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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4953/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Santoro, Massimo Spagnulo e Ciro Santoro
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo, in misura percentuale accertata in corso di causa. Riferiva di aver contratto un “carcinoma primitivo uroteliale papillare” asseritamente causato dall'attività di operaio manutentore tubista, svolta dal 02.10.1974 al
29.10.2002 presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. Specificava, infatti, che la predetta attività aveva comportato l'esposizione costante a sostanze, fumi e polveri nocivi presenti nei luoghi di lavoro, tra cui l'amianto.
In ragione di ciò, in data 11.3.2021 inoltrava domanda amministrativa all' al fine CP_1 di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, ma senza esito. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, che veniva rigettato.
Si costituiva l' il quale contestava i fatti riportati, evidenziando l'assenza di nesso CP_1 eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita a mezzo prova documentale e prova testimoniale, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
La perizia depositata dal dott. ha consentito di appurare che il Persona_1 ricorrente risulta attualmente affetto da “esiti dolorosi e funzionali stabilizzati di pregressa neoplasia vescicale trattata con cistectomia radicale ed ureterocutaneostomia”, da considerarsi di natura professionale.
Quanto al nesso di causalità, il ctu specifica infatti che il cancro della vescica, di cui si è ammalato il ricorrente nel 2018, riconosce vari fattori di rischio che possono determinare o perlomeno favorire la sua comparsa, tra cui anche l'esposizione alle amine aromatiche. Inoltre, è lo stesso D.M. del 2008 (“Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”), ad includere tra le malattie tabellate, causate da esposizione a idrocarburi policiclici aromatici, il tumore vescicale. Conclude, quindi, nel mettere in relazione causale la neoplasia vescicale sofferta dal ricorrente con l'attività da lui svolta dal 1980 al 2001 presso lo stabilimento siderurgico di Taranto ritenendo “che la permanente esposizione lavorativa del soggetto in un ambiente altamente inquinato, abbia rappresentato una concausa efficiente e prevalente nel determinare la neoplasia vescica”. E tanto viene ulteriormente confermato anche da numerosi studi epidemiologici che, al riguardo, “hanno indotto la ad includere gli Pt_2
IPA tra le cause del cancro della vescica nell'uomo”.
Pertanto, ha ritenuto che gli esiti di tale infermità abbiano determinato un danno biologico del 15% (quindici per cento) con riferimento al cod.133 delle tabelle in uso per la valutazione del danno biologico in ambito (D.M.38/2000), a decorrere dalla CP_1 data di presentazione della domanda.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciate è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Il nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalla prova testimoniale, in cui non solo è stata confermata l'attività lavorativa svolta del ricorrente e le relative mansioni, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione costante agli agenti patogeni e fumi cancerogeni presenti nei reparti in cui operava.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (ovvero il 6% essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 15 (quindici)% a far data dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo CP_1 importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.700,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 4 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4953/2021 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Santoro, Massimo Spagnulo e Ciro Santoro
-Ricorrente-
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Coletta
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.6.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, al riconoscimento della malattia professionale denunciata e, conseguentemente, dichiarare il diritto a conseguire il relativo indennizzo, in misura percentuale accertata in corso di causa. Riferiva di aver contratto un “carcinoma primitivo uroteliale papillare” asseritamente causato dall'attività di operaio manutentore tubista, svolta dal 02.10.1974 al
29.10.2002 presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. Specificava, infatti, che la predetta attività aveva comportato l'esposizione costante a sostanze, fumi e polveri nocivi presenti nei luoghi di lavoro, tra cui l'amianto.
In ragione di ciò, in data 11.3.2021 inoltrava domanda amministrativa all' al fine CP_1 di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, ma senza esito. Veniva altresì proposto ricorso amministrativo, che veniva rigettato.
Si costituiva l' il quale contestava i fatti riportati, evidenziando l'assenza di nesso CP_1 eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, istruita a mezzo prova documentale e prova testimoniale, è stata decisa, previo espletamento della CTU, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
La perizia depositata dal dott. ha consentito di appurare che il Persona_1 ricorrente risulta attualmente affetto da “esiti dolorosi e funzionali stabilizzati di pregressa neoplasia vescicale trattata con cistectomia radicale ed ureterocutaneostomia”, da considerarsi di natura professionale.
Quanto al nesso di causalità, il ctu specifica infatti che il cancro della vescica, di cui si è ammalato il ricorrente nel 2018, riconosce vari fattori di rischio che possono determinare o perlomeno favorire la sua comparsa, tra cui anche l'esposizione alle amine aromatiche. Inoltre, è lo stesso D.M. del 2008 (“Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”), ad includere tra le malattie tabellate, causate da esposizione a idrocarburi policiclici aromatici, il tumore vescicale. Conclude, quindi, nel mettere in relazione causale la neoplasia vescicale sofferta dal ricorrente con l'attività da lui svolta dal 1980 al 2001 presso lo stabilimento siderurgico di Taranto ritenendo “che la permanente esposizione lavorativa del soggetto in un ambiente altamente inquinato, abbia rappresentato una concausa efficiente e prevalente nel determinare la neoplasia vescica”. E tanto viene ulteriormente confermato anche da numerosi studi epidemiologici che, al riguardo, “hanno indotto la ad includere gli Pt_2
IPA tra le cause del cancro della vescica nell'uomo”.
Pertanto, ha ritenuto che gli esiti di tale infermità abbiano determinato un danno biologico del 15% (quindici per cento) con riferimento al cod.133 delle tabelle in uso per la valutazione del danno biologico in ambito (D.M.38/2000), a decorrere dalla CP_1 data di presentazione della domanda.
In sostanza, alla valutazione medico legale, la patologia denunciate è apparsa la conseguenza dell'esposizione continua e intensa ai fattori di rischio lavorativo dedotti in ricorso.
Le suddette conclusioni, pertanto, vanno pienamente condivise, siccome fondate su esami clinici e strumentali esaurienti, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Il nesso di causalità viene ancor più in rilievo dalla prova testimoniale, in cui non solo è stata confermata l'attività lavorativa svolta del ricorrente e le relative mansioni, ma anche le modalità di svolgimento della prestazione, e quindi l'esposizione costante agli agenti patogeni e fumi cancerogeni presenti nei reparti in cui operava.
Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della patologia e delle modalità con cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa
(secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale ed anche a seguito della escussione testimoniale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia.
Alla luce di quanto innanzi, trattandosi di un grado di menomazione pari o superiore al minimo indennizzabile per legge (ovvero il 6% essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. 8 2007 N° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire
l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a), D. Lgs. n° 38/00, essendo comunque il grado di menomazione inferiore al sedici per cento - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura specificata infra, in dispositivo, e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo, con CP_1 rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
***
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n°
55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a),
D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura complessiva del 15 (quindici)% a far data dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo CP_1 importo, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.700,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con CP_1 separato provvedimento.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 4 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)