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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 27/02/2021,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. D'EVANT DANIELA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SAVOIA ELISA, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento di
Avv. ELENA GUERRESCHI in proprio, in qualità di Curatore Speciale delle minori Persona_1
, nominato con provvedimento del 25/09/2023;
[...]
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 05.01.2023
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI Per come da nota depositata telematicamente il 28/10/2024; Parte_1
per come da nota depositata telematicamente il 26/10/2024; Controparte_1
per il CURATORE SPECIALE come da nota depositata telematicamente il 28/10/2024.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo il 27.02.2021, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario a Vizzola il 30.04.2011 con (atto trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comun di Fornovo di Taro, atto n. 1, parte II, serie A), unione dalla quale sono nate le due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), e di essersi separato Per_1 Per_1
dalla moglie con verbale di separazione consensuale del 9.01.2020, omologato con decreto del
6.02.2020, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel merito, il ricorrente chiedeva l'affido condiviso delle minori con collocamento delle stesse presso di sé, nella casa coniugale di sua proprietà, e la regolamentazione della frequentazione materna meglio precisata in ricorso. Il ricorrente domandava di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori mediante versamento della somma di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.06.2021, il Presidente, sentiti i coniugi, in via provvisoria, confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale, nominava il Giudice istruttore e assegnava al convenuto termine per la costituzione.
Con comparsa depositata il 23.09.2021, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio del marito;
la resistente chiedeva l'affido condiviso delle minori a entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso di sé e regolamentazione delle visite paterne secondo le indicazioni dei servizi sociali, con graduale ripresa dei rapporti. In punto economico, la resistente domandava di porre a carico del padre l'obbligo di concorrere al costo del canone di affitto nella misura del 50% nonché di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 02.11.2021, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione, il Giudice Istruttore, vista la richiesta concorde delle parti, disponeva consulenza tecnica sulla capacità genitoriale, nominando la dott.ssa Il quesito, integrato Persona_2
su richiesta delle parti all'udienza del 15.11.2021, veniva formulato come di seguito: “dica il CTU, esaminate le parti, sentite le minori, sentiti e presi contatti con il Servizio Sociale incaricato e in generale con i soggetti-professionisti da questo delegati (Servizio Sociale di Crema – dott. e Per_3
Per dott.ssa ) (i) quale sia lo stato di benessere psicofisico di e anche eventualmente Per_1 Per_1 accertando se vi siano elementi tali da far ritenere sussistente un danno a carico delle minori, (ii) il modo di entrambi i genitori di rapportarsi concretamente con le bambine, (iii) quali siano le condizioni psichiche dei genitori formulando una eventuale diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza e eventuali aree di fragilità ed evidenziando in caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici/border line gli eventuali impatti sulle competenze genitoriali, (iv) il tutto anche al fine di individuare le migliori modalità di affido, collocamento e diritti di visita delle minori che possano garantire nell'esclusivo interesse delle stesse l'esercizio concreto della bigenitorialità; il tutto anche tenendo conto delle figure familiari ed extra familiari che ruotano attorno al nucleo familiare avendo riguardo ad entrambi i genitori;
(v) sperimenti, in costanza di CTU, eventuali modalità di collocamento e diritti di visita delle minori che appaiano maggiormente idonee a garantire l'esercizio della bigenitorialità nell'esclusivo interesse delle minori e ”. Per_1 Per_1
La relazione peritale veniva depositata in atti il 27.10.2022. Su istanza della parte ricorrente, all'udienza del 21 novembre 2022, il Giudice Istruttore disponeva procedersi a integrazione della
CTU, formulando richiesta di chiarimenti come di seguito riportata: “in particolare, dispone che il
CTU prenda contatti con tutti i servizi sociali coinvolti, gli specialisti che hanno preso in carico il padre, la madre e le minori e con i CTP al fine di individuare un percorso di riavvicinamento guidato tra il padre e le figlie mediante indicazione dei necessari interventi anche in punto incontri, eventualmente protetti, educativa domiciliare ovvero ancora coinvolgimento di altri soggetti che ruotano intorno al nucleo;
il tutto anche sperimentando ed osservando periodi di sperimentazioni, al fine di raggiungere il migliore interesse delle minori;
invita la CTU a rispondere alle osservazioni dei CTP integrando quando già indicato nella relazione; (…)” .
Nelle more dell'istruzione, il 5 dicembre 2022 veniva emessa sentenza parziale sullo status n.
609/2022 (pubblicata il 20/12/2022); con ordinanza contestuale la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice istruttore.
Depositate le memorie istruttorie e la relazione integrativa del consulente tecnico, all'udienza del 25 settembre 2023, il Giudice Istruttore nominava un CURATORE SPECIALE in favore delle minori, individuato nell'avv. ELENA GUERRESCHI, e invitava i servizi sociali a depositare relazioni di aggiornamento.
Con memoria depositata il 12 gennaio 2024 si costituiva in giudizio il CURATORE SPECIALE;
le parti e il CURATORE SPECIALE comparivano alle successive udienze del 26 gennaio e del 16 maggio 2024.
Alla suddetta udienza, il difensore di parte attrice chiedeva la rinnovazione o integrazione della CTU deducendo la mancanza di considerazione delle osservazioni del CTP;
il procuratore di parte convenuta, opponendosi, chiedeva una relazione dei servizi sociali con indicazione del regime di affidamento preferibile nonché un aumento del contributo al mantenimento.
Il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 maggio 2024, rigettava l'istanza di parte e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatte precisare le conclusioni con note depositate telematicamente, con provvedimento del
31/10/2024, la causa veniva rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10/03/2025.
*
La domanda di divorzio
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo
Tribunale in data 5/12/2022 sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 609/2022 (pubblicata il 20/12/2022).
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La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, la parte ricorrente ha domandato, in via principale,
l'affidamento delle figlie minori all'Ente, con adozione di provvedimenti in ordine a collocazione e modalità di visita dei genitori nell'interesse delle minori;
in via subordinata, ha Parte_1 chiesto l'affido esclusivo delle minori al padre. La parte resistente, invece, ha chiesto l'affido esclusivo delle figlie alla madre (in subordine, l'affido condiviso), con collocamento delle stesse presso di sé e regolamentazione della frequentazione paterna secondo le indicazioni dei servizi sociali. Il CURATORE SPECIALE ha concluso per l'affido condiviso a entrambi i genitori (in subordine,
l'affido delle minori all'Ente) con prosecuzione/avvio degli interventi di sostegno meglio precisati in atti.
Illustrate le richieste delle parti, osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e, in particolare, in ordine al percorso di crescita più tutelante per le minori. Non si ritiene dunque in alcun modo necessario l'ascolto di (nata il [...]) e (nata il [...]), tenuto conto Per_1 Per_1
delle fragilità emotive manifestate dalle minori, del loro prolungato coinvolgimento nelle dinamiche genitoriali e dell'esposizione nel tempo a situazioni familiari di instabilità, violenza e incertezza, situazioni che le hanno profondamente segnate. Questi elementi hanno portato il Tribunale a ritenere pregiudizievole l'ascolto giudiziale e a raccogliere le posizioni delle minori in modo indiretto, attraverso le interlocuzioni con gli operatori dei servizi sociali (intervenuti sin dall'inizio del giudizio) nonché attraverso l'approfondimento peritale. All'esito del giudizio, il Collegio ritiene altresì superfluo l'ascolto, atteso che le esigenze manifestate dalle minori e raccolte dagli operatori, che le seguono da tempo, e dal loro Curatore speciale, sono ben chiare in giudizio e potranno essere adeguatamente considerate ai fini delle decisioni che riguardano la prole, unitamente a tutti gli altri elementi di giudizio a disposizione, per assicurare un sereno percorso di crescita alle minori. Del resto, il regime di affidamento, motivo precipuo del contrasto tra i genitori, deve essere oggetto di una decisione che certamente tenga in considerazione anche il punto di vista del minore, ma non può,
d'altro canto, dipendere dalle dichiarazioni di questi, atteso che tale decisione esula dalle sue competenze, richiedendo valutazioni tecniche e specifiche.
Quanto poi alle eccezioni formulate in corso di giudizio dalla parte ricorrente circa l'indagine peritale, il Collegio condivide le considerazioni già svolte dal Giudice Istruttore, sottolineando che la perizia tecnica non risulta in alcun modo viziata da profili di nullità, avendo il consulente rispettato i dettami dell'art. 195 c.p.c. e avendo altresì egli tenuto in considerazione le osservazioni dei consulenti di parte. Quanto alla relazione di chiarimento depositata dal CTU in data 01/06/2023, la parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha ribadito l'eccezione di inammissibilità dell'allegata documentazione prodotta dal perito. Evidenzia al riguardo il Collegio che l'utilizzo da parte del c.t.u. di materiale documentario acquisito al di fuori del contraddittorio delle parti può essere causa di nullità della relazione, ma il relativo vizio costituisce una ipotesi di nullità relativa e, pertanto, la relativa eccezione deve essere espressamente sollevata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti la nullità resta sanata. D'altro canto, non sono stati evidenziati accertamenti e valutazioni del consulente tecnico che siano fondati su tale documentazione e pertanto siano viziati. Considerato dunque anche il tenore della eccezione di parte (che richiede il mero stralcio della documentazione acquisita dal CTP), deve ritenersi che la relazione del consulente sia immune da vizi e utilizzabile dal giudice nella formazione del suo convincimento.
Cionondimeno, in considerazione del fatto che il CTP – nel rendere le informazioni richieste dal CTU
– ha redatto una nota integrativa, in seguito depositata in atti, senza il consenso della parte ricorrente e comunque al di fuori del contraddittorio, si dispone lo stralcio della nota di aggiornamento proveniente dalla dott.ssa llegata alla relazione del C.T.U. depositata il 01/06/2023. Per_5
Tanto premesso, nell'analisi della situazione psicofisica e relazionale delle minori e dei genitori, giova partire da una breve ricostruzione della lunga vicenda personale e processuale che ha coinvolto il nucleo familiare. e si sono separati consensualmente con Parte_1 Controparte_1
verbale del 09/01/2020 (omologato con decreto del Tribunale di Parma del 06/02/2020). In tale occasione, i coniugi hanno concordato il collocamento prevalente delle figlie presso la madre nell'immobile locato in Varano De' Malegari, stabilendo un calendario di frequentazione paterna modulato come di seguito: “il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta vorrà compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e, precipuamente, con gli impegni anche scolastici delle figlie stesse e previo accordo con la madre signora , in ogni caso il padre CP_1
avrà comunque diritto di vedere e tenere con sé le figlie almeno due pomeriggi alla settimana con cena e pernottamento, due fine settimana alternati , dal sabato mattina (al termine delle lezioni scolastiche) fino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola delle figlie”.
Tuttavia, poco dopo la definizione delle condizioni, in data 14.01.2020, si è verificato un grave episodio di lite domestica, oggetto di narrazioni divergenti ad opera delle parti, le quali hanno presentato reciproche denunce querele in merito ai medesimi accadimenti. A fronte della violenta discussione tra i coniugi, la madre si è trasferita, unitamente alle figlie e e alla di Per_1 Per_1
lei figlia (nata da precedente relazione) in immobile sito a Pandino;
da allora, le figlie della Per_6
coppia hanno iniziato a manifestare una radicata ritrosia verso il padre.
ha dunque chiesto una modifica delle condizioni di separazione dinanzi al Tribunale Parte_1
di Parma, causa in seguito riassunta dinanzi al Tribunale di Cremona territorialmente competente (RG
1437/2020). Il suddetto procedimento si è concluso in data 23/06/2021 con la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale, salva l'attivazione - nell'ambito del giudizio- dei servizi sociali territorialmente competenti e invito ai genitori a intraprendere percorsi di sostegno psicologico e di sostegno alla genitorialità.
In questo contesto di elevata tensione tra le parti e di grave frattura nel rapporto tra le minori e il padre, si colloca l'odierno giudizio di divorzio, instaurato il 27/02/2021.
Ebbene, in principio, nel 2021, vedeva la figlia alla presenza di un educatore Parte_1 Per_1
dei servizi sociali, mentre ha da subito manifestato una pervicace resistenza, rifiutando Per_1
categoricamente di incontrare il padre. Nel corso della indagine peritale – avviata il 20/12/2021- poi,
è stato realizzato un incontro “chiarificatore” tra il padre e le figlie;
in seguito, entrambe le minori hanno costantemente espresso una totale avversione verso la figura paterna, mantenendo le stesse un atteggiamento di ferma opposizione a qualsiasi contatto con il padre, nonostante gli interventi disposti anche per ordine del Tribunale per sollecitare e promuovere un superamento del rifiuto, anche attraverso percorsi di supporto psicologico.
In questo quadro, all'esito del giudizio, sulla base degli elementi acquisiti anche per il tramite dei servizi sociali e specialistici nonché della indagine peritale disposta dall'Ufficio, il Collegio ritiene che debba essere disposto l'affidamento delle minori all'Ente.
In tale direzione, deve rilevarsi che padre e madre sono ormai da anni impegnati in una contrapposizione reciproca sotto ogni aspetto, situazione che impedisce qualsiasi scambio o confronto, con evidenti ricadute pratiche problematiche per ogni questione (economica e non). A mero titolo esemplificativo può rammentarsi come, all'udienza del 26/01/2024, persistendo importanti difficoltà comunicative, è stato necessario convenire, con l'ausilio del Giudice,
l'intervento dei rispettivi legali delle parti nella gestione delle richieste inerenti alla vita delle figlie;
ancora, emblematica è la situazione rappresentata dalle parti all'udienza del 16/05/2024 – si noti, dopo oltre tre anni di giudizio - ove la madre ha dichiarato che il padre non rende tempestivamente il proprio consenso in ordine alle scelte educative e di vita delle figlie, mentre il padre ha dichiarato di essere sempre marginalizzato e informato delle decisioni solo a posteriori.
In questo caso, dunque, l'affidamento all'Ente trova la sua principale giustificazione nella necessità di evitare che la conflittualità esistente tra i genitori impedisca di fatto l'esercizio della responsabilità genitoriale, la tempestiva e condivisa assunzione di decisioni nell'interesse delle minori (per la salute,
l'istruzione etc.) nonché la prosecuzione degli interventi di supporto per le ragazze, anche e soprattutto in vista di un futuro e auspicabile riavvicinamento al padre.
Difatti, la patologica conflittualità dei genitori si riversa inevitabilmente sulle minori, che, nonostante l'elaborazione del progetto di ripresa della frequentazione paterna (così come strutturato e recepito nelle ordinanze in corso di giudizio), con plurimi tentativi di organizzare incontri tra le figlie e il padre e il coinvolgimento anche dei professionisti psicoterapeuti, hanno manifestato un persistente e netto rifiuto verso il padre. L' inadeguatezza manifestata da entrambi i genitori nella gestione del conflitto di coppia, con esiti pregiudizievoli per le minori, emerge chiaramente anche dall'indagine peritale atteso che il C.T.U., anche facendo proprio il tentativo di avvicinamento del padre alle figlie, ha evidenziato che la strenua avversione delle figlie verso il padre è riconducibile a una risposta emotiva elaborata dalle minori in conseguenza dei gravi episodi di violenza e conflitto vissuti in costanza di convivenza familiare (v. relazione peritale: “appare chiaro i nostri occhi che la reazione così forte è frutto di una risposta a quello che è stato vissuto come un pericolo e riporta una interiorizzazione del trauma subito”). Ancora, ha rilevato la dott.ssa che “l'atteggiamento Per_2
di rivalsa reciproca, espresso con modalità e origini psicologiche differenti già considerate nel precedente elaborato, dai genitori di e sia da considerarsi altamente nocivo e Per_1 Per_1 attualmente insormontabile” (cfr. relazione di chiarimento depositata il 01/06/2023). Da ultimo, poi, può richiamarsi la relazione dei servizi sociali e specialistici del 24/09/2024 nella quale si rileva come
“la situazione in essere vissuta dai sig.ri chiaramente porta avanti il loro conflitto Parte_2
e le figlie diventano oggetto di rivalse ritorsioni dei genitori che non creano i presupposti per un riavvicinamento”.
Permanendo dunque una stagnante situazione di sostanziale incomunicabilità tra i genitori, con reciproche recriminazioni e svalutazioni, e conseguente impossibilità di effettivamente esercitare la bigenitorialità, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per un affidamento condiviso né, parimenti, per un affido monogenitoriale. In particolare, escluso l'affido al padre, che al momento è totalmente rifiutato dalle minori, non può parimenti disporsi l'affido esclusivo alla madre, regime che avrebbe l'effetto di marginalizzare ulteriormente la figura paterna con pregiudizio per le minori risultando comunque egli “vittima” del rifiuto filiale, ai suoi occhi ingiustificato;
è pertanto assolutamente necessario un affido all'Ente terzo, in applicazione dell'art. 333 c.c.
