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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 19123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19123 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39173 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 , vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. BORRACCESI ALESSANDRO Parte_1
per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. CHIOVELLI PAOLA per Controparte_1
procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 5572/2023 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il ricorrente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di: “… a) confermare definitivamente le statuizioni della sentenza n. 5572/2023, pubblicata il 05.04.2023, per quanto concerne la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 3 giugno 2000, trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di Roma al numero di Atto 00322, Parte 2, Serie A03, Anno
2000; b) confermare che le figlie coabitino, in maniera equa, come dalle stesse scelto e preferito, ER presso l'abitazione materna e con il padre presso la dimora della nonna paterna in Roma, Per_2
Via Benedetto Croce n. 97, fino a quando il SI. non disporrà di una diversa soluzione Parte_1 abitativa;
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra d) Controparte_1 disporre che ciascuno dei genitori provveda alle esigenze della GL che coabita stabilmente con l'uno e l'altro, con obbligo di ciascuno di contribuire alle spese straordinarie relative ad entrambe le figlie nella misura del 50%, nel rispetto dei criteri e con le modalità indicate dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Tribunale Ordinario di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, con l'obbligo di fornire l'uno all'altro copia della documentazione attestante gli esborsi effettuati;
e) confermare l'obbligo del padre di versamento di un assegno dell'importo di 250,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della GL , da rivalutarsi annualmente secondo ER gli indici ISTAT e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, così come stabilito dal Giudice in sede di emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
f) in considerazione dell'avvenuto rigetto dei due ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. proposti dalla resistente in carenza assoluta dei relativi presupposti di legge, condannare la SI.ra al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
delle relative spese legali;
g) con vittoria di spese, onorari di giudizio e accessori di legge”.
La resistente ha concluso riportandosi alle note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.4.2021, chiedendo: “A. sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in via non definitiva sullo status, avendo precisato dianzi che la resistente non intende addivenire ad alcuna riconciliazione con l'ex coniuge. Sulle domande accessorie e in via riconvenzionale B. rigettare ogni richiesta formulata dal ricorrente;
C. assegnazione della casa familiare alla moglie ove saranno collocate le figlie, (maggiorenne) e , ancora non autonome economicamente, dando atto Per_2 ER che il marito se ne è già allontanato con il consenso della moglie all'epoca della separazione e avendo asportato ogni effetto e bene personale;
D. in via riconvenzionale, contributo paterno per € 500,00
(Cinquecento/00) da versare entro il 5 (Cinque) di ogni mese, somma indicizzata a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , ancora non autonome economicamente;
E. onere Per_2 ER paterno delle spese scolastiche e mediche al 100% ( ; le altre spese straordinarie al 50% Persona_3
( tra i genitori secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Roma ed il Consiglio Persona_4 dell'Ordine degli Avvocati di Roma e che le parti dichiarano di conoscere;
F. si chiede che il SInor
ripristini sui conti correnti delle figlie le somme dallo stesso prelevate senza il Parte_1 consenso della SInora (come spiegato diffusamente nella memoria difensiva) e Controparte_1 originariamente accantonate in favore di e nonché provveda alla apertura di un conto Per_2 ER corrente intestato alla minorenne con firma congiunta di entrambi i genitori e obbligo di fornire ER gli estratti conto alla SInora con cadenza mensile. In tema di 709 ter cpc Si Controparte_1 chiede, sin da ora, l'ammonimento con conseguenze risarcitorie da liquidarsi rimettendosi ai criteri equitativi del Tribunale, circa le condotte mantenute dal SInor relativamente Parte_1 alle circostanze predette come sopra dianzi evidenziato”.
Quanto alle figlie e , va premesso che, nelle more del giudizio, entrambe sono ER Per_2
divenute maggiorenni e pertanto nulla va disposto in merito al loro affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori.
Va invece confermata in via definitiva la assegnazione della ex casa coniugale alla moglie come richiesto da entrambe le parti, atteso che presso tale abitazione continua a vivere con la madre la GL , economicamente non autosufficiente, al pari della sorella maggiore ER
(circostanza incontestata).
Riguardo alle statuizioni economiche, va premesso che, in data 1.6.2022, a seguito della disposta audizione delle figlie, sono stati assunti i seguenti provvedimenti urgenti:
“rilevato che la frequentazione tra il padre e la GL minore è allo stato interrotta e che il ER tentativo di avviare, nella fase presidenziale, un percorso di mediazione familiare non ha avuto esito, atteso che la struttura (“La Cura del Girasole”) a cui le parti si sono rivolte ha attestato che è stata effettuata solo una valutazione diagnostica sulla minore (non inviata al Tribunale, benchè ER richiesta, sul presupposto, invero contestato dalle parti, di un intervenuto accordo di non utilizzazione in ambito legale del lavoro espletato), all'esito della quale, secondo quanto si legge nella nota a firma prof. n data 27.10.21, era stata indicata una terapia individuale e una terapia Per_5 familiare dei due nuclei alternati, a cui non sarebbe stato dato alcun riscontro dai genitori (che hanno invece dichiarato in udienza di aver comunicato la propria adesione, pur riferendo del rifiuto di
); rilevato che il difensore della resistente ha rappresentato che c'è stato un inizio di terapia ER subito arrestatosi in quanto la psicologa ha ravvisato la non mediabilità delle parti;
rilevato, pertanto, che non è possibile attribuire il fallimento del suddetto tentativo di avviare un percorso terapeutico all'asserita condotta ostativa del ricorrente, fondante l'ulteriore istanza della resistente ex art. 709 ter cpc in data 3.8.2021, di cui non si ravvisano, perciò, i presupposti, così come non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della precedente istanza ex art. 709 ter cpc, siccome fondantesi per lo più su condotte ascritte al antecedenti alla separazione consensuale e risalenti nel tempo Parte_1
(come la dedotta sottrazione da parte del padre, dallo stesso contestata, di somme giacenti sui conti delle figlie), talune delle quali, peraltro, individuate quale causa di danno esistenziale subito dalla resistente e perciò non riconducibile al paradigma di cui all'art. 709 ter cpc (ma alla più generale fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2043 cc, relativamente alla quale la giurisprudenza di legittimità esclude il simultaneus processus con il giudizio di divorzio), fermo restando che sulle domande risarcitorie dovrà decidere in via definitiva il Collegio in sede di sentenza;
rilevata la inammissibilità della domanda della resistente (peraltro non legittimata per la GL ormai maggiorenne) di Per_2 ripristino sui conti intestati alle figlie delle somme asseritamente sottratte dal padre, trattandosi di domanda esulante dal thema decidendum del divorzio in ragione del divieto del simultaneus processus con domande restitutorie e/risarcitorie, soggette al rito ordinario (vedi, tra le altre, Cass. civ.
6660/2001, 11828/2009, 18870/14); rilevato che, stante la maggiore età della GL , nulla Per_2 può essere disposto in merito all'affidamento e al collocamento della stessa, la quale vive in prevalenza presso il padre, avendo dichiarato all'udienza del 20.5.2021 di vivere presso di lui sino al venerdì alle
18.30 circa e di spostarsi dalla madre nel fine settimana sino alle 21.30, aggiungendo di trovarsi bene con tale modalità di frequentazione, praticata da circa due anni ed invero confermata dalla stessa nella mail (in atti) inviata al in data 20.7.2021, nella quale tra l'altro CP_1 Parte_2 ribadisce che convive con lei dal venerdì alla domenica, sicchè non v'è motivo di ritenere che Per_2 tale situazione si sia modificata;
rilevato, quanto alla GL minore , che la madre ha dichiarato ER di volere che la ragazza riprenda il rapporto con il padre e che entrambe le parti hanno chiesto all'ultima udienza che il Servizio sociale prenda in carico la minore al fine di porre in essere tutte le attività necessarie a riattivare detto rapporto, sicchè, considerata l'età della minore (ormai diciassettenne) e la conseguente non coercibilità della frequentazione paterna, va disposto che il
Servizio attivi, avvalendosi anche delle strutture specialistiche della ASL competente (TSMREE), tutti gli interventi utili a consentire il superamento delle emerse problematiche padre-GL, supportandoli entrambi, al fine di consentire agli stessi di riprendere la frequentazione, nei tempi e modi tra loro concordati, considerata l'età della GL;
