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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 6.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2511/2025 R.G.L., avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonio Davì; Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro PA
tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_2
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso depositato in data 16/3/2025 parte attrice, premettendo di avere lavorato e lavorare come docente per gli anni scolastici indicati in ricorso (id est: aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025) alle dipendenze della amministrazione scolastica in virtù di contratti a tempo determinato senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
1 determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come PA
previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2. Per l'effetto CONDANNARE il PA
, in persona del suo legale rapp. p.t., al pagamento della somma di € 1000,00 a
[...]
titolo di indennità (Carta elettronica del docente) introdotta dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativamente agli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025, oltre accessori dalla data del dovuto al soddisfo;
3. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025, condannarsi il PA
al pagamento della somma di € 1000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di
[...]
giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
4. Con condanna del
al pagamento al pagamento delle spese e PA
competenze del presente procedimento da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che ha anticipato i primi e non riscosso i secondi”.
Con memoria difensiva depositata in data 26.5.2025, si è costituito in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: “…In via PA
principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez.
Lav., 18/02/2015, n. 3244.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
2 L'udienza del 6.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'istanza di riunione formulata dal CP_1
convenuto, trattandosi di istanza solo genericamente prospettata nelle conclusioni della propria memoria difensiva senza la specifica indicazione dei procedimenti per i quali la stessa è richiesta.
2.2. Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, limitatamente alle pretese relative all'anno scolastico 2024/2025 (con esclusione, dunque, per quanto più avanti si dirà, della pretesa relativa all'anno scolastico 2023/2024).
2.3. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc.
n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data
9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n.
138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa ; da ultimo, cfr. Per_1
sentenza n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. – est. dott.ssa L.
Renda – e sentenza n. 1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3798/2022:
<<...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale PA
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
3 competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui
“spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1
si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
4 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del
20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...>> (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza….».
……..
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio
2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre Persona_2
2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto Per_3
41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo Persona_4
2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_5
5 Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui <<...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
6 C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...>> (cfr. sentenza n. 3798/2022 del
Tribunale di Catania, cit.).
2.5. Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente nell'anno scolastico 2024/2025 è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
2.6. Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione versata in atti (contratto prodotto da parte ricorrente e stato matricolare prodotto da parte resistente), è stata assunta Parte_1 nell'anno scolastico 2024/2025 come docente a tempo determinato poco dopo l'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno) e ciò sulla base di un incarico per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base del suddetto contratto a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
2.7. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363- bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
7 2.8. Nella specie, va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente tenuto conto – in disparte ogni ulteriore considerazione – della fondatezza della pretesa attorea concernente l'anno scolastico 2024/2025, sicché la stessa non risulta comunque maturata alla data della presente decisione
2.9. Con riguardo all'anno scolastico 2023/2024, invece, la pretesa attorea è infondata e va pertanto disattesa (in tal senso, cfr. altresì sentenze del Tribunale di Catania
n. 713/2024 emessa in data 7.2.2024 nel proc. n. 7766/2023 R.G. e n. 372/2024 emessa in data 24.1.2024 nel proc. n. 6174/2023 R.G. – est. dott.ssa –, a cui si fa Per_1
parimenti riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 deve rilevarsi che la ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. contratti prodotti da parte ricorrente e stato matricolare prodotto da parte resistente), ha svolto l'attività di insegnamento in virtù di plurimi contratti per supplenze temporanee con soluzione di continuità – da ultimo – sino al 22.6.2022 e poi nella sola giornata dell'1.7.2024, e tale circostanza non consente ex se di soddisfare il requisito dell'annualità come richiesto dalla citata sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione.
Ebbene, come già evidenziato nella richiamata sentenza n. 713/2024 di questo stesso Ufficio, con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame,
<<...in relazione a tale anno scolastico deve escludersi che lo stesso possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa.
Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte, nella citata sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti che rendono operante il beneficio formativo in questione debba essere indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non possa fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare e come debba essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del
8 sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”. Ha, peraltro, affermato la
Suprema Corte che “
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del
1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate,
a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”. E se è vero, come osservato da parte ricorrente in seno alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2024, che la
Suprema Corte nella sentenza citata ha evidenziato come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui lo stesso non è stato affrontato, deve rilevarsi che laddove è stato precisato che “Semmai - […] - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2.”, non si è inteso prospettare la possibilità di valorizzare in chiave antidiscriminatoria il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano almeno 180 giorni, ciò che sarebbe stato in contrasto con quanto evidenziato al riportato punto 7.5, ma eventualmente di valorizzare il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano un lasso temporale non inferiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze ai sensi della l.
124/1994 art. 4, co. 1 e 2.
