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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 465 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 903/2020(RG 2037/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di salario accessorio di produttività, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. L. BOSCO
- Appellante - contro
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
Rappr e difeso dall'avv. L. ANDRISANI
-Appellata-
OGGETTO: “Salario accessorio di produttività”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 26/11/2020 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di attribuzione del salario accessorio di produttività per gli anni 2016-2017 ex art 17 comma 2 CCNL di comparto del 1/4/99, ostandovi le disposizioni del CCDI stipulato dal Comune per il 2016/2017.
Ha assunto l'appellante la sussistenza di un suo diritto al salario di produttività, in quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, alla quale il contratto decentrato non poteva derogare, tanto più che non può riconoscersi al contratto decentrato efficacia nei confronti dei lavoratori, come l'appellante, non iscritti all'associazione sindacale stipulante. Il diritto doveva essere riconosciuto stante la creazione del fondo di cui all'art 15 CCNL per la produttività e la valutazione positiva delle performances individuali. Risultava ingiusto poi che ai dirigenti questa indennità di produttività fosse stata erogata e non anche agli altri dipendenti. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado. Il CP_1 costituendosi ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Come è noto è principio cardine della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, espresso in numerose disposizioni di legge, che i rapporti di lavoro siano regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato;
i contratti individuali possono incidere sui trattamenti economici definiti in sede collettiva solo se specificamente abilitati;
persino il potere legislativo - salvo che non introduca esplicitamente una clausola di salvaguardia - deve cedere di fronte alle disposizioni dei contratti collettivi in ambito economico (art. 2 D.lvo 165/2001).
Il rapporto di pubblico impiego privatizzato, dunque, è regolato sul piano economico dalla contrattazione collettiva nei vari livelli in cui si articola. Innanzitutto la contrattazione collettiva nazionale, che nel caso degli enti locali è nella fattispecie in questione il CCNL del 1/4/99 per il quadriennio 1998-2001. L'art 15, come è noto, disponeva la creazione annuale di un fondo alimentato da risorse di varia natura. Tra esse : «le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17» (comma uno, lettera k). - Il richiamato articolo 17, per quanto qui rileva, disponeva che le risorse dell'articolo 15 venissero utilizzate per «incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 15, comma uno, lettera
k»(comma due, lettera g). In sostanza, il CCNL 1998/2001 artt 15 e 17 ha previsto che le amministrazioni locali creassero un fondo da alimentarsi con varie entrate che dovesse essere utilizzato per migliorare la produttività dell'ente, anche con erogazioni incentivanti nei confronti del personale che si fosse distinto per impegno e merito.
Lo stesso CCNL prevedeva all'art 4 che spettasse alla contrattazione collettiva decentrata integrativa al livello di ente di stabilire, tuttavia: tra le altre cose, «i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'articolo 15, per le finalità previste dall'articolo
17» . Dunque era la stessa contrattazione nazionale a demandare ai contratti decentrati il compito di stabilire in concreto come ripartire le risorse di cui all'art 15 tra i dipendenti, ferme le finalità fissate dall'art 17.
Nel caso di specie, il ha dato giustificato con adeguata documentazione di avere dovuto CP_1 rivedere nel 2016 le somme stanziate nel fondo per la produttività di cui all'art 15, riducendo quelle per il personale, dal momento che il dissesto del i vincoli di bilancio e la circostanza che CP_1
negli anni pregressi si fossero superati i tetti di spesa(come accertato in seguito ad una ispezione del
Mef/ ragioneria generale dello stato), lo hanno costretto a drasticamente ridimensionare le somme accantonate per l'incentivazione del personale, non riuscendo negli anni 2016 e 2017 a ripartire indennità di produttività a tutti i dipendenti.
Del resto l'art 15 subordina lo stanziamento delle risorse alla sussistenza dei fondi di bilancio e nel caso di specie il era in difficoltà economica, avendo sforato il tetto di bilancio negli anni CP_1
precedenti. Legittimamente allora ha ridotto la consistenza del fondo e ha concordato in sede di contrattazione decentrata di non procedere alla ripartizione dell'indennità di produttività ai dipendenti, dovendo utilizzare le risorse disponibili per le altre finalità. Pertanto il fatto che il fondo sia stato creato anche per gli anni 2016 e 2017 non vuol dire che automaticamente dovesse essere usato per il salario accessorio del personale, ma ripartito tra le varie finalità di cui all'art 17 secondo appunto i criteri stabiliti in sede decentrata.
La valenza erga omnes del contratto decentrato allora rinviene la sua legittimazione proprio nel contratto nazionale che ad esso ha rimandato. La mancata iscrizione del dipendente all'associazione che lo ha stipulato non è dirimente, perché l'adozione del CCDI è un passaggio necessario per la ripartizione delle risorse senza il quale comunque non si può far luogo a ripartizione di indennità aggiuntive.
Peraltro il dipendente avrebbe dovuto esprimere un dissenso formale attraverso l'associazione sindacale di appartenenza, che avrebbe dovuto rifiutare l'accordo.
In ogni caso anche ad ipotizzare l'inefficacia di questo contratto decentrato, comunque non potrebbe riconoscersi un diritto alla ripartizione delle risorse stanziate nel fondo, in mancanza della determinazione dei criteri di riparto che ad esso sono demandati e che in mancanza di contratto avrebbero dovuto essere determinati dal datore di lavoro.
Non rilevano gli argomenti utilizzati a proposito della retribuzione adeguata e sufficiente ex art 36
Cost e al fatto che il lavoro debba comunque essere retribuito, perché nel caso di specie il lavoro del dipendente è stato retribuito per intero e in modo adeguato e sufficiente ex art 36 Cost. Ciò che egli pretende non è la retribuzione maturata per il lavoro svolto, ma una indennità aggiuntiva avente natura incentivante delle performances e premiante in relazione ad eventuali risultati raggiunti, un emolumento dunque non fisso, non continuativo e non dovuto in ogni caso, ma previa verifica del raggiungimento di determinati parametri di produttività e comunque legato ai vincoli di bilancio.
In conclusione la sentenza deve essere confermata. La novità della questione trattata giustifica anche in appello la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Taranto, 26/3/2025 Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R.Di Todaro dott.ssa A. Lastella