Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/05/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
n. 551/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa pendente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 Parte_2
, anche in proprio, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio
[...]
eletto, ai fini del presente giudizio, presso il domicilio digitale pec: LLavv. Vincenzo Antonucci;
Email_1
- opponente-
e
sede di Chieti (già ONtroparte_1
), in persona del Direttore pro tempore, ONtroparte_2
rappresentato e difeso dal dott. Andrea Di Risio;
- opposto- avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
Svolgimento del processo
ON ricorso la società ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 71/2022 CH/2 prot. 32853, emessa in data 29 settembre 2022 dal Capo LL di sede di Chieti e notificata in data ONtroparte_1 ONtroparte_1
14.10.2022 alla parte ricorrente, con la quale le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €. 50.000,00, oltre spese di notificazione, per sanzione amministrativa per distacco transnazionale non genuino ex art. 3 comma 5 del d.lgs. 136/2016, eccependo:
-la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 136 del 2016, il difetto di prova ai sensi LLart. 2697 c.c., LLart. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 3 e 23 della l. n. 689/81, nonché il difetto di istruttoria;
-la violazione e falsa applicazione LLart. 4 comma 5 del d.lgs. n. 136 del 2016;
-la violazione e falsa applicazione LLart. 3 della l. n. 689/81;
-la prescrizione ai sensi LLart. 28 della l. n. 689/81.
ON ON memoria difensiva si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto LLopposizione in quanto del tutto infondata.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, rigettata la richiesta di sospensione LLordinanza- ingiunzione, disposti alcuni rinvii in attesa del deposito della motivazione della sentenza n. 279 del
06.06.2024 resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila avente ad oggetto la medesima vicenda storico- ispettiva, assegnato il termine per il deposito di note conclusionali, il Giudice ha disposto che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi LLart. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza
Motivi della decisione
In punto di fatto, risulta documentalmente che tra la società ricorrente e la Parte_1 società – agenzia di somministrazione assoggettata al diritto rumeno - sia ONtroparte_4
intercorsa la stipulazione di due contratti di somministrazione infracomunitaria (il n. 360 del
23.06.2016 con durata fino al 31.12.2016 - prorogato fino al 31.12.2017 – e il n. 513 del
21.12.2017, con durata fino al 31.12.2018, poi prorogato fino al 31.12.2019), con i quali l'agenzia rumena si è obbligata a mettere a disposizione LLutente lavoratori con qualifica di autisti al fine di realizzare servizi di trasporto accessori alle attività di logistica integrata svolte dall'utilizzatore e che sulla base di tali contratti abbia provveduto al reclutamento di 23 ONtroparte_4
lavoratori di nazionalità rumena, contestualmente distaccati presso Parte_1
Quanto alla normativa applicabile, come già ritenuto dal Tribunale di Chieti e dalla Corte d'Appello di L'Aquila nel giudizio parallelo instaurato dalla società odierna ricorrente nei confronti LL , CP_5
è da escludere l'applicazione LLart. 83 bis commi da 4 bis a 4 sexies D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in L. 06.08.2008, n. 133, invocato dalla difesa di parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, in quanto la stessa presuppone che il distacco avvenga nell'ambito di un contratto di trasporto e disciplina la posizione del committente ed i suoi rapporti con il vettore.
Giova, dunque, delineare in linea generale la normativa italiana ed europea applicabile alla fattispecie.
Orbene, l'art. 2 del d.lgs. n. 136 del 17 luglio 2016 definisce il lavoratore distaccato come “il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”.
Il successivo art. 3 del menzionato d.lgs. dispone che:
“1. Ai fini LLaccertamento LLautenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.
2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi: a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione LLattività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
3.Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi: a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento LLattività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità LLattività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva”.
La norma in esame impone, dunque, di valutare ai fini della verifica LLautenticità del distacco sia elementi concernenti l'impresa distaccante (elencati al comma 2), che elementi inerenti all'impresa distaccata ed al lavoratore (elencati al comma 3).
Infine, quanto alla disciplina unionale, va rilevato che essa si fonda sulla regola generale secondo cui al singolo lavoratore è applicabile la disciplina dello Stato membro nel cui territorio egli esercita la propria prestazione (principio di territorialità della legislazione previdenziale), pur essendo previste espresse deroghe collegate alla peculiarità di situazioni che possono sorgere in conseguenza della libera circolazione delle persone all'interno LLUnione.
Derogando a tale principio generale, l'art. 12 del Regolamento CE n. 883/2004, nell'ambito della disciplina volta al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dispone che: “1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata”.
Tale regolamentazione, dunque, assolve alla funzione di consentire ai lavoratori che si spostano all'interno LLUnione Europea di non mutare l'originario regime di sicurezza sociale cui sono assoggettati, evitando complicazioni dovute alla sovrapposizione di diverse legislazioni nazionali ed ipotetici conflitti tra le relative istituzioni ed enti, che sarebbero di ostacolo alla libera circolazione delle persone.
L'art. 5 del Regolamento CE n. 987/2009, di attuazione del Regolamento CE n. 884/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, determina il valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro e prevede una specifica procedura per avviare l'eventuale disconoscimento (“i documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini LLapplicazione del regolamento (…) sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono rilasciati. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato
l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro (…) In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa”, la quale “cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi”).
Per completezza va poi evidenziata la completa irrilevanza del richiamo operato dalla difesa di parte ricorrente alle Linee guida per l'attività ispettiva LLIspettorato Nazionale del Lavoro di cui alla
Circolare n. 1/2017.
Ciò premesso, questo Giudicante, aderendo alla pronuncia n. 279 del 06.06.2024 resa dalla Corte
d'Appello di L'Aquila nel giudizio parallelo instaurato dalla società odierna ricorrente nei confronti ON LL , ritiene non assolto l'onere probatorio gravante sulla di dimostrare la non autenticità CP_5
del distacco di cui è causa sulla base delle risultanze ispettive, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento LLordinanza-ingiunzione n. 71/2022 CH/2 prot. 32853, emessa in data
29.09.2022.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che per ciascuno dei 23 lavoratori reclutati in forza dei contratti di somministrazione ha fornito ad il ONtroparte_4 Parte_1
certificato riguardante la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile al titolare, di cui all'art. 5 del Regolamento CE n. 987/2009, attestante l'applicabilità al rapporto di lavoro della legislazione rumena e l'inesistenza di obblighi di pagamento dei contributi in un altro Stato, così come previsto dall'art. 12 del citato Regolamento CE n. 883/2004.
Al riguardo occorre rammentare che la giurisprudenza della CGUE è ferma nel senso di ritenere che il carattere fraudolento della predisposizione delle affermazioni rese al fine di ottenere i certificati
E101 (ora modello A1) non può essere fatto valere direttamente dinanzi al giudice interno se prima l'autorità dello Stato membro di residenza del lavoratore non abbia sollecitato la revoca del certificato stesso.
Dunque, il certificato E 101 (ora modello A1) crea una presunzione di regolarità LLiscrizione del lavoratore ed in questo senso è vincolante per l'istituzione competente dello Stato membro ospitante, in quanto in base al principio di leale collaborazione l'istituzione emittente deve procedere ad una corretta valutazione dei fatti pertinenti e deve garantire l'esattezza delle indicazioni figuranti nel certificato.
Da ciò deriva, ai sensi LLart. 14, par. 1, lett. a), del reg. n. 1408, che fino a quando il certificato non viene revocato o invalidato, l'istituzione competente dello Stato membro ospitante deve tener conto del fatto che il lavoratore è già soggetto alla normativa previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l'impresa presso cui questi lavora e tale istituzione non può assoggettare il lavoratore al proprio regime previdenziale.
In definitiva, il citato articolo 5 del Regolamento CE n. 987/2009 è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nel senso che “qualora l'istituzione dello Stato membro nel quale i lavoratori sono stati distaccati abbia investito l'istituzione che ha emesso certificati E
101” – ora mod. A1 – “di una domanda di riesame e di revoca degli stessi, sulla scorta di elementi raccolti nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria dalla quale è emerso che tali certificati sono stati ottenuti o invocati in modo fraudolento, e l'istituzione emittente non abbia tenuto conto di tali elementi ai fini del riesame della correttezza del rilascio dei suddetti certificati, il giudice nazionale può, nell'ambito di un procedimento promosso contro persone sospettate di aver fatto ricorso a lavoratori distaccati servendosi di tali certificati, ignorare questi ultimi se – sulla base di detti elementi e in osservanza delle garanzie inerenti al diritto a un equo processo che devono essere accordate a tali persone – constati l'esistenza di una tale frode” (cfr. Cass. Lav., 22.12.2022, n.
37503).
ON nota LL08.04.2021 l' , richiamate le risultanze del verbale di accertamento ispettivo, ha CP_5 invitato l'autorità rumena emittente a provvedere all'annullamento dei modelli A1 emessi, senza ottenere alcun riscontro, per cui i certificati in questione non hanno perso l'efficacia riconosciuta dalla normativa eurounitaria sopra ricordata.
Ciò chiarito, ritiene il Giudicante che non siano emersi nel corso delle indagini ispettive elementi sufficienti ad evidenziare la non autenticità del distacco in oggetto.
Come ritenuto dalla Corte d'Appello di L'Aquila nella sentenza resa nel giudizio parallelo nei confronti LL non sono indici sintomatici del carattere fraudolento LLoperazione posta in CP_5
essere:
-il fatto che i lavoratori somministrati impiegassero mezzi posti a disposizione dal soggetto utilizzatore e che eseguissero la prestazione lavorativa sotto il controllo, il coordinamento e le disposizioni impartite dai preposti del soggetto utilizzatore, perché ciò è quanto accade in qualsiasi caso di somministrazione di manodopera;
-che a seguito LLassunzione i lavoratori siano stati immediatamente distaccati in Italia, in quanto, di norma l'agenzia di lavoro interinale procede al reclutamento dei lavoratori da somministrare soltanto dopo aver sottoscritto con l'utilizzatore il relativo contratto commerciale;
-che con proroghe successive i lavoratori abbiano continuato a prestare lavoro sempre presso lo stesso soggetto utilizzatore italiano, in quanto l'art. 3 comma 3 del d.lgs. citato, pur considerando elemento sintomatico della genuinità del distacco la temporaneità LLattività lavorativa svolta in
Italia, non indica un limite massimo di durata oltre il quale il distacco si presume fittizio;
-che l'ammontare della retribuzione corrisposta ai lavoratori inviati in missione presso la
[...]
venisse stabilita sulla base dei trattamenti retributivi previsti nel paese di stabilimento Parte_1 LLagenzia, con assoggettamento a contribuzione nel medesimo paese, in quanto ai sensi LLart. 12 del Regolamento CE n. 883/2004 questa è la regola in tutti i casi di distacco o somministrazione genuini;
-che l'agenzia di lavoro interinale provvedesse alla corresponsione di una voce retributiva inerente alla trasferta in maniera fissa e forfettaria, in quanto l'art. 3 comma 3 del d.lgs. 17.07.2016, n. 136 considera elemento sintomatico della genuinità del distacco la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio, senza escludere che il loro rimborso possa avvenire anche in modo forfettario.
Né trova riscontro nella documentazione prodotta la circostanza che i lavoratori reclutati non avessero prestato mai lavoro dipendente nel paese di appartenenza. Peraltro, la coincidenza tra la data di assunzione e quella del distacco non esclude che i lavoratori prima di essere assunti da abbiano svolto attività lavorativa in Romania e l'unico lavoratore sentito nel ONtroparte_4 corso LLaccertamento ispettivo, ha dichiarato di “vivere stabilmente in Romania Persona_1 con la […] famiglia” (cfr. documento 11 allegato al ricorso).
Infine, dalla disamina dei contratti sottoscritti dalla società con i lavoratori ONtroparte_4
emerge che questi ultimi prima di stipulare il contratto con la società erano residenti in [...]
(cfr. documento 12 allegato al ricorso).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento LLordinanza ingiunzione n. 71/2022 CH/2 prot. 32853, emessa in data 29.09.2022.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo alla luce dei criteri di cui alle tabelle allegate al
DM 147/2022, seguono la soccombenza LL . ONtroparte_1
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 71/2022 CH/2 prot. 32853, emessa in data 29.09.2022;
-condanna l' alla rifusione delle spese di lite in ONtroparte_1 favore della società opponente, liquidate in €. 3.290,00, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso il 06.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-