Va, pertanto, rigettata la pretesa volta all'ottenimento del beneficio in esame per l'anno scolastico … [2023/2024 nella specie], escludendosi, per il detto anno, l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche a mente dell'articolo 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, e ciò non giustifica l'estensione del beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa...>>
(cfr. sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
Come parimenti già evidenziato da questo Tribunale, d'altronde, a tal fine non è possibile neppure “...richiamare, quale metro di paragone, disposizioni sorrette da specifiche e diverse finalità, come quelle che considerano quale anno scolastico intero, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive, il servizio prestato ininterrottamente
9 dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (v. l'articolo 11 comma
14 della L. n. 124/1999) ovvero che prevedono che il trattamento economico di cui all'articolo 526 del d. lgs. n. 297/1994 sia dovuto fino al termine dell'anno scolastico al supplente il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (v. l'articolo 527 del d. lgs. n. 297/1994)…>>
(cfr. sentenza n. 372/2024 del 24.1.2024, cit.).
Né, a fronte del precedente rapporto a tempo determinato sino al 22.6.2024 e in difetto di una prestazione lavorativa di fatto resa fino al termine delle attività didattiche ex art. 4 l. n. 124/1999 (id est: sino al 30.6), può assumere rilievo dirimente il successivo incarico conferito alla ricorrente per il solo – e successivo – giorno 1.7.2024.
Sulla base delle superiori argomentazioni, come detto pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, va pertanto rigettata la pretesa attorea con riferimento all'anno scolastico 2023/2024.
2.10. Stante quanto sopra, in definitiva, va accertato il conseguente diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'incarico ricevuto nell'anno scolastico 2024/2025 e così per complessivi € 500,00, con la condanna del agli CP_1
adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Spese.
Stante la evidenziata soccombenza con riferimento all'annualità 2023/2024, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014
(come modificato ex D.M. 147/2022), va posta a carico di parte convenuta e distratta ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025;
10 condanna, per l'effetto, il , in persona del PA
tempore, alla attribuzione della carta elettronica in favore di CP_3 Parte_1 nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta nel resto il ricorso;
condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente e in CP_1 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
515,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore;
compensa la restante parte.
Catania, 6 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 6.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2511/2025 R.G.L., avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Antonio Davì; Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro PA
tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_2
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso depositato in data 16/3/2025 parte attrice, premettendo di avere lavorato e lavorare come docente per gli anni scolastici indicati in ricorso (id est: aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025) alle dipendenze della amministrazione scolastica in virtù di contratti a tempo determinato senza fruire della c.d. “Carta elettronica del docente”, ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
1 determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del docente” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come PA
previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2. Per l'effetto CONDANNARE il PA
, in persona del suo legale rapp. p.t., al pagamento della somma di € 1000,00 a
[...]
titolo di indennità (Carta elettronica del docente) introdotta dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativamente agli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025, oltre accessori dalla data del dovuto al soddisfo;
3. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025, condannarsi il PA
al pagamento della somma di € 1000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di
[...]
giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
4. Con condanna del
al pagamento al pagamento delle spese e PA
competenze del presente procedimento da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che ha anticipato i primi e non riscosso i secondi”.
Con memoria difensiva depositata in data 26.5.2025, si è costituito in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: “…In via PA
principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge. Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez.
Lav., 18/02/2015, n. 3244.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
2 L'udienza del 6.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Preliminarmente, va disattesa l'istanza di riunione formulata dal CP_1
convenuto, trattandosi di istanza solo genericamente prospettata nelle conclusioni della propria memoria difensiva senza la specifica indicazione dei procedimenti per i quali la stessa è richiesta.
2.2. Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione, limitatamente alle pretese relative all'anno scolastico 2024/2025 (con esclusione, dunque, per quanto più avanti si dirà, della pretesa relativa all'anno scolastico 2023/2024).
2.3. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc.
n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data
9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n.
138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa ; da ultimo, cfr. Per_1
sentenza n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. – est. dott.ssa L.
Renda – e sentenza n. 1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 3798/2022:
<<...Giova …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale PA
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
3 competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui
“spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_1
si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
4 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del
20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...>> (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza….».
……..
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio
2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre Persona_2
2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto Per_3
41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo Persona_4
2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_5
5 Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui <<...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
6 C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...>> (cfr. sentenza n. 3798/2022 del
Tribunale di Catania, cit.).
2.5. Nella fattispecie in esame, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente nell'anno scolastico 2024/2025 è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
2.6. Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione versata in atti (contratto prodotto da parte ricorrente e stato matricolare prodotto da parte resistente), è stata assunta Parte_1 nell'anno scolastico 2024/2025 come docente a tempo determinato poco dopo l'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno) e ciò sulla base di un incarico per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base del suddetto contratto a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
2.7. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363- bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
7 2.8. Nella specie, va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente tenuto conto – in disparte ogni ulteriore considerazione – della fondatezza della pretesa attorea concernente l'anno scolastico 2024/2025, sicché la stessa non risulta comunque maturata alla data della presente decisione
2.9. Con riguardo all'anno scolastico 2023/2024, invece, la pretesa attorea è infondata e va pertanto disattesa (in tal senso, cfr. altresì sentenze del Tribunale di Catania
n. 713/2024 emessa in data 7.2.2024 nel proc. n. 7766/2023 R.G. e n. 372/2024 emessa in data 24.1.2024 nel proc. n. 6174/2023 R.G. – est. dott.ssa –, a cui si fa Per_1
parimenti riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con riferimento all'anno scolastico 2023/2024 deve rilevarsi che la ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. contratti prodotti da parte ricorrente e stato matricolare prodotto da parte resistente), ha svolto l'attività di insegnamento in virtù di plurimi contratti per supplenze temporanee con soluzione di continuità – da ultimo – sino al 22.6.2022 e poi nella sola giornata dell'1.7.2024, e tale circostanza non consente ex se di soddisfare il requisito dell'annualità come richiesto dalla citata sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione.
Ebbene, come già evidenziato nella richiamata sentenza n. 713/2024 di questo stesso Ufficio, con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame,
<<...in relazione a tale anno scolastico deve escludersi che lo stesso possa essere ricompreso nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto possa dirsi essere stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa.
Va, in proposito, evidenziato che la Suprema Corte, nella citata sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti che rendono operante il beneficio formativo in questione debba essere indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non possa fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare e come debba essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del
8 sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”. Ha, peraltro, affermato la
Suprema Corte che “
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del
1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate,
a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”. E se è vero, come osservato da parte ricorrente in seno alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2024, che la
Suprema Corte nella sentenza citata ha evidenziato come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui lo stesso non è stato affrontato, deve rilevarsi che laddove è stato precisato che “Semmai - […] - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2.”, non si è inteso prospettare la possibilità di valorizzare in chiave antidiscriminatoria il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano almeno 180 giorni, ciò che sarebbe stato in contrasto con quanto evidenziato al riportato punto 7.5, ma eventualmente di valorizzare il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano un lasso temporale non inferiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze ai sensi della l.
124/1994 art. 4, co. 1 e 2.
Va, pertanto, rigettata la pretesa volta all'ottenimento del beneficio in esame per l'anno scolastico … [2023/2024 nella specie], escludendosi, per il detto anno, l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa giacché la prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche a mente dell'articolo 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, e ciò non giustifica l'estensione del beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa...>>
(cfr. sentenza n. 713/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
Come parimenti già evidenziato da questo Tribunale, d'altronde, a tal fine non è possibile neppure “...richiamare, quale metro di paragone, disposizioni sorrette da specifiche e diverse finalità, come quelle che considerano quale anno scolastico intero, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive, il servizio prestato ininterrottamente
9 dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (v. l'articolo 11 comma
14 della L. n. 124/1999) ovvero che prevedono che il trattamento economico di cui all'articolo 526 del d. lgs. n. 297/1994 sia dovuto fino al termine dell'anno scolastico al supplente il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (v. l'articolo 527 del d. lgs. n. 297/1994)…>>
(cfr. sentenza n. 372/2024 del 24.1.2024, cit.).
Né, a fronte del precedente rapporto a tempo determinato sino al 22.6.2024 e in difetto di una prestazione lavorativa di fatto resa fino al termine delle attività didattiche ex art. 4 l. n. 124/1999 (id est: sino al 30.6), può assumere rilievo dirimente il successivo incarico conferito alla ricorrente per il solo – e successivo – giorno 1.7.2024.
Sulla base delle superiori argomentazioni, come detto pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, va pertanto rigettata la pretesa attorea con riferimento all'anno scolastico 2023/2024.
2.10. Stante quanto sopra, in definitiva, va accertato il conseguente diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'incarico ricevuto nell'anno scolastico 2024/2025 e così per complessivi € 500,00, con la condanna del agli CP_1
adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Spese.
Stante la evidenziata soccombenza con riferimento all'annualità 2023/2024, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014
(come modificato ex D.M. 147/2022), va posta a carico di parte convenuta e distratta ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025;
10 condanna, per l'effetto, il , in persona del PA
tempore, alla attribuzione della carta elettronica in favore di CP_3 Parte_1 nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta nel resto il ricorso;
condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente e in CP_1 ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
515,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore;
compensa la restante parte.
Catania, 6 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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