TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3324
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
>
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 bis L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, lett. e) del D.M. n. 289/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’agire amministrativo. Sviamento di potere. Violazione del contraddittorio procedimentale.

    L’argomentazione non persuade. La Corte ha ritenuto provato il riassetto organizzativo e la soppressione della posizione, rilevando adeguata documentazione della riorganizzazione aziendale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, comma 2 lett. e) e 12, comma 1, lett. c) del D.M. n. 289/2000 del Ministero delle Finanze. Eccesso di potere per carenza e/o difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità dell’agire amministrativo.

    La doglianza non è condivisibile. Come già evidenziato, a fronte di ogni violazione, l’Amministrazione ha motivato ad hoc sulla gravità dell’irregolarità, insistendo in modo particolare sulla reiterazione delle stesse e sulla pluralità delle infrazioni riscontrate, oltre che sulle conseguenze complessive.

  • Rigettato
    Sul merito. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del D.M. n. 289/2000 del Ministero delle finanze. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti e di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell’agire amministrativo sotto altro e diverso profilo.

    Le censure non colgono nel segno. Vieppiù, si rileva che, nella summenzionata sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto “non evidente” la fondatezza delle argomentazioni di parte ricorrente sul merito delle irregolarità ascritte.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione del principio del “one shot” puro in assenza di elementi istruttori nuovi. Intervenuta consumazione del potere con la delibera n. -OMISSIS-. Violazione dei principi di certezza del diritto e speditezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, di motivazione e di istruttoria. Sviamento di potere.

    La doglianza non può essere accolta. Preliminarmente, si rileva che l’art.10 bis L.n.241/90 è applicabile, stricto iure, ai procedimenti ad istanza di parte, in cui non sono certamente ascrivibili i procedimenti sanzionatori de quibus. Nondimeno, la giurisprudenza ritiene che, nel caso delle sanzioni amministrative non afflittive e non assimilabili a quelle “penali” secondo la ED (rif. art.6 Convenzione), “nei procedimenti a matrice sanzionatoria, non v'è la necessità di una stretta identità tra fatti oggetto di contestazione preliminare e fatti addebitati essendo sufficiente anche solo una sostanziale corrispondenza tra gli stessi da apprezzare in via principale con riguardo alla loro dimensione storica e non giuridica”.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della L.n. 241/1990. Violazione delle garanzie partecipative del privato. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, di istruttoria e di motivazione.

    Le considerazioni svolte in relazione al precedente motivo di ricorso consentono di disattendere anche la presente censura, atteso che la contestazione sul rifiuto alla trasmissione dei documenti era già ampiamente contenuta nei precedenti atti inviati alla società dall’Amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della L. n. 689/1981. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti.

    Il Collegio non condivide l’argomentazione e, soprattutto, non ravvede la necessità di disattendere le conclusioni cui è giunto il giudice d’appello nella sentenza n.-OMISSIS- per quanto riguarda la fattispecie delle gravi o reiterate irregolarità di cui alla lett. e). Sul punto, è sufficiente richiamare le articolate dissertazioni di tale sentenza, non ultime quelle esposte ai par.10.3.1 e 10.3.2 della decisione, dove si legge: “10.3.1. E’ evidente, dal tenore della norma, che la cancellazione non costituisce sempre la mera conseguenza del venir meno di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione: ciò può predicarsi con riferimento alla cancellazione disposta su domanda della società o ai sensi delle lett. c) (“ per la scoperta preesistenza od il verificarsi, durante l'iscrizione, di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 9 del presente regolamento”) ed f) (“per il venir meno dei requisiti finanziari e di onorabilità”), ma non negli altri casi previsti dalla norma, i quali contemplano ipotesi riconducibili a irregolarità nello svolgimento del servizio tipizzate, effettive o presunte (come nel caso previsto alla lett. g). 10.3.2. Si può tuttavia concordare con il Ministero appellante circa il fatto che la cancellazione, laddove disposta in concomitanza con irregolarità del servizio, costituisce una misura ripristinatoria, finalizzata a far cessare gli effetti pregiudizievoli del servizio: si tratta, invero, di un potere che non è interamente vincolato dalla norma, la quale, descrivendo la condotta facendo riferimento a non meglio definite “irregolarità” o “reiterati abusi” commessi nell’acquisizione o nella conduzione del servizio, non descrive dettagliatamente la condotta che integra violazione, in particolare omettendo di chiarire se la cancellazione possa conseguire ad una singola irregolarità o abuso, oppure a irregolarità o abusi commessi nel corso di una singola gestione, o se sia necessario il riscontro di irregolarità o abusi “diffusi”, cioè riguardanti più contratti di gestione. Tale constatazione induce ad affermare che la norma in esame attribuisce al MEF un potere discrezionale di vigilanza e controllo, e non sanzionatorio, finalizzato a prevenire ulteriori disservizi, e non tanto a punire il soggetto. La cancellazione dall’albo costituisce, dunque, nel caso di specie, un provvedimento di natura ripristinatoria, e non una sanzione avente carattere punitivo, o con finalità deterrente”.

  • Rigettato
    Sul merito. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, lett. g) del D.M. n. 289/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti, di istruttoria e motivazione. Violazione del principio di proporzionalità dell’agire amministrativo. Illogicità manifesta.

    L’argomentazione non persuade, ove si consideri che la norma, stante il relativo tenore letterale, non fa distinzioni e quindi la stessa si applica a prescindere dal soggetto richiedente, purchè legittimato, e dunque tanto al Comune committente che alla Commissione di cui al D.Lgs.n.446/97: il primo ha interesse alla verifica della regolarità del servizio, la seconda all’eventuale adozione delle determinazioni di competenza. In entrambi i casi, sull’operatore economico incombe un dovere collaborativo la cui omissione, implicando il venire meno alla correttezza nella rendicontazione dell’attività, è sanzionata dalla norma, a prescindere dal fatto che il servizio sia stato svolto in modo corretto o meno e, ad esempio, la gestione dell’attività di riscossione dei tributi sia poi risultata, nei fatti, proficua per l’ente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3324
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3324
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo