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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. ANNA PALAZZI Controparte_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] [...], con il patrocinio dell'Avv. LUCA Controparte_2
LEONARDI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.05.2025 a chiesto la pronuncia della separazione Controparte_1 personale dal coniuge, esponendo di aver contratto matrimonio Controparte_2
l'08.07.2006 in Terni (TR) e che dall'unione sono nati i figli: in data 29.12.2008 e in data Per_1
9.2.2015 . La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che la relazione affettiva Per_2 sarebbe terminata per comportamenti imputabili al che avrebbe intrattenuto una relazione CP_2 extra coniugale a seguito della quale si sarebbe allontanato affettivamente e fisicamente dalla coniuge e dai figli, abbandonando la casa coniugale. La ricorrente ha esposto che il sarebbe titolare CP_2 di una Ditta individuale, mentre la stessa ha come unica entrata mensile il canone di locazione di un appartamento di proprietà e piccoli aiuti da parte del di lei padre. Inoltre, la ha dedotto che CP_1 dal mese di agosto 2024 il non avrebbe più partecipato ad alcuna spesa di gestione della CP_2 casa coniugale, corrispondendo saltuariamente esigue somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento dei figli e che, solo dal mese di gennaio 2025, avrebbe iniziato ad effettuare un bonifico bancario di € 800,00 mensili per il contributo al mantenimento di e , come Per_1 Per_2 concordato nella misura di € 400,00 per ciascun figlio, continuando a trattenere indebitamente l'assegno unico corrisposto dall'INPS a favore dei figli, senza corrispondere alcun contributo al mantenimento a favore della coniuge e rimborsando il 50% delle spese straordinarie per i figli. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente, porre a carico del a titolo di contributo al CP_2 mantenimento della moglie l'importo di € 500,00 mensili e/o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre Istat annuale e l'importo mensile di € 400,00 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre Istat annuale e i relativi assegni unici, nonché tutti gli arretrati degli assegni unici dal medesimo percepiti, oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiesta di corresponsione degli arretrati relativi al contributo al mantenimento, non versati, pari a complessivi € 1.700,00, con affidamento congiunto dei figli, collocazione presso la madre, assegnazione della casa coniugale a sé, con richiesta di consegna delle relative chiavi da parte del disciplina delle CP_2 frequentazioni padre figli libera, compatibilmente con gli impegni lavorativi e nel rispetto di ogni esigenza affettiva e di formazione dei minori, previo preavviso telefonico alla madre e, in caso di disaccordo, proponendo una disciplina delle visite con fine settimana alternati e disciplina delle festività e vacanze estive;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione, sussistendone Controparte_2
i presupposti, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto e respingendo, con assoluta fermezza, l'accusa di infedeltà coniugale, precisando di non aver mai intrattenuto alcuna relazione con soggetti terzi durante il matrimonio, che quanto affermato da parte ricorrente sarebbe frutto di un'ossessiva gelosia caratterizzante tutto il rapporto coniugale, che la relazione affettiva sarebbe terminata per un'irreversibile incompatibilità caratteriale tra le parti. Inoltre, il ha rappresentato di aver CP_2 sempre tenuto un comportamento corretto, leale e volto a preservare l'unità familiare. Il resistente ha rappresentato che, al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, la stessa svolgerebbe attività lavorativa alle dipendenze del padre, occupandosi della contabilità presso tale ditta, percependo una retribuzione mensile stabile, ammontante in costanza di matrimonio a circa € 700,00 euro mensili, seppur in assenza di contratto formale. Il resistente ha rilevato di aver sempre contribuito al mantenimento dei propri figli, provvedendo anche con l'ausilio economico dei propri genitori al sostegno della famiglia sotto ogni profilo. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione, con rigetto della richiesta di addebito della separazione, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre nella casa coniugale, disporre che il corrisponda, a titolo di contributo al CP_2 mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00 per ciascun figlio, oltre Istat annuale e il 50% delle spese straordinarie, dichiarare che nessun assegno di mantenimento sia dovuto dal in CP_2 favore della ricorrente, risultando la medesima dotata di mezzi economici propri, assegnare alla la casa coniugale ove la stessa risiederà insieme ai figli minori, che il padre potrà vedere e CP_1 tenere con sé con la massima libertà, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi ed extracurriculari, garantendo un numero minimo di due giorni a settimana con pernottamento presso di sé; con vittoria di spese.
