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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5096/2019 vertente
TRA
(C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore in persona del socio accomandatario, Controparte_1 con l'avv. GIANARLO MANCINI.
Appellante
E
(C.F.: ) e Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F.: ), con l'avv. GIULIO LASTEI. C.F._2
Appellati
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1570/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha accolto l'opposizione proposta da CP_2 e e per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto
[...] Controparte_3
n.26257/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 15 novembre 2016 e notificato in data 16 dicembre 2016 e ha condannato il in persona Controparte_4 dell'amministratore pro-tempore alla refusione delle spese liquidate in favore degli opponenti in solido in euro 3.800,00 per compensi complessivi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato, i
Signori e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_2 Controparte_3
n.26257/2016, emesso in data 15 novembre 2016 e notificato in data 16 dicembre 2016, con il quale
1 il Tribunale di Roma ha ingiunto agli opponenti di pagare in favore del opposto la Parte_1 somma di € 6.545,16, oltre spese ed accessori di legge. Gli opponenti, che chiedevano la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, hanno dedotto che il decreto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
1) Mancanza di formale intimazione e messa in mora;
2) Abuso del procedimento monitorio per la parcellizzazione del credito;
3) Errata quantificazione del quantum dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il , chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione in quanto infondata. Il precedente assegnatario ha disposto, con ordinanza riservata del 20-21 giugno 2017, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sospensione fondata sia sulla mancata produzione della documentazione posta alla base del provvedimento monitorio (Cass. 18.7.2013, n. 17603), e sia sulla mancata specifica indicazione dei crediti per i quali si è agito, ingenerando un contesto di assai poca chiarezza che non ha consentito una puntuale verifica di tutti gli importi e, addirittura, di una loro eventuale duplicazione, con altre monitorie inter partes.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Come è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore in senso sostanziale è il convenuto, originario ricorrente in via monitoria, con la conseguenza che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. incombe su quest'ultimo. Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, è sufficiente per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria
(Cass.
3.03.09 n.5071).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è quindi evidente che manca la prova delle specifiche voci al fine di provare con chiarezza il criterio nel giudizio di opposizione, che allo stato non può definirsi come certo.
Al contrario il debitore ha assolto l'onere probatorio che su di lui gravava in ordine ai motivi di opposizione proposti.
Rileva questo giudicante come secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cc. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (o di riparto lavori straordinari), il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Infatti, le deliberazioni condominiali, pur essendo impugnabili, restano non di meno vincolanti per i singoli condomini, nonostante l'eventuale impugnazione, salvo che il giudice di questa ne disponga la sospensione. Se è vero che la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguiti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del e, Parte_1 di per sé, prova l'esistenza di tale credito, legittimando, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, è altrettanto vero che i motivi che hanno portato il precedente assegnatario a sospendere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, sono rilevanti e comportano la fondatezza dell'opposizione proposta. Pertanto, anche in assenza di pregressa impugnativa, l'opposizione formulata dai Signori CP_2
e deve essere accolta.
[...] Controparte_3 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dispositivo.”
2 3.- Il ha proposto appello per i motivi di seguito Parte_1 enunciati.
1) Omessa/carente motivazione in ordine alla fondatezza dell'opposizione Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice avrebbe motivato solo per relationem accogliendo le ragioni del debitore limitandosi a richiamare le motivazioni dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, senza valutare la documentazione prodotta dall'opposto a supporto della domanda di ingiunzione, tra cui il verbale di assemblea del 12.4.2014 da cui risulterebbe l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del rendiconto di gestione mai impugnata dagli odierni appellati.
2) Erroneità della sentenza di primo grado in relazione al difetto di prova del credito da parte del CP_5 la sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe invertito l'onere della prova a carico del
[...] travisando il significato dei principi dallo stesso citati a pag.3 della sentenza stessa. Parte_1
Sostiene, al riguardo, l'appellante che alla luce dei principi richiamati la mancata impugnazione della delibera assembleare comporta l'inammissibilità delle eccezioni relative alla fondatezza del credito e comporta altresì l'efficacia probatoria della delibera stessa in ordine al credito in essa indicato. 3) Erroneità della sentenza impugnata per l'omessa pronunzia sulle deduzioni relative all'infondatezza nel merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo Quanto al merito della causa il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulle deduzioni formulate dall'opposto, in particolare su quelle relative all'assenza di parcellizzazione e duplicazione del credito.
4.- e chiedono dichiararsi inammissibile Controparte_2 Controparte_3
l'appello proposto dal nonché rigettarsi le richieste dell'atto di appello perché destituite Parte_1 di fondamento giuridico e fattuale, con condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equa.
In particolare, adducono l'abusivo frazionamento del credito azionato relativo per lo più al medesimo intervallo temporale e, comunque, la duplicazione dei titoli già azionati con altri decreti ingiuntivi.
5.- L'appello non è fondato.
Il Tribunale ordinario di Roma ha, dapprima, sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, accolto l'opposizione («i motivi che hanno portato il precedente assegnatario a sospendere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, sono rilevanti e comportano la fondatezza dell'opposizione proposta») in considerazione della mancata produzione della documentazione posta alla base del provvedimento monitorio (Cass. 18.7.2013, n. 17603) e della mancata specifica indicazione dei crediti per i quali si è agito che hanno ingenerato un contesto di assai poca chiarezza che non ha consentito una puntuale verifica di tutti gli importi e, addirittura, di una loro eventuale duplicazione, con altri procedimenti monitori pendenti tra le parti. Al riguardo, il appellante ha dedotto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente Parte_1 valutato la documentazione in atti e avrebbe invertito l'onere della prova in ordine all'imputazione del pagamento.
I rilievi non sono meritevoli di accoglimento.
La delibera versata in atti del 12.2.2014 ( e non quella del 12.4.2014 indicata nei fatti di causa), pur intitolata nell'indice del fascicolo “Bilanci” attiene non già all'approvazione del rendiconto, o comunque a spese imputabili ai condomini, bensì alla discussione circa la modalità per reperire preventivi per ovviare ad alcune infiltrazioni riscontrate all'interno del condominio e non impegna i condomini in spese;
inoltre, a fronte di diversi decreti ingiuntivi e della procedura esecutiva che ne è
3 seguita anche per le medesime annualità, il non ha fornito una chiara indicazione Parte_1 dell'imputazione dei crediti vantati in questo giudizio.
Le argomentazioni che precedono superano anche il terzo motivo di appello - per non essersi il giudice di prime cure pronunciato sulle deduzioni formulate dall'opposto, in particolare su quelle relative all'assenza di parcellizzazione e duplicazione del credito – in quanto la mancanza di prova del titolo costitutivo del debito e dell'imputazione dei pagamenti precludono a questa Corte di accertare e, conseguentemente, quantificare il debito residuo.
6.- Va infine respinta la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
7.- In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma
n. 1570 del 2019 deve essere confermata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 1570 del 2019:
- respinge l'appello proposto dal Parte_1
- respinge la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. spiegata nei confronti di Parte_1
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
e , liquidate complessivamente in € 3.500,00 – in Controparte_2 Controparte_3 considerazione del fatto che si sono costituiti separatamente avvalendosi del medesimo avvocato per posizioni identiche -, per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 3 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5096/2019 vertente
TRA
(C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore in persona del socio accomandatario, Controparte_1 con l'avv. GIANARLO MANCINI.
Appellante
E
(C.F.: ) e Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F.: ), con l'avv. GIULIO LASTEI. C.F._2
Appellati
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2024 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1570/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha accolto l'opposizione proposta da CP_2 e e per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto
[...] Controparte_3
n.26257/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 15 novembre 2016 e notificato in data 16 dicembre 2016 e ha condannato il in persona Controparte_4 dell'amministratore pro-tempore alla refusione delle spese liquidate in favore degli opponenti in solido in euro 3.800,00 per compensi complessivi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione ritualmente notificato, i
Signori e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_2 Controparte_3
n.26257/2016, emesso in data 15 novembre 2016 e notificato in data 16 dicembre 2016, con il quale
1 il Tribunale di Roma ha ingiunto agli opponenti di pagare in favore del opposto la Parte_1 somma di € 6.545,16, oltre spese ed accessori di legge. Gli opponenti, che chiedevano la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, hanno dedotto che il decreto sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
1) Mancanza di formale intimazione e messa in mora;
2) Abuso del procedimento monitorio per la parcellizzazione del credito;
3) Errata quantificazione del quantum dovuto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito il , chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione in quanto infondata. Il precedente assegnatario ha disposto, con ordinanza riservata del 20-21 giugno 2017, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sospensione fondata sia sulla mancata produzione della documentazione posta alla base del provvedimento monitorio (Cass. 18.7.2013, n. 17603), e sia sulla mancata specifica indicazione dei crediti per i quali si è agito, ingenerando un contesto di assai poca chiarezza che non ha consentito una puntuale verifica di tutti gli importi e, addirittura, di una loro eventuale duplicazione, con altre monitorie inter partes.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Come è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore in senso sostanziale è il convenuto, originario ricorrente in via monitoria, con la conseguenza che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. incombe su quest'ultimo. Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, è sufficiente per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria
(Cass.
3.03.09 n.5071).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, dal quale non si ha motivo per discostarsi, è quindi evidente che manca la prova delle specifiche voci al fine di provare con chiarezza il criterio nel giudizio di opposizione, che allo stato non può definirsi come certo.
Al contrario il debitore ha assolto l'onere probatorio che su di lui gravava in ordine ai motivi di opposizione proposti.
Rileva questo giudicante come secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cc. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (o di riparto lavori straordinari), il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Infatti, le deliberazioni condominiali, pur essendo impugnabili, restano non di meno vincolanti per i singoli condomini, nonostante l'eventuale impugnazione, salvo che il giudice di questa ne disponga la sospensione. Se è vero che la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguiti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del e, Parte_1 di per sé, prova l'esistenza di tale credito, legittimando, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, è altrettanto vero che i motivi che hanno portato il precedente assegnatario a sospendere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, sono rilevanti e comportano la fondatezza dell'opposizione proposta. Pertanto, anche in assenza di pregressa impugnativa, l'opposizione formulata dai Signori CP_2
e deve essere accolta.
[...] Controparte_3 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dispositivo.”
2 3.- Il ha proposto appello per i motivi di seguito Parte_1 enunciati.
1) Omessa/carente motivazione in ordine alla fondatezza dell'opposizione Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice avrebbe motivato solo per relationem accogliendo le ragioni del debitore limitandosi a richiamare le motivazioni dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, senza valutare la documentazione prodotta dall'opposto a supporto della domanda di ingiunzione, tra cui il verbale di assemblea del 12.4.2014 da cui risulterebbe l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del rendiconto di gestione mai impugnata dagli odierni appellati.
2) Erroneità della sentenza di primo grado in relazione al difetto di prova del credito da parte del CP_5 la sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe invertito l'onere della prova a carico del
[...] travisando il significato dei principi dallo stesso citati a pag.3 della sentenza stessa. Parte_1
Sostiene, al riguardo, l'appellante che alla luce dei principi richiamati la mancata impugnazione della delibera assembleare comporta l'inammissibilità delle eccezioni relative alla fondatezza del credito e comporta altresì l'efficacia probatoria della delibera stessa in ordine al credito in essa indicato. 3) Erroneità della sentenza impugnata per l'omessa pronunzia sulle deduzioni relative all'infondatezza nel merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo Quanto al merito della causa il Giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulle deduzioni formulate dall'opposto, in particolare su quelle relative all'assenza di parcellizzazione e duplicazione del credito.
4.- e chiedono dichiararsi inammissibile Controparte_2 Controparte_3
l'appello proposto dal nonché rigettarsi le richieste dell'atto di appello perché destituite Parte_1 di fondamento giuridico e fattuale, con condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equa.
In particolare, adducono l'abusivo frazionamento del credito azionato relativo per lo più al medesimo intervallo temporale e, comunque, la duplicazione dei titoli già azionati con altri decreti ingiuntivi.
5.- L'appello non è fondato.
Il Tribunale ordinario di Roma ha, dapprima, sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, accolto l'opposizione («i motivi che hanno portato il precedente assegnatario a sospendere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, sono rilevanti e comportano la fondatezza dell'opposizione proposta») in considerazione della mancata produzione della documentazione posta alla base del provvedimento monitorio (Cass. 18.7.2013, n. 17603) e della mancata specifica indicazione dei crediti per i quali si è agito che hanno ingenerato un contesto di assai poca chiarezza che non ha consentito una puntuale verifica di tutti gli importi e, addirittura, di una loro eventuale duplicazione, con altri procedimenti monitori pendenti tra le parti. Al riguardo, il appellante ha dedotto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente Parte_1 valutato la documentazione in atti e avrebbe invertito l'onere della prova in ordine all'imputazione del pagamento.
I rilievi non sono meritevoli di accoglimento.
La delibera versata in atti del 12.2.2014 ( e non quella del 12.4.2014 indicata nei fatti di causa), pur intitolata nell'indice del fascicolo “Bilanci” attiene non già all'approvazione del rendiconto, o comunque a spese imputabili ai condomini, bensì alla discussione circa la modalità per reperire preventivi per ovviare ad alcune infiltrazioni riscontrate all'interno del condominio e non impegna i condomini in spese;
inoltre, a fronte di diversi decreti ingiuntivi e della procedura esecutiva che ne è
3 seguita anche per le medesime annualità, il non ha fornito una chiara indicazione Parte_1 dell'imputazione dei crediti vantati in questo giudizio.
Le argomentazioni che precedono superano anche il terzo motivo di appello - per non essersi il giudice di prime cure pronunciato sulle deduzioni formulate dall'opposto, in particolare su quelle relative all'assenza di parcellizzazione e duplicazione del credito – in quanto la mancanza di prova del titolo costitutivo del debito e dell'imputazione dei pagamenti precludono a questa Corte di accertare e, conseguentemente, quantificare il debito residuo.
6.- Va infine respinta la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la configurabilità della responsabilità aggravata e lite temeraria, consistenti secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, nella mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si verifica nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
7.- In conclusione, l'appello va rigettato e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma
n. 1570 del 2019 deve essere confermata.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 1570 del 2019:
- respinge l'appello proposto dal Parte_1
- respinge la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. spiegata nei confronti di Parte_1
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1
e , liquidate complessivamente in € 3.500,00 – in Controparte_2 Controparte_3 considerazione del fatto che si sono costituiti separatamente avvalendosi del medesimo avvocato per posizioni identiche -, per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 3 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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