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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 14/06/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 413/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 413/2020 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. ARTURO Parte_1
CANCRINI, elettivamente domiciliato in NUORO VIA S. EMILIANO 55 presso lo studio dell'Avv.
EMILIA FOIS
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO RANIERI ALLORI e dall'avv. CECILIA CP_1
TICCA, elettivamente domiciliata in VIA BIASI 27 CAGLIARI presso la Struttura Territoriale
Sardegna
CONVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l' ha convenuto in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_1
accertare e dichiarare il diritto di a vedersi riconosciuta e corrisposta, in Parte_1
accoglimento della riserva n. 1 iscritta sul certificato di collaudo, la somma € 8.923,57 oltre interessi legali, moratori (ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002), anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto salvo aggiornamento sino al soddisfo, e per l'effetto condannare l in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo pagina 1 di 18 a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
accertare e dichiarare il diritto di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 2, iscritta sul certificato di collaudo, la somma € 65.915,55 oltre interessi legali,
moratori (ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002), anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto salvo aggiornamento sino al soddisfo, e per l'effetto condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso, condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA.
La società attrice ha dedotto che, all'esito di una procedura di affidamento indetta dall'
[...]
l' è risultata aggiudicataria dell'Accordo quadro per l'esecuzione dei CP_1 Parte_1
lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della segnaletica orizzontale sulla rete stradale di
[...]
Regione Sardegna: S.S. 291 “della Nurra” per km 18,98; S.S. 131 “Carlo Felice” per km 224,34; CP_1
S.S. 131 DCN “Diramazione Centrale Nuorese” per km 144,00; S.S. 131 DIR “Carlo Felice” per km
3,52; S.S. 554 “Cagliaritana” per km 29,14; S.S. 130 “Iglesiente” per km 52,83 per un importo complessivo pari a Euro 21.000.000,00; che in data 13.12.2016 è stato stipulato il contratto applicativo n. 2 relativo alla S.S. 131 Diramazione Centrale Nuorese - Lavori di Manutenzione Stradale - Interventi
di risagomatura del piano viabile e ricostruzione delle pendenze trasversali per facilitarne il normale deflusso delle acque di superficie lungo la SS 131 DCN dal km 0 + 000 al km 50 + 150, per come pagina 2 di 18 descritto nei tre C.S.A. allo stesso allegati, per l'importo complessivo di € 1.027.284,73, comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 29.619,59; che i lavori sono stati consegnati in data 16.02.2017 con scadenza al termine di 180 giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna
(15.08.2017); che l'impresa ha concluso i lavori in data 13.07.2017; che, in data 14.07.2017 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 Stati di
Avanzamento Lavori: SAL n. 1 in data 19.04.2017, per lavori eseguiti a tutto il 07.04.2017, per un importo di Euro 655.294,09; SAL n. 2 in data 13.07.2017, per lavori eseguiti a tutto il 25.05.2017, per un importo di Euro 952.371,74; che sono stati emessi 3 Certificati di Pagamento per un importo complessivo totale pari a Euro 962.591,95, così suddivisi: - Certificato n. 1, a titolo di anticipazione,
del 19.04.2017 per un importo di Euro 205.456,95; - Certificato n. 2 del 26.04.2017, per lavori eseguiti a tutto il 07.04.2017, per un importo di Euro 529.158,00; - Certificato n. 3 del 03.08.2017, per lavori eseguiti a tutto il 25.05.2017, per un importo di Euro 236.177,00; che con nota prot. 241b/DT/1289 del
03.08.2017, all'esito dell'emissione del Certificato n. 3, l'Impresa ha formulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del DPR 207/2010, una serie di contestazioni alla contabilità finale, rilevando vizi derivanti da: (i) irregolari ed illegittime detrazioni applicate in sede di contabilizzazione dei conglomerati bituminosi (allibrati soltanto al 90% rispetto alle quantità effettivamente eseguite per completare l'affidamento); (ii) procedura di redazione, in quanto non è stata eseguita la constatazione del completamento delle opere propedeutica e preliminare alla sottoscrizione dello stato finale
(sottoscrizione che, ai sensi di legge non poteva prescindere dalla presa cognizione del conto finale da parte dell'appaltatore nel termine di 30 giorni ex lege concessi); che in data 07.05.2019 è stato emesso il certificato di collaudo delle opere;
che in tale documento il Collaudatore ha operato una revisione tecnico/contabile dello Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori, nella quale veniva riportato l'importo netto dei lavori, compresi oneri di sicurezza, pari a Euro 1.022.078,88, di cui Euro
992.527,81 per lavori ed Euro 29.551,07 per oneri di sicurezza, da cui, detratto l'importo dei pagamenti pagina 3 di 18 eseguiti in acconto pari a Euro 962.591,95 e la penale per i risultati negativi delle prove di laboratorio pari ad Euro 15.663,71 è rimasto un credito netto all'impresa di Euro 43.823,22; che l'Impresa ha sottoscritto con riserva il certificato e ha esplicato le motivazioni dei pregiudizi patiti con l'allegazione di 2 riserve quantificate economicamente per complessivi Euro 74.839,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria: - Riserva n. 1 per “mancata e/o erronea contabilizzazione;
illegittimità e/o irregolarità della contabilità finale;
mancata emissione del SAL n. 3; ritardato pagamento della relativa rata di acconto” per Euro 8.923,57; - Riserva n. 2 per “richiesta di maggiori oneri e danni per ritardato collaudo” per Euro € 65.915,55; che l'impresa agisce al fine di ottenere il riconoscimento dell'importo di € 8.923,57 quali interessi di mora derivanti dal ritardato pagamento della somma di € 57.188,68
(dalla data del 25.05.2017 – giorno in cui sarebbe dovuto intervenire il pagamento – all'effettiva corresponsione della rata di saldo avvenuta in data 07.05.2019, per complessivi 712 giorni di ritardato pagamento, quantificati al tasso commerciale attuale del 8%); che il Collaudo dell'opera avrebbe dovuto essere concluso non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori (certificata al 13.07.2017), ovvero entro il 09.01.2018; che il collaudo definitivo delle lavorazioni appaltate è stato fatto in data
07.05.2019, con un ingiustificato e consistente ritardo di ben 483 giorni;
che l' Parte_1
ha il diritto di vedersi corrisposto a titolo di interessi maturati sul ritardato pagamento della rata di saldo l'importo complessivo di € 541,50, oltre eventuale rivalutazione monetaria;
che la società
committente ha violato l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede in sede di esecuzione del contratto;
che sussiste il diritto dell'attrice a vedersi riconosciuto, in via subordinata, il pagamento delle prestazioni eseguite e dei maggiori oneri e danni subiti quanto meno a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., trattandosi di richieste correlate a fatti illeciti della committenza ovvero a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Con comparsa depositata il 28.7.2020 si è costituita in giudizio l' la quale ha chiesto, CP_1
in via preliminare, accertare la tardività delle domande relative alle riserve n. 1 e 2 apposte dalla pagina 4 di 18 sull'Atto di Collaudo;
dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e passiva Pt_1 Parte_1
in capo ad in ogni caso, nel merito, rigettare le avverse domande. CP_1
La convenuta ha eccepito che le riserve sono tardive e inammissibili, in quanto iscritte solo all'atto del collaudo;
che non è stata iscritta alcuna riserva sul Registro di Contabilità in occasione dei
SAL n.1 e n. 2; che l'impresa non ha sottoscritto lo Stato Finale, nonostante sia stata convocata con nota prot. CDG-0419865-P del 02.08.2018, né ha richiesto di sottoscriverlo nei 30 giorni successivi,
come prescritto dall'art. 201 comma 3 del D.P.R. 207/2010; che l'Impresa ha sottoscritto senza riserva alcuna anche il verbale della visita di collaudo del 21-22 gennaio 2019; che, secondo quanto previsto dall'art.15 delle Norme Generali del CSA allegato al Contratto, “l'Impresa avrà diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto di ogni trattenuta, raggiunga la somma di €
400.000,00 (diconsi euro quattrocentomila/00)”; che il credito raggiunto dalla non ha raggiunto Pt_1
tale importo minimo, per cui la DL ha proceduto alla sua contabilizzazione solo nel SAL finale;
che la dilatazione dei tempi nell'esecuzione del collaudo è imputabile all'impresa, in quanto non disponeva dei laboratori nel cantiere per l'esecuzione delle prove necessarie;
che l'impresa non ha diritto agli oneri di manutenzione e di custodia in quanto gli stessi sono stati sostenuti dall' che la pendenza CP_1
della procedura concordataria nei confronti di impedisce all' di procedere a qualsiasi Parte_1 CP_1
pagamento, se non previo intervento degli organi della procedura.
Con ordinanza del 6.5.2021 è stata disposta l'interruzione del giudizio, stante la dichiarazione di fallimento della società attrice con sentenza del Tribunale di Lecce n. 14/2021.
In seguito alla riassunzione del giudizio su ricorso del con Parte_1
ordinanza del 26 marzo 2022 il Tribunale ha dichiarato la competenza del Tribunale di Nuoro.
Nella prima memoria ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c., la parte attrice ha dedotto che l'istituto della riserva non è applicabile alla richiesta di liquidazione degli interessi;
che le quantità di lavorazioni regolarmente eseguite e rispetto alle quali l'impresa ha maturato il credito di € 57.188,68
pagina 5 di 18 (sulla quale sono stati calcolati gli interessi maturati per ritardato pagamento) sarebbero dovute essere allibrate già al 25.5.2017 per confluire (invece che nello Stato finale), quanto meno, in un terzo SAL
che avrebbe dovuto essere redatto ed emesso, anche per la compilazione del relativo certificato di pagamento, a prescindere dal raggiungimento dell'importo indicato nelle previsioni di contratto quale credito minimo per il pagamento delle rate in acconto (laddove, di contro, il 3° SAL - finale - non è mai stato emesso).
Svolte le prove per testi e la ctu, all'udienza del 17 dicembre 2024 le parti hanno confermato le conclusioni e le istanze istruttorie rassegnate.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) Preliminarmente va respinta l'eccezione di parte convenuta relativa al difetto di legittimazione della società a causa della procedura di concordato preventivo, in quanto il debitore conserva la sua capacità di agire, restando soggetto alla vigilanza del commissario giudiziale.
2) La domanda di parte attrice diretta ad accertare il diritto di a vedersi Parte_1
riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 1 iscritta sul certificato di collaudo, la somma € 8.923,57 non può essere accolta.
Come risulta dalla documentazione prodotta, in applicazione dell'accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento in appalto dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica stradale che si renda necessario effettuare sulle strade di nella Regione CP_1
Sardegna, è stato concluso tra le parti il contratto applicativo n. 2 relativo agli interventi di risagomatura del piano viabile e ricostituzione delle pendenze trasversali per facilitare il normale deflusso delle acque di superficie lungo la S.S. 131 D.C.N. dal km 0+000 al km 50+150 per l'importo di € 1.027.284,73, comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 29.619,59.
pagina 6 di 18 All'art. 7 si prevede che per l'esecuzione dei lavori saranno corrisposti pagamenti in acconto al raggiungimento di un importo minimo di € 400.000,00. L'art. 15 del CSA dispone che l'appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto ogni volta che il suo credito liquido, al netto di ogni ritenuta,
raggiunga la somma di € 400.000,00. Il conto finale dovrà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
Secondo quanto prevede l'art. 17, il collaudo verrà concluso, a norma dell'art. 219 D.P.R.
207/2010, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La corresponsione all'Appaltatore della rata di saldo dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo. L'art. 18
prevede che, sino a quando non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere,
la visita delle opere per il certificato di regolare esecuzione o del collaudo, la manutenzione delle stesse sarà tenuta a cura e spese dell'appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso.
I lavori sono stati consegnati il 16.2.2017 e conclusi il 14.07.2017, come risulta dal certificato di ultimazione lavori del Direttore dei Lavori del 6.9.2017, entro il termine di 180 giorni dalla consegna stabilito nel contratto (art. 16 CSA).
Come risulta dalla documentazione prodotta e secondo quanto accertato dal ctu, in data
19/04/2017 è stato emesso il primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 1) per i lavori eseguiti fino al
07/04/2017, per un importo pari a € 655.294,09; in relazione a tali lavori sono stati emessi in data
19.4.2017 il Certificato di pagamento n. 1 per un importo di € 205.456,95, come anticipazione, e in data 26/04/2017 il Certificato di pagamento n. 2 per un importo di € 520.958,00. In data 13/07/2017 è
stato emesso il secondo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 2) per lavori eseguiti fino al 25/05/2017,
per un importo di € 952.371,74. In data 03/08/2017 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 3 per un importo di € 236.177,00 per i lavori eseguiti a tutto il 25/05/2017.
pagina 7 di 18 Con nota del 3.8.2018 l'Impresa ha lamentato l'avvenuta contabilizzazione solo del 90% dei conglomerati bituminosi effettivamente eseguiti e il ritardo nelle operazioni di collaudo.
In data 16/08/2018 la D.L. ha redatto il documento di Stato Finale per lavori a tutto il 13/07/2017,
sul quale è stato riportato l'importo netto dei lavori pari a € 1.024.905,16, di cui € 995.354,09 per lavori e € 29.551,07 per oneri di sicurezza, dal quale, decurtando l'importo dei pagamenti eseguiti in acconto pari a € 962.591,95 e la detrazione di € 20.670,80 per alcune prove con esito negativo eseguite sui materiali, è risultato un credito netto dell'impresa pari a € 41.642,41.
Nelle date 21-22/01/2019 il Collaudatore ha eseguito la visita di collaudo finale. Il 7 maggio
2019 è stato rilasciato il Certificato di Collaudo, da cui risulta che le opere sono state collaudate e che a favore dell'impresa è stato liquidato un credito di € 43.823,32.
La riserva n. 1, iscritta nel certificato di collaudo, ha per oggetto la richiesta di riconoscimento dell'importo di € 8.923,57 a titolo di interessi di mora sulla somma di € 57.188,68 dal 25.5.2017, data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, all'effettiva corresponsione della rata di saldo avvenuta il
7.5.2019. L'impresa ha contestato la detrazione applicata in sede di contabilizzazione dei conglomerati bituminosi allibrati solo al 90% rispetto alle quantità effettivamente eseguite e la mancata emissione del
3° SAL. Come emerge dalle osservazioni del consulente di parte la somma di € 57.188,68 corrisponde all'importo complessivo delle detrazioni apportate nel 1° e nel 2° SAL.
Preliminarmente va evidenziato che l'importo relativo alle detrazioni è stato riconosciuto in sede di Stato finale: la somma richiesta dall'impresa si riferisce esclusivamente agli interessi di mora decorrenti dal 25.5.2017 al 7.5.2019, in quanto, secondo il fallimento, l'importo di € 57.188,68 avrebbe dovuto essere liquidato in occasione del 2° SAL.
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione relativa alla tempestività della riserva.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, in tema di appalto di opere pubbliche,
l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata pagina 8 di 18 dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 191 e ss., D.P.R. 207/2010
(applicabile nel caso di specie); ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto ( cfr.
Cass., n. 27451/2022). In particolare, sono soggette all'onere della riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavoro eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e giuridiche circa la loro quantità o qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento anomalo dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti, l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (Cass., n. 15013/2011; Cass., n. 9328/2015).