All'udienza dinanzi alla Presidente delegata sono comparse le parti dichiarando: di vivere in immobile di proprietà del resistente e dei di lui familiari, di essere Controparte_1 disoccupata con reddito mensile netto di € 500,00 derivante da locazione di immobile e di avere, quali proprietà immobiliari, un immobile locato e un garage di pertinenza;
di vivere in immobile dei genitori con cui convive, di svolgere l'attività Controparte_2 lavorativa di commerciante con reddito mensile netto di € 1.600 – 1.700 circa e di avere, quali proprietà immobiliari, la casa familiare pro quota e un magazzino per attività lavorativa con mutuo;
All'esito dell'udienza le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo quanto alle condizioni della separazione, con richiesta di decisione della causa e rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. con accoglimento delle seguenti conclusioni:
” - Pronunciare la separazione tra le parti;
- i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, in via condivisa e Per_1 Per_2 continueranno ad abitare e vivere con la madre in Strada San Carlo n.75 - 05100 Terni;
- Assegnazione della casa coniugale alla madre;
- il padre non collocatario, avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli e ogni Per_1 Per_2 qualvolta lo vorrà e compatibilmente con i propri impegni lavorativi e nel rispetto di ogni esigenza affettiva e di formazione personale e culturale dei bambini e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, previo preavviso telefonico alla madre e comunque in caso di disaccordo i minori staranno con il padre con le seguenti modalità e tempi:
- a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì' mattina con accompagnamento a scuola;
la settimana in cui il padre non avrà con sé i minori nel fine settimanali li preleverà all'uscita di scuola del venerdì accompagnandoli a casa della madre il sabato alle ore 10;
-inoltre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli anche in altre giornate della settimana dalle ore 18.00, prelevandoli presso le strutture ove svolgono attività sportiva e/o attività extrascolastica o presso la loro residenza, fino alle ore 21.00, trascorrendo insieme la cena. Nel periodo estivo, in assenza di impegni scolastici, i ragazzi qualora lo desiderino, potranno trattenersi a dormire con il padre.
-in occasione delle festività natalizie il 24-25-26 dicembre, il 31 dicembre, 1 e 6 gennaio di ogni anno, i ragazzi li trascorreranno con i genitori, con alternanza annuale di questi giorni e/o per periodi superiori qualora l'attività lavorativa lo consenta;
- in occasione delle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo i ragazzi li trascorreranno con i genitori, con alternanza annuale e/o per periodi superiori qualora l'attività lavorativa lo consenta;
- nel periodo estivo i ragazzi trascorreranno 15 giorni consecutivi del mese di luglio o di agosto di ciascun anno, previamente concordato tra i genitori e compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative degli stessi e/o per periodi superiori qualora l'attività lavorativa lo consenta. Sempre nel periodo estivo, una settimana ulteriore ai suindicati 15 giorni, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- in occasione delle altre festività (Santo Patrono, 25 aprile, 1° maggio, etc.) e degli eventuali ponti, nonché dei compleanni dei minori i ragazzi li trascorreranno con i genitori, con alternanza annuale;
- A decorrere dal mese di mese maggio 2025, data della domanda, dovrà versare a Controparte_2 titolo di contributo al mantenimento della coniuge la somma di € 300,00 mensili, a Controparte_1 mezzo bonifico bancario ( IBAN [...]) entro e non oltre il 10 di ogni mese, oltre l'aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
nonché a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma di € 350,00 ( Euro trecentocinquanta/00) oltre Per_1 Per_2
Ista annuale per ciascun figlio detratti gli importi già corrisposti;
- l'assegno unico verrà riscosso al 50% da ciascun genitore;
- il padre restituirà alla madre il 50% dell'assegno unico riscosso in via esclusiva dal mese di agosto 2024 entro il 31 dicembre 2025;
- le spese straordinarie determinate come da Protocollo in uso nell'intestato Tribunale saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico, in data 24.10.2025.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi per Controparte_2 Controparte_1 matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 08.07.2006 alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto 56, parte II, serie A, dell'anno 2006); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. ANNA PALAZZI Controparte_1 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...] [...], con il patrocinio dell'Avv. LUCA Controparte_2
LEONARDI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.05.2025 a chiesto la pronuncia della separazione Controparte_1 personale dal coniuge, esponendo di aver contratto matrimonio Controparte_2
l'08.07.2006 in Terni (TR) e che dall'unione sono nati i figli: in data 29.12.2008 e in data Per_1
9.2.2015 . La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che la relazione affettiva Per_2 sarebbe terminata per comportamenti imputabili al che avrebbe intrattenuto una relazione CP_2 extra coniugale a seguito della quale si sarebbe allontanato affettivamente e fisicamente dalla coniuge e dai figli, abbandonando la casa coniugale. La ricorrente ha esposto che il sarebbe titolare CP_2 di una Ditta individuale, mentre la stessa ha come unica entrata mensile il canone di locazione di un appartamento di proprietà e piccoli aiuti da parte del di lei padre. Inoltre, la ha dedotto che CP_1 dal mese di agosto 2024 il non avrebbe più partecipato ad alcuna spesa di gestione della CP_2 casa coniugale, corrispondendo saltuariamente esigue somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento dei figli e che, solo dal mese di gennaio 2025, avrebbe iniziato ad effettuare un bonifico bancario di € 800,00 mensili per il contributo al mantenimento di e , come Per_1 Per_2 concordato nella misura di € 400,00 per ciascun figlio, continuando a trattenere indebitamente l'assegno unico corrisposto dall'INPS a favore dei figli, senza corrispondere alcun contributo al mantenimento a favore della coniuge e rimborsando il 50% delle spese straordinarie per i figli. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente, porre a carico del a titolo di contributo al CP_2 mantenimento della moglie l'importo di € 500,00 mensili e/o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre Istat annuale e l'importo mensile di € 400,00 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre Istat annuale e i relativi assegni unici, nonché tutti gli arretrati degli assegni unici dal medesimo percepiti, oltre al 50% delle spese straordinarie, con richiesta di corresponsione degli arretrati relativi al contributo al mantenimento, non versati, pari a complessivi € 1.700,00, con affidamento congiunto dei figli, collocazione presso la madre, assegnazione della casa coniugale a sé, con richiesta di consegna delle relative chiavi da parte del disciplina delle CP_2 frequentazioni padre figli libera, compatibilmente con gli impegni lavorativi e nel rispetto di ogni esigenza affettiva e di formazione dei minori, previo preavviso telefonico alla madre e, in caso di disaccordo, proponendo una disciplina delle visite con fine settimana alternati e disciplina delle festività e vacanze estive;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione, sussistendone Controparte_2
i presupposti, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto e respingendo, con assoluta fermezza, l'accusa di infedeltà coniugale, precisando di non aver mai intrattenuto alcuna relazione con soggetti terzi durante il matrimonio, che quanto affermato da parte ricorrente sarebbe frutto di un'ossessiva gelosia caratterizzante tutto il rapporto coniugale, che la relazione affettiva sarebbe terminata per un'irreversibile incompatibilità caratteriale tra le parti. Inoltre, il ha rappresentato di aver CP_2 sempre tenuto un comportamento corretto, leale e volto a preservare l'unità familiare. Il resistente ha rappresentato che, al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, la stessa svolgerebbe attività lavorativa alle dipendenze del padre, occupandosi della contabilità presso tale ditta, percependo una retribuzione mensile stabile, ammontante in costanza di matrimonio a circa € 700,00 euro mensili, seppur in assenza di contratto formale. Il resistente ha rilevato di aver sempre contribuito al mantenimento dei propri figli, provvedendo anche con l'ausilio economico dei propri genitori al sostegno della famiglia sotto ogni profilo. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione, con rigetto della richiesta di addebito della separazione, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre nella casa coniugale, disporre che il corrisponda, a titolo di contributo al CP_2 mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00 per ciascun figlio, oltre Istat annuale e il 50% delle spese straordinarie, dichiarare che nessun assegno di mantenimento sia dovuto dal in CP_2 favore della ricorrente, risultando la medesima dotata di mezzi economici propri, assegnare alla la casa coniugale ove la stessa risiederà insieme ai figli minori, che il padre potrà vedere e CP_1 tenere con sé con la massima libertà, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi ed extracurriculari, garantendo un numero minimo di due giorni a settimana con pernottamento presso di sé; con vittoria di spese.
All'udienza dinanzi alla Presidente delegata sono comparse le parti dichiarando: di vivere in immobile di proprietà del resistente e dei di lui familiari, di essere Controparte_1 disoccupata con reddito mensile netto di € 500,00 derivante da locazione di immobile e di avere, quali proprietà immobiliari, un immobile locato e un garage di pertinenza;
di vivere in immobile dei genitori con cui convive, di svolgere l'attività Controparte_2 lavorativa di commerciante con reddito mensile netto di € 1.600 – 1.700 circa e di avere, quali proprietà immobiliari, la casa familiare pro quota e un magazzino per attività lavorativa con mutuo;
All'esito dell'udienza le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo quanto alle condizioni della separazione, con richiesta di decisione della causa e rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. con accoglimento delle seguenti conclusioni:
” - Pronunciare la separazione tra le parti;
- i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, in via condivisa e Per_1 Per_2 continueranno ad abitare e vivere con la madre in Strada San Carlo n.75 - 05100 Terni;
- Assegnazione della casa coniugale alla madre;
- il padre non collocatario, avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli e ogni Per_1 Per_2 qualvolta lo vorrà e compatibilmente con i propri impegni lavorativi e nel rispetto di ogni esigenza affettiva e di formazione personale e culturale dei bambini e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, previo preavviso telefonico alla madre e comunque in caso di disaccordo i minori staranno con il padre con le seguenti modalità e tempi:
- a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì' mattina con accompagnamento a scuola;
la settimana in cui il padre non avrà con sé i minori nel fine settimanali li preleverà all'uscita di scuola del venerdì accompagnandoli a casa della madre il sabato alle ore 10;
-inoltre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli anche in altre giornate della settimana dalle ore 18.00, prelevandoli presso le strutture ove svolgono attività sportiva e/o attività extrascolastica o presso la loro residenza, fino alle ore 21.00, trascorrendo insieme la cena. Nel periodo estivo, in assenza di impegni scolastici, i ragazzi qualora lo desiderino, potranno trattenersi a dormire con il padre.
-in occasione delle festività natalizie il 24-25-26 dicembre, il 31 dicembre, 1 e 6 gennaio di ogni anno, i ragazzi li trascorreranno con i genitori, con alternanza annuale di questi giorni e/o per periodi superiori qualora l'attività lavorativa lo consenta;
- in occasione delle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo i ragazzi li trascorreranno con i genitori, con alternanza annuale e/o per periodi superiori qualora l'attività lavorativa lo consenta;
- nel periodo estivo i ragazzi trascorreranno 15 giorni consecutivi del mese di luglio o di agosto di ciascun anno, previamente concordato tra i genitori e compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative degli stessi e/o per periodi superiori qualora l'attività lavorativa lo consenta. Sempre nel periodo estivo, una settimana ulteriore ai suindicati 15 giorni, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- in occasione delle altre festività (Santo Patrono, 25 aprile, 1° maggio, etc.) e degli eventuali ponti, nonché dei compleanni dei minori i ragazzi li trascorreranno con i genitori, con alternanza annuale;
- A decorrere dal mese di mese maggio 2025, data della domanda, dovrà versare a Controparte_2 titolo di contributo al mantenimento della coniuge la somma di € 300,00 mensili, a Controparte_1 mezzo bonifico bancario ( IBAN [...]) entro e non oltre il 10 di ogni mese, oltre l'aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
nonché a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma di € 350,00 ( Euro trecentocinquanta/00) oltre Per_1 Per_2
Ista annuale per ciascun figlio detratti gli importi già corrisposti;
- l'assegno unico verrà riscosso al 50% da ciascun genitore;
- il padre restituirà alla madre il 50% dell'assegno unico riscosso in via esclusiva dal mese di agosto 2024 entro il 31 dicembre 2025;
- le spese straordinarie determinate come da Protocollo in uso nell'intestato Tribunale saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico, in data 24.10.2025.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi per Controparte_2 Controparte_1 matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 08.07.2006 alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto 56, parte II, serie A, dell'anno 2006); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti