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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/11/2024, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.527/2023 RGN
TRA
quale procuratore di e Parte_1 Per_1 Parte_2 [...] rappresentato e difeso dall'avv.Salvatore Coletta ed Parte_3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Katia Nola sito in
Sala Consilina (SA) alla via Mezzacapo n.61- appellante
E in persona del curatore – appellato contumace Controparte_1
E in persona del lrpt- appellata contumace CP_2
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.798/2022
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 14/12/22 e non notificata. SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente in via principale che fosse riconosciuta la legittimazione di , quale procuratore di Parte_1 Controparte_3
e di ad agire in surroga del diritto
[...] Parte_3
d'opzione vantato dalla nei confronti della ed avente CP_1 CP_2
ad oggetto le due unità immobiliari oggetto di contratto, in modo che i predetti immobili entrassero nel fallimento e potessero essere oggetto d'azione diretta da parte dello stesso;
in via subordinata Parte_1
chiedeva che fosse dichiarato nullo il contratto intercorso tra Pt_1
e la con conseguente reintegrazione del proprietario
[...] CP_4
nella titolarità del fondo;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva di condannare le due società convenute in solido tra loro a corrispondere in favore dell'appellante la somma concordata di € 200.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da deprezzamento della moneta, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento negoziale conseguente all'illecita condotta posta in essere, il tutto con vittoria delle spese. Gli appellati ricevevano la notifica dell'atto di appello e non si costituivano divenendo contumaci.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 7 dicembre 2023
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 3 ottobre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 10 ottobre 2024 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 3 ottobre 2024 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
quale procuratore di e Parte_1 Controparte_3
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_3
Vallo della Lucania le società e esponendo CP_4 CP_2
che: aveva stipulato, nella suddetta qualità, in data 10/1/2007 con la un preliminare di compravendita mediante il quale cedeva la CP_4
proprietà del terreno sito nel Comune di Ascea (SA) in catasto terreni al fg. 1, particelle 504 e 505, con riserva del diritto di costituire atto di vincolo urbanistico a favore del predetto Comune, al prezzo pattuito di
€ 50.000,00 da corrispondere al momento della stipula del definitivo;
sempre con la stessa società aveva stipulato in pari data un ulteriore contratto preliminare di compravendita mediante il quale la CP_4
prometteva di vendere a l' appartamento interno n. 5, sito Parte_1
al piano terra, e l'appartamento interno n.10, sito al primo piano,
nonché 4 posti auto al prezzo di € 50.000,00 da corrispondere al momento della stipula del rogito notarile;
in data 7/1/2007, quale proprietario dei predetti appartamenti conferiva alla CP_4
mandato a venderli per un importo di € 100.000,00 ciascuno e al netto di tutte le spese, autorizzando la stessa società ad incassare il prezzo della vendita e a corrisponderlo entro e non oltre il 31/6/2008; la rilasciava una fideiussione a garanzia del preliminare di CP_4
compravendita di € 200.000,00; veniva a sapere Parte_1
casualmente che la aveva trasferito la proprietà del terreno e CP_4
del diritto a edificare alla società nel frattempo gli CP_2
immobili erano stati edificati sulla base del provvedimento autorizzatorio del Comune di Ascea n. 13775 del 5/5/2007 e, pertanto,
la era inadempiente. CP_4
Concludeva, quindi, chiedendo in via principale che fosse dichiarato il trasferimento a favore dei suoi rappresentati della proprietà degli appartamenti interni n. 5 e n. 10, in catasto terreni al f.
1, particelle 504 e 505 e in subordine che le convenute fossero condannate, in solido tra loro, a corrispondere a favore dei suoi rappresentati € 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
La si costituiva confermando tutti gli impegni assunti CP_4
con gli attori e precisava che aveva affidato i lavori di edificazione alla e che aveva convenuto il trasferimento a favore della CP_2
predetta società o a persona da nominare dei due appartamenti da trasferire a e l'opzione di venderli a terzi per € Parte_1
200.000,00.
La si costituiva eccependo che aveva stipulato il CP_2
27/4/2007 un atto di compravendita con la divenendo CP_4
proprietaria della consistenza immobiliare sita in Ascea (SA), al catasto terreni al fg. 1 part. 504 e part.505, e che la predetta contraente,
essendosi riservata la proprietà degli appartamenti di cui agli interni n.5 e n.10, avrebbe potuto adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell'attore.
La causa veniva interrotta in data 21/11/2014 per il fallimento della CP_4 A seguito della riassunzione la controversia andava in decisione all'udienza del 7/10/21 con la concessione dei termini, ma veniva rimessa sul ruolo per chiarire i rapporti tra le parti in seguito alla dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava improcedibile la domanda nei confronti del fallimento della rigettava la CP_4
domanda nei confronti della e compensava integralmente CP_2
le spese di lite.
Il Giudice di primo grado rilevava che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le azioni di accertamento di un credito,
di rivendicazione e restituzione di beni mobili o immobili proposte nei confronti del fallimento erano devolute alla competenza esclusiva del giudice delegato, per cui le relative domande proposte nel giudizio ordinario di cognizione dovevano essere dichiarate d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, inammissibili o improcedibili, a seconda che il fallimento fosse stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio. Nel caso di specie si era concretizzata la seconda ipotesi poiché il fallimento era intervenuto in corso di causa e, quindi , la domanda era improcedibile.
Il Tribunale, inoltre, rigettava per infondatezza la domanda attorea proposta nei confronti della società e in ogni caso CP_2
precisava che non poteva individuare il presupposto del titolo della responsabilità invocata dall'attore nei suoi confronti, non essendo stato prodotto l'atto pubblico di trasferimento alla stessa della consistenza immobiliare, ma il solo contratto di opzione a titolo oneroso intercorso tra le convenute il 27/4/2007.
, nella qualità di procuratore, ha presentato appello Parte_1
avverso la sentenza in questione deducendo i seguenti motivi:
non era corretta la pronuncia di improcedibilità, perchè il principio di diritto applicato dal giudice di prime cure non giustificava il mancato esame della domanda risarcitoria subordinata;
in ogni caso la sua domanda principale inizialmente aveva natura di accertamento dell'obbligo di trasferimento delle unità immobiliari ancora non esistenti, ma, poi, si era evoluta, nelle more del giudizio in virtù della loro realizzazione, nella diversa domanda di surrogazione nel diritto d'opzione vantato dalla verso la CP_4 CP_2
era priva di rilievo la contestazione del suo mancato insinuarsi nel fallimento della in quanto, non essendo state le unità CP_4
immobiliari in oggetto nella disponibilità della società fallita, ma solo oggetto di un diritto di opzione mai esercitato, mancava qualsivoglia titolo utile a rivendicare la proprietà e/oil diritto creditorio e, quindi, ad insinuarsi nel passivo del fallimento;
l'ingresso dei due immobili nel fallimento, comunque, non escludeva il suo interesse ad agire poiché non poteva applicarsi l'art. 72 l. fall. in virtù della sua tempestiva trascrizione dell'originale domanda giudiziale ex art. 2931 cc;
quanto al rigetto della domanda nei confronti della CP_2
evidenziava che il trasferimento a suo favore da parte della CP_4
delle particelle 504 e 505 non era mai stato oggetto di contestazione dalle due controparti durante l'intero giudizio;
in ogni caso esibiva l'atto mancante, richiamando a sostegno di tale allegazione la sent.
Cass.n.37220/21; infine, insisteva nell'accoglimento della domanda di risarcimento proposta in primo grado in via subordinata.
L'appello infondato e come tale va rigettato.
L'appellante non può insistere nell'accoglimento della subordinata, ovvero della domanda di risarcimento.
Tale domanda è stata proposta come azione di risarcimento conseguente ad un inadempimento contrattuale.
L'improcedibilità della domanda di adempimento ex art.2932 cc a seguito del sopravvenuta fallimento della convenuta società CP_1
(cfr.sent.Cass.n.24156/2018; sent.Cass.n.6196/2020) non consente di decidere sul dedotto inadempimento che giustificherebbe l'azione di risarcimento.
Neanche può essere valutata la domanda del quale Pt_1
domanda surrogatoria;
invero tale mutatio libelli è stata posta in essere dall'appellante nella comparsa conclusionale in primo grado ovvero tardivamente e, comunque, in una fase nella quale tale modifica non era consentita (cfr.sent.Cass.n.98/2016).
Le argomentazioni in tema di impossibilità di insinuazione e in tema di trascrizione della domanda sono state proposte tardivamente in primo grado solo nella comparsa conclusionale e, quindi, non possono essere riproposte in appello.
Quanto alla società il Tribunale ha rigettato la CP_2
domanda per infondatezza e sul punto non vi è censura da parte dell'appellante.
Proprio per questo non è dirimente il fatto che la mancata allegazione dell'atto di compravendita quale fatto costitutivo della domanda avanzata nei confronti della poteva essere CP_2
superata sulla base del principio di non contestazione.
In ogni caso il ha esibito per la prima volta in appello il Pt_1
predetto atto e a sostegno ha richiamato la sent. Cass.n.37220 /2021,
che in realtà è inconferente rispetto al presente giudizio in quanto si fonda sul concetto di indispensabilità del documento esibito per la prima volta in appello, indispensabilità prevista nei procedimenti di appello anteriori alla riforma del 2012 (l.n.134/2012).
Nulla per le spese per la contumacia delle parti appellate.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 23 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.527/2023 RGN
TRA
quale procuratore di e Parte_1 Per_1 Parte_2 [...] rappresentato e difeso dall'avv.Salvatore Coletta ed Parte_3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Katia Nola sito in
Sala Consilina (SA) alla via Mezzacapo n.61- appellante
E in persona del curatore – appellato contumace Controparte_1
E in persona del lrpt- appellata contumace CP_2
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.798/2022
del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata il 14/12/22 e non notificata. SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente in via principale che fosse riconosciuta la legittimazione di , quale procuratore di Parte_1 Controparte_3
e di ad agire in surroga del diritto
[...] Parte_3
d'opzione vantato dalla nei confronti della ed avente CP_1 CP_2
ad oggetto le due unità immobiliari oggetto di contratto, in modo che i predetti immobili entrassero nel fallimento e potessero essere oggetto d'azione diretta da parte dello stesso;
in via subordinata Parte_1
chiedeva che fosse dichiarato nullo il contratto intercorso tra Pt_1
e la con conseguente reintegrazione del proprietario
[...] CP_4
nella titolarità del fondo;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva di condannare le due società convenute in solido tra loro a corrispondere in favore dell'appellante la somma concordata di € 200.000,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da deprezzamento della moneta, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento negoziale conseguente all'illecita condotta posta in essere, il tutto con vittoria delle spese. Gli appellati ricevevano la notifica dell'atto di appello e non si costituivano divenendo contumaci.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 7 dicembre 2023
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 3 ottobre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 10 ottobre 2024 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 3 ottobre 2024 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
quale procuratore di e Parte_1 Controparte_3
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parte_3
Vallo della Lucania le società e esponendo CP_4 CP_2
che: aveva stipulato, nella suddetta qualità, in data 10/1/2007 con la un preliminare di compravendita mediante il quale cedeva la CP_4
proprietà del terreno sito nel Comune di Ascea (SA) in catasto terreni al fg. 1, particelle 504 e 505, con riserva del diritto di costituire atto di vincolo urbanistico a favore del predetto Comune, al prezzo pattuito di
€ 50.000,00 da corrispondere al momento della stipula del definitivo;
sempre con la stessa società aveva stipulato in pari data un ulteriore contratto preliminare di compravendita mediante il quale la CP_4
prometteva di vendere a l' appartamento interno n. 5, sito Parte_1
al piano terra, e l'appartamento interno n.10, sito al primo piano,
nonché 4 posti auto al prezzo di € 50.000,00 da corrispondere al momento della stipula del rogito notarile;
in data 7/1/2007, quale proprietario dei predetti appartamenti conferiva alla CP_4
mandato a venderli per un importo di € 100.000,00 ciascuno e al netto di tutte le spese, autorizzando la stessa società ad incassare il prezzo della vendita e a corrisponderlo entro e non oltre il 31/6/2008; la rilasciava una fideiussione a garanzia del preliminare di CP_4
compravendita di € 200.000,00; veniva a sapere Parte_1
casualmente che la aveva trasferito la proprietà del terreno e CP_4
del diritto a edificare alla società nel frattempo gli CP_2
immobili erano stati edificati sulla base del provvedimento autorizzatorio del Comune di Ascea n. 13775 del 5/5/2007 e, pertanto,
la era inadempiente. CP_4
Concludeva, quindi, chiedendo in via principale che fosse dichiarato il trasferimento a favore dei suoi rappresentati della proprietà degli appartamenti interni n. 5 e n. 10, in catasto terreni al f.
1, particelle 504 e 505 e in subordine che le convenute fossero condannate, in solido tra loro, a corrispondere a favore dei suoi rappresentati € 200.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
La si costituiva confermando tutti gli impegni assunti CP_4
con gli attori e precisava che aveva affidato i lavori di edificazione alla e che aveva convenuto il trasferimento a favore della CP_2
predetta società o a persona da nominare dei due appartamenti da trasferire a e l'opzione di venderli a terzi per € Parte_1
200.000,00.
La si costituiva eccependo che aveva stipulato il CP_2
27/4/2007 un atto di compravendita con la divenendo CP_4
proprietaria della consistenza immobiliare sita in Ascea (SA), al catasto terreni al fg. 1 part. 504 e part.505, e che la predetta contraente,
essendosi riservata la proprietà degli appartamenti di cui agli interni n.5 e n.10, avrebbe potuto adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dell'attore.
La causa veniva interrotta in data 21/11/2014 per il fallimento della CP_4 A seguito della riassunzione la controversia andava in decisione all'udienza del 7/10/21 con la concessione dei termini, ma veniva rimessa sul ruolo per chiarire i rapporti tra le parti in seguito alla dichiarazione di fallimento.
Il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava improcedibile la domanda nei confronti del fallimento della rigettava la CP_4
domanda nei confronti della e compensava integralmente CP_2
le spese di lite.
Il Giudice di primo grado rilevava che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le azioni di accertamento di un credito,
di rivendicazione e restituzione di beni mobili o immobili proposte nei confronti del fallimento erano devolute alla competenza esclusiva del giudice delegato, per cui le relative domande proposte nel giudizio ordinario di cognizione dovevano essere dichiarate d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, inammissibili o improcedibili, a seconda che il fallimento fosse stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio. Nel caso di specie si era concretizzata la seconda ipotesi poiché il fallimento era intervenuto in corso di causa e, quindi , la domanda era improcedibile.
Il Tribunale, inoltre, rigettava per infondatezza la domanda attorea proposta nei confronti della società e in ogni caso CP_2
precisava che non poteva individuare il presupposto del titolo della responsabilità invocata dall'attore nei suoi confronti, non essendo stato prodotto l'atto pubblico di trasferimento alla stessa della consistenza immobiliare, ma il solo contratto di opzione a titolo oneroso intercorso tra le convenute il 27/4/2007.
, nella qualità di procuratore, ha presentato appello Parte_1
avverso la sentenza in questione deducendo i seguenti motivi:
non era corretta la pronuncia di improcedibilità, perchè il principio di diritto applicato dal giudice di prime cure non giustificava il mancato esame della domanda risarcitoria subordinata;
in ogni caso la sua domanda principale inizialmente aveva natura di accertamento dell'obbligo di trasferimento delle unità immobiliari ancora non esistenti, ma, poi, si era evoluta, nelle more del giudizio in virtù della loro realizzazione, nella diversa domanda di surrogazione nel diritto d'opzione vantato dalla verso la CP_4 CP_2
era priva di rilievo la contestazione del suo mancato insinuarsi nel fallimento della in quanto, non essendo state le unità CP_4
immobiliari in oggetto nella disponibilità della società fallita, ma solo oggetto di un diritto di opzione mai esercitato, mancava qualsivoglia titolo utile a rivendicare la proprietà e/oil diritto creditorio e, quindi, ad insinuarsi nel passivo del fallimento;
l'ingresso dei due immobili nel fallimento, comunque, non escludeva il suo interesse ad agire poiché non poteva applicarsi l'art. 72 l. fall. in virtù della sua tempestiva trascrizione dell'originale domanda giudiziale ex art. 2931 cc;
quanto al rigetto della domanda nei confronti della CP_2
evidenziava che il trasferimento a suo favore da parte della CP_4
delle particelle 504 e 505 non era mai stato oggetto di contestazione dalle due controparti durante l'intero giudizio;
in ogni caso esibiva l'atto mancante, richiamando a sostegno di tale allegazione la sent.
Cass.n.37220/21; infine, insisteva nell'accoglimento della domanda di risarcimento proposta in primo grado in via subordinata.
L'appello infondato e come tale va rigettato.
L'appellante non può insistere nell'accoglimento della subordinata, ovvero della domanda di risarcimento.
Tale domanda è stata proposta come azione di risarcimento conseguente ad un inadempimento contrattuale.
L'improcedibilità della domanda di adempimento ex art.2932 cc a seguito del sopravvenuta fallimento della convenuta società CP_1
(cfr.sent.Cass.n.24156/2018; sent.Cass.n.6196/2020) non consente di decidere sul dedotto inadempimento che giustificherebbe l'azione di risarcimento.
Neanche può essere valutata la domanda del quale Pt_1
domanda surrogatoria;
invero tale mutatio libelli è stata posta in essere dall'appellante nella comparsa conclusionale in primo grado ovvero tardivamente e, comunque, in una fase nella quale tale modifica non era consentita (cfr.sent.Cass.n.98/2016).
Le argomentazioni in tema di impossibilità di insinuazione e in tema di trascrizione della domanda sono state proposte tardivamente in primo grado solo nella comparsa conclusionale e, quindi, non possono essere riproposte in appello.
Quanto alla società il Tribunale ha rigettato la CP_2
domanda per infondatezza e sul punto non vi è censura da parte dell'appellante.
Proprio per questo non è dirimente il fatto che la mancata allegazione dell'atto di compravendita quale fatto costitutivo della domanda avanzata nei confronti della poteva essere CP_2
superata sulla base del principio di non contestazione.
In ogni caso il ha esibito per la prima volta in appello il Pt_1
predetto atto e a sostegno ha richiamato la sent. Cass.n.37220 /2021,
che in realtà è inconferente rispetto al presente giudizio in quanto si fonda sul concetto di indispensabilità del documento esibito per la prima volta in appello, indispensabilità prevista nei procedimenti di appello anteriori alla riforma del 2012 (l.n.134/2012).
Nulla per le spese per la contumacia delle parti appellate.
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 23 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci