TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4970 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “altri rapporti condominiali, appello”, riservata per la decisione in data 14.1.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali;
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore p.t. avv. Mario Rossi Denza, dal quale è rappresentato e difeso e presso il cui studio, sito in alla via Ludovico Astore n.1, elettivamente Pt_1
domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, il
[...]
, sito in in persona dell'amministratore p.t., impugnava Parte_1 Pt_1
la sentenza n. 28815/2020, emessa dal Giudice di Pace di Napoli i seguenti motivi: 1) violazione ed errata applicazione dell'art. 91 cpc, per avere l'impugnata sentenza disposto la compensazione integrale delle spese di lite, pur se l'odierna parte 1 appellata era totalmente soccombente;
2) violazione dell'art. 92 II comma cpc, per essere stata disposta la compensazione delle spese al di fuori dei parametri previsti dalla legge e senza alcuna motivazione;
3) violazione dell'art.132, II comma, n. 4 cpc, per mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale. Evidenziava, inoltre, che il valore della causa originaria era inferiore a millecento euro e per tale motivo, appellava la sentenza anche ex art. 339, III comma cpc. Chiedeva, pertanto, di riformare integralmente il capo relativo alle spese di lite dell'impugnata sentenza e di condannare la parte appellata al pagamento delle predette spese, diritti ed onorari non liquidati nel giudizio di primo grado, nonché al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
All'udienza del 23.11.21, la parte appellata veniva dichiarata contumace;
questa ultima si costituiva successivamente, contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc;
all'udienza del
13.1.25, celebrata con le modalità della trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali.
Preliminarmente, si rileva che non è stato acquisito il fascicolo di primo grado e che, tuttavia, esaminati gli atti, atteso che le circostanze da porre alla base della odierna decisione sono relative esclusivamente alla liquidazione delle spese di giudizio, può procedersi ugualmente alla decisione della causa.
Tanto premesso, l'appello è fondato e trova accoglimento.
Ai sensi dell'art. 339 II co. cpc, infatti, le sentenze pronunciate, ex art. 113 II co. cpc, secondo equità dal Giudice di Pace, sono appellabili esclusivamente per violazione di norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. L'individuazione delle cause decise secondo equità dal Giudice di Pace deve essere fatta alla luce del valore della causa, da
2 valutarsi in base alla domanda. Conseguentemente, alla luce dell'art. 113 II co. cpc, qualora il valore della domanda sia inferiore a 1.100,00 euro, la causa va considerata come decisa secondo equità, a prescindere dal fatto che il Giudice di Pace abbia concluso il processo con una sentenza di rito ovvero abbia, in concreto, applicato la stretta legalità (Cass. 9432/2012; SU 13917/2006; Cass. 9759/2011).
Nel caso di specie, in particolare, la domanda in primo grado aveva ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo di importo inferiore a quello indicato dall'art. 113 cpc, con la conseguenza che la sentenza deve ritenersi pronunciata secondo equità e, quindi, va considerata appellabile solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 339 cpc.
Orbene, come correttamente allegato dalla parte istante, l'appello risulta ammissibile, avendo il gravame ad oggetto la violazione di una norma sul procedimento, consistente nell'errata applicazione dell'art. 132 cpc, avendo la motivazione del punto della sentenza relativo alle spese di lite carattere solo apparente, limitandosi a statuire: “Vista la natura e l'esito della causa, spese compensate”.
Il predetto capo della sentenza, la cui motivazione appare esclusivamente di stile, va riformato integralmente. Invero, ai sensi dell'art. 91 cpc, le spese vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, principio derogabile, ai sensi dell'art. 92 II comma cpc, solo in ipotesi specifiche.
Nel caso di specie, non sussistevano i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite, né è dato comprendere l'effettiva valutazione sottesa alla predetta decisione, attesa la sostanziale assenza di motivazione.
Viene, pertanto, riformato il capo dell'impugnata pronuncia relativo alle spese processuali, disponendo la condanna di , parte soccombente, al CP_1
pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_2
[...] Tali spese sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al
[...]
D.M. 55/14 e successive modifiche, alla luce del valore della causa.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate in dispositivo, applicando i medesimi criteri (in relazione ai giudizi svoltisi innanzi al Tribunale).
All'accoglimento dell'appello consegue il rigetto della domanda ex art. 96 cpc proposta dalla parte appellata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 28815/2020, emessa dal Giudice di Pace di così Pt_1
provvede:
• in accoglimento dell'appello, riforma il capo dell'impugnata sentenza relativa alla disciplina delle spese di lite e, per l'effetto, condanna , al CP_1
pagamento delle spese processuali sostenute in primo grado dal
[...]
che liquida in euro 346,00 per compensi, Controparte_2
oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
• condanna , al pagamento delle spese processuali sostenute per CP_1
questo grado di giudizio dal che Controparte_2
liquida in euro 64,50 per spese ed euro 662,00 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
• rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla parte appellata.
Così deciso in Napoli in data 16.4.25
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
4