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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 9296 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti BELVINI LORENZO, BELVINI GENNARO e BELVINI
VINCENZA, presso il cui studio elett.te domicilia in Pozzuoli al Corso
Nicola Terracciano n. 28 giusta procura in calce all'atto di citazione,
PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio P.IVA_1
dell'avv. GALLO VELIA, elettivamente domiciliato in Marigliano, alla
Via Collegiata n. 26 presso il difensore avv. GALLO VELIA, giusta procura in atti,
PARTE OPPOSTA
Proc. n. 9296 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/03/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27/07/2021 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2057/2021 del
20/05/2021 reso dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento n.
2909/2021 R.G., notificato in data 17.06.2021, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 600.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio, eccependo: (I) l'inammissibilità della domanda monitoria, per carenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; (II)
l'infondatezza della stessa, dal momento che (a) nella scrittura di vendita del 29.12.2015 il cedente rilasciava quietanza di pagamento per la somma di euro 20.000,00, a ciò conseguendo che il residuo prezzo della vendita ammontava ad € 580.000,00; (b) erano stati tempestivamente denunciati alla i vizi rilevati della venduta Controparte_2
Novatel s.r.l., che tra l'altro diminuivano di una percentuale maggiore del 50% il valore della res; (c) il preteso credito richiesto con il decreto ingiuntivo opposto risultava estinto già nel 2016, in ragione del credito vantato dall'opponente nei confronti della per Controparte_3
€ 291.797,00, credito opponibile a alla Controparte_2
luce della fusione per incorporazione del 21.12.2016 della predetta con la Novatel s.r.l., con conseguente confusione di crediti e debiti delle due
Proc. n. 9296 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 12 società, circostanza questa che unitamente ai lamentati vizi determina l'insussistenza del credito fatto valere in via monitoria;
(d) che, “la
stante il riconosciuto minor valore della Controparte_2
Novatel s.r.l. e l'interesse a non vedere risolta la vendita della Novatel
s.r.l., ed alla rideterminazione in riduzione del prezzo della vendita della
Novatel s.r.l. in proporzione al minore valore della stessa maggiore del
50%, rimetteva/rinunciava alla richiesta nei confronti della sig.ra
della differenza tra quanto risultante pagato a saldo Parte_1
con la richiamata compensazione (del credito della sig.ra Pt_1
per € 291.797,00, a saldo del prezzo rideterminato per la
[...]
compravendita della Novatel s.r.l.) ed il prezzo che era stato
originariamente fissato con la scrittura di vendita del 29.12.2015, per i
cui vizi era stata proposta/chiesta la risoluzione del contratto o quantomeno una riduzione del prezzo maggiore del 50%”; (e) che, quindi, “la e la odierna opponente Controparte_2 Pt_1
concordavano, per effetto di quanto sopra, di estinguere ogni
[...]
reciproca pretesa di credito e debito”.
L'opponente ha quindi così concluso: “a) dichiarare, inammissibile oltre che improcedibile il ricorso per decreto ingiuntivo n. 2057/2021
reso nel procedimento n. 2909/2021 R.G. emesso il 19.05.2021 dal
Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice dott.ssa Maria Lucia
Esposito e pubblicato il 20.05.2021, notificato a mezzo Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Napoli Nord a mezzo racc.ta a.r. A.G.
78516589592-6 consegnata presso l'Ufficio Postale in data 17.06.2021 con il quale si ingiunge all'odierna opponente, il pagamento, in favore
Proc. n. 9296 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 12 del della somma di Parte_2
€ 600.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in € 870,00 per spese ed €
5440,00 per compenso oltre accessori. b) nel merito, rigettare la
domanda di pagamento così come formulata nei confronti della
opponente , perché infondata e pretestuosa in fatto ed Parte_1
in diritto oltre che non provata per tutti i motivi sopra esposti, e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2057/2021 reso nel procedimento n. 2909/2021 R.G. emesso il 19.05.2021 dal Tribunale di
Napoli Nord, in persona del Giudice dott.ssa Maria Lucia Esposito e
pubblicato il 20.05.2021, notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario del
Tribunale di Napoli Nord a mezzo racc.ta a.r. A.G. 78516589592-6 consegnata presso l'Ufficio Postale in data 17.06.2021 con il quale si ingiunge all'odierna opponente, il pagamento, in favore del
[...]
della somma di € 600.000,00 Parte_2
oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in € 870,00 per spese ed € 5440,00 per compenso oltre accessori. Il tutto con vittoria di spese e competenze
professionali del giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati per anticipo fattone”.
Si costituiva ritualmente in giudizio il
[...]
che, decisamente contestando gli avversi Controparte_1
assunti, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite, evidenziando: - che con sentenza n. 83 del 27 luglio 2018
è stato dichiarato il Fallimento della “ Parte_2 Parte_3
Proc. n. 9296 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 12 ; - che in forza di scrittura privata autenticata del 29.12.2015 , la CP_2
vendeva a le quote Controparte_2 Parte_1
societarie della Novatel S.r.l. a fronte del corrispettivo pattuito di €
600.000,00; - che tuttavia il prezzo della vendita non è mai stato corrisposto, ragion per cui è stato richiesto, ed ottenuto, il provvedimento monitorio in questa sede opposto (d.i. n. n. 2057/21 del
20.05.2021); - che non è provato il fatto estintivo, costituito dalla presunta inesistenza del diritto di credito, onde il decreto ingiuntivo opposto va confermato e munito di clausola di provvisoria esecuzione.
Denegata la provvisoria esecuzione, con ordinanza del 17/02/2022
venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e successivamente, attesa la sua natura documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione in occasione dell'udienza del 20/03/2025.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, è bene precisare che il giudizio di opposizione – che è
una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato
– non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante:
Proc. n. 9296 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 12 Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo
2008, n. 7821; Cass. civ., Sez. U., 7 luglio 1993, n. 7448).
In buona sostanza, quindi, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase monitoria, spettando invece all'opponente, convenuto in senso sostanziale, la prova dei fatti, impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa fatta valere in giudizio (si v., di recente, Cass., n. 14640/2018, Cass., n. 5071/2011 e
Cass., n. 5759/2009; cfr., ex multiis, Cass., n. 16340/2009; Cass., n.
12765/2007; Cass., n. 2421/2006; Cass., n. 24815/2005; Cass., n.
14556/2004; Cass., n. 17371/2003; Cass., Sez. Un., n. 7448/1993).
Resta dunque fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cass.
civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533 in Foro it. 2002, I, 770, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia
che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può
limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore
convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
Proc. n. 9296 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 12 l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Il criterio in questione non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, se per un verso il creditore-opponente che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, per altro verso l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio (da ultimo, Cass.
civ., sez. I, 02/09/2024, n. 23479).
Alla luce di tali principi di diritto va risolta la controversia in esame.
Ed invero, è incontestata l'esistenza tra le parti in causa di un contratto di cessione di quote del 29.12.2015 in forza del quale la a ceduto l'intera quota Parte_2
di partecipazione societaria in favore della , quale legale rapp.te Pt_1
di NOVATEL S.R.L., per un corrispettivo di euro 600.000,00 a dire dell'opposta mai corrisposto.
L'opponente ha tuttavia replicato che in forza dell'art. 1 del citato contratto si prevedeva che il prezzo di euro - euro 20.000,00 è stato versato “contestualmente alla sottoscrizione del presente atto dalla cessionaria alla cedente mediante un assegno bancario di pari importo
tratto in data odierna dalla cessionaria all'ordine della cedente con la
Proc. n. 9296 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 12 clausola di non trasferibilità sul conto corrente in essere presso
l'agenzia 6 di Napoli alla Via Santa Brigida nn. 47/49 della "Banca
della Campania S.p.A." portante il n. 0022881250-02; la cedente, come
rappresentata, ritira il suddetto assegno e del suddetto importo rilascia quietanza”.
Alla luce di tanto, ha quindi ritenuto non dovuta tale somma, alla luce della suddetta quietanza di pagamento.
In contrario, è stato tuttavia evidenziato che “il creditore che rilasci al
debitore dichiarazione di ricezione in pagamento di un assegno
bancario non circolare assevera, indipendentemente dall'utilizzo del
nomen quietanza, non il fatto dell'adempimento dell'obbligazione ma il mero fatto del ricevimento dell'assegno” (Cass. civ., sez. III,
22/01/2019, n. 1572 nonché Cass. civ., n. 18094/2015 in motivazione).
Nel caso, quindi, di pagamento effettuato mediante un comune assegno di conto corrente l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo poichè la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo.
La dichiarazione di ricezione del pagamento mediante assegno non documenta quindi l'adempimento dell'obbligazione, ma la mera circostanza della ricezione dell'assegno, dovendo l'effetto estintivo dell'obbligazione essere imputabile alla riscossione del medesimo assegno. Non si tratta, quindi, di quietanza in senso tecnico, la quale, ai sensi dell'art. 1199 c.c., è asseverazione del pagamento liberatorio (e tale non è quello del pagamento mediante comune assegno bancario), ma è
mera dichiarazione di scienza avente ad oggetto la ricezione
Proc. n. 9296 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 12 dell'assegno.
Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, la dichiarazione di quietanza contenuta nell'atto in questione non è sufficiente a dimostrare l'effettivo incasso delle somme da parte dell'opposta né, conseguentemente, l'adempimento parziale del contratto da parte dell'opponente, come ella vorrebbe far credere, il tutto al netto della questione della non opponibilità della quietanza rilasciata dalla società
“in bonis” nei confronti del fallimento intervenuto tempo dopo, e precisamente il 27/07/2018.
Peraltro, nel verbale di assemblea del 12.10.2016 (prodotto da parte opposta: all. 5) si legge, distintamente, che “ad oggi si sono verificati
alcuni fatti di particolare rilievo che hanno modificato e migliorato la
posizione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla
fusione consistenti nel credito di euro 600.000,00 (seicentomila virgola
zerozero) vantato nei confronti della cessionaria per effetto della
cessione da parte della società Parte_2
della quota di partecipazione al capitale sociale della
[...]
"NOVATEL S.R.L.", che ha altresì ingenerato una minusvalenza pari ad euro 900.000,00 (novecentomila virgola zerozero)” a riprova dunque dell'esistenza del debito, all'atto della fusione, azionato in via monitoria e di conseguenza dell'infondatezza delle eccezioni sollevate da parte opponente.
All'eccezione, poi, di mancata indicazione del credito nel bilancio di esercizio, il fallimento ha evidenziato come, nel predetto bilancio al
31.12.2026, è indicato nella Sezione “C) Attivo circolante” e alla voce
Proc. n. 9296 /2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 12 “II Crediti - 5-quater) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo”
l'importo complessivo di euro 1.113.311,00, nel quale è quindi confluito anche il credito in esame.
Alla luce di tale quadro probatorio, univoco, e dell'allegazione dell'altrui inadempimento, il debitore non è riuscito a provare il fatto estintivo, limitandosi ad allegare un (non ben precisato) minor valore delle quote compravendute in quanto affette da presunti vizi, che hanno indotto la società a cedente a diminuirne proporzionalmente il prezzo
(circostanza, questa, del tutto sfornita di prova) nonché di un pregresso debito vantato dalla opponente nei confronti dell'opposta rimasto del tutto indimostrato e, peraltro, sconfessato dalla documentazione probatoria di parte avversa, come si è visto.
E' rimasta, quindi, del tutto indimostrata l'eccezione sollevata da parte opponente relativa all'avvenuta estinzione del credito per compensazione.
In conclusione, parte opposta ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio credito;
di contro i fatti estintivi impeditivi e modificati dedotti dall'opponente sono del tutto generici sotto il profilo della necessaria allegazione prima ancora che sotto quello probatorio e sono rimasti,
comunque, indimostrati.
Pertanto, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza di e sono Parte_1
liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i.,
Proc. n. 9296 /2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 12 parametri minimi (alla luce della non complessità delle questioni trattate e del valore della controversia prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento) per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad euro 1.000.000,00, esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Pt_1
contro il
[...] Controparte_1
così provvede:
[...]
1) Rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2057/2021 del
20/05/2021 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della parte opposta che qui si liquidano in euro 7.831,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. GALLO
VELIA.
Così deciso in Aversa il 12/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
Proc. n. 9296 /2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 12 come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 9296 /2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 12