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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Elena Vezzosi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 2° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n.
112/2008, conv. in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n. 203/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), CON Parte_1 C.F._1
SEDE LEGALE IN 42017 NOVELLARA (RE), VIA MATTEI N. N. 27, IN PERSONA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ( Parte_2 [...]
), RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. MARZIA PITTONE C.F._2
-RICORRENTE
Contro
[...]
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante
[...]
p.t. ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato
-RESISTENTE
OGGETTO: accertamento requisito pensionistico FATTO E DIR ITTO
Con il ricorso giurisdizionale proposto innanzi al Tribunale ordinario di
Reggio Emilia- Sezione lavoro nei confronti del Controparte_1
la ditta impugna
[...] Parte_1
, previa richiesta di sospensione dei relativi effetti, il decreto direttoriale n. 147 del 18 dicembre 2024 di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la decisione emessa dall' di Controparte_2
Parma-Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia, prot. n. 18349 del 25 giugno 2024, concernente la qualificazione delle prestazioni di lavoro rese dai lavoratori , , e Persona_1 Parte_3 Per_2 Persona_3
a favore della ditta individuale Parte_4 Parte_1
[...]
In particolare, la ditta con il predetto Parte_1
ricorso, ha adito il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del
Lavoro, affinché accolga le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata, disporre- inaudita altera parte ovvero previa comparizione delle parti- la sospensione del Decreto ministeriale n. DDG n. 0000147 del 18/12/2024 e tutti i provvedimenti connessi e conseguenti;
accertare e dichiarare che fra la e le Parte_1
ditte individuali , Parte_5 Persona_4 Per_5 Persona_3
e sono intercorsi rapporti di lavoro autonomi e non di Parte_4 carattere subordinato;
per l'effetto annullare il Decreto Direttorialw n. 147 del 18.12.2024 del
[...]
Controparte_3
, nonché di tutti i provvedimenti
[...] presupposti, connessi e conseguenti”.
Specificamente in data 21.5.2024 l' sede di Reggio Emilia notificava, CP_4
a mezzo Pec alla , la diffida a sanare le inosservanze inerenti Parte_1
Pag. 2 di 6 all'omessa denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del Dpr
1124/1965 concernente il rapporto di lavoro subordinato con i seguenti soggetti: , Persona_1 Persona_6 Per_5 Persona_3
Persona_7
Nei confronti del suindicato provvedimento l'odierno ricorrente notificava in data 30.5.2024, all' Controparte_5
il ricorso ex art. 16, comma 3 del DPR n. 1124/1965.
[...]
Con provvedimento U.00118349 del 25.6.2024 l' Parma – Reggio CP_5
Emilia rigettava il ricorso motivando tale decisione sotto diversi profili.
Nei confronti di tale decisione dell' del Controparte_2
25.6.2024, la ha proposto ricorso ai sensi per gli effetti Parte_1 dell'art. 16, comma 4 DPR 30.6.1965 n. 1124, con atto depositato in data
10.7.2024, chiedendo di accertare l'infondatezza, in fatto e in diritto, di quanto sostenuto dall'Ufficio, delle pretese modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'Assicurazione e, conseguentemente, dichiarare priva di effetti giuridici la suindicata diffida, poiché infondata
Con illegittima e ingiusta, in riforma della decisione dell' del 25.6.2024.
Con decreto direttoriale n. 147 del 18.12.2024 ricevuto da parte ricorrente in data 10.1.2025, il
[...]
(da Controparte_6
ora ) ha respinto il ricorso promosso dalla Controparte_1 Parte_1
e anche in proprio dal sig. Parte_1
Tale rigetto viene impugnato in questa sede convenendo in giudizio il
, che si è regolarmente costituito eccependo in via Controparte_1 pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito contestando in fatto e diritto le allegazioni attrici.
Non necessitando la causa di attività istruttoria, in data odierna il presente procedimento è stato deciso con sentenza.
E' accoglibile l'eccezione pregiudiziale svolta dal CP
, relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
[...]
Pag. 3 di 6 Il ricorrente agisce infatti invocando l'articolo 16, comma 5, del d.P.R. n. 1124 del 1965, che testualmente dispone:
“L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.
Trascorso detto termine, senza che sin stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.
Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro Facoltà ai datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all' nella, cui circoscrizione si svolge il lavoro. Controparte_2
Contro le decisioni dell' l' Controparte_2 CP_7
assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al previdenza sociale;
il Controparte_8
ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il non ritenga CP
di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.
All'istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta
l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro o della previdenza sociale”.
La norma va all'evidenza intesa nel senso che la decisione di rigetto del ricorso gerarchico ex articolo 16, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è condizione di procedibilità del ricorso giudiziario;
mentre il complesso iter amministrativo è da considerarsi concluso con la definitiva decisione del . Controparte_1
Ne consegue che il decreto direttoriale n. 147 del 18 dicembre
2024 recante la decisione di rigetto del ricorso gerarchico ex articolo
Pag. 4 di 6 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 proposto dalla ditta Parte_6
è privo di autonoma efficacia lesiva, in quanto,
[...]
rientrando tra gli atti meramente confermativi adottati in funzione di riesame, non ha efficacia lesiva autonoma (cfr. Tribunale di Lodi 4 gennaio 2018; Tribunale di Pavia 6 maggio 2016; Tribunale di
Siracusa 23 dicembre 2013).
E' pacifico, infatti, che l'azione di annullamento proposta contro il predetto decreto direttoriale non potrebbe comportare alcuna utilità alla parte ricorrente, in quanto gli unici atti lesivi risultano essere le diffide emesse dall' ; e ciò tanto più che nell'ambito CP_4
del ricorso gerarchico il sindacato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali afferisce unicamente alla regolarità formale e amministrativa del verbale ispettivo, della diffida e della CP_4
decisione del competente , con Controparte_2 specifico riferimento alla ricorrenza dell'obbligo assicurativo relativamente agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali ed al rispetto dei parametri oggettivi e soggettivi fissati dal d.P.R. n.
1124 del 1965, senza dunque entrare nel merito degli accertamenti compiuti..
Di recente, con riferimento all'impugnazione della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, si è affermato, infatti, che in sede giurisdizionale il ricorrente dovrebbe limitarsi a dedurre la lesione arrecatagli dal provvedimento base, ovvero - nel caso di specie - dalle diffide , già oggetto dei ricorsi amministrativi rigettati, CP_4 considerata l'inidoneità della decisione sul ricorso gerarchico a recare un quid novi di lesività, funzionale alla mutazione dell'oggetto del contendere, trattandosi appunto di un atto ad effetto meramente confermativo del provvedimento gravato in sede giudiziale.
Pag. 5 di 6 Sul versante processuale, se ne desume la legittimazione passiva dell'Ente che ha adottato il provvedimento base, non anche dell'autorità che ha deciso sul ricorso amministrativo, la quale si trova in posizione “terza” rispetto alla vicenda controversa.
Ne consegue la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del convenuto . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il presente ricorso.
Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore a rifondere al Parte_1 [...]
le spese del presente giudizio, che liquida Controparte_1 in € 2.200,00 per compensi oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Reggio Emilia, il 28/5/2025
Il GL
Dott.Elena Vezzosi
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