rilevato che, alla luce della manifestata volontà di entrambi i genitori di favorire la riattivazione del rapporto padre-GL ed apparendo i profili problematici di tale rapporto per lo più da ricondursi sia alle intemperanze adolescenziali della ragazza sia alla rigidità dello stile educativo paterno e più in generale alla difficoltà di una serena e costruttiva comunicazione tra i due (la sorella a tal proposito ha dichiarato: “Io penso che Per_2 questa rottura tra i due sia esagerata: lei dovrebbe essere più accondiscendente verso papà che comunque vuole il suo bene”), non si ravvisa, allo stato, considerato anche il disposto intervento del
Servizio, la necessità di derogare al paradigma normativo dell'affido condiviso;
rilevato che, in ragione della sopravvenuta interruzione della frequentazione padre-GL e della conseguente impossibilità per il padre di contribuire al mantenimento di in via diretta - considerato il maggior reddito ER del (che negli anni di imposta 2019, 2018 e 2017 ha dichiarato redditi netti Parte_1 rispettivamente pari a 59.000 euro circa, a 47.600 euro circa e a 47.000 euro circa, a fronte dei redditi netti pari a 20.000,00 euro circa, a 21.700,00 euro circa e 20.700,00 euro circa dichiarati dalla negli anni di imposta 2020, 2019 e 2018) e valutati il patrimonio immobiliare e mobiliare CP_1 delle parti (la resistente è titolare di un portafoglio di investimenti per un controvalore di circa
104.000 euro al gennaio 2021 e il ricorrente di un deposito titoli del controvalore di 12.000 euro circa al dicembre 2020, di una polizza del valore di 43.000,00 euro circa all'aprile 2020 e di un fondo pensione del valore di 17.000 euro circa al dicembre 2019) – va posto a carico del padre, gravato da un mutuo prima casa con rata mensile di 460,00 euro, un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della GL , dell'importo di 250,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente ER secondo gli indici Istat, a decorrere dall'aprile 2021 (mese successivo alla domanda della , CP_1 mentre ciascun genitore continuerà a provvedere al mantenimento diretto della GL nei Per_2 periodi di rispettiva permanenza con la stessa, ferma restando la partecipazione dei genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie per entrambe le figlie come già concordate in sede di separazione
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970; in via provvisoria ed urgente, a modifica delle vigenti condizioni di separazione, dispone che il Servizio sociale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza della minore attivi, avvalendosi anche delle strutture specialistiche della ER
ASL competente (TSMREE), tutti gli interventi utili a consentire il superamento delle emerse problematiche padre-GL, supportandoli entrambi, al fine di consentire agli stessi di riprendere la frequentazione, nei tempi e modi tra loro concordati;
pone a carico del padre un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della GL , dell'importo di 250,00 euro mensili, da rivalutarsi ER annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dall'aprile 2021, mentre ciascun genitore continuerà a provvedere al mantenimento diretto della GL
nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa, ferma restando la partecipazione dei Per_2 genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie per entrambe le figlie come già concordate in sede di separazione;
rigetta i ricorsi ex art. 709 ter cpc proposti dalla nomina Giudice CP_1
Istruttore sé stessa;
…”.
Ciò posto, non essendovi elementi per assumere modificata la situazione di fatto riferita dalle figlie nella fase presidenziale, va ritenuta la perdurante coabitazione con il padre della GL , con frequentazione della madre nei soli fine settimana, e la perdurante Per_2
coabitazione con la madre della GL , che non risulta aver ripreso la frequentazione ER con il padre.
Dagli atti sono emerse le seguenti situazioni reddituali e patrimoniali delle parti.
Il , promotore finanziario per conto di IWBANK, ha dichiarato negli anni di Parte_1 imposta 2021, 2022 e 2023 redditi netti rispettivamente pari a circa 76.000 euro, a circa 82.000 euro e a circa 74.000 euro ed è inoltre titolare di due depositi titoli con saldi rispettivi di circa
43.000 euro e di circa 86.000 euro all'11.1.2024 e di un fondo pensione con saldo pari a circa
33.000 euro al 31.12.2023 (vedi dichiarazione sostitutiva in data 12.1.2024). E' titolare della quota del 18,50% di un locale commerciale in Roma locato ad un canone di circa 500,00 euro mensili. Non è più onerato della rata di mutuo di 460 euro mensili ed ha ricavato dalla vendita della casa in Roma via Amsterdam 75, la somma di 140.000 euro circa, al netto dell'importo impiegato per l'estinzione del mutuo (vedi dichiarazione sostitutiva sopra citata).
La , impiegata presso la , ha dichiarato negli anni di CP_1 Controparte_2 imposta 2021, 2022 e 2023 redditi netti rispettivamente pari a circa 20.000 euro, a circa 23.000 euro e a circa 29.000 euro (vedi mod. 730/22 e mod. 7030/23 e buste paga del 2023). E' proprietaria della casa di abitazione e, per la quota di 1/6 di un appartamento in Roma abitato dalla madre, nonchè della nuda proprietà di un immobile in Marina di Cerveteri. E' titolare di prodotti finanziari di investimento e assicurativi per circa 77.000 euro e di giacenze di conto corrente pari a circa 2.500 euro (vedi situazione patrimoniale al CP_3
31.12.2022). Ciò posto, valutate comparativamente le complessive situazioni economiche delle parti e la persistente sperequazione in favore del ricorrente, considerati i ristretti tempi di permanenza della GL presso la madre e la interruzione della frequentazione tra Per_2 la GL ed il padre (che pertanto non può più contribuire in via diretta al suo ER
mantenimento), considerato che nelle conclusioni rassegnate la resistente ha insistito nella originaria domanda di un assegno complessivo di mantenimento di 500 euro mensili per entrambe le figlie (e pertanto di 250 euro mensili per la quota da ascriversi alla GL , ER
ormai del pari maggiorenne), va confermato a carico del padre, a far data dalla mensilità di aprile 2021 (immediatamente successiva alla domanda della , modificativa delle CP_1
condizioni di separazione, che non prevedevano alcun assegno di mantenimento per le figlie a carico dei genitori), un assegno quale contributo al mantenimento della sola GL
, da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese, dell'importo di ER
250,00 euro mensili, oltre Istat maturato e maturando, stabilendosi che ciascun genitore continuerà, invece, a provvedere al mantenimento diretto della GL nei periodi Per_2 di rispettiva permanenza con la stessa, fermo restando l'obbligo di contribuzione di entrambi i genitori alle spese straordinarie per le figlie nella misura del 50% ciascuno come già concordate in sede di separazione.
Va infine dichiarata la inammissibilità della domanda formulata dalla resistente di
“ripristino” in favore delle figlie delle somme asseritamente prelevate dal Parte_3 senza il consenso materno e accantonate in costanza di coniugio in favore delle predette, in quanto esulante dal thema decidendum del divorzio, in cui è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie), non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 cpc consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ.
6660/2001, 11828/2009, 18870/14), evidenziandosi, comunque, il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della , essendo entrambe le figlie ormai maggiorenni. CP_1
Stante la maggiore età delle figlie, va altresì dichiarata la inammissibilità della istanza ex art. 709 ter cpc reiterata dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni, ribadendosi comunque il difetto dei presupposti per l'accoglimento delle istanze ex art. 709 ter cpc precedentemente avanzate, per i motivi tutti di cui all'ordinanza presidenziale sopra riportata. Stante la prevalente soccombenza della , quest'ultima va condannata al CP_1
pagamento delle spese di lite nella misura di 1/2, disponendosene la compensazione per il resto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile, così provvede:
pone a carico di , a decorrere dall'aprile 2021, un assegno quale Parte_1 contributo al mantenimento della GL , da corrispondere alla madre convivente ER
entro il 5 di ogni mese, dell'importo di 250,00 euro mensili, oltre Istat maturato e maturando e dispone che ciascun genitore continuerà a provvedere al mantenimento diretto della GL
nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa, fermo restando l'obbligo di Per_2
contribuzione di entrambi alle spese straordinarie per le figlie nella misura del 50% ciascuno, come concordate in sede di separazione;
assegna alla la ex casa familiare;
CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di ½, che Controparte_1 liquida in 2.538,50 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP.
Roma, 18.11.2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Cecilia PRATESI Giudice
Dott.ssa Valeria CHIRICO Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39173 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 , vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. BORRACCESI ALESSANDRO Parte_1
per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. CHIOVELLI PAOLA per Controparte_1
procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 5572/2023 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il ricorrente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di: “… a) confermare definitivamente le statuizioni della sentenza n. 5572/2023, pubblicata il 05.04.2023, per quanto concerne la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 3 giugno 2000, trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di Roma al numero di Atto 00322, Parte 2, Serie A03, Anno
2000; b) confermare che le figlie coabitino, in maniera equa, come dalle stesse scelto e preferito, ER presso l'abitazione materna e con il padre presso la dimora della nonna paterna in Roma, Per_2
Via Benedetto Croce n. 97, fino a quando il SI. non disporrà di una diversa soluzione Parte_1 abitativa;
c) confermare l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra d) Controparte_1 disporre che ciascuno dei genitori provveda alle esigenze della GL che coabita stabilmente con l'uno e l'altro, con obbligo di ciascuno di contribuire alle spese straordinarie relative ad entrambe le figlie nella misura del 50%, nel rispetto dei criteri e con le modalità indicate dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 17 dicembre 2014 tra il Tribunale Ordinario di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, con l'obbligo di fornire l'uno all'altro copia della documentazione attestante gli esborsi effettuati;
e) confermare l'obbligo del padre di versamento di un assegno dell'importo di 250,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della GL , da rivalutarsi annualmente secondo ER gli indici ISTAT e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, così come stabilito dal Giudice in sede di emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti;
f) in considerazione dell'avvenuto rigetto dei due ricorsi ex art. 709 ter c.p.c. proposti dalla resistente in carenza assoluta dei relativi presupposti di legge, condannare la SI.ra al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
delle relative spese legali;
g) con vittoria di spese, onorari di giudizio e accessori di legge”.
La resistente ha concluso riportandosi alle note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.4.2021, chiedendo: “A. sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in via non definitiva sullo status, avendo precisato dianzi che la resistente non intende addivenire ad alcuna riconciliazione con l'ex coniuge. Sulle domande accessorie e in via riconvenzionale B. rigettare ogni richiesta formulata dal ricorrente;
C. assegnazione della casa familiare alla moglie ove saranno collocate le figlie, (maggiorenne) e , ancora non autonome economicamente, dando atto Per_2 ER che il marito se ne è già allontanato con il consenso della moglie all'epoca della separazione e avendo asportato ogni effetto e bene personale;
D. in via riconvenzionale, contributo paterno per € 500,00
(Cinquecento/00) da versare entro il 5 (Cinque) di ogni mese, somma indicizzata a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , ancora non autonome economicamente;
E. onere Per_2 ER paterno delle spese scolastiche e mediche al 100% ( ; le altre spese straordinarie al 50% Persona_3
( tra i genitori secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Roma ed il Consiglio Persona_4 dell'Ordine degli Avvocati di Roma e che le parti dichiarano di conoscere;
F. si chiede che il SInor
ripristini sui conti correnti delle figlie le somme dallo stesso prelevate senza il Parte_1 consenso della SInora (come spiegato diffusamente nella memoria difensiva) e Controparte_1 originariamente accantonate in favore di e nonché provveda alla apertura di un conto Per_2 ER corrente intestato alla minorenne con firma congiunta di entrambi i genitori e obbligo di fornire ER gli estratti conto alla SInora con cadenza mensile. In tema di 709 ter cpc Si Controparte_1 chiede, sin da ora, l'ammonimento con conseguenze risarcitorie da liquidarsi rimettendosi ai criteri equitativi del Tribunale, circa le condotte mantenute dal SInor relativamente Parte_1 alle circostanze predette come sopra dianzi evidenziato”.
Quanto alle figlie e , va premesso che, nelle more del giudizio, entrambe sono ER Per_2
divenute maggiorenni e pertanto nulla va disposto in merito al loro affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori.
Va invece confermata in via definitiva la assegnazione della ex casa coniugale alla moglie come richiesto da entrambe le parti, atteso che presso tale abitazione continua a vivere con la madre la GL , economicamente non autosufficiente, al pari della sorella maggiore ER
(circostanza incontestata).
Riguardo alle statuizioni economiche, va premesso che, in data 1.6.2022, a seguito della disposta audizione delle figlie, sono stati assunti i seguenti provvedimenti urgenti:
“rilevato che la frequentazione tra il padre e la GL minore è allo stato interrotta e che il ER tentativo di avviare, nella fase presidenziale, un percorso di mediazione familiare non ha avuto esito, atteso che la struttura (“La Cura del Girasole”) a cui le parti si sono rivolte ha attestato che è stata effettuata solo una valutazione diagnostica sulla minore (non inviata al Tribunale, benchè ER richiesta, sul presupposto, invero contestato dalle parti, di un intervenuto accordo di non utilizzazione in ambito legale del lavoro espletato), all'esito della quale, secondo quanto si legge nella nota a firma prof. n data 27.10.21, era stata indicata una terapia individuale e una terapia Per_5 familiare dei due nuclei alternati, a cui non sarebbe stato dato alcun riscontro dai genitori (che hanno invece dichiarato in udienza di aver comunicato la propria adesione, pur riferendo del rifiuto di
); rilevato che il difensore della resistente ha rappresentato che c'è stato un inizio di terapia ER subito arrestatosi in quanto la psicologa ha ravvisato la non mediabilità delle parti;
rilevato, pertanto, che non è possibile attribuire il fallimento del suddetto tentativo di avviare un percorso terapeutico all'asserita condotta ostativa del ricorrente, fondante l'ulteriore istanza della resistente ex art. 709 ter cpc in data 3.8.2021, di cui non si ravvisano, perciò, i presupposti, così come non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della precedente istanza ex art. 709 ter cpc, siccome fondantesi per lo più su condotte ascritte al antecedenti alla separazione consensuale e risalenti nel tempo Parte_1
(come la dedotta sottrazione da parte del padre, dallo stesso contestata, di somme giacenti sui conti delle figlie), talune delle quali, peraltro, individuate quale causa di danno esistenziale subito dalla resistente e perciò non riconducibile al paradigma di cui all'art. 709 ter cpc (ma alla più generale fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2043 cc, relativamente alla quale la giurisprudenza di legittimità esclude il simultaneus processus con il giudizio di divorzio), fermo restando che sulle domande risarcitorie dovrà decidere in via definitiva il Collegio in sede di sentenza;
rilevata la inammissibilità della domanda della resistente (peraltro non legittimata per la GL ormai maggiorenne) di Per_2 ripristino sui conti intestati alle figlie delle somme asseritamente sottratte dal padre, trattandosi di domanda esulante dal thema decidendum del divorzio in ragione del divieto del simultaneus processus con domande restitutorie e/risarcitorie, soggette al rito ordinario (vedi, tra le altre, Cass. civ.
6660/2001, 11828/2009, 18870/14); rilevato che, stante la maggiore età della GL , nulla Per_2 può essere disposto in merito all'affidamento e al collocamento della stessa, la quale vive in prevalenza presso il padre, avendo dichiarato all'udienza del 20.5.2021 di vivere presso di lui sino al venerdì alle
18.30 circa e di spostarsi dalla madre nel fine settimana sino alle 21.30, aggiungendo di trovarsi bene con tale modalità di frequentazione, praticata da circa due anni ed invero confermata dalla stessa nella mail (in atti) inviata al in data 20.7.2021, nella quale tra l'altro CP_1 Parte_2 ribadisce che convive con lei dal venerdì alla domenica, sicchè non v'è motivo di ritenere che Per_2 tale situazione si sia modificata;
rilevato, quanto alla GL minore , che la madre ha dichiarato ER di volere che la ragazza riprenda il rapporto con il padre e che entrambe le parti hanno chiesto all'ultima udienza che il Servizio sociale prenda in carico la minore al fine di porre in essere tutte le attività necessarie a riattivare detto rapporto, sicchè, considerata l'età della minore (ormai diciassettenne) e la conseguente non coercibilità della frequentazione paterna, va disposto che il
Servizio attivi, avvalendosi anche delle strutture specialistiche della ASL competente (TSMREE), tutti gli interventi utili a consentire il superamento delle emerse problematiche padre-GL, supportandoli entrambi, al fine di consentire agli stessi di riprendere la frequentazione, nei tempi e modi tra loro concordati, considerata l'età della GL;
rilevato che, alla luce della manifestata volontà di entrambi i genitori di favorire la riattivazione del rapporto padre-GL ed apparendo i profili problematici di tale rapporto per lo più da ricondursi sia alle intemperanze adolescenziali della ragazza sia alla rigidità dello stile educativo paterno e più in generale alla difficoltà di una serena e costruttiva comunicazione tra i due (la sorella a tal proposito ha dichiarato: “Io penso che Per_2 questa rottura tra i due sia esagerata: lei dovrebbe essere più accondiscendente verso papà che comunque vuole il suo bene”), non si ravvisa, allo stato, considerato anche il disposto intervento del
Servizio, la necessità di derogare al paradigma normativo dell'affido condiviso;
rilevato che, in ragione della sopravvenuta interruzione della frequentazione padre-GL e della conseguente impossibilità per il padre di contribuire al mantenimento di in via diretta - considerato il maggior reddito ER del (che negli anni di imposta 2019, 2018 e 2017 ha dichiarato redditi netti Parte_1 rispettivamente pari a 59.000 euro circa, a 47.600 euro circa e a 47.000 euro circa, a fronte dei redditi netti pari a 20.000,00 euro circa, a 21.700,00 euro circa e 20.700,00 euro circa dichiarati dalla negli anni di imposta 2020, 2019 e 2018) e valutati il patrimonio immobiliare e mobiliare CP_1 delle parti (la resistente è titolare di un portafoglio di investimenti per un controvalore di circa
104.000 euro al gennaio 2021 e il ricorrente di un deposito titoli del controvalore di 12.000 euro circa al dicembre 2020, di una polizza del valore di 43.000,00 euro circa all'aprile 2020 e di un fondo pensione del valore di 17.000 euro circa al dicembre 2019) – va posto a carico del padre, gravato da un mutuo prima casa con rata mensile di 460,00 euro, un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della GL , dell'importo di 250,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente ER secondo gli indici Istat, a decorrere dall'aprile 2021 (mese successivo alla domanda della , CP_1 mentre ciascun genitore continuerà a provvedere al mantenimento diretto della GL nei Per_2 periodi di rispettiva permanenza con la stessa, ferma restando la partecipazione dei genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie per entrambe le figlie come già concordate in sede di separazione
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970; in via provvisoria ed urgente, a modifica delle vigenti condizioni di separazione, dispone che il Servizio sociale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza della minore attivi, avvalendosi anche delle strutture specialistiche della ER
ASL competente (TSMREE), tutti gli interventi utili a consentire il superamento delle emerse problematiche padre-GL, supportandoli entrambi, al fine di consentire agli stessi di riprendere la frequentazione, nei tempi e modi tra loro concordati;
pone a carico del padre un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della GL , dell'importo di 250,00 euro mensili, da rivalutarsi ER annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, a decorrere dall'aprile 2021, mentre ciascun genitore continuerà a provvedere al mantenimento diretto della GL
nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa, ferma restando la partecipazione dei Per_2 genitori nella misura del 50% alle spese straordinarie per entrambe le figlie come già concordate in sede di separazione;
rigetta i ricorsi ex art. 709 ter cpc proposti dalla nomina Giudice CP_1
Istruttore sé stessa;
…”.
Ciò posto, non essendovi elementi per assumere modificata la situazione di fatto riferita dalle figlie nella fase presidenziale, va ritenuta la perdurante coabitazione con il padre della GL , con frequentazione della madre nei soli fine settimana, e la perdurante Per_2
coabitazione con la madre della GL , che non risulta aver ripreso la frequentazione ER con il padre.
Dagli atti sono emerse le seguenti situazioni reddituali e patrimoniali delle parti.
Il , promotore finanziario per conto di IWBANK, ha dichiarato negli anni di Parte_1 imposta 2021, 2022 e 2023 redditi netti rispettivamente pari a circa 76.000 euro, a circa 82.000 euro e a circa 74.000 euro ed è inoltre titolare di due depositi titoli con saldi rispettivi di circa
43.000 euro e di circa 86.000 euro all'11.1.2024 e di un fondo pensione con saldo pari a circa
33.000 euro al 31.12.2023 (vedi dichiarazione sostitutiva in data 12.1.2024). E' titolare della quota del 18,50% di un locale commerciale in Roma locato ad un canone di circa 500,00 euro mensili. Non è più onerato della rata di mutuo di 460 euro mensili ed ha ricavato dalla vendita della casa in Roma via Amsterdam 75, la somma di 140.000 euro circa, al netto dell'importo impiegato per l'estinzione del mutuo (vedi dichiarazione sostitutiva sopra citata).
La , impiegata presso la , ha dichiarato negli anni di CP_1 Controparte_2 imposta 2021, 2022 e 2023 redditi netti rispettivamente pari a circa 20.000 euro, a circa 23.000 euro e a circa 29.000 euro (vedi mod. 730/22 e mod. 7030/23 e buste paga del 2023). E' proprietaria della casa di abitazione e, per la quota di 1/6 di un appartamento in Roma abitato dalla madre, nonchè della nuda proprietà di un immobile in Marina di Cerveteri. E' titolare di prodotti finanziari di investimento e assicurativi per circa 77.000 euro e di giacenze di conto corrente pari a circa 2.500 euro (vedi situazione patrimoniale al CP_3
31.12.2022). Ciò posto, valutate comparativamente le complessive situazioni economiche delle parti e la persistente sperequazione in favore del ricorrente, considerati i ristretti tempi di permanenza della GL presso la madre e la interruzione della frequentazione tra Per_2 la GL ed il padre (che pertanto non può più contribuire in via diretta al suo ER
mantenimento), considerato che nelle conclusioni rassegnate la resistente ha insistito nella originaria domanda di un assegno complessivo di mantenimento di 500 euro mensili per entrambe le figlie (e pertanto di 250 euro mensili per la quota da ascriversi alla GL , ER
ormai del pari maggiorenne), va confermato a carico del padre, a far data dalla mensilità di aprile 2021 (immediatamente successiva alla domanda della , modificativa delle CP_1
condizioni di separazione, che non prevedevano alcun assegno di mantenimento per le figlie a carico dei genitori), un assegno quale contributo al mantenimento della sola GL
, da corrispondere alla madre convivente entro il 5 di ogni mese, dell'importo di ER
250,00 euro mensili, oltre Istat maturato e maturando, stabilendosi che ciascun genitore continuerà, invece, a provvedere al mantenimento diretto della GL nei periodi Per_2 di rispettiva permanenza con la stessa, fermo restando l'obbligo di contribuzione di entrambi i genitori alle spese straordinarie per le figlie nella misura del 50% ciascuno come già concordate in sede di separazione.
Va infine dichiarata la inammissibilità della domanda formulata dalla resistente di
“ripristino” in favore delle figlie delle somme asseritamente prelevate dal Parte_3 senza il consenso materno e accantonate in costanza di coniugio in favore delle predette, in quanto esulante dal thema decidendum del divorzio, in cui è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie), non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 cpc consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ.
6660/2001, 11828/2009, 18870/14), evidenziandosi, comunque, il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della , essendo entrambe le figlie ormai maggiorenni. CP_1
Stante la maggiore età delle figlie, va altresì dichiarata la inammissibilità della istanza ex art. 709 ter cpc reiterata dalla resistente in sede di precisazione delle conclusioni, ribadendosi comunque il difetto dei presupposti per l'accoglimento delle istanze ex art. 709 ter cpc precedentemente avanzate, per i motivi tutti di cui all'ordinanza presidenziale sopra riportata. Stante la prevalente soccombenza della , quest'ultima va condannata al CP_1
pagamento delle spese di lite nella misura di 1/2, disponendosene la compensazione per il resto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile, così provvede:
pone a carico di , a decorrere dall'aprile 2021, un assegno quale Parte_1 contributo al mantenimento della GL , da corrispondere alla madre convivente ER
entro il 5 di ogni mese, dell'importo di 250,00 euro mensili, oltre Istat maturato e maturando e dispone che ciascun genitore continuerà a provvedere al mantenimento diretto della GL
nei periodi di rispettiva permanenza con la stessa, fermo restando l'obbligo di Per_2
contribuzione di entrambi alle spese straordinarie per le figlie nella misura del 50% ciascuno, come concordate in sede di separazione;
assegna alla la ex casa familiare;
CP_1
condanna al pagamento delle spese di lite nella misura di ½, che Controparte_1 liquida in 2.538,50 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP.
Roma, 18.11.2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi