Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05379/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5379 del 2025, proposto da:
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RO Balletti, Alessio Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione per l’esame delle domande di iscrizione all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all’art. 53, comma 2, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Bargagli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- della delibera n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 6.03.2025, della Commissione per la tenuta dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, avente ad oggetto “ora per allora, la cancellazione della Società -OMISSIS- S.r.l. …dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni e, per l’effetto, dispone la decadenza dalle gestioni in atto”;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare del verbale della Commissione della seduta n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IG NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ai restanti soggetti in epigrafe a mezzo pec in data 24.4.2025, e depositato il 30.4.2025, la società ricorrente ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- della delibera n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 6.03.2025, della Commissione per la tenuta dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, avente ad oggetto “ora per allora, la cancellazione della Società -OMISSIS- S.r.l. …dell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni e, per l’effetto, dispone la decadenza dalle gestioni in atto”;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ed in particolare del verbale della Commissione della seduta n. 93 del 10 febbraio 2025.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierna ricorrente avversa la summenzionata delibera, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il tramite della Commissione istituita ai sensi dell’art.53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha disposto la cancellazione della società ricorrente dall’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
La citata delibera, attraverso un articolato percorso motivazionale, conferma la cancellazione già disposta dal medesimo organo con precedente delibera n. 7 del 21 dicembre 2022, prot. n. -OMISSIS-, in relazione alla gestione del rapporto contrattuale intercorso con il Comune di Bargagli all’esito di un’istruttoria avviata con il Comune e con la società stessa.
Nel provvedimento si contesta sia la emersione di gravi irregolarità nella gestione del servizio (già contestate nella delibera n.-OMISSIS-), che il rifiuto alla trasmissione di documenti, fattispecie ricondotte nelle previsioni di cui, rispettivamente, all’art.11, co.2, lettere e) e g) del DM n.289/2000 (ratione temporis applicabile), recanti ipotesi di cancellazione dall’albo per fatto imputabile all’esecutore del servizio.
Infatti, avverso la delibera inizialmente adottata la predetta società insorgeva e questo Tribunale, con sentenza n. 18940/2023, annullava l’atto impugnato, ritenendo fondata (oltre che assorbente) la censura sulla violazione dei termini previsti dall’art.14 l.n.689/81.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.-OMISSIS-, pubblicata in data 22.10.2024:
- accoglieva l’appello proposto dal Ministero, ritenendo, in particolare, fondata la doglianza relativa all’inapplicabilità dei termini perentori di cui all’art.14 l.n.689/81 alla fattispecie sanzionatoria de qua, ritenuta non afflittiva;
- ha parimenti accolto i motivi, riproposti in appello dalla odierna ricorrente ai sensi dell’art.101, co.2 cpa, sesto e ottavo dell’originario ricorso di primo grado, che il Tar aveva assorbito in ragione dell’accoglimento sulla censura sull’applicabilità dei termini perentori stabiliti dall’art.14 l.n.689/81. In particolare, con il sesto motivo la società denunciava violazione dei principi di proporzionalità e di graduazione delle sanzioni, avendo il Ministero ritenuto di applicare la sanzione più grave (cancellazione) al posto della più adeguata sospensione. Con l’ottavo motivo, si denunziava l’insussistenza dei presupposti fissati dall’art.11, comma 2, lett e) del D.M. n. 289/2000 per procedere alla cancellazione.
Nell’accogliere i motivi riproposti in appello da -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha quindi annullato il provvedimento di cancellazione di cui alla delibera n.-OMISSIS-, facendo salva la facoltà dell’Amministrazione di “rieditare, ora per allora, il suo potere”.
Avverso la nuova determinazione insorge pertanto la società ricorrente, rilevando l’illegittimità del provvedimento, previa istanza di sospensione cautelare.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso:
3.1 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 bis L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, lett. e) del D.M. n. 289/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’agire amministrativo. Sviamento di potere. Violazione del contraddittorio procedimentale.
Si denuncia il difetto di adeguata istruttoria, nella misura in cui la nuova delibera è stata adottata senza l’acquisizione di elementi probatori ulteriori o diversi rispetto a quelli già acquisiti nel contesto prodromico alla pregressa determinazione, con particolare riguardo alle irregolarità intercorse nella gestione dei tributi con comuni altri. Il nuovo provvedimento sarebbe pertanto una mera ripetizione della precedente determinazione, già stigmatizzata dal giudice d’appello.
3.2 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 2 lett. e) e 12, comma 1, lett. c) del D.M. n. 289/2000 del Ministero delle Finanze. Eccesso di potere per carenza e/o difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità dell’agire amministrativo.
Si contesta il deficit motivazionale del provvedimento, che non indicherebbe in modo congruo la sussistenza dei presupposti per confermare la scelta severa della cancellazione rispetto alla sospensione, anche e soprattutto alla luce delle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato.
3.3 Sul merito. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del D.M. n. 289/2000 del Ministero delle finanze. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti e di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’agire amministrativo sotto altro e diverso profilo.
La cancellazione sarebbe altresì infondata nel merito, posto che le carenze gestionali nel rapporto, ormai cessato, intrattenuto con il Comune di Bargagli, assurgerebbero in realtà a mere irregolarità formali, prive di rilevanza sostanziale per il comune, come evidenziato in modo articolato nel corpo del motivo di ricorso.
3.4 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione del principio del “one shot” puro in assenza di elementi istruttori nuovi. Intervenuta consumazione del potere con la delibera n. -OMISSIS-. Violazione dei principi di certezza del diritto e speditezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, di motivazione e di istruttoria. Sviamento di potere.
Si contesta la violazione dell’art.10 bis della L.n.241/90 (principio del “one shot puro”), nella misura in cui la contestazione relativa all’art.11, co.2, lett. g) DM n.289/2000 (rifiuto di trasmissione della documentazione) sarebbe stata introdotta soltanto con la nuova determinazione, sebbene gli elementi sottesi fossero già acquisiti o acquisibili nella pregressa determinazione.
3.5 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della L.n. 241/1990. Violazione delle garanzie partecipative del privato. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, di istruttoria e di motivazione.
Con riferimento alla precedente censura e in via subordinata, si deduce che, in relazione alla prospettata violazione dell’art.11, co.2, lett. g) DM n.289/2000, sarebbe comunque stata perpetrata, in danno della società, la violazione degli obblighi partecipativi di cui alla l.n.241/90.
3.6 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della L. n. 689/1981. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti.
Sempre in riferimento all’art.11, co.2, lett. g) DM n.289/2000, si deduce la natura afflittiva della sanzione e, con essa, la violazione dei termini perentori di cui all’art.14 L.n.689/81.
3.7 Sul merito. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, lett. g) del D.M. n. 289/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di proporzionalità dell’agire amministrativo. Illogicità manifesta.
Sempre in ordine alla contestata (dal Ministero) violazione dell’art.11, co.2 lett. g) DM n.289/2000, si eccepisce che, nella fattispecie, difetterebbe il relativo presupposto, rappresentato dal rifiuto di esibizione della documentazione richiesta in favore esclusivamente della Commissione; in ogni caso, la società ha sempre fornito la documentazione richiesta al Comune, responsabile per non essersi attivato.
4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si costituiva in giudizio in data 16.5.2025, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso sulla base delle memorie difensive successivamente versate in atti.
5. In esito alla camera di consiglio del 21.5.2025, il Tribunale, con ordinanza n.2863/2025, pubblicata il 22.5.2025, respingeva la domanda cautelare, rilevando il difetto del periculum in mora.
In particolare, il Collegio rilevava, fra l’altro, l’avvenuta cessione del ramo d’azienda da parte dell’odierna ricorrente e la conseguente insussistenza di gestioni in atto, ad eccezione della gestione parcheggi, che tuttavia non richiede l’iscrizione all’Albo di cui all’art 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. La parte ricorrente adiva in appello il Consiglio avverso la suddetta ordinanza. Con ordinanza n.-OMISSIS-, pubblicata il 29.8.2025, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello, “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”.
7. Veniva dunque fissata, per la trattazione nel merito del ricorso, l’udienza del 28.1.2026.
8. Seguiva il deposito di ampia documentazione e articolate memorie a cura delle parti.
In particolare:
- la difesa erariale, nell’instare comunque per la reiezione del ricorso, sollevava eccezione di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della cessione del ramo d’azienda e rilevata la sussistenza del patto di non concorrenza con la cessionaria, e non risultando adeguatamente comprovata l’affermazione di parte ricorrente in ordine all’avvenuta risoluzione di tale clausola. Inoltre, si invitava a valutare la possibilità di ordinare, ex artt. 28 comma 3 e 51 c.p.a., la partecipazione al giudizio della Società cessionaria, onde appurare compiutamente la permanenza dell’interesse a ricorrere. In via subordinata, con le graduazioni ivi meglio articolate, si chiedeva di volere indicare come applicabile la sospensione, anche se del caso in modalità “atipica”, e in estremo subordine di volere dichiarare cessata la materia del contendere per avere la società, sia pure per “fictio iuris”, ottemperato agli inviti alle “regolarizzazioni”;
- la difesa di parte ricorrente, nell’insistere per l’accoglimento del gravame alla luce dei motivi di ricorso proposti e dei precedenti scritti difensivi, produceva altresì, a comprova della permanenza dell’interesse a ricorrere, documenti relativi ai modelli “Unilav” di n.2 dipendenti attuali della società.
9. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, il Collegio esamina l’eccezione di improcedibilità del gravame, sollevata dalla difesa erariale in riferimento all’avvenuta cessione di ramo d’azienda delle sue gestioni in atto, incluse quindi quelle afferenti alla riscossione dei tributi locali, e fatto invece salvo il “ramo parcheggi”, che esula dall’attività oggetto del provvedimento impugnato. Il contratto di cessione, sottoscritto con Labconsulenze s.r.l. (v. all.to n.6 deposito Avvocatura del 16.5.2025) prevede, all’art.9, il divieto di concorrenza per cinque anni dalla stipula.
E’ controversa, nel presente giudizio, la perdurante vigenza del patto di non concorrenza accessorio al contratto di cessione di ramo con Labconsulenze: per la società esso sarebbe divenuto inefficace a seguito dell’avvenuto licenziamento, disposto da Labconsulenze, del legale rappresentante della ricorrente (v. ti all.ti 5,9 deposito -OMISSIS- del 4.6.2025), mentre per il Ministero tale circostanza non sarebbe comprovata e, al riguardo, sarebbe necessario un accertamento nel presente giudizio, anche ricorrendo all’intervento del terzo iussu iudicis.
Ad avviso del Collegio, la permanenza dell’interesse a ricorrere in capo alla odierna ricorrente non può essere disconosciuto, posto che:
- la società esiste senza dubbio all’attualità e, come in ultimo comprovato, è operativa, in quanto possiede dipendenti ed ha sottoscritto contratti con fornitori terzi per l’acquisizione di servizi;
- la tematica della perdurante vigenza del citato patto di non concorrenza con Labconsulenze s.r.l. rileva esclusivamente inter partes, in ossequio al principio di relatività degli effetti del contratto (rif. art.1372 c.c.). Ad ogni buon conto, non può non considerarsi anche l’interesse di natura morale della società (cfr., sulla sufficienza di tale interesse a radicare l’interesse ad agire, quam multis, Consiglio di Stato, 26.5.2025, n.4570), e con essa del suo legale rappresentante, immutato nel corso degli eventi, a contrastare il nuovo provvedimento di cancellazione, precipuamente in ragione della serietà e della rilevanza professionale dei fatti contestati e, quindi, anche per le ripercussioni che il provvedimento è astrattamente idoneo a determinare in ambito commerciale (sull’immagine e sul nome della società) o, in potenza, sulla responsabilità nei confronti dei terzi (incluso il Comune di Bargagli).
11. Il ricorso è infondato, per quanto di seguito esplicato alla luce delle censure distintamente proposte dalla ricorrente.
11.1 Con il primo motivo di ricorso (sub 3.1), si rimprovera il difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, che si presenterebbe, in assenza di nuovi elementi fattuali e procedimentali, quale mera reiterazione della motivazione già esternata nella precedente delibera n.-OMISSIS-, annullata dal Consiglio di Stato; e ciò, alla luce del fatto che, non risultando ulteriori criticità oltre a quelle pertinenti al Comune di Bargagli, l’Amministrazione non ha indicato nuove ragioni a sostegno del provvedimento confermativo della cancellazione dall’albo.
L’argomentazione non persuade.
Occorre partire dall’analisi della sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, la quale, come detto, ha pure accolto i motivi sesto e ottavo del ricorso introduttivo proposto da -OMISSIS- avverso la delibera n.-OMISSIS-, tenendo conto della norma, ratione temporis applicabile, sulla comminatoria della cancellazione, richiamata in tale delibera. Si fa riferimento, in particolare, dall’art.11, co.2, lett. e) e 12, co.1, lett. c) del DM n.289/2000 (successivamente abrogato dalla L. 13.4.2022, n.101). Secondo l’art.11, co.2, lett. e), la cancellazione d’ufficio è possibile in caso di “gravi irregolarita' o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi”; secondo l’art.12, co.1, lett. c), si applica la sospensione in caso di “irregolarita' nella conduzione del servizio che non comportino la cancellazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, per il periodo in cui tali irregolarita' perdurano”.
Nella lettura delle combinate disposizioni fattane dal Consiglio di Stato nella summenzionata sentenza, allorchè le irregolarità riguardino un solo “servizio”, ossia in pratica un unico committente, di regola dovrebbe applicarsi la sanzione della sospensione, salvo una motivazione rafforzata sulla gravità delle infrazioni, tale da sorreggere la più grave sanzione della cancellazione, che comporta, del resto, la decadenza anche delle gestioni in atto.
La valutazione del giudice d’appello, sul punto, non appare del tutto convincente, dal momento che attribuisce rilevanza dirimente al fatto che la norma sulla sospensione parla di “conduzione del servizio”, interpretato in termini di “singolo servizio”, laddove la previsione sulla cancellazione si riferisce ad irregolarità nella conduzione di una pluralità di “servizi”. In verità, siffatta interpretazione ipervalorizza l’utilizzo della parola “servizio” al singolare nella disposizione sulla sospensione e, per converso, dequota la più evidente differenza fra l’espressione (semplice) “irregolarità” nella sospensione e quella di “gravi irregolarità” e/o “reiterati abusi” contenuta nella previsione sulla cancellazione. La cancellazione opera allorchè le irregolarità siano connotate da gravità (in contrapposizione alla semplice “irregolarità” per la sospensione) oppure siano “reiterate”, ovvero si ripetano più volte, e quindi anche se non connotate da intrinseca gravità.
In tale contesto, sembrerebbe irrilevante il fatto che le irregolarità, gravi o reiterate, abbiano a verificarsi o meno in un singolo “servizio”, ossia in relazione ad un unico rapporto di committenza.
Nondimeno, la pronuncia del Consiglio di Stato fa pienamente stato fra le parti, anche in punto di interpretazione del combinato disposto delle norme sopra citate.
Nell’accoglimento delle censura, il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbente il deficit motivazionale dell’atto (non quello istruttorio), nel senso che, in conformità all’interpretazione sopra prospettata, la cancellazione- in difetto di irregolarità riscontrate su altri comuni- avrebbe richiesto una motivazione rafforzata in punto di gravità delle infrazioni e, di conseguenza, sulla proporzionalità della cancellazione quale alternativa alla sospensione, ritenuta quale generale sanzione da applicare nel caso di irregolarità derivante dalla gestione nell’ambito di un unico rapporto di committenza.
Nella circostanza in esame, risultando pacifico (ora come allora) che l’unico rapporto in contestazione riguarda la gestione dei tributi del Comune di Bargagli, in disparte il profilo di merito delle contestazioni mosse alla società, su cui v. infra (motivo sub 3.3), non sussiste l’invocato deficit motivazionale, nella misura in cui la delibera n.-OMISSIS-, a fronte di ogni irregolarità riscontrata, ha dedicato uno apposito paragrafo alla gravità della violazione, motivando in modo esauriente sulla sottesa valutazione e ottemperando in questo modo al dictum giurisdizionale, non trascurando altresì di valutare la condotta della società nel suo complesso.
Un tale modus operandi soddisfa ampiamente l’onere argomentativo delineato dal Consiglio di Stato, solo che si consideri che, nella delibera precedente, l’Amministrazione, se ha ampiamente esposto le violazioni e le irregolarità riscontrate nella gestione, non ha altrettanto diffusamente valutato la gravità delle violazioni (peraltro, pur nella evidenza che il numero di pagine dedicate alla stesura del provvedimento non è ex sé dirimente, si osserva che, a fronte delle 12 pagine della delibera n.7-OMISSIS- la delibera n.7-OMISSIS-si compone di ben 48 pagine, nelle quali l’Amministrazione ripercorre analiticamente le violazioni riscontrate, il contesto normativo di riferimento, le risultanze dell’istruttoria e, come detto, la gravità delle infrazioni, alla luce sia delle conseguenze delle violazioni che del comportamento serbato dall’operatore economico nel corso del pluriennale rapporto). Nella delibera n.7-OMISSIS- la Commissione, fra l’altro, ha pure diffusamente (rif. par.2.1.b, pag.29) motivato sulla gravità complessiva del comportamento della società, le cui valutazioni non appaiono irragionevoli o arbitrarie. In particolare, si è evidenziata, oltre alla pluralità delle infrazioni, che di per sé induce ad una valutazione di gravità, il persistente ostruzionismo della società, soprattutto al termine del rapporto ventennale (ossia dopo essere venuta a conoscenza della volontà dell’ente di interrompere l’affidamento già oggetto di rinnovi taciti contra legem- v.infra), nella consegna dei documenti e dei dati informatizzati, e in ogni caso, la mancata collaborazione mostrata, assai rilevante dal momento che l’esatta ricognizione della gestione del servizio, nel periodo di riferimento, incide in maniera determinante sui conti del Comune e, più in generale, sul governo complessivo dell’attività tributaria.
In tale contesto, non appare inoltre inconferente rilevare che, per le condotte in questione, il Comune di Bargagli ha inoltrato esposto alla Procura della Corte dei Conti, non essendovi certezza, secondo lo stesso ente comunale, sulla corretta quadratura della gestione contabile e, in particolare, dei riversamenti nelle casse comunali dei tributi attinti dai servizi della società.
11.2 Con il secondo motivo di ricorso (sub 3.2), la ricorrente contesta ancora una volta il deficit motivazionale del provvedimento, sotto il profilo della mancata considerazione del principio di proporzionalità, anche in relazione al profilo della “regolarizzabilità”. Sul punto, parte ricorrente sottolinea il fatto che la società non ha ricevuto contestazioni in relazione a comuni diversi, e che la sanzione in questione costituisce un unicum nella pluriennale storia professionale della società.
La doglianza non è condivisibile.
Come già evidenziato, a fronte di ogni violazione, l’Amministrazione ha motivato ad hoc sulla gravità dell’irregolarità, insistendo in modo particolare sulla reiterazione delle stesse e sulla pluralità delle infrazioni riscontrate, oltre che sulle conseguenze complessive. In disparte il tema di merito delle stesse (v. infra), la valutazione di gravità e di reiterazione esclude giocoforza la possibilità di ritenere che la p.a. non abbia valutato l’adeguatezza della misura rispetto alla possibile alternativa della sospensione, avendo in definitiva ritenuto che il quadro complessivamente accertato non rientrasse nella possibilità di ritenere l’operato della società “rivedibile”. D’altra parte, lo stesso Consiglio di Stato, nella sentenza de qua, non ha escluso l’eventualità di una motivazione rafforzata a sostegno della cancellazione, altrimenti avrebbe annullato tout court la cancellazione senza consentire alla p.a., in ossequio al vincolo conformativo nascente dalla decisione, il riesercizio del potere “ora per allora”.
Nel contesto sopra delineato e ai fini del decidere, il profilo della “regolarizzabilità” delle plurime violazioni ascritte alla società non è dirimente, sotto un duplice profilo: a) per il fatto che, allo stato, il rapporto contrattuale con il Comune di Bargagli è cessato; b) perché, nelle motivazioni addotte, l’Amministrazione ha comunque motivato sulla reiterazione delle condotte e sui mancati riscontri della società agli inviti formulati dal Comune, con particolare riguardo alla mancata “quadratura” contabile. In effetti, la mancanza di regolarizzabilità delle irregolarità non è considerata, nella delibera n.-OMISSIS-, quale causa che impedisce, ex sé, il ricorso alla più blanda sanzione della sospensione rispetto alla cancellazione; piuttosto, come detto, è la valutazione di gravità delle plurime violazioni, anche in ragione della reiterazione delle condotte e delle conseguenze delle stesse, attuali e potenziali, a sorreggere il provvedimento, in dichiarato ossequio a quanto consentito dalla sentenza n.-OMISSIS- del Consiglio di Stato.
Peraltro, la piana lettura dell’art.12, co.2, lett. c) del DM n.289/2000, nel prevedere la sospensione finchè l’irregolarità non venga sanata o interrotta, se indubbiamente concepisce la mancata regolarizzazione (sia essa dolosa o colposa) quale ipotesi che automaticamente dovrebbe a rigore determinare la “gravità” o la “reiterazione” dell’infrazione (per citare le ipotesi di cancellazione di cui all’art.11, lett. e), ai fini dunque dell’applicazione della cancellazione, a contrario non autorizza, pena il difetto di proporzionalità della sanzione, a ritenere che ogni irregolarità, finanche banale, non sanata o non sanabile sia motivo di applicazione della sanzione più grave (cancellazione). Nella fattispecie in esame, semmai, la impossibilità di regolarizzazione (e comunque la mancata conformazione della società agli inviti ed alle diffide del Comune) aggrava il quadro complessivo emerso a carico della società e, a tale impostazione sono riconducibili le valutazioni della Commissione nel provvedimento impugnato.
11.3 Con il terzo motivo di ricorso (sub 3.3), la ricorrente intende dimostrare l’infondatezza, nel merito, delle violazioni gravi e reiterate contestate dalla Commissione.
Le censure non colgono nel segno. Vieppiù, si rileva che, nella summenzionata sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto “non evidente” la fondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente sul merito delle irregolarità ascritte.
In relazione a quanto specificamente contestato e controdedotto, si espone quanto segue.
11.3.1 La prima contestazione mossa dalla Commissione riguarda il fatto che gli avvisi di accertamento sarebbero stati emessi di fatto dalla società e non dal Comune di Bargagli, contravvenendo ai limiti del mandato contrattuale, che assegnava alla società funzioni di supporto nella gestione delle attività di accertamento dei tributi o, comunque, richiedeva che gli avvisi di accertamento fossero firmati dai responsabili comunali. La Commissione fonda la contestazione sulle plurime dichiarazioni di due responsabili del competente ufficio comunale (sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-), confermate dalla referente della società presso il Comune (sig.ra -OMISSIS-).
Nel ricorso, parte ricorrente smentisce tale ricostruzione fattuale, affermando che la referente della -OMISSIS- si recava in Comune per sottoporre gli atti alla firma del responsabile a mezzo stampa, il quale aveva accesso alle piattaforme informatiche necessarie ad effettuare ogni eventuale controllo.
Le affermazioni contenute nel ricorso sono smentite per tabulas dalle dichiarazioni verbalizzate nel documento di audizione del 31.1.2022 (cfr. all.to n.1 deposito Avvocatura del 16.5.2022), nelle quali i responsabili comunali hanno confermato, con dichiarazioni fidefacenti in assenza di querela di falso, di non avere mai svolto alcuna attività per i tributi di competenza comunali. Emblematica è, al riguardo, l’affermazione del sig. -OMISSIS-: “io non svolgevo alcuna attività. Tutto era svolto da -OMISSIS- compresa la spedizione degli avvisi. In comune non c’era nessun dipendente che lavorava sui tributi…non ho mai avuto alcuna password…” (verbale cit., pag.17 del documento informatico). Tale affermazione è pienamente confermata, nello stesso verbale, dalla referente della società (sig.ra -OMISSIS-): “E’ assolutamente vero che il sig. -OMISSIS- non avesse l’accesso ai programmi..”.
Tale ultima affermazione risulta assai rilevante, risultando la stessa particolarmente credibile, per essere stata la referente della società, in loco, per l’esecuzione del servizio.
Dal quadro probatorio suddetto, diffusamente riportato nel provvedimento impugnato, emerge come, in disparte la negligenze e le responsabilità del Comune e/o dei suoi dipendenti (tematica che esula dal presente giudizio), la società abbia realizzato direttamente l’attività di accertamento dei tributi esorbitando dalle funzioni demandate dai contratti (2001 e 2004), che invece le circoscrivevano al supporto in favore del Comune (contratto del 2001) o limitavano alla riscossione (contratto del 2004); in tal modo, sia pure (con ogni probabilità) con il consenso tacito dei dipendenti comunali, la società ha indebitamente esercitato, reiteratamente (per una pluralità di annualità) una funzione attribuita ex lege al Comune ed ai suoi pubblici ufficiali. Tale prassi illegittima non può non essere rimproverabile anche alla società che, in quanto operatore professionale, è tenuta in proprio a conoscere e rispettare le leggi e i principi dell’ordinamento di settore, nonché i limiti fissati dai contratti di affidamento, anche in considerazione degli interessi pubblici amministrati nella fattispecie, di primaria importanza (acquisizione delle entrate tributarie).
11.3.2 La seconda contestazione mossa dalla Commissione riguarda il fatto che l’incasso sarebbe avvenuto al di fuori di un valido rapporto concessorio e che, per quanto concerne la riscossione dell’Imu, i pagamenti dei contribuenti, ad eccezione dell’anno d’imposta 2015, sono stati riscossi su conti correnti intestati alla società (come da indicazioni riportate sugli avvisi stessi), in spregio all’obbligo sancito dal d.l. 201/2011, che prevedeva esclusivamente l’utilizzo del modello F24, quindi con afflusso diretto all’Erario, anche allo scopo di alimentare il cd. Fondo di solidarietà comunale (FSC).
La parte ricorrente replica evidenziando che:
- è infondata la contestazione sul rapporto concessorio, dal momento che esisteva dal 2004 un valido contratto di concessione che abilitava all’incasso delle somme, su conti correnti intestati alla società ma dedicati in modo esclusivo al Comune di Bargagli;
- fino al giugno 2021, anno di entrata in vigore dell’art. 1, comma 789, della Legge n. 160/2019, non era necessario utilizzare per i versamenti i modelli F24. Solo per l’Imu, giusto quanto disposto dall’art.13 d.l. n.201/2011, tale obbligo era in vigore limitatamente alla riscossione spontanea. E’ pertanto corretto l’operato della società, tenuto conto che, per i versamenti spontanei, fin dal 2012 era previsto il modello F24, mentre per quella coattiva, dove effettivamente negli avvisi di accertamento sono stati indicati conti intestati alla società (tranne che per l’anno d’imposta 2015, con notifica nel 2020), non sussisteva alcun obbligo di utilizzo degli F24 (fino al 2020, anno di cessazione del rapporto di servizio).
Sul primo aspetto, non è stato confutato, come detto in precedenza, quanto affermato nel provvedimento nonché negli scritti difensivi dell’Avvocatura erariale, che la convenzione del 2001 prevedesse l’affidamento, in capo alla società, della sola attività di supporto e che la successiva convenzione, in vigore dal 2004, riservasse comunque al Comune la formazione degli avvisi di accertamento e, dunque, l’incasso delle somme derivante dai relativi invii. In tal senso, dunque, resta confermato il fatto che, per gli incassi conseguenti all’invio degli avvisi di accertamento, la società non potesse indicare propri conti.
Per quanto concerne l’incasso dei versamenti da Imu, l’art.13, co.12 del d.l .n.201/2011, convertito dalla l.n.214/2011, sottrae alla potestà comunale l’incasso delle somme, obbligando i contribuenti al versamento tramite F24, con destinazione erariale (in tal senso disponendo che “Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”), senza distinguere fra riscossione spontanea e coattiva.
Pertanto, ad eccezione dell’anno di imposta 2015, in violazione della legge, per la riscossione coattiva sono stati indebitamente indicati conti correnti intestati alla società. Tale circostanza rende palese la violazione e, come detto, la gravità stessa dell’infrazione, posto che l’Imu, incassata tramite F24, alimenta il Fondo di Solidarietà comunale, e in disparte il fatto che, nella fattispecie, la situazione è resa oltremodo problematica dalla mancata riconciliazione contabile dei riversamenti effettuati dalla società al Comune di Bargagli (v. infra).
11.3.3 La Commissione ha inoltre contestato che l’ultimo affidamento (2004) fosse scaduto nel 2010 e, ciononostante, in violazione dell’art. 57, comma 7, d.lgs. 163/2006, che vietava il rinnovo tacito dei contratti pubblici, sia pure in applicazione di una clausola contrattuale che lo prevedeva, il servizio sia stato indebitamente svolto, ossia senza un valido procedimento ad evidenza pubblica di affidamento, fino al 2020.
La parte ricorrente eccepisce che la questione dell’affidamento riguarda (semmai) l’operato del Comune, non della società, e che, in ogni caso, la stessa ha svolto regolarmente il servizio affidatole, senza che la tematica in questione possa rilevare quale ipotesi legittimante la cancellazione dall’albo.
In relazione alla questione in esame, non è contestato che, a partire dall’annualità (2010), di scadenza dell’affidamento posto in essere nel 2004, il servizio sia stato (tacitamente) affidato (dal Comune) e gestito (dalla società) senza una valida copertura contrattuale. Si impone-va, infatti, ratione temporis l’applicazione dell’art.6 della Legge n.537/93, poi confermata anche dall’art.57, co.5 d.lgs.n.163/2006 (e in verità da tutti i successivi codici dei contratti pubblici), in merito al divieto del rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. Il comma 11 della citata l.n.537/93 sanciva la nullità dei contrati sottoscritti in violazione dei divieti previsti dall’art.6, incluso quello afferente al rinnovo tacito. Pertanto, stante la nullità della clausola contrattuale che disponeva il rinnovo tacito in assenza di disdetta, l’affidamento oltre il 2010 è stato indebito, non assistito da un’obbligazione giuridicamente valida. In disparte le responsabilità dell’ente e, se del caso, dei suoi responsabili (tematica che esula dal thema decidendum), il rilievo mosso dalla Commissione alla società è pertinente, dal momento che non sussistevano i presupposti affinchè la società continuasse a gestire il servizio, e tenuto vieppiù conto che ignorantia legis non excusat (specie alla luce della natura di operatore professionale della società). Non è quindi peregrina la contestazione sul punto della Commissione, considerato peraltro che l’art.11, co.2, lett. e) DM n.289/2000 contempla anche l’ipotesi della cancellazione per “reiterati abusi nell’acquisizione…dei servizi”.
11.3.4 La Commissione ha contestato la mancata rendicontazione in ordine alla quadratura contabile di incassi e riversamenti effettuati nei confronti del Comune di Bargagli, in primo luogo con riguardo alle corrispondenti previsioni contrattuali. In particolare, si rilevava che, con note prot. -OMISSIS-del 19 ottobre 2021 e n. -OMISSIS- del 2 dicembre 2021, il Ministero dell’Economia e della Finanze avesse chiesto e reiterato la consegna della documentazione di pertinenza e che la società solo a valle dell’incontro informativo svolto in contraddittorio nella data del 22.4.2022 avesse proceduto ad una rendicontazione postuma e parziale: a) postuma, giacchè tardiva rispetto alle previsioni contrattuali, che obbligavano la società ad una rendicontazione con cadenza quadrimestrale; b) parziale, in quanto limitata al periodo 2016-2020, per via (secondo la versione fornita dalla società) di un attacco informatico che aveva compromesso i dati precedenti, e comunque senza il quarto trimestre del 2018.
La difesa della ricorrente replica nel seguente modo:
- nessuna contestazione ha mai opposto sul punto l’unico soggetto titolato, ossia il Comune di Bargagli, nel corso degli anni;
- i rapporti previsti dalla Convenzione del 2004 sono stati consegnati brevi manu ai funzionari del Comune;
- il Comune è stato sempre in grado, proprio grazie alle rendicontazioni ricevute, di approvare i bilanci e fornire alla Corte dei Conti i rendiconti di competenza;
- in definitiva, la società avrebbe operato in modo sempre corretto, come sarebbe confermato dalla dichiarazione resa dalla ragioniera del Comune (sig.ra -OMISSIS-).
Sul punto, la contestazione della Commissione è comprovata per tabulas, dal momento che, a fronte della previsione contrattuale, che onerava la società di rendicontazioni periodiche puntuali, non risulta fornita, né in sede procedimentale, né in sede processuale, alcuna prova dell’avvenuto adempimento a tale prescrizione, adempimento che, come di evidenza, risulta di portata sostanziale in quanto consente al Comune (ma non solo, anche agli organi di controllo, come si è visto), di avere costantemente sotto controllo la situazione contabile e, se del caso, di apportare gli accorgimenti necessari od opportuni. Si tratta, a ben guardare, di un adempimento ulteriore rispetto a quello relativo al riversamento degli incassi, per il quale alcuna rilevanza fidefacente può assumere la dichiarazione acquisita (nel corso del precedente giudizio) dalla ex ragioniera comunale, in quanto: a) resa da soggetto collocato in quiescenza e, quindi, non rivestente la qualifica di pubblico ufficiale; b) esplicante un’affermazione assai laconica e, oltre tutto, esprimente un apprezzamento di contenuto valoriale, come tale non idoneo allo scopo, ai sensi dell’art.2700 c.c..
11.3.5 A seguito dell’incontro informativo dell’aprile 2022, la Commissione ha contestato l’utilizzo, fra i conti correnti dedicati all’incasso dei tributi di spettanza del Comune di Bargagli, di un conto postale sconosciuto (-OMISSIS-), non intestato né al Comune né alla società.
La ricorrente, nel ricorso, argomenta nel senso che si tratterebbe di un conto destinato ritualmente agli incassi del Comune, solo indicato con un numero diverso da quello corretto (-OMISSIS-, intestato alla società) nella rendicontazione postuma fornita nell’aprile 2022. La ricorrente rileva che, in ogni caso, la circostanza non sarebbe ex sé idonea a conclamare una irregolarità nella gestione del servizio, atteso che non si è trattato di incassi su conto non dedicato alla commessa del Comune di Bargagli.
In argomento, si rileva che la spiegazione fornita dalla società da un lato conferma pienamente che la stessa non aveva correttamente elaborato i dati periodici sugli incassi e i riversamenti, in ossequio alle previsioni contrattuali, e in disparte l’eventuale accertamento sulla reale sussistenza della mera “duplicazione” del conto (come asserito dalla ricorrente), demandato in termini finali alla Corte dei Conti all’esito dell’esposto inviato dal Comune anche su questo punto, dà il segno di non puntuale effettuazione dell’attività di rendicontazione, anche in riferimento al fatto che, in sede procedimentale, la ricorrente aveva fornito una diversa spiegazione (ossia che il conto in questione, intestato alla società, era dedicato alla commessa intrattenuta con altro Comune) e, ulteriormente, che la rendicontazione fornita in ultimo al Comune ed alla Commissione non era stata poi oggetto di formale correzione, come era lecito attendersi.
11.3.6 In esito all’esame comparativo, a campione, dei conti giudiziali, dei conti correnti e dei riversamenti all’entrata del bilancio comunale, la Commissione ha inoltre contestato la mancanza di quadratura fra i dati relativi ai conti agli esercizi 2019-2020 per l’Imu, non oggetto, neppure successivamente, di spiegazioni e/o rettifiche.
Nel ricorso, parte ricorrente fornisce spiegazioni analitiche sulle ragioni delle squadrature. In estrema sintesi, per il conto giudiziale Imu 2019, la discrasia sarebbe imputabile ad errori dei contribuenti nel versamento. Per quanto concerne il conto Imu 2020, sarebbe stato noto al Ministero che il conto conteneva l’errore dovuto alla mancata contabilizzazione degli accertamenti in ambito Tasi per lo stesso anno.
Sul tema, non appare irragionevole la contestazione della Commissione nella delibera n.-OMISSIS-, allorchè evidenzia che, a fronte dei rilievi del Comune e del Ministero all’atto della verifica congiunta dell’aprile 2022, sarebbe stato necessario fornire un riscontro formale agli enti interessati, in ossequio al principio di leale collaborazione, ove necessario anche correggendo i conti giudiziali, posto che la competenza finale alla verifica dei conti appartiene ex lege alla Corte dei Conti e non alla Commissione procedente e, oltre tutto, il Comune doveva essere messo in condizione di avere piena contezza della situazione.
11.3.7 Un’ulteriore contestazione riguarda il mancato riversamento al Comune di Bargagli delle somme relative all’Imu per l’annualità 2015, i cui avvisi di accertamento erano stati notificati nel 2020 e nel 2021. All’esito della verifica effettuata nell’aprile 2022, si contesta, in particolare, il comportamento della società che non avrebbe fornito il relativo bonifico, e quindi la prova dell’avvenuto riversamento.
Nel ricorso, la società si è limitata ad asserire l’avvenuto adempimento, con i fisiologici ritardi dovuti all’epidemia da Covid-19 (all’epoca notoriamente insorta), cui avrebbe fatto seguito, a vantaggio del Comune, l’applicazione del saggio di interesse per tardivo riversamento.
Di quanto affermato, tuttavia, come rilevato dalla Commissione nella delibera n.-OMISSIS-, la società continua a non offrire la benchè minima prova, e finanche un principio di essa, non essendo peraltro in discussione, in effetti, i possibili ritardi nell’invio quanto, per l’appunto, la prova dell’avvenuto riversamento al Comune delle somme incassate dalla società.
11.3.8 Ancora, la Commissione contesta che la società ha incassato, per conto del Comune, le somme versate per il pagamento (riscossione coattiva) delle sanzioni elevate in applicazione del Codice della strada, nonostante il Comune, per tali somme, avesse comunicato il conto di sua pertinenza da indicare negli avvisi.
Nel ricorso, parte ricorrente avversa la predetta ricostruzione dei fatti, asserendo che il Comune, con una mail del 5.10.2018, avrebbe comunicato un conto corrente dedicato per la sola riscossione spontanea, ossia da indicare nei bollettini da usare per l’adempimento spontaneo ai verbali. Per la riscossione coattiva in senso proprio, mai il Comune avrebbe comunicato, per le sanzioni da codice della strada, un proprio conto corrente dedicato.
Anche tale doglianza appare destituita di ogni principio di prova, essendo incontestato peraltro che nei bollettini inviati ai cittadini risultasse il conto corrente comunale; il che fa presumere che tale conto valesse anche per la riscossione coattiva.
11.3.9 Le contestazioni mosse dalla Commissione all’operato della società si estendono inoltre alla fase di chiusura del rapporto, con particolare riguardo alla richiesta, avanzata dal Comune in ragione della scelta di gestire autonomamente la riscossione dei tributi dall’annualità 2021, di ricevere, entro il 9.7.2021, le password per accedere al software contenente i dati per l’IMU e la Tari. La consegna dei dati è avvenuta il 19.7.2021, in formato non leggibile dal Comune, con contestuale comunicazione che, alla data di ricezione, avrebbe fatto seguito la completa eliminazione degli archivi. A questo punto, con nota prot.n.-OMISSIS- del 29.7.2021, confermando la non utilizzabilità dei dati nel formato trasmesso, e inoltre la carenza dei dati afferenti alla riscossione coattiva, il Comune reiterava la richiesta delle credenziali per l’accesso al software della -OMISSIS-, insistente sui server della società stessa. Vi sono stati, successivamente, incontri in contraddittorio fra le parti, in esito all’ultimo dei quali (22.4.2022), l’Amministrazione comunale ha reiterato l’istanza di acquisizione delle credenziali di accesso alle banche dati IMU/Tari (i cui dati sono stati consegnati solo su dvd o a mezzo di specifiche pec) nonché la consegna della banca dati relativa alla riscossione coattiva, non risultando inoltre chiaro se la società potesse ancora o meno accedere ai dati estrapolati dai gestionali in suo possesso e, soprattutto, se i dati trasmessi fossero ancora governabili dalla -OMISSIS-, per ogni necessità o confronto.
Analoga contestazione viene mossa sulla documentazione cartacea prodotta dall’attività della società. In particolare, mancherebbero gli atti comprovanti le notifiche di varie annualità e le ricevute Cad, ordinate in associazione all’atto spedito, come meglio indicato, in ultimo, nel verbale del 7.2.2022 (rif. pagg.38-39 delibera n.79/2025). Inoltre, nella delibera in questione si eccepisce la mancata effettuazione di un formale passaggio di consegne.
Nel ricorso, parte ricorrente contesta, in primo luogo, la rilevanza in astratto delle rimostranze dell’Amministrazione, posto che non si tratterebbe di irregolarità commesse nella conduzione del servizio. Inoltre, la documentazione è stata consegnata al Comune, inclusa quella informatica, tant’è vero che alcuna azione giudiziaria è stata esperita in confronto della società. La società contesta altresì l’irragionevolezza delle considerazioni di carattere generale esternate nel provvedimento, che non terrebbe in debita considerazione, fra l’altro, le deduzioni svolte in sede procedimentale e processuale, incluso il fatto che le contestazioni in questione attengono ad una fase ormai esaurita del rapporto contrattuale e che la società ha gestito correttamente il servizio per oltre venti anni senza incorrere in rilievi o sanzioni.
Il Collegio ritiene che le argomentazioni di parte ricorrente non siano convincenti, posto che:
- le attività connesse alla chiusura del rapporto contrattuale ineriscono senza dubbio alcuno all’esecuzione del contratto secondo il fondamentale canone della buona fede esecutiva ex art.1175 c.c., e ciò è tanto più vero nella fattispecie in esame, laddove la società ha avuto in concessione il servizio di gestione della riscossione dei tributi, di indubbio rilievo pubblicistico, per un periodo assai lungo di tempo e, oltre tutto, senza che la società abbia dovuto sostenere competizioni ad evidenza pubblica (perlomeno, per quanto noto a questo giudice, oltre il 2010, stanti i rinnovi taciti dell’affidamento del servizio). E un simile obbligo discende direttamente dal generale canone della buona fede cd. oggettiva (v., quam multis, Cass., 4.12.2024, n.31052), a prescindere quindi da una specifica pattuizione contrattuale, posto che l’accesso alle banche dati (ed alla documentazione cartacea, ad esempio al fine di reperire l’esito di un atto notificato) è indispensabile per il Comune in caso di contenzioso con un contribuente ovvero di accesso/ispezione degli organi di controllo, inclusa la Corte dei Conti;
- a fronte della richiesta del Comune di ottenere supporto nell’accesso alla banca dati pro futuro, il comportamento posto in essere dalla società, si è rivelato negligente ed ostruzionistico. Non viene peraltro fornita prova sul fatto che il formato in cui sono stati trasmessi i dati sia allo stato accessibile ai funzionari comunali e, per converso, non si intravvede alcuna ragione giuridicamente fondata per la quale, sempre in ossequio al canone della buona fede, la società non debba consentire l’accesso in futuro o, quanto meno, condividere con il Comune una soluzione tecnica atta a risolvere stabilmente le segnalate criticità. Al riguardo, non appare probante la dichiarazione resa dalla referente della società in merito al fatto che il formato fosse idoneo alla completa lettura, in assenza di ulteriori elementi probatori e tenuto conto dei plurimi rilievi palesati dai funzionari comunali.
11.4 Con il quarto motivo di ricorso si contesta l’integrazione dell’ipotesi contemplata dall’art.11, co.2, lett. g) DM n.289/2000 (“rifiuto di esibizione della documentazione richiesta”), contestata dalla Commissione quale autonoma, ulteriore fattispecie comportante la cancellazione rispetto alla previsione della lettera e) (“gravi irregolarità o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi”).
La parte ricorrente contesta la violazione dell’art.10 bis L.n.241/90, e del sotteso principio cd. del “one shot puro”, posto che tale contestazione sarebbe stata introdotta per la prima volta nella delibera n.-OMISSIS-, pur essendo fondata su atti istruttori già noti in precedenza all’Amministrazione.
In primo luogo, si rileva che la censura in esame, come quelle che seguono, avendo ad oggetto l’ulteriore ipotesi di cancellazione di cui alla lett. g) dell’art.11, co.2 DM n.289/2000, non è in grado di invalidare il provvedimento impugnato, dato il carattere plurimotivato, in applicazione della diversa fattispecie sopra esaminata (rif. lett. e).
Ad ogni buon conto, il Collegio, per completezza, le esamina comunque, anche alla luce dei contributi difensivi delle parti.
La doglianza non può essere accolta.
Preliminarmente, occorre rilevare che l’art.10 bis L.n.241/90 è applicabile, stricto iure, ai procedimenti ad istanza di parte, in cui non sono certamente ascrivibili i procedimenti sanzionatori de quibus. Nondimeno, la giurisprudenza ritiene che, nel caso delle sanzioni amministrative non afflittive e non assimilabili a quelle “penali” secondo la ED (rif. art.6 Convenzione), “nei procedimenti a matrice sanzionatoria, non v'è la necessità di una stretta identità tra fatti oggetto di contestazione preliminare e fatti addebitati essendo sufficiente anche solo una sostanziale corrispondenza tra gli stessi da apprezzare in via principale con riguardo alla loro dimensione storica e non giuridica” (così Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2011, n. 3511).
Del resto, la funzione propria del procedimento, con le sue marcate garanzie difensive, è quella di far emergere e meglio delineare tali fatti, anche operando una scrematura in riduzione ovvero in specificazione degli stessi purché condotte contestate e sanzionate rimangano "omogenee" (Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2017, n. 2177)” (da Consiglio di Stato, 23.4.2024, n.3701).
Peraltro, anche in relazione all’applicazione dell’art.10 bis L.n.241/90, si è condivisibilmente ritenuto che “Non deve sussistere un rapporto di identità tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti - che si risolverebbe in una sorta di integrale anticipazione del contenuto motivazionale del futuro ed eventuale provvedimento di diniego - ben potendo, invece, la pubblica amministrazione meglio precisare nel provvedimento finale le proprie posizioni giuridiche, purché il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Del resto, proprio perché rispondono ad esigenze differenziate e attingono ad interessi aventi distinta valenza, la diversa calibratura dell'onere motivazionale con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi, da un lato, e al provvedimento conclusivo, dall'altro, si spiega con la finalità meramente dialettico-partecipativa della prima e con l'incidenza definitiva, propria solo del secondo, nella sfera giuridica dell'interessato” (da Consiglio di Stato, 8.9.2025, n.7247).
Ora, la lett. g) dell’art.11, co.2 DM 289/2000 prevede la cancellazione “per aver rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta”.
Nella comunicazione di avvio del procedimento, di cui alla nota prot.n.27945 del 26.5.2022, l’Amministrazione, richiamando la precorsa corrispondenza intrattenuta con il Comune, contestava la mancata trasmissione e consegna dei documenti ivi citati, con particolare riguardo a quelli evidenziati a pag.4 della predetta nota. Nella suddetta comunicazione di avvio del procedimento, come anche nella delibera n.7/2022, la mancata trasmissione dei documenti è stata una delle più significative irregolarità contestate alla società, e quindi, in definitiva, si può ritenere che il contraddittorio procedimentale si sia articolato anche su tale profilo e la società sia stata messa in grado di articolare compiutamente le proprie difese sul tema. In sede provvedimentale, l’Amministrazione ha assorbito- non implausibilmente, come detto- le irregolarità connesse alla mancata trasmissione dei documenti in quelle afferenti alla gestione, salvo poi, in ragione dell’interpretazione innovativa adottata dal Consiglio di Stato nella sentenza n.-OMISSIS- in riferimento alla rilevanza dell’unicità del servizio in contestazione, aggiungere il riferimento alla violazione di cui alla lett.g), la quale, evidentemente, è ictu oculi sganciata dal riferimento al fatto che l’irregolarità sia stata riscontrata in un solo “servizio” ovvero in più commesse contrattuali.
11.5 Anche il quinto motivo di ricorso (sub 3.5) è dedicato alla contestazione inerente alla mancata trasmissione della documentazione sul servizio, ai sensi dell’art.11, co.2, lett.g). Nello specifico, parte ricorrente (subordinatamente rispetto alla censura che precede) rimprovera il mancato assolvimento delle garanzie partecipative, ex art.7 L.n.241/90, posto che (in tesi) la fattispecie ex art.11, co.2, lett. g) non era stata segnalata nella comunicazione di avvio del procedimento, né tanto meno nella delibera n.-OMISSIS-.
Le considerazioni svolte in relazione al precedente motivo di ricorso consentono di disattendere anche la presente censura, atteso che la contestazione sul rifiuto alla trasmissione dei documenti era già ampiamente contenuta nei precedenti atti inviati alla società dall’Amministrazione.
11.6 Con il sesto motivo (sub 3.6), si rimprovera la violazione del termine di definizione del procedimento (90 giorni) di cui all’art.14 L.n.689/81, assumendo che tale termine, considerato perentorio dalla giurisprudenza maggioritaria, sia applicabile alla sanzione in questione, ritenuta allo scopo di natura afflittiva.
Il Collegio non condivide l’argomentazione e, soprattutto, non ravvede la necessità di disattendere le conclusioni cui è giunto il giudice d’appello nella sentenza n.-OMISSIS- per quanto riguarda la fattispecie delle gravi o reiterate irregolarità di cui alla lett. e).
Sul punto, è sufficiente richiamare le articolate dissertazioni di tale sentenza, non ultime quelle esposte ai par.10.3.1 e 10.3.2 della decisione, dove si legge: “10.3.1. E’ evidente, dal tenore della norma, che la cancellazione non costituisce sempre la mera conseguenza del venir meno di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione: ciò può predicarsi con riferimento alla cancellazione disposta su
domanda della società o ai sensi delle lett. c) (“ per la scoperta preesistenza od il verificarsi, durante l'iscrizione, di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 9 del presente regolamento”) ed f) (“per il venir meno dei requisiti finanziari e di onorabilità”), ma non negli altri casi previsti dalla norma, i quali contemplano ipotesi riconducibili a irregolarità nello svolgimento del servizio
tipizzate, effettive o presunte (come nel caso previsto alla lett. g). 10.3.2. Si può tuttavia concordare con il Ministero appellante circa il fatto che la cancellazione, laddove disposta in concomitanza con irregolarità del servizio, costituisce una misura ripristinatoria, finalizzata a far cessare gli effetti
pregiudizievoli del servizio: si tratta, invero, di un potere che non è interamente vincolato dalla norma, la quale, descrivendo la condotta facendo riferimento a non meglio definite “irregolarità” o “reiterati abusi” commessi nell’acquisizione o nella conduzione del servizio, non descrive dettagliatamente la condotta che integra violazione, in particolare omettendo di chiarire se la cancellazione possa conseguire ad una singola irregolarità o abuso, oppure a irregolarità o abusi commessi nel corso di una singola gestione, o se sia necessario il riscontro di irregolarità o abusi
“diffusi”, cioè riguardanti più contratti di gestione. Tale constatazione induce ad affermare che la norma in esame attribuisce al MEF un potere discrezionale di vigilanza e controllo, e non sanzionatorio, finalizzato a prevenire ulteriori disservizi, e non tanto a punire il soggetto. La cancellazione dall’albo costituisce, dunque, nel caso di specie, un provvedimento di natura ripristinatoria, e non una sanzione avente carattere punitivo, o con finalità deterrente”.
Nel richiamare i precedenti passi della succitata decisione, in sintesi è corretto affermare che, in modo non dissimile dalla previsione recata dalla lett.e), il rifiuto alla trasmissione della documentazione sul servizio svolto costituisce una ipotesi di negligente esecuzione del rapporto contrattuale e la previsione sanzionatoria di cui alla lett. g) la conseguenza dell’esercizio del potere di vigilanza e controllo, preordinato ad evitare ulteriori disservizi.
10.7 Con la settima doglianza (sub 3.7), sempre afferente alla fattispecie regolata dalla lett. g), parte ricorrente espone che la disposizione in parola sarebbe applicabile soltanto al caso in cui il rifiuto di esibizione dei documenti abbia come destinatario la Commissione istituita in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze, e quindi non il committente pubblico.
L’argomentazione non persuade, ove si consideri che la norma, stante il relativo tenore letterale, non fa distinzioni e quindi la stessa si applica a prescindere dal soggetto richiedente, purchè legittimato, e dunque tanto al Comune committente che alla Commissione di cui al D.Lgs.n.446/97: il primo ha interesse alla verifica della regolarità del servizio, la seconda all’eventuale adozione delle determinazioni di competenza. In entrambi i casi, sull’operatore economico incombe un dovere collaborativo la cui omissione, implicando il venire meno alla correttezza nella rendicontazione dell’attività, è sanzionata dalla norma, a prescindere dal fatto che il servizio sia stato svolto in modo corretto o meno e, ad esempio, la gestione dell’attività di riscossione dei tributi sia poi risultata, nei fatti, proficua per l’ente. Tale ultima considerazione è particolarmente pertinente nel caso in esame, allorchè, come visto in precedenza, il Comune di Bargagli non ha compiuta contezza della quadratura contabile per i tributi intermediati dalla ricorrente nell’esecuzione degli incarichi ricevuti (ragione che ha indotto l’ente, come detto, a presentare l’esposto alla Procura della Corte dei Conti).
12. In conclusione, per tutto quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, tenuto conto della notevole complessità della controversia e della sottesa vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO BI, Presidente
IG NO, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG NO | RO BI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.