Nel caso di specie, l'impresa non ha svolto alcuna contestazione in occasione del 1° e del 2° SAL
in ordine ai conglomerati bituminosi contabilizzati, né ha iscritto la riserva sul registro di contabilità.
Soltanto con la nota del 3.8.2018 la società ha lamentato la mancata contabilizzazione della quota del
10% dei conglomerati bituminosi e ha chiesto procedersi alla liquidazione del relativo compenso prima della definizione dello stato finale. Lo stato finale è stato redatto il 6.8.2018, ma l'impresa non ha confermato la riserva sul conto finale.
Considerato che l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva nella contabilità sorge contestualmente all'insorgenza e percezione con la normale diligenza del fatto dannoso, deve ritenersi pagina 9 di 18 che l'impresa avrebbe dovuto iscrivere la contestazione relativa alla mancata liquidazione del compenso per il 10% dei conglomerati bituminosi in occasione del 1° e del 2° SAL. Di conseguenza, la riserva n. 1 relativa al riconoscimento dell'importo di € 8.923,57 a titolo di interessi di mora sul ritardato pagamento della somma di € 57.188,68 dal 25.5.2017, data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, all'effettiva corresponsione della rata di saldo avvenuta il 7.5.2019, deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile.
Non può ritenersi che l'impresa non fosse tenuta all'iscrizione della riserva per il fatto che la domanda ha per oggetto il pagamento degli interessi di mora, in quanto il riconoscimento di tali interessi presuppone l'accertamento dell'errata contabilizzazione dei lavori eseguiti, che richiede, come
è stato evidenziato, l'onere di iscrizione della riserva.
La società attrice ha lamentato che l'importo sopra indicato doveva comunque essere riconosciuto attraverso l'emissione di un 3° SAL. Tuttavia l'art. 15 del CSA dispone espressamente che l'appaltatore abbia diritto al pagamento in acconto ogni volta che il suo credito liquido, al netto di ogni ritenuta, raggiunga la somma di € 400.000,00, mentre il saldo dev'essere versato entro 90 giorni dal certificato di collaudo.
Di conseguenza la domanda di parte attrice diretta ad accertare il diritto di Parte_1
a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 1 iscritta sul certificato di
[...]
collaudo, la somma € 8.923,57 non può essere accolta.
2) Non può essere accolta neppure la domanda di parte attrice volta ad ottenere il pagamento della somma di € 8.923,57 ai sensi dell'art. 2043, c.c.
Come è stato evidenziato, in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino pagina 10 di 18 quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve (Cass., n. 16700/2020). La Corte di Cassazione,
nell'affermare che l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo, in quanto volto a garantire, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera, ai fini della corretta utilizzazione e dell'eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché delle altre possibili determinazioni dell'amministrazione, che possono consistere anche nell'esercizio della potestà
di risoluzione unilaterale del contratto, ha precisato che a tale regola fanno eccezione le pretese riguardanti: a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera, b) comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione
nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve, c) fatti c.d. continuativi,
quando l'appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica (cfr. Cass., Sez. I, 9/07/1976, n. 2613; 18/07/1975, n. 2841;
12/03/1973, n. 677). Nella seconda categoria sono state incluse le pretese ricollegabili a fatti che siano il prodotto di un'attività del tutto scissa e contraria ai fini della gestione dell'appalto, o a quelli che,
costituendo fatti illeciti, abbiano con l'esecuzione dell'opera un legame puramente occasionale (cfr.
Cass., Sez. I, 13/07/1983, n. 4759), con la precisazione che, in quanto fonte di responsabilità non contrattuale ma aquiliana, gli stessi danno luogo ad un diverso titolo giustificativo della pretesa (cfr.
Cass., Sez. II,8/10/1981, n. 5300).
Nel caso di specie, la pretesa avanzata dalla parte attrice ha per oggetto interessi derivanti dalla non corretta contabilizzazione dei lavori: si tratta evidentemente di richieste relative a comportamenti assunti dall'amministrazione nell'esecuzione del contratto soggetti all'onere della riserva, estranei alle categorie sopra indicate.
pagina 11 di 18 Pertanto, per i motivi già esposti, la domanda volta ad ottenere il risarcimento ai sensi dell'art. 2043, c.c., non può essere accolta.
Né può configurarsi una condotta illecita dell' per la mancata redazione del terzo SAL, in CP_1
quanto, come è stato evidenziato, l'appaltatore ha diritto al pagamento in acconto ogni volta che il suo credito liquido, al netto di ogni ritenuta, raggiunga la somma di € 400.000,00, mentre il saldo dev'essere versato entro 90 giorni dal certificato di collaudo.
3) La domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento della somma di € 8.923,57 ai sensi dell'art. 2041, c.c., non può essere accolta, stante la natura sussidiaria dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042, c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su una clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (V. Cass., SU n. 33954/2023): “va, pertanto, tenuto fermo il principio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito e,
quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione, per la prescrizione ovvero per la decadenza”. Nel caso di specie l'azione contrattuale esperita da parte attrice è inammissibile sia per il fatto che l'impresa non ha iscritto la riserva tempestivamente, sia per il fatto che nel caso in esame sussiste un titolo giustificativo;
di conseguenza non può ritenersi proponibile l'azione di arricchimento.
pagina 12 di 18 4) La domanda di parte attrice volta a dichiarare il diritto della al Parte_1
riconoscimento, in accoglimento della riserva n. 2 iscritta nel certificato di collaudo, la somma di €
65.915,55 può essere accolta solo parzialmente.
La riserva n. 2 ha per oggetto i maggiori oneri derivanti dal ritardo nello svolgimento del collaudo e dal conseguente ritardo nel pagamento della rata del saldo.
Preliminarmente deve ritenersi la tempestività della riserva. Secondo l'orientamento della giurisprudenza, ove il collaudo sia stato tardivamente effettuato per colpa della pubblica amministrazione, le riserve relative agli effetti patrimoniali pregiudizievoli derivanti all'appaltatore da tale ritardo possono essere tempestivamente formulate al momento del collaudo stesso, poiché il termine per formulare la riserva non può che essere successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore (Cass., n. 11945/2018).
Nel caso di specie, la riserva è stata iscritta nel certificato di collaudo. Pertanto la stessa deve ritenersi tempestiva.
Con riferimento al merito, va evidenziato che l'art. 17 del CSA dispone che il collaudo verrà
concluso, a norma dell'art. 219 D.P.R. 207/2010, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Nel caso di specie, il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 13.7.2017
(v. doc. 7 fasc. attrice). In applicazione dell'art. 17 del CSA il Collaudo avrebbe dovuto essere concluso in data 13.01.2018; il certificato di collaudo invece è stato redatto il 7.5.2019 con un ritardo di
479 giorni.
La parte convenuta ha sostenuto che il ritardo sarebbe imputabile all'impresa per la mancata installazione nel cantiere di un laboratorio in cui eseguire le prove della pavimentazione posta in opera.
Secondo ciò che risulta dalla relazione del certificato di collaudo, l'Ufficio del DL ha proceduto,
come previsto dal CSA, ad effettuare le prove e i prelievi sui materiali eseguiti presso il Laboratorio
Prove Materiali incaricato dall' In data 22.6.2017 il Collaudatore ha richiesto la documentazione CP_1
pagina 13 di 18 prevista dall'art. 217, D.P.R. 207/2010, ulteriormente sollecitata con mail del 29.9.2017. In data
17.10.2017 Il Direttore dei Lavori ha trasmesso parte della documentazione richiesta. In seguito a vari solleciti via mail e tramite PEC del 21.6.2018, il Direttore dei lavori in data 25.10.2018 ha trasmesso la documentazione mancante, tra cui i certificati delle prove di laboratorio. Ulteriori documenti sono stati consegnati in occasione della visita di collaudo il 22.1.2019 e tramite mail il 2.4.2019.
Sulla base di tale documentazione, deve ritenersi che il ritardo nel collaudo sia imputabile alla pubblica amministrazione, la quale non ha provveduto, nonostante i vari solleciti del collaudatore, a trasmettere tempestivamente i documenti necessari per procedere alle operazioni di collaudo. Non può
ritenersi che il ritardo derivi dal mancato completamento delle prove per la mancanza del laboratorio di cantiere in quanto la documentazione prodotta tardivamente dall'impresa il 25.10.2018 non include solo i certificati delle prove, ma tutti i documenti contrattuali e contabili.
Ciò premesso, va rilevato che l'impresa ha quantificato il danno derivante dal ritardo nell'esecuzione dell'appalto nell'importo di € 65.915,55, di cui € 541,50 a titolo di interessi sul pagamento della rata di saldo e € 65.374,05 per spese generali.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, l'inutile scadenza del termine per l'esecuzione del collaudo, conseguente all'inadempimento dell'ente committente fa sorgere il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 144 D.P.R. 207/2010 stante il ritardo nell'estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass., n. 29262/2024 con riferimento ad una fattispecie regolata dal D.M. 145/2000). Secondo ciò che prevede l'art. 144, 3° comma, qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 143 (90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previsto anche dall'art. 17 del CSA) per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 60 giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di mora è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il pagina 14 di 18 Ministro dell'economia e delle finanze. I capitolati possono prevedere che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
Nel caso di specie il collaudo avrebbe dovuto essere completato il 13.01.2018; in applicazione della normativa sopra richiamata il pagamento del saldo pari a € 43.823,22 sarebbe dovuto avvenire entro il 13.4.2018. Di conseguenza devono ritenersi dovuti all' gli interessi corrispettivi al Parte_1
tasso legale sulla somma di € 43.823,22 a decorrere dal 14.4.2018 al 13.6.2018 e gli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 144, 3° comma, D.P.R. 207/2010, a decorrere dal 14.6.2018 fino al pagamento del saldo, avvenuto, come indicato dalla stessa parte attrice, il 7.5.2019 (v. atto di citazione).
Nella riserva n. 2 l' ha quantificato l'importo dovuto a titolo di interessi sulla rata di Parte_1
saldo nella somma di € 541,50. Il conteggio di tale importo non è stato contestato dall' che ha CP_1
dedotto di aver corrisposto il saldo all' Considerata la mancata contestazione del conteggio Parte_1
operato dalla parte attrice, si ritiene che debba essere riconosciuto a favore dell'Impresa la somma di €
541,50.
Non si possono riconoscere gli interessi e la rivalutazione monetaria su tale importo, in quanto,
come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina dettata dal Capitolato
generale d'appalto per le opere pubbliche, a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283, c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché
al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (Cass., n. 18438/2013; Cass., n.
31468/2018; Cass, n. 9563/2001).
pagina 15 di 18 La riserva n. 2 ha per oggetto anche il pagamento della somma di € 65.374,05 a titolo di spese generali. Come risulta dall'atto di citazione e dalla riserva iscritta nel certificato di collaudo, l'importo
è stato calcolato sulla base di un costo di € 135,35 al giorno per 483 giorni dalla data di ultimazione dei lavori al 7 maggio 2019 ed è dovuto al fatto che l'appaltatrice, sino al collaudo, è tenuta alla custodia delle opere e a mantenere l'organizzazione produttiva a disposizione per eseguire le operazioni di collaudo.
L' ha eccepito che dopo l'ultimazione dei lavori la strada era aperta e regolarmente CP_1
mantenuta dalla convenuta.
Sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, non può ritenersi dimostrato che l' abbia Parte_1
provveduto alla custodia della strada successivamente all'esecuzione dei lavori e abbia impegnato suoi dipendenti o attrezzature per la sua gestione. I testi hanno affermato che la strada è rimasta aperta e che l' si è occupata della sua manutenzione. CP_1
Sulla base di tali dichiarazioni, deve ritenersi che le opere eseguite non siano rimaste nella disponibilità dell'impresa. Di conseguenza, in mancanza di altri elementi probatori che consentano di ritenere dimostrato che la società abbia sostenuto dei costi amministrativi e di custodia fino all'esecuzione del collaudo, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Né possono assumere rilevanza le dichiarazioni rese dal teste che si è limitato Testimone_1
ad affermare che l'azienda era disponibile per eventuali interventi di manutenzione e che ha partecipato alle operazioni di collaudo.
La parte attrice richiama le indicazioni dell'ANAC, contenute nella determinazione dell.11.4.2013, che quantifica il danno subito a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo riguardante le spese amministrative d'impresa ancora attive, la custodia e guardania delle opere, i premi pagati per garanzie fideiussorie e per la copertura assicurativa dei danni di esecuzione e pagina 16 di 18 responsabilità civile verso terzi, in via equitativa, nella somma pari al 2% annuo sull'importo netto contrattuale, ridotto di spese generali (13%) ed utile (10%), rapportato al tempo del ritardo.
Tuttavia lo stesso parere evidenzia che la mancata osservanza del termine per l'emissione del certificato di collaudo onera l'esecutore degli obblighi di custodia e di manutenzione dell'opera, tranne nel caso si sia proceduto alla presa in consegna anticipata dell'opera prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, nel qual caso continua a gravare sull'esecutore l'obbligo di manutenzione, ma non la custodia, che viene assunta in carico dall'amministrazione.
Nel caso in esame, dopo l'ultimazione dei lavori la strada è rimasta aperta ed è stata mantenuta e gestita dall' per cui deve escludersi che la società abbia sostenuto oneri di manutenzione e di CP_1
custodia. D'altronde l'attrice non ha allegato, né dimostrato di aver sostenuto spese per il personale, per la custodia delle opere, per le garanzie fideiussorie, per premi assicurativi nel periodo intercorrente tra il 13.01.2018 (data in cui sarebbe dovuto avvenire il collaudo) e il 7 maggio 2019.
Pertanto la domanda di parte attrice volta ad ottenere il pagamento della somma di € 65.374,05 a titolo di spese generali non può essere accolta.
5) Considerato che la parte attrice non ha dimostrato il pregiudizio subito, non può essere accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento di € 65.374,05 neppure ai sensi dell'art. 2043, c.c., né in applicazione dell'art. 2041, c.c.
6) Stante il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, le spese di lite vanno compensate nella misura del 50%. La società convenuta va condannata al pagamento del 50% delle spese di lite a favore della società attrice, liquidate in dispositivo sulla base del valore del credito riconosciuto.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- accerta il diritto della al pagamento della somma di € 541,50 e per Parte_1
l'effetto condanna l al pagamento di tale somma a favore del CP_1 Parte_1
[...]
- respinge le altre domande avanzate dalla società attrice;
- condanna la parte convenuta al pagamento a favore del 50% Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 497,00 per compensi, € 786,00 per esborsi oltre IVA, CPA e spese generali.
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico della parte convenuta.
Nuoro, 14 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 413/2020 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. ARTURO Parte_1
CANCRINI, elettivamente domiciliato in NUORO VIA S. EMILIANO 55 presso lo studio dell'Avv.
EMILIA FOIS
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO RANIERI ALLORI e dall'avv. CECILIA CP_1
TICCA, elettivamente domiciliata in VIA BIASI 27 CAGLIARI presso la Struttura Territoriale
Sardegna
CONVENUTA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l' ha convenuto in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_1
accertare e dichiarare il diritto di a vedersi riconosciuta e corrisposta, in Parte_1
accoglimento della riserva n. 1 iscritta sul certificato di collaudo, la somma € 8.923,57 oltre interessi legali, moratori (ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002), anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto salvo aggiornamento sino al soddisfo, e per l'effetto condannare l in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo pagina 1 di 18 a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
accertare e dichiarare il diritto di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 2, iscritta sul certificato di collaudo, la somma € 65.915,55 oltre interessi legali,
moratori (ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002), anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto salvo aggiornamento sino al soddisfo, e per l'effetto condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento della suddetta somma o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge. In ogni caso, condannare l in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento, oltre IVA e CPA.
La società attrice ha dedotto che, all'esito di una procedura di affidamento indetta dall'
[...]
l' è risultata aggiudicataria dell'Accordo quadro per l'esecuzione dei CP_1 Parte_1
lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della segnaletica orizzontale sulla rete stradale di
[...]
Regione Sardegna: S.S. 291 “della Nurra” per km 18,98; S.S. 131 “Carlo Felice” per km 224,34; CP_1
S.S. 131 DCN “Diramazione Centrale Nuorese” per km 144,00; S.S. 131 DIR “Carlo Felice” per km
3,52; S.S. 554 “Cagliaritana” per km 29,14; S.S. 130 “Iglesiente” per km 52,83 per un importo complessivo pari a Euro 21.000.000,00; che in data 13.12.2016 è stato stipulato il contratto applicativo n. 2 relativo alla S.S. 131 Diramazione Centrale Nuorese - Lavori di Manutenzione Stradale - Interventi
di risagomatura del piano viabile e ricostruzione delle pendenze trasversali per facilitarne il normale deflusso delle acque di superficie lungo la SS 131 DCN dal km 0 + 000 al km 50 + 150, per come pagina 2 di 18 descritto nei tre C.S.A. allo stesso allegati, per l'importo complessivo di € 1.027.284,73, comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 29.619,59; che i lavori sono stati consegnati in data 16.02.2017 con scadenza al termine di 180 giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna
(15.08.2017); che l'impresa ha concluso i lavori in data 13.07.2017; che, in data 14.07.2017 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 Stati di
Avanzamento Lavori: SAL n. 1 in data 19.04.2017, per lavori eseguiti a tutto il 07.04.2017, per un importo di Euro 655.294,09; SAL n. 2 in data 13.07.2017, per lavori eseguiti a tutto il 25.05.2017, per un importo di Euro 952.371,74; che sono stati emessi 3 Certificati di Pagamento per un importo complessivo totale pari a Euro 962.591,95, così suddivisi: - Certificato n. 1, a titolo di anticipazione,
del 19.04.2017 per un importo di Euro 205.456,95; - Certificato n. 2 del 26.04.2017, per lavori eseguiti a tutto il 07.04.2017, per un importo di Euro 529.158,00; - Certificato n. 3 del 03.08.2017, per lavori eseguiti a tutto il 25.05.2017, per un importo di Euro 236.177,00; che con nota prot. 241b/DT/1289 del
03.08.2017, all'esito dell'emissione del Certificato n. 3, l'Impresa ha formulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 del DPR 207/2010, una serie di contestazioni alla contabilità finale, rilevando vizi derivanti da: (i) irregolari ed illegittime detrazioni applicate in sede di contabilizzazione dei conglomerati bituminosi (allibrati soltanto al 90% rispetto alle quantità effettivamente eseguite per completare l'affidamento); (ii) procedura di redazione, in quanto non è stata eseguita la constatazione del completamento delle opere propedeutica e preliminare alla sottoscrizione dello stato finale
(sottoscrizione che, ai sensi di legge non poteva prescindere dalla presa cognizione del conto finale da parte dell'appaltatore nel termine di 30 giorni ex lege concessi); che in data 07.05.2019 è stato emesso il certificato di collaudo delle opere;
che in tale documento il Collaudatore ha operato una revisione tecnico/contabile dello Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori, nella quale veniva riportato l'importo netto dei lavori, compresi oneri di sicurezza, pari a Euro 1.022.078,88, di cui Euro
992.527,81 per lavori ed Euro 29.551,07 per oneri di sicurezza, da cui, detratto l'importo dei pagamenti pagina 3 di 18 eseguiti in acconto pari a Euro 962.591,95 e la penale per i risultati negativi delle prove di laboratorio pari ad Euro 15.663,71 è rimasto un credito netto all'impresa di Euro 43.823,22; che l'Impresa ha sottoscritto con riserva il certificato e ha esplicato le motivazioni dei pregiudizi patiti con l'allegazione di 2 riserve quantificate economicamente per complessivi Euro 74.839,12, oltre interessi e rivalutazione monetaria: - Riserva n. 1 per “mancata e/o erronea contabilizzazione;
illegittimità e/o irregolarità della contabilità finale;
mancata emissione del SAL n. 3; ritardato pagamento della relativa rata di acconto” per Euro 8.923,57; - Riserva n. 2 per “richiesta di maggiori oneri e danni per ritardato collaudo” per Euro € 65.915,55; che l'impresa agisce al fine di ottenere il riconoscimento dell'importo di € 8.923,57 quali interessi di mora derivanti dal ritardato pagamento della somma di € 57.188,68
(dalla data del 25.05.2017 – giorno in cui sarebbe dovuto intervenire il pagamento – all'effettiva corresponsione della rata di saldo avvenuta in data 07.05.2019, per complessivi 712 giorni di ritardato pagamento, quantificati al tasso commerciale attuale del 8%); che il Collaudo dell'opera avrebbe dovuto essere concluso non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori (certificata al 13.07.2017), ovvero entro il 09.01.2018; che il collaudo definitivo delle lavorazioni appaltate è stato fatto in data
07.05.2019, con un ingiustificato e consistente ritardo di ben 483 giorni;
che l' Parte_1
ha il diritto di vedersi corrisposto a titolo di interessi maturati sul ritardato pagamento della rata di saldo l'importo complessivo di € 541,50, oltre eventuale rivalutazione monetaria;
che la società
committente ha violato l'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede in sede di esecuzione del contratto;
che sussiste il diritto dell'attrice a vedersi riconosciuto, in via subordinata, il pagamento delle prestazioni eseguite e dei maggiori oneri e danni subiti quanto meno a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., trattandosi di richieste correlate a fatti illeciti della committenza ovvero a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Con comparsa depositata il 28.7.2020 si è costituita in giudizio l' la quale ha chiesto, CP_1
in via preliminare, accertare la tardività delle domande relative alle riserve n. 1 e 2 apposte dalla pagina 4 di 18 sull'Atto di Collaudo;
dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e passiva Pt_1 Parte_1
in capo ad in ogni caso, nel merito, rigettare le avverse domande. CP_1
La convenuta ha eccepito che le riserve sono tardive e inammissibili, in quanto iscritte solo all'atto del collaudo;
che non è stata iscritta alcuna riserva sul Registro di Contabilità in occasione dei
SAL n.1 e n. 2; che l'impresa non ha sottoscritto lo Stato Finale, nonostante sia stata convocata con nota prot. CDG-0419865-P del 02.08.2018, né ha richiesto di sottoscriverlo nei 30 giorni successivi,
come prescritto dall'art. 201 comma 3 del D.P.R. 207/2010; che l'Impresa ha sottoscritto senza riserva alcuna anche il verbale della visita di collaudo del 21-22 gennaio 2019; che, secondo quanto previsto dall'art.15 delle Norme Generali del CSA allegato al Contratto, “l'Impresa avrà diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto di ogni trattenuta, raggiunga la somma di €
400.000,00 (diconsi euro quattrocentomila/00)”; che il credito raggiunto dalla non ha raggiunto Pt_1
tale importo minimo, per cui la DL ha proceduto alla sua contabilizzazione solo nel SAL finale;
che la dilatazione dei tempi nell'esecuzione del collaudo è imputabile all'impresa, in quanto non disponeva dei laboratori nel cantiere per l'esecuzione delle prove necessarie;
che l'impresa non ha diritto agli oneri di manutenzione e di custodia in quanto gli stessi sono stati sostenuti dall' che la pendenza CP_1
della procedura concordataria nei confronti di impedisce all' di procedere a qualsiasi Parte_1 CP_1
pagamento, se non previo intervento degli organi della procedura.
Con ordinanza del 6.5.2021 è stata disposta l'interruzione del giudizio, stante la dichiarazione di fallimento della società attrice con sentenza del Tribunale di Lecce n. 14/2021.
In seguito alla riassunzione del giudizio su ricorso del con Parte_1
ordinanza del 26 marzo 2022 il Tribunale ha dichiarato la competenza del Tribunale di Nuoro.
Nella prima memoria ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c., la parte attrice ha dedotto che l'istituto della riserva non è applicabile alla richiesta di liquidazione degli interessi;
che le quantità di lavorazioni regolarmente eseguite e rispetto alle quali l'impresa ha maturato il credito di € 57.188,68
pagina 5 di 18 (sulla quale sono stati calcolati gli interessi maturati per ritardato pagamento) sarebbero dovute essere allibrate già al 25.5.2017 per confluire (invece che nello Stato finale), quanto meno, in un terzo SAL
che avrebbe dovuto essere redatto ed emesso, anche per la compilazione del relativo certificato di pagamento, a prescindere dal raggiungimento dell'importo indicato nelle previsioni di contratto quale credito minimo per il pagamento delle rate in acconto (laddove, di contro, il 3° SAL - finale - non è mai stato emesso).
Svolte le prove per testi e la ctu, all'udienza del 17 dicembre 2024 le parti hanno confermato le conclusioni e le istanze istruttorie rassegnate.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
1) Preliminarmente va respinta l'eccezione di parte convenuta relativa al difetto di legittimazione della società a causa della procedura di concordato preventivo, in quanto il debitore conserva la sua capacità di agire, restando soggetto alla vigilanza del commissario giudiziale.
2) La domanda di parte attrice diretta ad accertare il diritto di a vedersi Parte_1
riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 1 iscritta sul certificato di collaudo, la somma € 8.923,57 non può essere accolta.
Come risulta dalla documentazione prodotta, in applicazione dell'accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento in appalto dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica stradale che si renda necessario effettuare sulle strade di nella Regione CP_1
Sardegna, è stato concluso tra le parti il contratto applicativo n. 2 relativo agli interventi di risagomatura del piano viabile e ricostituzione delle pendenze trasversali per facilitare il normale deflusso delle acque di superficie lungo la S.S. 131 D.C.N. dal km 0+000 al km 50+150 per l'importo di € 1.027.284,73, comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 29.619,59.
pagina 6 di 18 All'art. 7 si prevede che per l'esecuzione dei lavori saranno corrisposti pagamenti in acconto al raggiungimento di un importo minimo di € 400.000,00. L'art. 15 del CSA dispone che l'appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto ogni volta che il suo credito liquido, al netto di ogni ritenuta,
raggiunga la somma di € 400.000,00. Il conto finale dovrà redatto dal Direttore dei Lavori entro il primo trimestre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
Secondo quanto prevede l'art. 17, il collaudo verrà concluso, a norma dell'art. 219 D.P.R.
207/2010, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La corresponsione all'Appaltatore della rata di saldo dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo. L'art. 18
prevede che, sino a quando non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere,
la visita delle opere per il certificato di regolare esecuzione o del collaudo, la manutenzione delle stesse sarà tenuta a cura e spese dell'appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso.
I lavori sono stati consegnati il 16.2.2017 e conclusi il 14.07.2017, come risulta dal certificato di ultimazione lavori del Direttore dei Lavori del 6.9.2017, entro il termine di 180 giorni dalla consegna stabilito nel contratto (art. 16 CSA).
Come risulta dalla documentazione prodotta e secondo quanto accertato dal ctu, in data
19/04/2017 è stato emesso il primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 1) per i lavori eseguiti fino al
07/04/2017, per un importo pari a € 655.294,09; in relazione a tali lavori sono stati emessi in data
19.4.2017 il Certificato di pagamento n. 1 per un importo di € 205.456,95, come anticipazione, e in data 26/04/2017 il Certificato di pagamento n. 2 per un importo di € 520.958,00. In data 13/07/2017 è
stato emesso il secondo Stato di Avanzamento Lavori (SAL n. 2) per lavori eseguiti fino al 25/05/2017,
per un importo di € 952.371,74. In data 03/08/2017 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 3 per un importo di € 236.177,00 per i lavori eseguiti a tutto il 25/05/2017.
pagina 7 di 18 Con nota del 3.8.2018 l'Impresa ha lamentato l'avvenuta contabilizzazione solo del 90% dei conglomerati bituminosi effettivamente eseguiti e il ritardo nelle operazioni di collaudo.
In data 16/08/2018 la D.L. ha redatto il documento di Stato Finale per lavori a tutto il 13/07/2017,
sul quale è stato riportato l'importo netto dei lavori pari a € 1.024.905,16, di cui € 995.354,09 per lavori e € 29.551,07 per oneri di sicurezza, dal quale, decurtando l'importo dei pagamenti eseguiti in acconto pari a € 962.591,95 e la detrazione di € 20.670,80 per alcune prove con esito negativo eseguite sui materiali, è risultato un credito netto dell'impresa pari a € 41.642,41.
Nelle date 21-22/01/2019 il Collaudatore ha eseguito la visita di collaudo finale. Il 7 maggio
2019 è stato rilasciato il Certificato di Collaudo, da cui risulta che le opere sono state collaudate e che a favore dell'impresa è stato liquidato un credito di € 43.823,32.
La riserva n. 1, iscritta nel certificato di collaudo, ha per oggetto la richiesta di riconoscimento dell'importo di € 8.923,57 a titolo di interessi di mora sulla somma di € 57.188,68 dal 25.5.2017, data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, all'effettiva corresponsione della rata di saldo avvenuta il
7.5.2019. L'impresa ha contestato la detrazione applicata in sede di contabilizzazione dei conglomerati bituminosi allibrati solo al 90% rispetto alle quantità effettivamente eseguite e la mancata emissione del
3° SAL. Come emerge dalle osservazioni del consulente di parte la somma di € 57.188,68 corrisponde all'importo complessivo delle detrazioni apportate nel 1° e nel 2° SAL.
Preliminarmente va evidenziato che l'importo relativo alle detrazioni è stato riconosciuto in sede di Stato finale: la somma richiesta dall'impresa si riferisce esclusivamente agli interessi di mora decorrenti dal 25.5.2017 al 7.5.2019, in quanto, secondo il fallimento, l'importo di € 57.188,68 avrebbe dovuto essere liquidato in occasione del 2° SAL.
Preliminarmente dev'essere esaminata l'eccezione relativa alla tempestività della riserva.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, in tema di appalto di opere pubbliche,
l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata pagina 8 di 18 dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 191 e ss., D.P.R. 207/2010
(applicabile nel caso di specie); ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto ( cfr.
Cass., n. 27451/2022). In particolare, sono soggette all'onere della riserva non solo tutte le possibili richieste inerenti a partite di lavoro eseguite, nonché alle contestazioni tecniche e giuridiche circa la loro quantità o qualità, ma anche e soprattutto quelle relative ai pregiudizi sofferti dall'appaltatore ed ai costi aggiuntivi dovuti affrontare, sia a causa dello svolgimento anomalo dell'appalto, sia a causa delle carenze progettuali per le conseguenti maggiori difficoltà che le stesse hanno ingenerato sia, infine, per i comportamenti inadempienti della stazione appaltante: infatti, l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (Cass., n. 15013/2011; Cass., n. 9328/2015).
Nel caso di specie, l'impresa non ha svolto alcuna contestazione in occasione del 1° e del 2° SAL
in ordine ai conglomerati bituminosi contabilizzati, né ha iscritto la riserva sul registro di contabilità.
Soltanto con la nota del 3.8.2018 la società ha lamentato la mancata contabilizzazione della quota del
10% dei conglomerati bituminosi e ha chiesto procedersi alla liquidazione del relativo compenso prima della definizione dello stato finale. Lo stato finale è stato redatto il 6.8.2018, ma l'impresa non ha confermato la riserva sul conto finale.
Considerato che l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva nella contabilità sorge contestualmente all'insorgenza e percezione con la normale diligenza del fatto dannoso, deve ritenersi pagina 9 di 18 che l'impresa avrebbe dovuto iscrivere la contestazione relativa alla mancata liquidazione del compenso per il 10% dei conglomerati bituminosi in occasione del 1° e del 2° SAL. Di conseguenza, la riserva n. 1 relativa al riconoscimento dell'importo di € 8.923,57 a titolo di interessi di mora sul ritardato pagamento della somma di € 57.188,68 dal 25.5.2017, data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, all'effettiva corresponsione della rata di saldo avvenuta il 7.5.2019, deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile.
Non può ritenersi che l'impresa non fosse tenuta all'iscrizione della riserva per il fatto che la domanda ha per oggetto il pagamento degli interessi di mora, in quanto il riconoscimento di tali interessi presuppone l'accertamento dell'errata contabilizzazione dei lavori eseguiti, che richiede, come
è stato evidenziato, l'onere di iscrizione della riserva.
La società attrice ha lamentato che l'importo sopra indicato doveva comunque essere riconosciuto attraverso l'emissione di un 3° SAL. Tuttavia l'art. 15 del CSA dispone espressamente che l'appaltatore abbia diritto al pagamento in acconto ogni volta che il suo credito liquido, al netto di ogni ritenuta, raggiunga la somma di € 400.000,00, mentre il saldo dev'essere versato entro 90 giorni dal certificato di collaudo.
Di conseguenza la domanda di parte attrice diretta ad accertare il diritto di Parte_1
a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n. 1 iscritta sul certificato di
[...]
collaudo, la somma € 8.923,57 non può essere accolta.
2) Non può essere accolta neppure la domanda di parte attrice volta ad ottenere il pagamento della somma di € 8.923,57 ai sensi dell'art. 2043, c.c.
Come è stato evidenziato, in tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino pagina 10 di 18 quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve (Cass., n. 16700/2020). La Corte di Cassazione,
nell'affermare che l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo, in quanto volto a garantire, in armonia con le esigenze del bilancio pubblico, la continua evidenza delle spese dell'opera, ai fini della corretta utilizzazione e dell'eventuale tempestiva integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché delle altre possibili determinazioni dell'amministrazione, che possono consistere anche nell'esercizio della potestà
di risoluzione unilaterale del contratto, ha precisato che a tale regola fanno eccezione le pretese riguardanti: a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalità di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera, b) comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione
nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve, c) fatti c.d. continuativi,
quando l'appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica (cfr. Cass., Sez. I, 9/07/1976, n. 2613; 18/07/1975, n. 2841;
12/03/1973, n. 677). Nella seconda categoria sono state incluse le pretese ricollegabili a fatti che siano il prodotto di un'attività del tutto scissa e contraria ai fini della gestione dell'appalto, o a quelli che,
costituendo fatti illeciti, abbiano con l'esecuzione dell'opera un legame puramente occasionale (cfr.
Cass., Sez. I, 13/07/1983, n. 4759), con la precisazione che, in quanto fonte di responsabilità non contrattuale ma aquiliana, gli stessi danno luogo ad un diverso titolo giustificativo della pretesa (cfr.
Cass., Sez. II,8/10/1981, n. 5300).
Nel caso di specie, la pretesa avanzata dalla parte attrice ha per oggetto interessi derivanti dalla non corretta contabilizzazione dei lavori: si tratta evidentemente di richieste relative a comportamenti assunti dall'amministrazione nell'esecuzione del contratto soggetti all'onere della riserva, estranei alle categorie sopra indicate.
pagina 11 di 18 Pertanto, per i motivi già esposti, la domanda volta ad ottenere il risarcimento ai sensi dell'art. 2043, c.c., non può essere accolta.
Né può configurarsi una condotta illecita dell' per la mancata redazione del terzo SAL, in CP_1
quanto, come è stato evidenziato, l'appaltatore ha diritto al pagamento in acconto ogni volta che il suo credito liquido, al netto di ogni ritenuta, raggiunga la somma di € 400.000,00, mentre il saldo dev'essere versato entro 90 giorni dal certificato di collaudo.
3) La domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento della somma di € 8.923,57 ai sensi dell'art. 2041, c.c., non può essere accolta, stante la natura sussidiaria dell'azione di ingiustificato arricchimento.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042, c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su una clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (V. Cass., SU n. 33954/2023): “va, pertanto, tenuto fermo il principio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito e,
quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione, per la prescrizione ovvero per la decadenza”. Nel caso di specie l'azione contrattuale esperita da parte attrice è inammissibile sia per il fatto che l'impresa non ha iscritto la riserva tempestivamente, sia per il fatto che nel caso in esame sussiste un titolo giustificativo;
di conseguenza non può ritenersi proponibile l'azione di arricchimento.
pagina 12 di 18 4) La domanda di parte attrice volta a dichiarare il diritto della al Parte_1
riconoscimento, in accoglimento della riserva n. 2 iscritta nel certificato di collaudo, la somma di €
65.915,55 può essere accolta solo parzialmente.
La riserva n. 2 ha per oggetto i maggiori oneri derivanti dal ritardo nello svolgimento del collaudo e dal conseguente ritardo nel pagamento della rata del saldo.
Preliminarmente deve ritenersi la tempestività della riserva. Secondo l'orientamento della giurisprudenza, ove il collaudo sia stato tardivamente effettuato per colpa della pubblica amministrazione, le riserve relative agli effetti patrimoniali pregiudizievoli derivanti all'appaltatore da tale ritardo possono essere tempestivamente formulate al momento del collaudo stesso, poiché il termine per formulare la riserva non può che essere successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore (Cass., n. 11945/2018).
Nel caso di specie, la riserva è stata iscritta nel certificato di collaudo. Pertanto la stessa deve ritenersi tempestiva.
Con riferimento al merito, va evidenziato che l'art. 17 del CSA dispone che il collaudo verrà
concluso, a norma dell'art. 219 D.P.R. 207/2010, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Nel caso di specie, il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 13.7.2017
(v. doc. 7 fasc. attrice). In applicazione dell'art. 17 del CSA il Collaudo avrebbe dovuto essere concluso in data 13.01.2018; il certificato di collaudo invece è stato redatto il 7.5.2019 con un ritardo di
479 giorni.
La parte convenuta ha sostenuto che il ritardo sarebbe imputabile all'impresa per la mancata installazione nel cantiere di un laboratorio in cui eseguire le prove della pavimentazione posta in opera.
Secondo ciò che risulta dalla relazione del certificato di collaudo, l'Ufficio del DL ha proceduto,
come previsto dal CSA, ad effettuare le prove e i prelievi sui materiali eseguiti presso il Laboratorio
Prove Materiali incaricato dall' In data 22.6.2017 il Collaudatore ha richiesto la documentazione CP_1
pagina 13 di 18 prevista dall'art. 217, D.P.R. 207/2010, ulteriormente sollecitata con mail del 29.9.2017. In data
17.10.2017 Il Direttore dei Lavori ha trasmesso parte della documentazione richiesta. In seguito a vari solleciti via mail e tramite PEC del 21.6.2018, il Direttore dei lavori in data 25.10.2018 ha trasmesso la documentazione mancante, tra cui i certificati delle prove di laboratorio. Ulteriori documenti sono stati consegnati in occasione della visita di collaudo il 22.1.2019 e tramite mail il 2.4.2019.
Sulla base di tale documentazione, deve ritenersi che il ritardo nel collaudo sia imputabile alla pubblica amministrazione, la quale non ha provveduto, nonostante i vari solleciti del collaudatore, a trasmettere tempestivamente i documenti necessari per procedere alle operazioni di collaudo. Non può
ritenersi che il ritardo derivi dal mancato completamento delle prove per la mancanza del laboratorio di cantiere in quanto la documentazione prodotta tardivamente dall'impresa il 25.10.2018 non include solo i certificati delle prove, ma tutti i documenti contrattuali e contabili.
Ciò premesso, va rilevato che l'impresa ha quantificato il danno derivante dal ritardo nell'esecuzione dell'appalto nell'importo di € 65.915,55, di cui € 541,50 a titolo di interessi sul pagamento della rata di saldo e € 65.374,05 per spese generali.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, l'inutile scadenza del termine per l'esecuzione del collaudo, conseguente all'inadempimento dell'ente committente fa sorgere il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 144 D.P.R. 207/2010 stante il ritardo nell'estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass., n. 29262/2024 con riferimento ad una fattispecie regolata dal D.M. 145/2000). Secondo ciò che prevede l'art. 144, 3° comma, qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'art. 143 (90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, previsto anche dall'art. 17 del CSA) per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 60 giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di mora è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il pagina 14 di 18 Ministro dell'economia e delle finanze. I capitolati possono prevedere che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
Nel caso di specie il collaudo avrebbe dovuto essere completato il 13.01.2018; in applicazione della normativa sopra richiamata il pagamento del saldo pari a € 43.823,22 sarebbe dovuto avvenire entro il 13.4.2018. Di conseguenza devono ritenersi dovuti all' gli interessi corrispettivi al Parte_1
tasso legale sulla somma di € 43.823,22 a decorrere dal 14.4.2018 al 13.6.2018 e gli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 144, 3° comma, D.P.R. 207/2010, a decorrere dal 14.6.2018 fino al pagamento del saldo, avvenuto, come indicato dalla stessa parte attrice, il 7.5.2019 (v. atto di citazione).
Nella riserva n. 2 l' ha quantificato l'importo dovuto a titolo di interessi sulla rata di Parte_1
saldo nella somma di € 541,50. Il conteggio di tale importo non è stato contestato dall' che ha CP_1
dedotto di aver corrisposto il saldo all' Considerata la mancata contestazione del conteggio Parte_1
operato dalla parte attrice, si ritiene che debba essere riconosciuto a favore dell'Impresa la somma di €
541,50.
Non si possono riconoscere gli interessi e la rivalutazione monetaria su tale importo, in quanto,
come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina dettata dal Capitolato
generale d'appalto per le opere pubbliche, a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283, c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché
al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (Cass., n. 18438/2013; Cass., n.
31468/2018; Cass, n. 9563/2001).
pagina 15 di 18 La riserva n. 2 ha per oggetto anche il pagamento della somma di € 65.374,05 a titolo di spese generali. Come risulta dall'atto di citazione e dalla riserva iscritta nel certificato di collaudo, l'importo
è stato calcolato sulla base di un costo di € 135,35 al giorno per 483 giorni dalla data di ultimazione dei lavori al 7 maggio 2019 ed è dovuto al fatto che l'appaltatrice, sino al collaudo, è tenuta alla custodia delle opere e a mantenere l'organizzazione produttiva a disposizione per eseguire le operazioni di collaudo.
L' ha eccepito che dopo l'ultimazione dei lavori la strada era aperta e regolarmente CP_1
mantenuta dalla convenuta.
Sulla base delle dichiarazioni rese dai testi, non può ritenersi dimostrato che l' abbia Parte_1
provveduto alla custodia della strada successivamente all'esecuzione dei lavori e abbia impegnato suoi dipendenti o attrezzature per la sua gestione. I testi hanno affermato che la strada è rimasta aperta e che l' si è occupata della sua manutenzione. CP_1
Sulla base di tali dichiarazioni, deve ritenersi che le opere eseguite non siano rimaste nella disponibilità dell'impresa. Di conseguenza, in mancanza di altri elementi probatori che consentano di ritenere dimostrato che la società abbia sostenuto dei costi amministrativi e di custodia fino all'esecuzione del collaudo, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Né possono assumere rilevanza le dichiarazioni rese dal teste che si è limitato Testimone_1
ad affermare che l'azienda era disponibile per eventuali interventi di manutenzione e che ha partecipato alle operazioni di collaudo.
La parte attrice richiama le indicazioni dell'ANAC, contenute nella determinazione dell.11.4.2013, che quantifica il danno subito a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo riguardante le spese amministrative d'impresa ancora attive, la custodia e guardania delle opere, i premi pagati per garanzie fideiussorie e per la copertura assicurativa dei danni di esecuzione e pagina 16 di 18 responsabilità civile verso terzi, in via equitativa, nella somma pari al 2% annuo sull'importo netto contrattuale, ridotto di spese generali (13%) ed utile (10%), rapportato al tempo del ritardo.
Tuttavia lo stesso parere evidenzia che la mancata osservanza del termine per l'emissione del certificato di collaudo onera l'esecutore degli obblighi di custodia e di manutenzione dell'opera, tranne nel caso si sia proceduto alla presa in consegna anticipata dell'opera prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, nel qual caso continua a gravare sull'esecutore l'obbligo di manutenzione, ma non la custodia, che viene assunta in carico dall'amministrazione.
Nel caso in esame, dopo l'ultimazione dei lavori la strada è rimasta aperta ed è stata mantenuta e gestita dall' per cui deve escludersi che la società abbia sostenuto oneri di manutenzione e di CP_1
custodia. D'altronde l'attrice non ha allegato, né dimostrato di aver sostenuto spese per il personale, per la custodia delle opere, per le garanzie fideiussorie, per premi assicurativi nel periodo intercorrente tra il 13.01.2018 (data in cui sarebbe dovuto avvenire il collaudo) e il 7 maggio 2019.
Pertanto la domanda di parte attrice volta ad ottenere il pagamento della somma di € 65.374,05 a titolo di spese generali non può essere accolta.
5) Considerato che la parte attrice non ha dimostrato il pregiudizio subito, non può essere accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento di € 65.374,05 neppure ai sensi dell'art. 2043, c.c., né in applicazione dell'art. 2041, c.c.
6) Stante il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, le spese di lite vanno compensate nella misura del 50%. La società convenuta va condannata al pagamento del 50% delle spese di lite a favore della società attrice, liquidate in dispositivo sulla base del valore del credito riconosciuto.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- accerta il diritto della al pagamento della somma di € 541,50 e per Parte_1
l'effetto condanna l al pagamento di tale somma a favore del CP_1 Parte_1
[...]
- respinge le altre domande avanzate dalla società attrice;
- condanna la parte convenuta al pagamento a favore del 50% Parte_1
delle spese di lite, liquidate in € 497,00 per compensi, € 786,00 per esborsi oltre IVA, CPA e spese generali.
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico della parte convenuta.
Nuoro, 14 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Tiziana Longu
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