Ordinanza cautelare 15 ottobre 2021
Sentenza 9 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 15/10/2021, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/10/2021
N. 00966/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2021, proposto da
UE CO, PI CO e LO CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Laura Ferrario e Stefania Galbiati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Thiene, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Bassanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI IU AS di RI HE & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 n. 105/2021 con cui il Comune di Thiene ha ingiunto ai Signori CO UE, CO IA e CO LO, quali eredi della Signora DA TA e in solido all'impresa RI IU AS di RI HE & C, di pagare la complessiva somma di € 13.366,72 del pari rinotificata personalmente agli stessi Signori CO UE, CO IA e CO LO con nota prot. n. 26513 in data 12 luglio 2021;
nonché della nota prot. gen. n. 26739 in data 07.08.2020 indirizzata alla Signora DA TA con cui il Comune ha richiesto alla stessa, nonché in solido all'impresa RI IU AS di RI HE & C, il pagamento a conguaglio del costo di costruzione relativamente al Permesso di costruire n. 112/06/01 e sua variante 01/04/2008 determinato rispettivamente in € 10.176,85 ed € 3.189,87;
di ogni altro atto preordinato, di presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Thiene;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerata la pluralità degli obbligati a fronte della, già di per sé modesta, entità della somma in contestazione;
Considerata altresì la mancanza di qualsiasi allegazione sulla capacità economico-patrimoniale dei ricorrenti;
Ritenuto pertanto che non sussiste, o comunque non è stato motivatamente allegato, alcun "periculum in mora”;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge la domanda cautelare.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di questa fase, che liquida in euro 1000 (mille) e oneri di legge in favore del resistente Comune.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO