Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 894
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Sentenza 22 dicembre 2025

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    Addebito della separazione al resistente

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiarata la separazione. Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento della moglie

    Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. La parte resistente dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento della coniuge la somma di € 300,00 mensili, oltre l'aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento dei figli

    Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. La parte resistente dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 350,00 mensili oltre Ista annuale per ciascun figlio detratti gli importi già corrisposti. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.

  • Accolto
    Affidamento congiunto dei figli

    Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, in via condivisa e continueranno ad abitare e vivere con la madre.

  • Accolto
    Assegnazione della casa coniugale

    Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. Assegnazione della casa coniugale alla madre.

  • Accolto
    Disciplina delle frequentazioni padre figli

    Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. Il padre non collocatario avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà e compatibilmente con i propri impegni lavorativi e nel rispetto di ogni esigenza affettiva e di formazione personale e culturale dei bambini e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, previo preavviso telefonico alla madre e comunque in caso di disaccordo i minori staranno con il padre con le seguenti modalità e tempi: a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì' mattina con accompagnamento a scuola; la settimana in cui il padre non avrà con sé i minori nel fine settimanali li preleverà all'uscita di scuola del venerdì accompagnandoli a casa della madre il sabato alle ore 10; inoltre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli anche in altre giornate della settimana dalle ore 18.00, prelevandoli presso le strutture ove svolgono attività sportiva e/o attività extrascolastica o presso la loro residenza, fino alle ore 21.00, trascorrendo insieme la cena. Nel periodo estivo, in assenza di impegni scolastici, i ragazzi qualora lo desiderino, potranno trattenersi a dormire con il padre. In occasione delle festività natalizie il 24-25-26 dicembre, il 31 dicembre, 1 e 6 gennaio di ogni anno, i ragazzi li trascorreranno con i genitori, con alternanza annuale di questi giorni e/o per periodi superiori qualora l'attività lavorativa lo consenta; in occasione delle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo i ragazzi li trascorreranno con i genitori, con alternanza annuale e/o per periodi superiori qualora l'attività lavorativa lo consenta; nel periodo estivo i ragazzi trascorreranno 15 giorni consecutivi del mese di luglio o di agosto di ciascun anno, previamente concordato tra i genitori e compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative degli stessi e/o per periodi superiori qualora l'attività lavorativa lo consenta. Sempre nel periodo estivo, una settimana ulteriore ai suindicati 15 giorni, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno; in occasione delle altre festività (Santo Patrono, 25 aprile, 1° maggio, etc.) e degli eventuali ponti, nonché dei compleanni dei minori i ragazzi li trascorreranno con i genitori, con alternanza annuale.

  • Accolto
    Arretrati contributo mantenimento

    Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. Il padre restituirà alla madre il 50% dell'assegno unico riscosso in via esclusiva dal mese di agosto 2024 entro il 31 dicembre 2025.

  • Accolto
    Separazione

    Il Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi.

  • Rigettato
    Rigetto richiesta di addebito della separazione

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiarata la separazione. Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue.

  • Accolto
    Affidamento condiviso dei figli minori

    Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, in via condivisa e continueranno ad abitare e vivere con la madre.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento dei figli minori

    Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. La parte resistente dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 350,00 mensili oltre Ista annuale per ciascun figlio detratti gli importi già corrisposti. Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.

  • Accolto
    Nessun assegno di mantenimento dovuto alla ricorrente

    Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. La parte resistente dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento della coniuge la somma di € 300,00 mensili, oltre l'aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.

  • Accolto
    Assegnazione della casa coniugale

    Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. Assegnazione della casa coniugale alla madre.

  • Accolto
    Disciplina delle frequentazioni padre figli

    Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. Il padre non collocatario avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà e compatibilmente con i propri impegni lavorativi e nel rispetto di ogni esigenza affettiva e di formazione personale e culturale dei bambini e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, previo preavviso telefonico alla madre e comunque in caso di disaccordo i minori staranno con il padre con le seguenti modalità e tempi: a week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì' mattina con accompagnamento a scuola; la settimana in cui il padre non avrà con sé i minori nel fine settimanali li preleverà all'uscita di scuola del venerdì accompagnandoli a casa della madre il sabato alle ore 10; inoltre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli anche in altre giornate della settimana dalle ore 18.00, prelevandoli presso le strutture ove svolgono attività sportiva e/o attività extrascolastica o presso la loro residenza, fino alle ore 21.00, trascorrendo insieme la cena. Nel periodo estivo, in assenza di impegni scolastici, i ragazzi qualora lo desiderino, potranno trattenersi a dormire con il padre. In occasione delle festività natalizie il 24-25-26 dicembre, il 31 dicembre, 1 e 6 gennaio di ogni anno, i ragazzi li trascorreranno con i genitori, con alternanza annuale di questi giorni e/o per periodi superiori qualora l'attività lavorativa lo consenta; in occasione delle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo i ragazzi li trascorreranno con i genitori, con alternanza annuale e/o per periodi superiori qualora l'attività lavorativa lo consenta; nel periodo estivo i ragazzi trascorreranno 15 giorni consecutivi del mese di luglio o di agosto di ciascun anno, previamente concordato tra i genitori e compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative degli stessi e/o per periodi superiori qualora l'attività lavorativa lo consenta. Sempre nel periodo estivo, una settimana ulteriore ai suindicati 15 giorni, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno; in occasione delle altre festività (Santo Patrono, 25 aprile, 1° maggio, etc.) e degli eventuali ponti, nonché dei compleanni dei minori i ragazzi li trascorreranno con i genitori, con alternanza annuale.

  • Accolto
    Restituzione assegno unico

    Le conclusioni congiunte delle parti formulate sono da ritenere congrue. Il padre restituirà alla madre il 50% dell'assegno unico riscosso in via esclusiva dal mese di agosto 2024 entro il 31 dicembre 2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 894
    Giurisdizione : Trib. Terni
    Numero : 894
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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