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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 601/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/12/1955 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bui Katia e Corona Cristiana del Foro di Novara
E
AN (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/10/1952 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv.ti Bui Katia e Corona Cristiana del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Prato Sesia (NO) il 16/07/1978, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1978. Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa dell'08/11/2018 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Prato Sesia (NO) il 16/07/1978, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_3
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1978 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. stante la differenza di reddito sussistente tra i coniugi, il Signor verserà alla Parte_1
Signora CA un contributo al mantenimento pari ad euro 250,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già note al Signor
Parte_1
2. si dà atto che i coniugi hanno già suddiviso tra loro i beni di rispettiva pertinenza che si trovavano presso la casa coniugale al loro trasferimento dalla stessa e dichiarano di nulla più avere a richiedere e/o pretendere reciprocamente in merito;
3. si dà atto che i ricorrenti dichiarano di aver già precedentemente risolto ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra gli stessi intercorrente con reciproca soddisfazione e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere;
4. si dà atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e che entrano in vigore a far data dal deposito del ricorso.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 601/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/12/1955 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bui Katia e Corona Cristiana del Foro di Novara
E
AN (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
06/10/1952 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv.ti Bui Katia e Corona Cristiana del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Prato Sesia (NO) il 16/07/1978, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1978. Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa dell'08/11/2018 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Parte_1
e in Prato Sesia (NO) il 16/07/1978, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_3
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 4, Parte II - Serie A, Anno 1978 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. stante la differenza di reddito sussistente tra i coniugi, il Signor verserà alla Parte_1
Signora CA un contributo al mantenimento pari ad euro 250,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già note al Signor
Parte_1
2. si dà atto che i coniugi hanno già suddiviso tra loro i beni di rispettiva pertinenza che si trovavano presso la casa coniugale al loro trasferimento dalla stessa e dichiarano di nulla più avere a richiedere e/o pretendere reciprocamente in merito;
3. si dà atto che i ricorrenti dichiarano di aver già precedentemente risolto ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra gli stessi intercorrente con reciproca soddisfazione e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere;
4. si dà atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e che entrano in vigore a far data dal deposito del ricorso.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 2 di 3 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3