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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7418/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7418-17 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili TRA
(c.f. nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f. Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(SA) alla via Quercia Grossa 17, rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Cornetta, (c.f.
) come da procura in atti CodiceFiscale_3
Attrice
Contro
(c.f. ), nato ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4 residente in [...] alla C. da Senarca e residente ad LA NT (Sa) alla Contrada Senarca, 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Esposito Marco come da procura in atti
Convenuto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 07/11/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il Sig. è proprietario e possessore esclusivo di un fondo rustico sito in agro Parte_1 del Comune di LA NT (SA) alla c. da Senarca, censito in NCT al foglio 18 particella n.178, di natura uliveto, ed esteso per are 28 e centiare 95 (come da dichiarazione di successione n.481 volume 9990 del 23/04/2013). Gli odierni attori, il sig. e la sig.ra , sono comproprietari e Parte_1 Parte_2 composseditori, in pari quota, del fondo rustico sito in agro del Comune di LA NT (SA) alla c. da Senarca, censito in NCT al foglio 18 particella n.154, di natura pagina 1 di 8 uliveto, ed esteso per are 68 e centiare 17 (giusta dichiarazione di successione n.481 volume 9990 del 23/04/2013 e atto di compravendita per notaio del Persona_1
25/11/2005 repertorio 45412). Detti fondi confinano per un lato (sul versante ovest – nord ovest) con i fondi rustici di proprietà e posseduti dal convenuto, sig. e censiti in catasto terreni Controparte_1 del comune di LA NT (SA) al Foglio 18, particelle 735, 801 e 802. Nella seconda metà del mese di marzo del 2017, il sig. Controparte_1 commissionava alla società “ , corrente in Campagna (SA) alla via Parte_3
Stassano Inferiore, l'installazione di una recinzione in rete metallica zincata di circa 205 metri lineari di lunghezza, costituita da tubolari in ferro del diametro di 60 mm, posti ad un interasse di circa m.1,90 circa l'uno dall'altro, di altezza media di circa m.2,00, ed all'interno della quale venivano ricavati n. 3 cancelli pedonali (il primo ed il secondo di larghezza pari a cm. 87, ed il terzo di cm. 90). Tale recinzione, rispetto al confine catastale (giacché sussiste incertezza di carattere oggettivo, per l'inesistenza di alcun confine di fatto ed il possesso promiscuo delle parti in contesa) ricade, affermano gli attori, per tutta la sua lunghezza all'interno dei fondi di loro proprietà e, più precisamente, per metri lineari 62,37 all'interno della particella n.178 (occupando un'area di metri quadri 350) e metri lineari 142,63 nella particella n. 154 (occupando un'area di metri quadri 405). Espone parte attrice che tale opera, nella sua attuale allocazione, non corrisponde a quella indicata nella SCIA assunta al numero di protocollo n.1937 del 17/02/2017 del Comune di LA NT (SA), a firma del Sig. (direttore dei Controparte_1 lavori Geom. ), ed esibita agli agenti della Polizia Municipale del CP_2
Comune di LA NT (SA) in occasione del sopralluogo eseguito in data 20/03/2017 (mentre era in corso la realizzazione dell'opera). La recinzione presenterebbe inoltre n.3 cancelli pedonali che consentono l'eaccesso all'interno dei fondi di proprietà e posseduti dagli attori, che con nota raccomandata del 30/05/2017 hanno richiesto, invano, la rimozione delle opere, attesa la loro mancata indicazione nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) del 17/02/2017, considerata la loro mancata allocazione sulla effettiva linea di confine catastale (giacché non sono ricavabili, dagli atti di proprietà e dai luoghi, chiari elementi di identificazione di altri confini) e la presenza di n.3 accessi pedonali. Gli attori lamentano che il convenuto non provvedeva alla rimozione dell'opera commissionata. Dunque, in data 28/07/2017, questi ultimi notificano atto di citazione esperendo domanda di regolamento di confini nei confronti del convenuto per contestare lo sconfinamento realizzato mediante l'installazione della descritta recinzione e chiedendo la condanna alla riduzione in pristino del pregresso stato dei luoghi mediante rimozione della recinzione stessa in quanto ritenuta allocata interamente o comunque in larga parte sul terreno di proprietà attorea, con ordine di rilascio della porzione di terreno occupata. In punto di diritto, gli attori evidenziavano che l'azione reale di regolamento di confini contiene implicitamente quella personale di apposizione dei termini, quale pretesa pagina 2 di 8 accessoria e consequenziale, quando manchi un confine certo e determinato e difettino anche i segni esteriori dello stesso. Concludendo, gli attori evocavano in giudizio il sig. per ottenere una Controparte_1 pronuncia volta ad accertare e definire la esatta linea di confine esistente tra i fondi censiti in NCT del Comune di LA NT (SA) al foglio 18 particelle 178 e 154 di proprietà degli attori e quelli confinanti identificati dalle particelle 735, 801 e 802, ordinando l'apposizione di termini lapidei sulla stessa;
