TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 29 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 868/2024 R.G. (alla quale sono riuniti i procedimenti iscritti al n. 869/2024; al n. 870/2024 e al n. 871/2024 R.G.) e vertente
fra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Musacchio e dall'avv. Francesco Ciampa ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo difensore, in Potenza, alla A. Vespucci n. 24, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Gianfranco Vittori, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con distinti ricorsi, depositati il 20.03.2024 e ritualmente notificati, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso quattro ordinanze ingiunzione, tutte senza data e notificate il 19.02.2024, con le quali venivano comminate le sanzioni amministrative per la violazione, quale legale rappresentante della società dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. Controparte_2
12.9.1983 n. 463, e, in particolare, avverso: 1) l'ordinanza ingiunzione n. 01-
001590296 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 13.330,14, scaturente dall'atto di accertamento n. .6400.13.12.2018.0237732 del CP_1
13/12/2018 riferito all'anno 2016; 2) l'ordinanza ingiunzione n. 01-001933536 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 10.857,28, scaturente dall'atto di accertamento n. .6400.33.10.2019.0212425 del 23/10/2019 riferito CP_1 all'anno 2017; 3) l'ordinanza ingiunzione n. 01-001949170 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 22.964,76, scaturente dall'atto di accertamento n.
.6400.11.12.2023.0319983 del 05.11.2019 riferito all'anno 2018; 4) CP_1
l'ordinanza ingiunzione n. 01-000544414 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 712,25, scaturente dall'atto di accertamento n.
.6400.02.12.2021.0330499 del 02.12.2021 riferito all'anno 2019, CP_1
deducendone la illegittimità per essere intervenute dopo che , in CP_3
relazione alla prima ordinanza ingiunzione, in data 11.11.2016, 20.12.2016 e
12.10.2017; in relazione alla seconda ordinanza-ingiunzione, in data 25.03.2019, in relazione alla terza e alla quarta ordinanza-ingiunzione, in data 25.03.2019 e
05.08.2019, aveva accordato la rateizzazione degli importi portati dagli avvisi ai quali farebbero riferimento i suddetti atti di accertamento;
la illegittimità per avere l' , con provvedimento del 07.02.2019 Controparte_4
prot. 2019-ADERISC-0814069, aderito alla richiesta effettuata dalla società
di definizione agevolata del debito (c.d. rottamazione quater) che CP_2
prevede il pagamento della sola sorte capitale senza il pagamento delle sanzioni.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di annullare le ordinanze- ingiunzione opposte, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2 Si costituiva, in ciascuno dei giudizi, l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t. e domandava, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n.
150/2011 ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
in via principale, di respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; spese come per legge
Disposta la riunione dei quattro giudizi, in considerazione delle evidenti ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 29 maggio
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 01-
001590296; l'ordinanza ingiunzione n. 01-001933536, l'ordinanza ingiunzione n. 01-001949170 e l'ordinanza ingiunzione n. 01-000544414, con le quali veniva contestata la violazione, quale legale rappresentante della società CP_2
dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
[...]
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, e scaturenti, rispettivamente, dall'atto di accertamento n. .6400.13.12.2018.0237732 del 13/12/2018 riferito all'anno CP_1
2016; n. .6400.33.10.2019.0212425 del 23/10/2019 riferito all'anno 2017; CP_1
n. .6400.33.10.2019.0212425 del 23/10/2019 riferito all'anno 2017; n.: CP_1
3 .6400.05/11/2019.0220891 del 05/11/2019 riferito all'anno 2018 e n. CP_1
.6400.02.12.2021.0330499 del 02.12.2021 riferito all'anno 2019. CP_1
Secondo il disposto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del
01 settembre 2011: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Dalla documentazione in atti si evince che le ordinanze-ingiunzione risultano notificate ai sensi della legge n. 890/1982 in data 15 febbraio 2024 mentre le rispettive opposizioni risultano proposte con ricorso depositato il 20.03.2024 e, dunque, oltre il prescritto termine di trenta giorni scadente il 16 marzo 2024 e prorogato a lunedì 18 marzo 2024, in applicazione dell'art. 155, comma 5, c.p.c., attesa la natura di atto processuale svolto fuori udienza del presente ricorso.
Priva di fondamento appare l'operato disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento operata dal ricorrente, in conformità al costante orientamento della Suprema Corte che, al riguardo ha statuito: “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dall'agente postale (ove questi dichiara di aver eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890) se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 890 del 1982, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare
l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3065 del 01.03.2003).
4 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato espletamento di attività istruttoria e alla questione di rito avente carattere assorbente e risolutivo della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da di cui ai ricorsi riuniti Parte_1
depositati il 20.03.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.800,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
Potenza, 29 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
5