirente che sul bene ceduto non esistono cause di prelazioni legali e/o di evizione che ne possano far venir meno o limitarne il libero e pacifico godimento essendo lo stesso libero da pesi, servitù, salvo quelle derivanti dal progetto e della costruzione, vincoli, privilegi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per l'ipoteca di primo grado gravante sull'intero immobile in favore di in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato Controparte_4 in data 16.09.2022 a rogito dr.ssa (rep. n° 11510 - fasc. n° 6349), iscritta in data Persona_5
06/10/2022 (Reg. Part. 2159 – Reg. Gen. 16365); D) La parte cedente dichiara: che l'immobile è stato costruito in virtù di licenza edilizia n. 277 (pratica n. 2083) in data 18.06.1968, con le modifiche interne di cui all'autorizzazione edilizia prot. n. 14405 in data 21.12.1978; che con concessione edilizia n. 73/96 (pratica n. 8466) in data 26.09.1996 e successiva variante n. 166/99 (pratica n. 9149) in data 02.11.1999 il comune di Porto Torres ha autorizzato i lavori per il cambio di destinazione d'uso (da albergo a residenza) del fabbricato;
che detti lavori sono stati iniziati il 09.01.1997 ed ultimati il 09.12.1999 ed il fabbricato ha conseguito il 05.05.2000 la licenza di abitabilità e che pertanto ne garantisce la regolarità edilizia;
che rispetto ai precedenti atti non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, e che il reddito della porzione dell'immobile sopra descritto
è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi;
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, i sopra menzionati dati catastali, il riferimento alle planimetrie catastali depositate in Catasto ed il riferimento alle planimetrie catastali allegate al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto;
E) La parte acquirente dichiara, ai fini dei benefici delle agevolazioni "prima casa", che la casa è da considerarsi abitazione non di lusso ai sensi del D.M. 09.08.1969 ed è idonea ad abitazione, di essere residente nel Comune di Porto Torres, di non essere titolare esclusivo dei diritti di proprietà, uso usufrutto e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di acquisto, ed infine di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti i proprietà, uso usufrutto e abitazione acquistati con le agevolazioni di cui all'art. 1^ Tariffa parte prima allegata al D.P.R.
26.04.1986 n. 131, con quelle richiamate alla lettera C della nota 2 bis del predetto articolo, né con quelle agevolazioni di cui alla L. 19.07.1993 n. 243; F) Le parti dispensano il Conservatore dei
Registri Immobiliari di Sassari dall'iscrivere qualsiasi ipoteca legale;
G) le parti attribuiscono alla cessione il valore formale di € 35.000,00 e chiedono espressamente che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74 del 06.03.1987; H) Parte_2 si fa carico dei pagamenti relativi al contratto di mutuo stipulato con in data Controparte_4
16.09.2022 a rogito dr.ssa Notaio (rep. n° 11510 - fasc. n° 6349), attualmente a lui Persona_5 intestato;
in caso di inadempimento di tale obbligo, sarà tenuto, a decorrere dalla data dell'inadempimento, a versare in favore della un assegno mensile di € 760,00 a titolo Parte_1 di mantenimento;
I) le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, L. 27/02/1985, n° 52, così come introdotto dall'art. 19, comma 14°, del D.L. 31/05/2010 n° 78, convertito in L. 30/07/2010
n° 122, dichiarano che il predetto immobile è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di
PORTO TORRES al Foglio 8, mapp.le 3255, sub. 15, via Petrarca 8, Piano terzo, Cat. A/3, Cl. 2,
Consistenza vani 3,5, Rend. € 262,10; che la partita catastale predetta è intestata, conformemente alle risultanze dei RR.II., al sig. che la consistenza dell'immobile ed il suo stato di fatto Parte_2
è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie depositate in Catasto e che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari;
che l'unità immobiliare è attualmente occupata dai coniugi che l'hanno destinata a loro abitazione (prima casa) e che identica destinazione d'uso abitativo quale prima casa continuerà ad avere anche successivamente all'acquisto da parte della sig.a Parte_1
L) Gli effetti della cessione decorreranno dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi
[...] al Presidente del Tribunale. Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data
16.09.1999, che si allega in copia al presente atto al n. 11 per farne parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto
è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la signora diviene piena ed esclusiva proprietaria degli immobili Parte_1 dianzi descritti. In ogni caso il signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca Parte_2 legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento alla signora Parte_1 del bene immobile a questa trasferito e descritto dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. All'atto della sottoscrizione del presente verbale la signora è Parte_1 immessa nel possesso esclusivo dell'immobile; M) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, del sig. ed è stata Parte_2 effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della sig.a , avente causa o comunque Parte_1 connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. Altre disposizioni: N) la trascrizione dei contenuti traslativi della proprietà immobiliare delle presenti condizioni di separazione sarà eseguita a cura e spese di che, preso atto di quanto Parte_2 statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., vi provvederà nel più breve tempo possibile, oltre a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 9 luglio 2025, e Parte_1
chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale, Parte_2 esponendo di aver contratto matrimonio concordatario il 10 giugno 2000 in Castelsardo, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (anno 2000, atto n. 14, parte II, serie A).
Esponevano che dalla loro unione era nato il figlio , il 28 dicembre 2001, convivente con Per_1 la madre ed economicamente indipendente, e che il nucleo famigliare era composto anche da Pt_3
nata il [...], figlia della sig.ra e adottiva del sig. non convivente
[...] Parte_1 Pt_2 ed economicamente autonoma.
Assumendo che era definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, all'udienza del 9 dicembre 2025 confermavano di non volersi riconciliare insistendo per la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. È stato quindi allegato al verbale telematico il verbale cartaceo relativo al trasferimento immobiliare concordato tra le parti.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo di cui al verbale cartaceo d'udienza del 9 dicembre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di proseguire la loro convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio recepisce le conclusioni congiunte rassegnate, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, non rilevandosi alcun profilo di contrarietà a norme imperative.
Le spese sono compensate, in ragione della natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelsardo alle trascrizioni di
[...] legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelsardo (SS), anno 2000, atto n. 14, parte II, serie A).
Recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come riportate in epigrafe.
Spese compensate.
Sassari, 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore
NI NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
NI NA Presidente relatore
EL RT UD
Claudia Manconi UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2375/2025 V.G. promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARCO MASALA, Parte_1 C.F._1
e
), con il patrocinio di se stesso Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: separazione coniugale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza, e concedendosi espressamente fin d'ora reciproco consenso al rilascio dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio; - a titolo di mantenimento cede alla Parte_2 Parte_1
l'intera proprietà della casa coniugale, come più specificamente si dirà oltre;
allo stesso titolo,
[...] il suddetto provvederà inoltre a corrispondere alla moglie un assegno di € 250,00 mensili, a decorrere dal 01.07.2026; - in caso di inadempimento nel pagamento delle rate del mutuo da parte del sig.
[...]
quest'ultimo sarà tenuto a versare in favore della coniuge l'importo mensile di € 760,00 a Pt_2 titolo di mantenimento a decorrere dal mese nel quale si sarà eventualmente verificato l'inadempimento; - l'abitazione coniugale, sita in PORTO TORRES, via Petrarca 8, viene assegnata alla moglie unitamente agli arredi che la compongono, parte dei quali potranno essere prelevati dall'altro coniuge, previo accordo;
- il sig. che continuerà a provvedere in modo Parte_2 esclusivo al pagamento delle utenze domestiche e delle imposte e tasse relative alla casa coniugale, è autorizzato ad occupare la stessa abitazione per il tempo necessario a procurarsi altro alloggio e, comunque, per non oltre nove mesi dal giorno dell'udienza. Disposizioni sulla prole: il figlio
è maggiorenne e presta attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
ha Per_1 manifestato l'intendimento di continuare ad avere la propria residenza nella casa coniugale con la madre. Disposizioni sui diritti reali: A) ai sensi dell'art. 1376 c.c., dichiara di cedere Parte_2 in favore di , che dichiara di accettare, a titolo ed integrazione dell'assegno di Parte_1 mantenimento e quindi con funzione solutoria e compensativa, senza ricevere alcun pagamento di somme di denaro, la piena proprietà, a corpo e non a misura, della casa già adibita ad abitazione coniugale, consistente: A.1) nell'appartamento, porzione di fabbricato, ubicato in PORTO TORRES, via Petrarca 8, composto da due camere, pranzo-soggiorno con angolo cottura, bagno, disimpegno, e ripostiglio, con ingresso dalla terza porta in senso orario per chi sale le scale e giunge sul relativo pianerottolo, confinante con vano scala, con proprietà con Controparte_1 CP_ proprietà – e con proprietà – o loro aventi causa;
l'unità immobiliare, Per_2 CP_2 Per_3 denunziata ai fini censuari presso l'U.T.E. di Sassari in data 14.09.1999 al n. L01026/99, è distinta al
Catasto dei Fabbricati del Comune di PORTO TORRES al Foglio 8, mapp.le 3255, sub. 15, via
Petrarca 8, Piano terzo, Cat. A/3, Cl. 2, Consistenza vani 3,5, Rend. € 262,10; B) tale immobile viene ceduto con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche (salvo quella iscritta in favore del Banco di Sardegna relativa al mutuo in corso di pagamento), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso;
l'unità immobiliare è pervenuta al cedente a seguito di acquisto, in piena proprietà, dalla Controparte_1 con atto redatto da dr. , Notaio in Sassari, rep. n° 228474, fasc. n° 23828, in Persona_4 data 05.07.2000, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. - Agenzia del Territorio della Provincia di Sassari al n° Cas. 10024-10025 e Art. n° 6365-6357 Reg. Part., ed essa viene ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, con annessi e connessi, quote di proprietà comune ai sensi degli artt. 1117 e segg.ti c.c., servitù attive e passive, ed obblighi;
C) la predetta parte cedente garantisce la parte acquirente che sul bene ceduto non esistono cause di prelazioni legali e/o di evizione che ne possano far venir meno o limitarne il libero e pacifico godimento essendo lo stesso libero da pesi, servitù, salvo quelle derivanti dal progetto e della costruzione, vincoli, privilegi, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, fatta eccezione per l'ipoteca di primo grado gravante sull'intero immobile in favore di in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato Controparte_4 in data 16.09.2022 a rogito dr.ssa (rep. n° 11510 - fasc. n° 6349), iscritta in data Persona_5
06/10/2022 (Reg. Part. 2159 – Reg. Gen. 16365); D) La parte cedente dichiara: che l'immobile è stato costruito in virtù di licenza edilizia n. 277 (pratica n. 2083) in data 18.06.1968, con le modifiche interne di cui all'autorizzazione edilizia prot. n. 14405 in data 21.12.1978; che con concessione edilizia n. 73/96 (pratica n. 8466) in data 26.09.1996 e successiva variante n. 166/99 (pratica n. 9149) in data 02.11.1999 il comune di Porto Torres ha autorizzato i lavori per il cambio di destinazione d'uso (da albergo a residenza) del fabbricato;
che detti lavori sono stati iniziati il 09.01.1997 ed ultimati il 09.12.1999 ed il fabbricato ha conseguito il 05.05.2000 la licenza di abitabilità e che pertanto ne garantisce la regolarità edilizia;
che rispetto ai precedenti atti non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici, e che il reddito della porzione dell'immobile sopra descritto
è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi;
che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, i sopra menzionati dati catastali, il riferimento alle planimetrie catastali depositate in Catasto ed il riferimento alle planimetrie catastali allegate al presente ricorso sono conformi allo stato di fatto;
E) La parte acquirente dichiara, ai fini dei benefici delle agevolazioni "prima casa", che la casa è da considerarsi abitazione non di lusso ai sensi del D.M. 09.08.1969 ed è idonea ad abitazione, di essere residente nel Comune di Porto Torres, di non essere titolare esclusivo dei diritti di proprietà, uso usufrutto e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile oggetto di acquisto, ed infine di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti i proprietà, uso usufrutto e abitazione acquistati con le agevolazioni di cui all'art. 1^ Tariffa parte prima allegata al D.P.R.
26.04.1986 n. 131, con quelle richiamate alla lettera C della nota 2 bis del predetto articolo, né con quelle agevolazioni di cui alla L. 19.07.1993 n. 243; F) Le parti dispensano il Conservatore dei
Registri Immobiliari di Sassari dall'iscrivere qualsiasi ipoteca legale;
G) le parti attribuiscono alla cessione il valore formale di € 35.000,00 e chiedono espressamente che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74 del 06.03.1987; H) Parte_2 si fa carico dei pagamenti relativi al contratto di mutuo stipulato con in data Controparte_4
16.09.2022 a rogito dr.ssa Notaio (rep. n° 11510 - fasc. n° 6349), attualmente a lui Persona_5 intestato;
in caso di inadempimento di tale obbligo, sarà tenuto, a decorrere dalla data dell'inadempimento, a versare in favore della un assegno mensile di € 760,00 a titolo Parte_1 di mantenimento;
I) le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, L. 27/02/1985, n° 52, così come introdotto dall'art. 19, comma 14°, del D.L. 31/05/2010 n° 78, convertito in L. 30/07/2010
n° 122, dichiarano che il predetto immobile è identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di
PORTO TORRES al Foglio 8, mapp.le 3255, sub. 15, via Petrarca 8, Piano terzo, Cat. A/3, Cl. 2,
Consistenza vani 3,5, Rend. € 262,10; che la partita catastale predetta è intestata, conformemente alle risultanze dei RR.II., al sig. che la consistenza dell'immobile ed il suo stato di fatto Parte_2
è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie depositate in Catasto e che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari;
che l'unità immobiliare è attualmente occupata dai coniugi che l'hanno destinata a loro abitazione (prima casa) e che identica destinazione d'uso abitativo quale prima casa continuerà ad avere anche successivamente all'acquisto da parte della sig.a Parte_1
L) Gli effetti della cessione decorreranno dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi
[...] al Presidente del Tribunale. Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n. 122 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data
16.09.1999, che si allega in copia al presente atto al n. 11 per farne parte integrante sostanziale. La parte alienante dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa.
La Parte alienante dichiara altresì che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto
è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la signora diviene piena ed esclusiva proprietaria degli immobili Parte_1 dianzi descritti. In ogni caso il signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca Parte_2 legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento alla signora Parte_1 del bene immobile a questa trasferito e descritto dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità. All'atto della sottoscrizione del presente verbale la signora è Parte_1 immessa nel possesso esclusivo dell'immobile; M) le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, del sig. ed è stata Parte_2 effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della sig.a , avente causa o comunque Parte_1 connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale. Altre disposizioni: N) la trascrizione dei contenuti traslativi della proprietà immobiliare delle presenti condizioni di separazione sarà eseguita a cura e spese di che, preso atto di quanto Parte_2 statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., vi provvederà nel più breve tempo possibile, oltre a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 9 luglio 2025, e Parte_1
chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale, Parte_2 esponendo di aver contratto matrimonio concordatario il 10 giugno 2000 in Castelsardo, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (anno 2000, atto n. 14, parte II, serie A).
Esponevano che dalla loro unione era nato il figlio , il 28 dicembre 2001, convivente con Per_1 la madre ed economicamente indipendente, e che il nucleo famigliare era composto anche da Pt_3
nata il [...], figlia della sig.ra e adottiva del sig. non convivente
[...] Parte_1 Pt_2 ed economicamente autonoma.
Assumendo che era definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, all'udienza del 9 dicembre 2025 confermavano di non volersi riconciliare insistendo per la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. È stato quindi allegato al verbale telematico il verbale cartaceo relativo al trasferimento immobiliare concordato tra le parti.
Ritenuta la completezza della documentazione e delle dichiarazioni delle parti, anche in riferimento all'operazione di trasferimento immobiliare oggetto dell'accordo di cui al verbale cartaceo d'udienza del 9 dicembre 2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di proseguire la loro convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio recepisce le conclusioni congiunte rassegnate, come riportate in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto, non rilevandosi alcun profilo di contrarietà a norme imperative.
Le spese sono compensate, in ragione della natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelsardo alle trascrizioni di
[...] legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelsardo (SS), anno 2000, atto n. 14, parte II, serie A).
Recepisce le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come riportate in epigrafe.
Spese compensate.
Sassari, 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore
NI NA