condannare il convenuto a rimuovere a propria cura e spese la recinzione in rete metallica zincata di circa 205 metri lineari di lunghezza, costituita da tubolari in ferro del diametro di 60 mm, posti ad un interasse di circa m.1,90 circa l'uno dall'altro, di altezza media di circa m.2,00, all'interno della quale venivano ricavati n. 3 cancelli pedonali (il primo ed il secondo di larghezza pari a cm. 87, ed il terzo di cm. 90), perché installata all'interno dei fondi degli attori, con ordine di rilascio in loro favore dell'area superficiale occupata;
in via subordinata, nel caso in cui la recinzione dovesse risultare allocata tutta o in parte sulla esatta linea di confine accertata in via giudiziale, condannare il convenuto ad eliminare e rimuovere i tre cancelli pedonali ricavati all'interno della recinzione. Il tutto con vittoria delle spese e compensi di lite, liquidati ex d.m. 55/2014, oltre accessori. In data 07/05/2018, si costituiva in giudizio il sig. eccependo, in Controparte_1 primis, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art 5 comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e chiedendo al giudice di assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. Nel merito, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda affermando di aver apposto la rete metallica a confine tra i fondi nel pieno rispetto dei confini storicamente delineati, tenendo conto degli eventi naturali occorsi nel tempo e di aver provveduto nell'immediato a rimuovere i tre cancelli oggetto del contendere allocati sulla linea di confine. Infatti, nella memoria ex art 183 c.p.c. I termine, gli attori chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di eliminazione, all'interno della recinzione, di n. 3 cancelli pedonali (il primo ed il secondo di larghezza pari a cm. 87, ed il terzo di cm. 90), poiché il convenuto aveva provveduto a rimuoverli nelle more del giudizio.
Parte convenuta chiariva che la linea di confine è rappresentata storicamente da una scarpata molto accentuata, che nel tempo, ha consolidato il limite tra le due proprietà. Essa ha rappresentato un ostacolo naturale tra le stesse impedendo l'accesso in entrambi i sensi. Detto confine naturale è stato modificato da un esteso movimento franoso che lo ha investito per quasi tutta la sua lunghezza con diversa incidenza sul pendio. Dunque, il sig. , nel recintare il proprio fondo, a confine con la proprietà del signor CP_1
ha collocato i pali di sostegno della rete metallica in corrispondenza del Parte_1 ciglio della scarpata così come storicamente definito. Asseriva, in conseguenza dei descritti eventi franosi che ascriveva anche alla omessa manutenzione e cura dei fondi attorei, di aver subito ingenti danni. Spiegava che la frana si è sviluppata in terreni di pagina 3 di 8 copertura di natura prevalentemente limo-argillosa che poggiano su un substrato caratterizzato da litotipi arenacei in strati deformati con intercalazioni di argille grigio- biancastre appartenenti alla formazione di LA NT. I terreni di copertura derivano dal disfacimento dei terreni del substrato per azione degli agenti atmosferici. In questo modo si formavano dei regosuoli che successivamente vengono erosi e risedimentati lungo il pendio sottoforma di coltri colluviali. Le coltri colluviali, in particolari condizioni di forte e prolungata piovosità, sono soggette a smottamenti e a franamenti per infiltrazione delle acque piovane. Il fronte del dissesto si presenta molto ampio, per estensione, quale fenomeno di colata lenta in terra, che coinvolge modesti spessori di terreno e le cui cause sono da ricondurre a fattori predisponenti (natura litologica argillosa dei terreni allentati in superficie) e scatenanti (consistenti apporti di acqua piovana che hanno imbibito la coltre di terreno più superficiale appesantendola e, quindi, incrementando la componente della gravità parallela al pendio che presenta di per se una forte acclività). L'imbibizione comporta anche la riduzione delle resistenze interne del terreno attraverso fenomeni di rammollimento conseguenti all'aumento delle tensioni neutre. Il fenomeno franoso presenta caratteri morfo evolutivi che fanno prevedere un allargamento verso monte della nicchia per arretramento ma, soprattutto, l'instabilità del cumulo di frana attuale, in concomitanza di forti piogge, può ulteriormente plasticizzarsi fino a fluidificare ed invadere ulteriormente come flusso fangoso la proprietà Tale zona si colloca nella proprietà del signor er un CP_1 Pt_1 fronte pari quasi all'intera lunghezza della linea di confine, trasversale al pendio. Come riscontrato dal sopralluogo del tecnico di parte i danni sono più accentuati sulla parte destra del versante, guardando verso valle, ed interessano la vegetazione in posto con sradicamento soprattutto di piante di quercia ed essenze vegetali. Aggiungeva che la rimozione delle cause, che a seguito della frana minacciano la proprietà obbligano l'attore ad adeguati interventi per mitigare e contenere il CP_1 rischio. Con ordinanza del 30/09/2019, veniva nominato come CTU il geometra Per_2
con l'incarico di determinare il confine tra i fondi per cui è causa dal titolo di
[...] provenienza e dai dati catastali, nonché da qualsiasi altro elemento utile all'occorrenza e verificare se sia stato operato sconfinamento ad opera dei convenuti. In caso di risposta positiva al quesito di cui sopra, dire, anche mediante rappresentazione grafica, di quanto vi sia stato tale sconfinamento e le opere per ripristinare lo stato dei luoghi, quantificandone i costi. All'udienza del 13/01/2020 veniva conferito incarico e il 27/06/2020 il consulente depositava la perizia finale. All'esito del deposito della relazione tecnica da parte del consulente d'ufficio nominato, e appurato che due dei terreni posti a confine delle proprietà attoree (più segnatamente le particelle 802 e 735 del fg. 18 del Comune di LA NT) non risultavano formalmente intestati al convenuto (ciò alla data dei rilievi eseguiti Controparte_1 dal CTU), si ordinava la chiamata in giudizio dei proprietari delle particelle n. 802 e 735 del fg. 18. Tuttavia, dalle verifiche ipocatastali, emergeva che queste ultime erano state pagina 4 di 8 acquistate, nelle more del giudizio, dal medesimo Sig. (che ne Controparte_1 deteneva plausibilmente il possesso all'epoca dei fatti denunciati, attesa la paternità dell'esecuzione delle opere contestate). Con ordinanza del 11/12/2023, si onerava parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari delle particelle n. 802 e 735 in quanto non coinvolti nella controversia. Gli attori provvedevano quindi a notificargli la chiamata in giudizio ordinata dal giudice, anche quale proprietario dei fondi suddetti censiti ai numeri di particelle 802 e 735 del foglio 18 del Comune di LA NT (SA) e, all'esito, veniva attivato nuovo ed ulteriore procedimento di mediazione, al quale il Sig. partecipava Controparte_1 personalmente (anche quale proprietario sopravvenuto delle particelle 802 e 735 del fg. 18). Quest'ultimo si concludeva in data 13/02/2024, con un verbale negativo per il mancato raggiungimento di un accordo. All'esito di tale integrazione, in data 07/11/2024, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. L'art. 950 del Codice civile prevede che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Tale azione, caratterizzata dalla realità, mira a far cessare una situazione di incertezza in ordine alla determinazione dei confini. Il legislatore, intende, con tale disposizione, positivizzare una disciplina che permetta una determinazione certa dell'ampiezza dei terreni;
se l'attore non dà alcuna prova, va giudizialmente determinato un confine definito, potendo, in via sussidiaria, fare riferimento alle mappe catastali. Per costante giurisprudenza, la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità- dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest'ultima è dipendente dalla prima, sicché l'accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda. Nella fattispecie, considerato l'elevato tecnicismo delle questioni emerse dagli atti di causa, non ci si può discostare dai rilievi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio. Il CTU individuava con esattezza i fondi interessati dalla realizzazione della recinzione metallica da parte del Sig. . Trattasi delle particelle 178 e 154 del fg. Controparte_1
18 del Comune di LA NT (SA), di proprietà dei Sigg. che Parte_4 subivano “uno sconfinamento della recinzione ai danni – appunto - delle particelle 178 e 154 di parte attrice lungo tutto il confine con la particella 801 (di parte convenuta) e le particelle 802 e 735 (di parti non presenti nella procedura). Tale sconfinamento per una lunghezza di 210,00 ml circa nella proprietà di parte attrice, ha interessato una superficie totale di mq. 776,12 circa. Per la rimozione della stessa recinzione è stato calcolato un importo pari a € 2.475,00. Al quesito n. 2 in cui si chiedeva al consulente di verificare se fosse stato operato uno sconfinamento ad opera dei convenuti, questi esponeva che, eseguito il rilievo della recinzione metallica lunga ml. 220,00 circa e avendo effettuato delle ulteriori verifiche pagina 5 di 8 estraendo i tipi di frazionamento citati nelle memorie ex art. 183 VI c.p.c. II termine di parte convenuta, presenti nel fascicolo di causa si è potuto verificare che le particelle derivate 735, 801 e 802 avevano superficie nominale ovvero che i confini delle stesse non erano stati rilevati completamente, considerando inoltre che il confine oggetto della contesa risulta essere corrispondente a quello riportato sulla mappa d'impianto, confermando che la stessa mappa rimane l'unico elemento attendibile per verificare l'esatta posizione del confine, per cui è stato sovrapposto il rilievo della recinzione alla mappa d'impianto. Da tale sovrapposizione è emerso uno sconfinamento della recinzione ai danni delle particelle 178 e 154 di parte attrice. Il CTU individuava, in conclusione, uno sconfinamento che emergeva lungo il confine della 154 di ml. 145 circa per una superficie pari a mq. 421,21. Dove la larghezza massima di sconfinamento risulta di mt. 5,50 circa in corrispondenza del punto 15 del rilievo, mentre la larghezza minima risulta essere di 90 cm circa in corrispondenza del punto 12 del rilievo. Risultava, poi, lungo il confine della 178 uno sconfinamento di ml. 65 circa per una superficie pari a mq. 354,91. Dove la larghezza massima di sconfinamento risulta di mt. 14,00 circa in corrispondenza dei punti 7 e 8 del rilievo, mentre la larghezza minima risulta essere di 45 cm circa in corrispondenza dei punti 8 e 9 del rilievo. In ultima analisi, scrive l'esperto, lo sconfinamento dal rilievo effettuato è risultato lungo tutta la lunghezza della recinzione per complessivi ml. 210,00 e ad una superficie totale di mq. 776,12 circa, ai danni della proprietà di parte attrice. Per la rimozione della stessa recinzione è stato calcolato un importo pari a € 2.475,00 In relazione al calcolo della rimozione della recinzione, quest'ultima veniva effettuata considerando la voce U.10.030.040 del Prezzario LL.PP. 2018 CP_3 CP_4 ossia: U.10.030.040.a: rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali
[...]
e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Il dott. si pronunciava anche in merito alla SCIA a firma del sig. Per_2 CP_1
citata nella comparsa di costituzione e risposta e assunta al numero di
[...] protocollo n.1937 del 17/02/2017 del Comune di LA NT (SA). Esponeva, a tal riguardo, che non era stata riscontrata corrispondenza tra i grafici rappresentanti la posizione della recinzione in fase di progetto e l'attuale posizione della recinzione oggetto di causa. Per tutti questi motivi in accoglimento della domanda attorea va dichiarata la esatta linea di confine esistente tra i fondi censiti in NCT del Comune di LA NT (SA) al foglio 18 particelle 178 e 154 di proprietà degli attori e quelli confinanti del convenuto identificati nelle particelle 801, 802 e 735 del fg. 18 del Comune di LA NT (SA), facendo proprie le conclusioni assunte dal CTU ordinando altresì l'apposizione di termini lapidei sulla linea di confine così individuata.
pagina 6 di 8 Va condannato il convenuto a rimuovere, a propria cura e spese, la recinzione in rete metallica zincata di metri lineari 210 di lunghezza, costituita da tubolari in ferro del diametro di 60 mm, posti ad un interasse di circa m.1,90 circa l'uno dall'altro, di altezza media di circa m.2,00, perché installata all'interno dei fondi degli attori, con ordine di rilascio in loro favore dell'area superficiale indebitamente occupata pari a mq. 776,12 circa. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di eliminazione, all'interno della recinzione, di n. 3 cancelli pedonali (il primo ed il secondo di larghezza pari a cm. 87, ed il terzo di cm. 90), poiché il convenuto ha provveduto a rimuoverli nelle more del giudizio. Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea dichiara la esatta linea di confine esistente tra i fondi censiti in NCT del Comune di LA NT (SA) al foglio 18 particelle 178 e 154 di proprietà degli attori e quelli confinanti del convenuto identificati nelle particelle 801, 802 e 735 del fg. 18 del Comune di LA NT (SA), facendo proprie le conclusioni assunte dal CTU e ordina l'apposizione di termini lapidei sulla linea di confine così individuata;
- condanna il convenuto a rimuovere, a propria cura e spese, la recinzione in rete metallica zincata di metri lineari 210 di lunghezza, costituita da tubolari in ferro del diametro di 60 mm, posti ad un interasse di circa m.1,90 circa l'uno dall'altro, di altezza media di circa m.2,00, perché installata all'interno dei fondi degli attori;
- ordina il rilascio in favore degli attori dell'area superficiale indebitamente occupata pari a mq. 776,12 circa;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di eliminazione, all'interno della recinzione, di n. 3 cancelli pedonali (il primo ed il secondo di larghezza pari a cm. 87, ed il terzo di cm. 90);
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 5.077,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge con attribuzione in favore del difensore antistatario
- pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta pari alla totale somma di € 2327,03 già in precedenza e separatamente liquidata al dott. . Persona_2
Salerno 11 feb. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G. n. 7418-17 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili TRA
(c.f. nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (c.f. Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
(SA) alla via Quercia Grossa 17, rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Cornetta, (c.f.
) come da procura in atti CodiceFiscale_3
Attrice
Contro
(c.f. ), nato ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4 residente in [...] alla C. da Senarca e residente ad LA NT (Sa) alla Contrada Senarca, 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Esposito Marco come da procura in atti
Convenuto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 07/11/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Il Sig. è proprietario e possessore esclusivo di un fondo rustico sito in agro Parte_1 del Comune di LA NT (SA) alla c. da Senarca, censito in NCT al foglio 18 particella n.178, di natura uliveto, ed esteso per are 28 e centiare 95 (come da dichiarazione di successione n.481 volume 9990 del 23/04/2013). Gli odierni attori, il sig. e la sig.ra , sono comproprietari e Parte_1 Parte_2 composseditori, in pari quota, del fondo rustico sito in agro del Comune di LA NT (SA) alla c. da Senarca, censito in NCT al foglio 18 particella n.154, di natura pagina 1 di 8 uliveto, ed esteso per are 68 e centiare 17 (giusta dichiarazione di successione n.481 volume 9990 del 23/04/2013 e atto di compravendita per notaio del Persona_1
25/11/2005 repertorio 45412). Detti fondi confinano per un lato (sul versante ovest – nord ovest) con i fondi rustici di proprietà e posseduti dal convenuto, sig. e censiti in catasto terreni Controparte_1 del comune di LA NT (SA) al Foglio 18, particelle 735, 801 e 802. Nella seconda metà del mese di marzo del 2017, il sig. Controparte_1 commissionava alla società “ , corrente in Campagna (SA) alla via Parte_3
Stassano Inferiore, l'installazione di una recinzione in rete metallica zincata di circa 205 metri lineari di lunghezza, costituita da tubolari in ferro del diametro di 60 mm, posti ad un interasse di circa m.1,90 circa l'uno dall'altro, di altezza media di circa m.2,00, ed all'interno della quale venivano ricavati n. 3 cancelli pedonali (il primo ed il secondo di larghezza pari a cm. 87, ed il terzo di cm. 90). Tale recinzione, rispetto al confine catastale (giacché sussiste incertezza di carattere oggettivo, per l'inesistenza di alcun confine di fatto ed il possesso promiscuo delle parti in contesa) ricade, affermano gli attori, per tutta la sua lunghezza all'interno dei fondi di loro proprietà e, più precisamente, per metri lineari 62,37 all'interno della particella n.178 (occupando un'area di metri quadri 350) e metri lineari 142,63 nella particella n. 154 (occupando un'area di metri quadri 405). Espone parte attrice che tale opera, nella sua attuale allocazione, non corrisponde a quella indicata nella SCIA assunta al numero di protocollo n.1937 del 17/02/2017 del Comune di LA NT (SA), a firma del Sig. (direttore dei Controparte_1 lavori Geom. ), ed esibita agli agenti della Polizia Municipale del CP_2
Comune di LA NT (SA) in occasione del sopralluogo eseguito in data 20/03/2017 (mentre era in corso la realizzazione dell'opera). La recinzione presenterebbe inoltre n.3 cancelli pedonali che consentono l'eaccesso all'interno dei fondi di proprietà e posseduti dagli attori, che con nota raccomandata del 30/05/2017 hanno richiesto, invano, la rimozione delle opere, attesa la loro mancata indicazione nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) del 17/02/2017, considerata la loro mancata allocazione sulla effettiva linea di confine catastale (giacché non sono ricavabili, dagli atti di proprietà e dai luoghi, chiari elementi di identificazione di altri confini) e la presenza di n.3 accessi pedonali. Gli attori lamentano che il convenuto non provvedeva alla rimozione dell'opera commissionata. Dunque, in data 28/07/2017, questi ultimi notificano atto di citazione esperendo domanda di regolamento di confini nei confronti del convenuto per contestare lo sconfinamento realizzato mediante l'installazione della descritta recinzione e chiedendo la condanna alla riduzione in pristino del pregresso stato dei luoghi mediante rimozione della recinzione stessa in quanto ritenuta allocata interamente o comunque in larga parte sul terreno di proprietà attorea, con ordine di rilascio della porzione di terreno occupata. In punto di diritto, gli attori evidenziavano che l'azione reale di regolamento di confini contiene implicitamente quella personale di apposizione dei termini, quale pretesa pagina 2 di 8 accessoria e consequenziale, quando manchi un confine certo e determinato e difettino anche i segni esteriori dello stesso. Concludendo, gli attori evocavano in giudizio il sig. per ottenere una Controparte_1 pronuncia volta ad accertare e definire la esatta linea di confine esistente tra i fondi censiti in NCT del Comune di LA NT (SA) al foglio 18 particelle 178 e 154 di proprietà degli attori e quelli confinanti identificati dalle particelle 735, 801 e 802, ordinando l'apposizione di termini lapidei sulla stessa;
condannare il convenuto a rimuovere a propria cura e spese la recinzione in rete metallica zincata di circa 205 metri lineari di lunghezza, costituita da tubolari in ferro del diametro di 60 mm, posti ad un interasse di circa m.1,90 circa l'uno dall'altro, di altezza media di circa m.2,00, all'interno della quale venivano ricavati n. 3 cancelli pedonali (il primo ed il secondo di larghezza pari a cm. 87, ed il terzo di cm. 90), perché installata all'interno dei fondi degli attori, con ordine di rilascio in loro favore dell'area superficiale occupata;
in via subordinata, nel caso in cui la recinzione dovesse risultare allocata tutta o in parte sulla esatta linea di confine accertata in via giudiziale, condannare il convenuto ad eliminare e rimuovere i tre cancelli pedonali ricavati all'interno della recinzione. Il tutto con vittoria delle spese e compensi di lite, liquidati ex d.m. 55/2014, oltre accessori. In data 07/05/2018, si costituiva in giudizio il sig. eccependo, in Controparte_1 primis, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art 5 comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e chiedendo al giudice di assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. Nel merito, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda affermando di aver apposto la rete metallica a confine tra i fondi nel pieno rispetto dei confini storicamente delineati, tenendo conto degli eventi naturali occorsi nel tempo e di aver provveduto nell'immediato a rimuovere i tre cancelli oggetto del contendere allocati sulla linea di confine. Infatti, nella memoria ex art 183 c.p.c. I termine, gli attori chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di eliminazione, all'interno della recinzione, di n. 3 cancelli pedonali (il primo ed il secondo di larghezza pari a cm. 87, ed il terzo di cm. 90), poiché il convenuto aveva provveduto a rimuoverli nelle more del giudizio.
Parte convenuta chiariva che la linea di confine è rappresentata storicamente da una scarpata molto accentuata, che nel tempo, ha consolidato il limite tra le due proprietà. Essa ha rappresentato un ostacolo naturale tra le stesse impedendo l'accesso in entrambi i sensi. Detto confine naturale è stato modificato da un esteso movimento franoso che lo ha investito per quasi tutta la sua lunghezza con diversa incidenza sul pendio. Dunque, il sig. , nel recintare il proprio fondo, a confine con la proprietà del signor CP_1
ha collocato i pali di sostegno della rete metallica in corrispondenza del Parte_1 ciglio della scarpata così come storicamente definito. Asseriva, in conseguenza dei descritti eventi franosi che ascriveva anche alla omessa manutenzione e cura dei fondi attorei, di aver subito ingenti danni. Spiegava che la frana si è sviluppata in terreni di pagina 3 di 8 copertura di natura prevalentemente limo-argillosa che poggiano su un substrato caratterizzato da litotipi arenacei in strati deformati con intercalazioni di argille grigio- biancastre appartenenti alla formazione di LA NT. I terreni di copertura derivano dal disfacimento dei terreni del substrato per azione degli agenti atmosferici. In questo modo si formavano dei regosuoli che successivamente vengono erosi e risedimentati lungo il pendio sottoforma di coltri colluviali. Le coltri colluviali, in particolari condizioni di forte e prolungata piovosità, sono soggette a smottamenti e a franamenti per infiltrazione delle acque piovane. Il fronte del dissesto si presenta molto ampio, per estensione, quale fenomeno di colata lenta in terra, che coinvolge modesti spessori di terreno e le cui cause sono da ricondurre a fattori predisponenti (natura litologica argillosa dei terreni allentati in superficie) e scatenanti (consistenti apporti di acqua piovana che hanno imbibito la coltre di terreno più superficiale appesantendola e, quindi, incrementando la componente della gravità parallela al pendio che presenta di per se una forte acclività). L'imbibizione comporta anche la riduzione delle resistenze interne del terreno attraverso fenomeni di rammollimento conseguenti all'aumento delle tensioni neutre. Il fenomeno franoso presenta caratteri morfo evolutivi che fanno prevedere un allargamento verso monte della nicchia per arretramento ma, soprattutto, l'instabilità del cumulo di frana attuale, in concomitanza di forti piogge, può ulteriormente plasticizzarsi fino a fluidificare ed invadere ulteriormente come flusso fangoso la proprietà Tale zona si colloca nella proprietà del signor er un CP_1 Pt_1 fronte pari quasi all'intera lunghezza della linea di confine, trasversale al pendio. Come riscontrato dal sopralluogo del tecnico di parte i danni sono più accentuati sulla parte destra del versante, guardando verso valle, ed interessano la vegetazione in posto con sradicamento soprattutto di piante di quercia ed essenze vegetali. Aggiungeva che la rimozione delle cause, che a seguito della frana minacciano la proprietà obbligano l'attore ad adeguati interventi per mitigare e contenere il CP_1 rischio. Con ordinanza del 30/09/2019, veniva nominato come CTU il geometra Per_2
con l'incarico di determinare il confine tra i fondi per cui è causa dal titolo di
[...] provenienza e dai dati catastali, nonché da qualsiasi altro elemento utile all'occorrenza e verificare se sia stato operato sconfinamento ad opera dei convenuti. In caso di risposta positiva al quesito di cui sopra, dire, anche mediante rappresentazione grafica, di quanto vi sia stato tale sconfinamento e le opere per ripristinare lo stato dei luoghi, quantificandone i costi. All'udienza del 13/01/2020 veniva conferito incarico e il 27/06/2020 il consulente depositava la perizia finale. All'esito del deposito della relazione tecnica da parte del consulente d'ufficio nominato, e appurato che due dei terreni posti a confine delle proprietà attoree (più segnatamente le particelle 802 e 735 del fg. 18 del Comune di LA NT) non risultavano formalmente intestati al convenuto (ciò alla data dei rilievi eseguiti Controparte_1 dal CTU), si ordinava la chiamata in giudizio dei proprietari delle particelle n. 802 e 735 del fg. 18. Tuttavia, dalle verifiche ipocatastali, emergeva che queste ultime erano state pagina 4 di 8 acquistate, nelle more del giudizio, dal medesimo Sig. (che ne Controparte_1 deteneva plausibilmente il possesso all'epoca dei fatti denunciati, attesa la paternità dell'esecuzione delle opere contestate). Con ordinanza del 11/12/2023, si onerava parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari delle particelle n. 802 e 735 in quanto non coinvolti nella controversia. Gli attori provvedevano quindi a notificargli la chiamata in giudizio ordinata dal giudice, anche quale proprietario dei fondi suddetti censiti ai numeri di particelle 802 e 735 del foglio 18 del Comune di LA NT (SA) e, all'esito, veniva attivato nuovo ed ulteriore procedimento di mediazione, al quale il Sig. partecipava Controparte_1 personalmente (anche quale proprietario sopravvenuto delle particelle 802 e 735 del fg. 18). Quest'ultimo si concludeva in data 13/02/2024, con un verbale negativo per il mancato raggiungimento di un accordo. All'esito di tale integrazione, in data 07/11/2024, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. L'art. 950 del Codice civile prevede che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Tale azione, caratterizzata dalla realità, mira a far cessare una situazione di incertezza in ordine alla determinazione dei confini. Il legislatore, intende, con tale disposizione, positivizzare una disciplina che permetta una determinazione certa dell'ampiezza dei terreni;
se l'attore non dà alcuna prova, va giudizialmente determinato un confine definito, potendo, in via sussidiaria, fare riferimento alle mappe catastali. Per costante giurisprudenza, la domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità- dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest'ultima è dipendente dalla prima, sicché l'accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente l'accoglimento o il rigetto della seconda. Nella fattispecie, considerato l'elevato tecnicismo delle questioni emerse dagli atti di causa, non ci si può discostare dai rilievi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio. Il CTU individuava con esattezza i fondi interessati dalla realizzazione della recinzione metallica da parte del Sig. . Trattasi delle particelle 178 e 154 del fg. Controparte_1
18 del Comune di LA NT (SA), di proprietà dei Sigg. che Parte_4 subivano “uno sconfinamento della recinzione ai danni – appunto - delle particelle 178 e 154 di parte attrice lungo tutto il confine con la particella 801 (di parte convenuta) e le particelle 802 e 735 (di parti non presenti nella procedura). Tale sconfinamento per una lunghezza di 210,00 ml circa nella proprietà di parte attrice, ha interessato una superficie totale di mq. 776,12 circa. Per la rimozione della stessa recinzione è stato calcolato un importo pari a € 2.475,00. Al quesito n. 2 in cui si chiedeva al consulente di verificare se fosse stato operato uno sconfinamento ad opera dei convenuti, questi esponeva che, eseguito il rilievo della recinzione metallica lunga ml. 220,00 circa e avendo effettuato delle ulteriori verifiche pagina 5 di 8 estraendo i tipi di frazionamento citati nelle memorie ex art. 183 VI c.p.c. II termine di parte convenuta, presenti nel fascicolo di causa si è potuto verificare che le particelle derivate 735, 801 e 802 avevano superficie nominale ovvero che i confini delle stesse non erano stati rilevati completamente, considerando inoltre che il confine oggetto della contesa risulta essere corrispondente a quello riportato sulla mappa d'impianto, confermando che la stessa mappa rimane l'unico elemento attendibile per verificare l'esatta posizione del confine, per cui è stato sovrapposto il rilievo della recinzione alla mappa d'impianto. Da tale sovrapposizione è emerso uno sconfinamento della recinzione ai danni delle particelle 178 e 154 di parte attrice. Il CTU individuava, in conclusione, uno sconfinamento che emergeva lungo il confine della 154 di ml. 145 circa per una superficie pari a mq. 421,21. Dove la larghezza massima di sconfinamento risulta di mt. 5,50 circa in corrispondenza del punto 15 del rilievo, mentre la larghezza minima risulta essere di 90 cm circa in corrispondenza del punto 12 del rilievo. Risultava, poi, lungo il confine della 178 uno sconfinamento di ml. 65 circa per una superficie pari a mq. 354,91. Dove la larghezza massima di sconfinamento risulta di mt. 14,00 circa in corrispondenza dei punti 7 e 8 del rilievo, mentre la larghezza minima risulta essere di 45 cm circa in corrispondenza dei punti 8 e 9 del rilievo. In ultima analisi, scrive l'esperto, lo sconfinamento dal rilievo effettuato è risultato lungo tutta la lunghezza della recinzione per complessivi ml. 210,00 e ad una superficie totale di mq. 776,12 circa, ai danni della proprietà di parte attrice. Per la rimozione della stessa recinzione è stato calcolato un importo pari a € 2.475,00 In relazione al calcolo della rimozione della recinzione, quest'ultima veniva effettuata considerando la voce U.10.030.040 del Prezzario LL.PP. 2018 CP_3 CP_4 ossia: U.10.030.040.a: rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali
[...]
e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Il dott. si pronunciava anche in merito alla SCIA a firma del sig. Per_2 CP_1
citata nella comparsa di costituzione e risposta e assunta al numero di
[...] protocollo n.1937 del 17/02/2017 del Comune di LA NT (SA). Esponeva, a tal riguardo, che non era stata riscontrata corrispondenza tra i grafici rappresentanti la posizione della recinzione in fase di progetto e l'attuale posizione della recinzione oggetto di causa. Per tutti questi motivi in accoglimento della domanda attorea va dichiarata la esatta linea di confine esistente tra i fondi censiti in NCT del Comune di LA NT (SA) al foglio 18 particelle 178 e 154 di proprietà degli attori e quelli confinanti del convenuto identificati nelle particelle 801, 802 e 735 del fg. 18 del Comune di LA NT (SA), facendo proprie le conclusioni assunte dal CTU ordinando altresì l'apposizione di termini lapidei sulla linea di confine così individuata.
pagina 6 di 8 Va condannato il convenuto a rimuovere, a propria cura e spese, la recinzione in rete metallica zincata di metri lineari 210 di lunghezza, costituita da tubolari in ferro del diametro di 60 mm, posti ad un interasse di circa m.1,90 circa l'uno dall'altro, di altezza media di circa m.2,00, perché installata all'interno dei fondi degli attori, con ordine di rilascio in loro favore dell'area superficiale indebitamente occupata pari a mq. 776,12 circa. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di eliminazione, all'interno della recinzione, di n. 3 cancelli pedonali (il primo ed il secondo di larghezza pari a cm. 87, ed il terzo di cm. 90), poiché il convenuto ha provveduto a rimuoverli nelle more del giudizio. Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea dichiara la esatta linea di confine esistente tra i fondi censiti in NCT del Comune di LA NT (SA) al foglio 18 particelle 178 e 154 di proprietà degli attori e quelli confinanti del convenuto identificati nelle particelle 801, 802 e 735 del fg. 18 del Comune di LA NT (SA), facendo proprie le conclusioni assunte dal CTU e ordina l'apposizione di termini lapidei sulla linea di confine così individuata;
- condanna il convenuto a rimuovere, a propria cura e spese, la recinzione in rete metallica zincata di metri lineari 210 di lunghezza, costituita da tubolari in ferro del diametro di 60 mm, posti ad un interasse di circa m.1,90 circa l'uno dall'altro, di altezza media di circa m.2,00, perché installata all'interno dei fondi degli attori;
- ordina il rilascio in favore degli attori dell'area superficiale indebitamente occupata pari a mq. 776,12 circa;
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di eliminazione, all'interno della recinzione, di n. 3 cancelli pedonali (il primo ed il secondo di larghezza pari a cm. 87, ed il terzo di cm. 90);
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 5.077,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge con attribuzione in favore del difensore antistatario
- pone le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta pari alla totale somma di € 2327,03 già in precedenza e separatamente liquidata al dott. . Persona_2
Salerno 11 feb. 25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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