Evidenzia ulteriormente il Collegio che, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, da un lato la madre non sembra avere gli strumenti per affrontare le criticità emotive manifestate da e Per_1 Per_1
e garantire la partecipazione fattiva del padre nella vita delle figlie, avendo ella accolto in modo ambivalente e caotico gli interventi disposti (si veda, in proposito, la relazione del 21/06/2023 della dott.ssa nella quale vengono elencati i plurimi appuntamenti con l'educatore disdetti da Per_7
, sospensioni degli accessi che hanno impedito lo svolgersi di un lavoro educativo Controparte_1
produttivo; ancora, la relazione della comunità sociale cremasca del 24/09/2024 evidenzia come “per quanto la signora dichiari di non essere contraria ad un'eventuale riavvicinamento del padre con le figlie di fatto crea situazioni che generano distanze ostilità soprattutto da parte del signor ”). Pt_1
Dall'altro lato, pur dandosi atto che il padre ha tendenzialmente partecipato agli interventi proposti, nondimeno egli ha dimostrato talvolta carenza di risorse e discontinuità e non è stato in grado di accogliere i bisogni emotivi ed affettivi delle figlie e gestire le comunicazioni con il coniuge. In punto rileva il CTU che “Durante l'estate (ndr. padre e figlie) non si incontrano e un misunderstanding, o un calo di volontà, porta il padre a non presentarsi agli appuntamenti”; e ancora, “la scrivente ritiene il signor invischiato nelle sue rigide regole credenze, sue proprie e di vicende familiari, e Pt_1
incapace di sbloccare l'affettività e l'empatia, che certamente possiede, azioni necessarie per poter costruire un legame forte e sano con la prole.” Anche il servizio sociale, del resto, nella relazione del 19/09/2023 evidenzia come “ non è più pervenuta nessuna richiesta inerente alle figlie dal sig.
”. Pt_1
Quello che emerge, dunque, è che le figlie manifestano tuttora un timore nei confronti del padre, che appare il retaggio del vissuto della famiglia e degli episodi di violenza che hanno coinvolto – quantomeno come spettatrici- le minori nonché dell'incapacità di entrambi i genitori di condividere la bigenitorialità e aderire in modo fattivo agli interventi di sostegno (v. relazione della comunità sociale cremasca del 2/11/2023 “gli interventi attivati a favore del nucleo, incontri protetti e educativa domiciliare, sono oggi inattivi per mancanza di collaborazione dei genitori, pur essendoci la disponibilità dell'operatore proposto”).
Anche condividendo le conclusioni del CTU, sottolinea il Collegio come le figlie gioverebbero, nel loro cammino di crescita, dell'esempio che i genitori dovrebbero e potrebbero dare, superando la situazione vissuta come coppia coniugale e instaurando una fattiva relazione di collaborazione, nell'interesse della prole. Cionondimeno, stante la descritta grave e preoccupante situazione attuale, con la cristallizzazione delle dinamiche relazionali disfunzionali all'interno del nucleo familiare, le minori, considerate le fragilità manifestate, sono rimaste in balia del conflitto genitoriale;
esse oggi necessitano di un continuativo supporto psicologico, che potrà essere assicurato dall'Ente affidatario, con periodica rivalutazione della sussistenza dei presupposti per il riavvicinamento alla figura paterna.
Appare altresì auspicabile che le parti proseguano nei percorsi individuali, di modo che essi siano supportati nell'elaborazione dei vissuti legati alla fine della loro relazione, con l'obiettivo del recupero di un canale di comunicazione funzionale agli interessi delle figlie minori.
Ciò posto, la collocazione sperimentata sino ad ora sembra essere al momento l'unica possibile, atteso che, nonostante il tempo trascorso e gli interventi disposti, e mantengono un Per_1 Per_1
atteggiamento di forte e ostinata chiusura nei confronti del padre, con manifestazioni di opposizione ad un possibile riavvicinamento o alla riapertura degli spazi di frequentazione. Al riguardo, pur ribadite le criticità già sottolineate, può richiamarsi la relazione peritale nella parte in cui evidenzia come “la scrivente non ritiene che la signora sia artefice del persistere della chiusura dei CP_1
rapporti tra il padre e le figlie, non emerge infatti in nessun colloquio la volontà del dolo di annullare la figura del padre, si ritiene altresì incapace di tale macchinazione e manipolazione delle figlie”.
Dunque, può confermarsi il collocamento della prole presso la madre, che oggi è l'unica figura di riferimento accettata dalle figlie e che si occupa nella quotidianità della loro cura e gestione, non essendo stati acquisiti elementi che portino a ritenere opportuno effettuare un cambio radicale di collocamento ovvero ritenere la madre figura non idonea;
tale collocamento, del resto, preserva il rapporto di fratria, permettendo alle minori di conservare il saldo legame instaurato con Per_6
In ragione di quanto sopra, fermo il collocamento delle minori presso l'abitazione della madre, deve essere disposto l'affidamento delle minori ai servizi sociali per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente sentenza (ritenuto congruo per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti), con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in punto salute, istruzione, educazione e regolamentazione della frequentazione paterna.
In punto salute,il genitore collocatario prevalente (nel caso di specie, la madre), previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. Visite presso il pediatra di base;
b. visite specialistiche del minore prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico;
c. cure dentistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base;
d. altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
a. e. ricoveri urgenti ovvero prescritti dal pediatra di base o dallo specialista del servizio pubblico, trattamenti medici da eseguire durante il ricovero e relative dimissioni, se autorizzate dalla struttura ospedaliera pubblica;
e. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori.
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alle scelte in materia di salute relative a:
a. vaccinazioni facoltative b. cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
c. cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
d. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
l'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse delle minori;
in caso di accordo, il genitore presso cui le minori sono collocate in via prevalente (i.e. la madre), provvederà al compimento degli atti.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse delle minori.
In punto istruzione ed educazione delle minori, il genitore collocatario prevalente, la madre, previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
c. centro ricreativo estivo diurno (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alle scelte relative ai seguenti punti:
a. frequentazione di istituti privati parificati o meno;
b. corsi di recupero e lezioni private;
c. corsi di lingue;
d. iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti assecondando interessi e desideri del/della minorenne e/o su suggerimento degli insegnanti della scuola frequentata per incentivarne specifiche passioni/competenze;
e. attività educative/ricreative diverse;
f. f. viaggi studio in Italia e all'estero;
g. stage sportivi e vacanze senza i genitori;
l'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse delle minori. In caso di accordo, il genitore presso cui le minori sono collocate in via prevalente, la madre, provvederà al compimento degli atti.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse delle minori.
In punto pratiche amministrative, il genitore collocatario prevalente (la madre) previo avviso all'Ente
e all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: richiesta documenti identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria.
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio, l'Ente affidatario, valutato l'interesse delle minori, convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa. In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, provvederà al compimento degli atti, anche con firma disgiunta.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
Quanto alla frequentazione paterna, la stagnante opposizione delle figlie non consente al momento di statuire una calendarizzazione degli incontri, nel rispetto della condizione psicofisica delle minori;
infatti, persistono evidenti fragilità emotive delle minori che – come sottolineato dai servizi sociali e specialistici e dal Curatore speciale - non vogliono nemmeno sentire nominare il padre, rifiutano ogni contatto ed evocazione del medesimo. Pertanto, appare necessario che le minori prima rielaborino la figura paterna, attraverso la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico, per poi in futuro prospettare un accesso sereno e scevro di condizionamenti al padre.
Si delega pertanto all'Ente affidatario una periodica rivalutazione, per il tramite dei servizi sociali, della situazione, anche in vista delle auspicabili positive evoluzioni della situazione personale e relazionale all'interno del nucleo familiare, con delega a eventualmente riavviare la frequentazione paterna, nel rispetto della condizione psico fisica delle minori, con le modalità ritenute opportune.
Permanendo dunque ancora una elevata conflittualità tra le parti e una significativa difficoltà di comunicazione, oltre che una situazione di disagio e malessere delle minori, devono essere altresì confermati gli incarichi ai Servizi Sociali competenti di attento monitoraggio e vigilanza oltre che di attuazione e/o prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni nell'interesse dei minori e dei genitori come meglio indicati in dispositivo. I genitori altresì devono essere invitati a prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali competenti e ad attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi, in quanto funzionali al benessere psicofisico delle minori stesse, avvisandoli che in caso contrario potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Devono infine confermarsi gli interventi in favore delle minori per supportarle nella rielaborazione dei recenti vissuti, anche al fine del rasserenamento della relazione con il padre che ancora oggi vedono come unico soggetto responsabile della loro attuale situazione di disagio.
*
Contributo paterno al mantenimento delle figlie
Quanto alle statuizioni economiche, deve preliminarmente rammentarsi che, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione sulla base dei dati disponibili, anche tenuto conto che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 –
I 11.1.2016 n. 225).
Tanto premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti dell'odierno giudizio devono svolgersi le seguenti considerazioni. in data 14/05/2024 ha depositato esclusivamente le Parte_1
ultime dichiarazioni dei redditi, su ordine del Giudice. Dai documenti disponibili si evince che egli, nel 2022, ha maturato un reddito complessivo di € 2995 (imposta netta e addizionali € 0- v. mod. P.F.
2023); il mod. PF 2022 segnala invece un reddito complessivo di € 4550 (imposta e addizionali € 0); il mod. PF 2021 evidenzia un reddito complessivo di € 16250 - reddito imponibile € 8187,00 – dal quale effettuare le detrazioni di imposta netta (€ 1022), addizionale regionale dovuta (€ 109), addizionale comunale dovuta (€ 0). Emerge agli atti, inoltre che è proprietario di un Parte_1 immobile e di una impresa a contabilità semplificata attiva nel campo della riparazione di carrozzerie di autoveicoli. Dalle dichiarazioni fiscali, risulta inoltre che ha maturato nel 2022 Parte_1 un reddito di impresa pari a € 12858, con volume d'affari pari € 239.486 (v. mod. PF 2023); nel 2021, un reddito di impresa pari a € 20637, con volume d'affari pari € 147991 (v. mod. PF 2022); nel 2020, un reddito di impresa pari a € 39568, con volume d'affari pari € 148.468 (v. mod. PF 2021).
Quanto invece a , ella, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha dichiarato Controparte_1
di essere impiegata come parrucchiera dal 22/07/2020 (contratto a tempo indeterminato dal
22/04/2021) con retribuzione media mensile di circa € 1600 (€ 367 a gennaio 2021, € 3659 a febbraio
2021, 870 ad aprile 2021 – v. buste paga in atti). Dal 24/05/2022 ella svolge la attività di
“responsabile tecnica acconciature” presso “Stefy Style srl semplificata”.
Invero, dalla produzione di parte, si evince un reddito imponibile dichiarato nel 2022 di € 7.350 (mod.
730/2022: imposta netta € 0; addizionale comunale dovuta € 0, addizionale regionale dovuta € 0); di
€ 7437 nel 2021 (v. mod. 730/2021).
Come sopra accennato, la resistente unitamente alle minori e e alla di lei figlia Per_1 Per_1
si è trasferita, nel 2020, in immobile condotto in locazione a Pandino con canone mensile Per_6 di € 455; da quanto emerge, in seguito allo sfratto, si è ulteriormente trasferita in Controparte_1
immobile sito a Crema.
Illustrate le posizioni economiche delle parti, deve evidenziarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, tenuto conto delle condizioni personali e lavorative delle parti, dei loro redditi e degli oneri rispettivamente a loro carico, in considerazione dello standard di vita, delle abitudini e delle esigenze delle figlie minori, tenuto conto che – suo malgrado- il padre al momento non sopporta oneri di mantenimento diretto in favore delle minori, il Tribunale, all'esito del giudizio, ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante versamento di € 600 mensili (€ 300 per ciascuna figlia). La misura appare proporzionata e sostenibile rispetto alle condizioni economiche del ricorrente e, più in generale, delle parti, nonché sufficiente ad assicurare alla prole la predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle loro necessità di cura e di educazione, secondo uno standard calibrato sullo status economico e sociale della famiglia.
Entrambi i genitori, infine, continueranno a concorrere al pagamento - al 50% - delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, non ravvisandosi alcuna ragione per derogare alla regola indicata, in difetto peraltro di elementi concreti che consentano una quantificazione forfettaria delle spese significative e ricorrenti.
* le spese di lite e di CTU
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del procedimento e della natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica, in assenza di istanza di liquidazione da parte del consulente dell'ufficio nel termine di cui all'art. 71 del DPR 115/2002, devono considerarsi in misura pari al fondo spese già riconosciuto di € 1500, oltre oneri accessori come per legge, e in questa sede deve unicamente individuarsi la parte sulla quale grava l'onere di spesa già liquidato provvedimento del
9/12/2021. Tanto premesso, atteso che l'indagine è stata utile e necessaria per entrambe le parti, a tutela delle figlie minori, e si è svolta nell'interesse di queste ultime, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, sono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese relative al Curatore speciale, invece, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, saranno liquidate con separato provvedimento su istanza del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda e istanza, anche istruttoria, dato atto che in data 5/12/2022 è stata pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 609/2022
(pubblicata il 20/12/2022),
1) AFFIDA le minori e ai servizi sociali della comunità sociale cremasca Per_1 Per_1
(competenti in relazione al luogo di attuale residenza delle minori, con trasferimento delle competenze in caso di mutamenti anagrafici) per il periodo di anni due a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in punto frequentazione paterna, salute, istruzione, educazione e pratiche amministrative, come dettagliatamente disciplinato in parte motiva;
2) CONFERMA il collocamento delle minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) CONFERMA la presa in carico del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario (anche in collaborazione con i servizi competenti in relazione alla residenza paterna) che manterranno l'attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico delle minori e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, con prosecuzione degli interventi di supporto, psicologico ed educativo in favore delle figlie minori, anche per aiutarle nel percorso di rielaborazione del vissuto e riavvicinamento alla figura paterna, con specifico incarico di periodicamente rivalutare se - sulla base delle condizioni psicofisiche delle minori e di una auspicabile loro ritrovata serenità - sia opportuna e possibile un'eventuale ripresa delle visite con il padre, nel rispetto delle esigenze delle minori, disponendo gli incontri, con un'adeguata preparazione, se del caso inizialmente in
Spazio neutro, secondo le modalità e i tempi individuati dai medesimi Servizi Sociali, in base all'esito dei percorsi avviati;
4) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario trasmettano al Giudice Tutelare relazioni semestrali sull'andamento degli interventi di supporto avviati e sui rapporti mantenuti dalle minori con ciascun genitore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ogni situazione di pregiudizio per le minori che richieda l'intervento della Autorità Giudiziaria;
5) PONE a carico di quale contributo al mantenimento delle figlie , il pagamento Parte_1 della somma mensile di € 600 (€ 300 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese (con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2021), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6) DISPONE lo stralcio dagli atti del fascicolo della nota di aggiornamento proveniente dalla dott.ssa allegata alla relazione depositata dal C.T.U. il 01/06/2023; Per_5
7) DICHIARA inammissibile e/o rigetta ogni altra domanda e/o eccezione come in motivazione;
8) PONE definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese della consulenza tecnica di ufficio già liquidate, con provvedimento in atti;
9) DICHIARA compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, ai servizi sociali competenti e al Giudice
Tutelare presso il Tribunale di Cremona per la vigilanza.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 10/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 27/02/2021,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. D'EVANT DANIELA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. SAVOIA ELISA, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento di
Avv. ELENA GUERRESCHI in proprio, in qualità di Curatore Speciale delle minori Persona_1
, nominato con provvedimento del 25/09/2023;
[...]
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 05.01.2023
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI Per come da nota depositata telematicamente il 28/10/2024; Parte_1
per come da nota depositata telematicamente il 26/10/2024; Controparte_1
per il CURATORE SPECIALE come da nota depositata telematicamente il 28/10/2024.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo il 27.02.2021, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario a Vizzola il 30.04.2011 con (atto trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comun di Fornovo di Taro, atto n. 1, parte II, serie A), unione dalla quale sono nate le due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), e di essersi separato Per_1 Per_1
dalla moglie con verbale di separazione consensuale del 9.01.2020, omologato con decreto del
6.02.2020, chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel merito, il ricorrente chiedeva l'affido condiviso delle minori con collocamento delle stesse presso di sé, nella casa coniugale di sua proprietà, e la regolamentazione della frequentazione materna meglio precisata in ricorso. Il ricorrente domandava di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori mediante versamento della somma di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17.06.2021, il Presidente, sentiti i coniugi, in via provvisoria, confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale, nominava il Giudice istruttore e assegnava al convenuto termine per la costituzione.
Con comparsa depositata il 23.09.2021, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1
domanda di divorzio del marito;
la resistente chiedeva l'affido condiviso delle minori a entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso di sé e regolamentazione delle visite paterne secondo le indicazioni dei servizi sociali, con graduale ripresa dei rapporti. In punto economico, la resistente domandava di porre a carico del padre l'obbligo di concorrere al costo del canone di affitto nella misura del 50% nonché di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento di € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 02.11.2021, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione, il Giudice Istruttore, vista la richiesta concorde delle parti, disponeva consulenza tecnica sulla capacità genitoriale, nominando la dott.ssa Il quesito, integrato Persona_2
su richiesta delle parti all'udienza del 15.11.2021, veniva formulato come di seguito: “dica il CTU, esaminate le parti, sentite le minori, sentiti e presi contatti con il Servizio Sociale incaricato e in generale con i soggetti-professionisti da questo delegati (Servizio Sociale di Crema – dott. e Per_3
Per dott.ssa ) (i) quale sia lo stato di benessere psicofisico di e anche eventualmente Per_1 Per_1 accertando se vi siano elementi tali da far ritenere sussistente un danno a carico delle minori, (ii) il modo di entrambi i genitori di rapportarsi concretamente con le bambine, (iii) quali siano le condizioni psichiche dei genitori formulando una eventuale diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza e eventuali aree di fragilità ed evidenziando in caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici/border line gli eventuali impatti sulle competenze genitoriali, (iv) il tutto anche al fine di individuare le migliori modalità di affido, collocamento e diritti di visita delle minori che possano garantire nell'esclusivo interesse delle stesse l'esercizio concreto della bigenitorialità; il tutto anche tenendo conto delle figure familiari ed extra familiari che ruotano attorno al nucleo familiare avendo riguardo ad entrambi i genitori;
(v) sperimenti, in costanza di CTU, eventuali modalità di collocamento e diritti di visita delle minori che appaiano maggiormente idonee a garantire l'esercizio della bigenitorialità nell'esclusivo interesse delle minori e ”. Per_1 Per_1
La relazione peritale veniva depositata in atti il 27.10.2022. Su istanza della parte ricorrente, all'udienza del 21 novembre 2022, il Giudice Istruttore disponeva procedersi a integrazione della
CTU, formulando richiesta di chiarimenti come di seguito riportata: “in particolare, dispone che il
CTU prenda contatti con tutti i servizi sociali coinvolti, gli specialisti che hanno preso in carico il padre, la madre e le minori e con i CTP al fine di individuare un percorso di riavvicinamento guidato tra il padre e le figlie mediante indicazione dei necessari interventi anche in punto incontri, eventualmente protetti, educativa domiciliare ovvero ancora coinvolgimento di altri soggetti che ruotano intorno al nucleo;
il tutto anche sperimentando ed osservando periodi di sperimentazioni, al fine di raggiungere il migliore interesse delle minori;
invita la CTU a rispondere alle osservazioni dei CTP integrando quando già indicato nella relazione; (…)” .
Nelle more dell'istruzione, il 5 dicembre 2022 veniva emessa sentenza parziale sullo status n.
609/2022 (pubblicata il 20/12/2022); con ordinanza contestuale la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice istruttore.
Depositate le memorie istruttorie e la relazione integrativa del consulente tecnico, all'udienza del 25 settembre 2023, il Giudice Istruttore nominava un CURATORE SPECIALE in favore delle minori, individuato nell'avv. ELENA GUERRESCHI, e invitava i servizi sociali a depositare relazioni di aggiornamento.
Con memoria depositata il 12 gennaio 2024 si costituiva in giudizio il CURATORE SPECIALE;
le parti e il CURATORE SPECIALE comparivano alle successive udienze del 26 gennaio e del 16 maggio 2024.
Alla suddetta udienza, il difensore di parte attrice chiedeva la rinnovazione o integrazione della CTU deducendo la mancanza di considerazione delle osservazioni del CTP;
il procuratore di parte convenuta, opponendosi, chiedeva una relazione dei servizi sociali con indicazione del regime di affidamento preferibile nonché un aumento del contributo al mantenimento.
Il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 maggio 2024, rigettava l'istanza di parte e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatte precisare le conclusioni con note depositate telematicamente, con provvedimento del
31/10/2024, la causa veniva rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10/03/2025.
*
La domanda di divorzio
Nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo
Tribunale in data 5/12/2022 sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 609/2022 (pubblicata il 20/12/2022).
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, la parte ricorrente ha domandato, in via principale,
l'affidamento delle figlie minori all'Ente, con adozione di provvedimenti in ordine a collocazione e modalità di visita dei genitori nell'interesse delle minori;
in via subordinata, ha Parte_1 chiesto l'affido esclusivo delle minori al padre. La parte resistente, invece, ha chiesto l'affido esclusivo delle figlie alla madre (in subordine, l'affido condiviso), con collocamento delle stesse presso di sé e regolamentazione della frequentazione paterna secondo le indicazioni dei servizi sociali. Il CURATORE SPECIALE ha concluso per l'affido condiviso a entrambi i genitori (in subordine,
l'affido delle minori all'Ente) con prosecuzione/avvio degli interventi di sostegno meglio precisati in atti.
Illustrate le richieste delle parti, osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio e, in particolare, in ordine al percorso di crescita più tutelante per le minori. Non si ritiene dunque in alcun modo necessario l'ascolto di (nata il [...]) e (nata il [...]), tenuto conto Per_1 Per_1
delle fragilità emotive manifestate dalle minori, del loro prolungato coinvolgimento nelle dinamiche genitoriali e dell'esposizione nel tempo a situazioni familiari di instabilità, violenza e incertezza, situazioni che le hanno profondamente segnate. Questi elementi hanno portato il Tribunale a ritenere pregiudizievole l'ascolto giudiziale e a raccogliere le posizioni delle minori in modo indiretto, attraverso le interlocuzioni con gli operatori dei servizi sociali (intervenuti sin dall'inizio del giudizio) nonché attraverso l'approfondimento peritale. All'esito del giudizio, il Collegio ritiene altresì superfluo l'ascolto, atteso che le esigenze manifestate dalle minori e raccolte dagli operatori, che le seguono da tempo, e dal loro Curatore speciale, sono ben chiare in giudizio e potranno essere adeguatamente considerate ai fini delle decisioni che riguardano la prole, unitamente a tutti gli altri elementi di giudizio a disposizione, per assicurare un sereno percorso di crescita alle minori. Del resto, il regime di affidamento, motivo precipuo del contrasto tra i genitori, deve essere oggetto di una decisione che certamente tenga in considerazione anche il punto di vista del minore, ma non può,
d'altro canto, dipendere dalle dichiarazioni di questi, atteso che tale decisione esula dalle sue competenze, richiedendo valutazioni tecniche e specifiche.
Quanto poi alle eccezioni formulate in corso di giudizio dalla parte ricorrente circa l'indagine peritale, il Collegio condivide le considerazioni già svolte dal Giudice Istruttore, sottolineando che la perizia tecnica non risulta in alcun modo viziata da profili di nullità, avendo il consulente rispettato i dettami dell'art. 195 c.p.c. e avendo altresì egli tenuto in considerazione le osservazioni dei consulenti di parte. Quanto alla relazione di chiarimento depositata dal CTU in data 01/06/2023, la parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha ribadito l'eccezione di inammissibilità dell'allegata documentazione prodotta dal perito. Evidenzia al riguardo il Collegio che l'utilizzo da parte del c.t.u. di materiale documentario acquisito al di fuori del contraddittorio delle parti può essere causa di nullità della relazione, ma il relativo vizio costituisce una ipotesi di nullità relativa e, pertanto, la relativa eccezione deve essere espressamente sollevata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti la nullità resta sanata. D'altro canto, non sono stati evidenziati accertamenti e valutazioni del consulente tecnico che siano fondati su tale documentazione e pertanto siano viziati. Considerato dunque anche il tenore della eccezione di parte (che richiede il mero stralcio della documentazione acquisita dal CTP), deve ritenersi che la relazione del consulente sia immune da vizi e utilizzabile dal giudice nella formazione del suo convincimento.
Cionondimeno, in considerazione del fatto che il CTP – nel rendere le informazioni richieste dal CTU
– ha redatto una nota integrativa, in seguito depositata in atti, senza il consenso della parte ricorrente e comunque al di fuori del contraddittorio, si dispone lo stralcio della nota di aggiornamento proveniente dalla dott.ssa llegata alla relazione del C.T.U. depositata il 01/06/2023. Per_5
Tanto premesso, nell'analisi della situazione psicofisica e relazionale delle minori e dei genitori, giova partire da una breve ricostruzione della lunga vicenda personale e processuale che ha coinvolto il nucleo familiare. e si sono separati consensualmente con Parte_1 Controparte_1
verbale del 09/01/2020 (omologato con decreto del Tribunale di Parma del 06/02/2020). In tale occasione, i coniugi hanno concordato il collocamento prevalente delle figlie presso la madre nell'immobile locato in Varano De' Malegari, stabilendo un calendario di frequentazione paterna modulato come di seguito: “il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie ogni qualvolta vorrà compatibilmente con le proprie esigenze lavorative e, precipuamente, con gli impegni anche scolastici delle figlie stesse e previo accordo con la madre signora , in ogni caso il padre CP_1
avrà comunque diritto di vedere e tenere con sé le figlie almeno due pomeriggi alla settimana con cena e pernottamento, due fine settimana alternati , dal sabato mattina (al termine delle lezioni scolastiche) fino a lunedì mattina con accompagnamento a scuola delle figlie”.
Tuttavia, poco dopo la definizione delle condizioni, in data 14.01.2020, si è verificato un grave episodio di lite domestica, oggetto di narrazioni divergenti ad opera delle parti, le quali hanno presentato reciproche denunce querele in merito ai medesimi accadimenti. A fronte della violenta discussione tra i coniugi, la madre si è trasferita, unitamente alle figlie e e alla di Per_1 Per_1
lei figlia (nata da precedente relazione) in immobile sito a Pandino;
da allora, le figlie della Per_6
coppia hanno iniziato a manifestare una radicata ritrosia verso il padre.
ha dunque chiesto una modifica delle condizioni di separazione dinanzi al Tribunale Parte_1
di Parma, causa in seguito riassunta dinanzi al Tribunale di Cremona territorialmente competente (RG
1437/2020). Il suddetto procedimento si è concluso in data 23/06/2021 con la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale, salva l'attivazione - nell'ambito del giudizio- dei servizi sociali territorialmente competenti e invito ai genitori a intraprendere percorsi di sostegno psicologico e di sostegno alla genitorialità.
In questo contesto di elevata tensione tra le parti e di grave frattura nel rapporto tra le minori e il padre, si colloca l'odierno giudizio di divorzio, instaurato il 27/02/2021.
Ebbene, in principio, nel 2021, vedeva la figlia alla presenza di un educatore Parte_1 Per_1
dei servizi sociali, mentre ha da subito manifestato una pervicace resistenza, rifiutando Per_1
categoricamente di incontrare il padre. Nel corso della indagine peritale – avviata il 20/12/2021- poi,
è stato realizzato un incontro “chiarificatore” tra il padre e le figlie;
in seguito, entrambe le minori hanno costantemente espresso una totale avversione verso la figura paterna, mantenendo le stesse un atteggiamento di ferma opposizione a qualsiasi contatto con il padre, nonostante gli interventi disposti anche per ordine del Tribunale per sollecitare e promuovere un superamento del rifiuto, anche attraverso percorsi di supporto psicologico.
In questo quadro, all'esito del giudizio, sulla base degli elementi acquisiti anche per il tramite dei servizi sociali e specialistici nonché della indagine peritale disposta dall'Ufficio, il Collegio ritiene che debba essere disposto l'affidamento delle minori all'Ente.
In tale direzione, deve rilevarsi che padre e madre sono ormai da anni impegnati in una contrapposizione reciproca sotto ogni aspetto, situazione che impedisce qualsiasi scambio o confronto, con evidenti ricadute pratiche problematiche per ogni questione (economica e non). A mero titolo esemplificativo può rammentarsi come, all'udienza del 26/01/2024, persistendo importanti difficoltà comunicative, è stato necessario convenire, con l'ausilio del Giudice,
l'intervento dei rispettivi legali delle parti nella gestione delle richieste inerenti alla vita delle figlie;
ancora, emblematica è la situazione rappresentata dalle parti all'udienza del 16/05/2024 – si noti, dopo oltre tre anni di giudizio - ove la madre ha dichiarato che il padre non rende tempestivamente il proprio consenso in ordine alle scelte educative e di vita delle figlie, mentre il padre ha dichiarato di essere sempre marginalizzato e informato delle decisioni solo a posteriori.
In questo caso, dunque, l'affidamento all'Ente trova la sua principale giustificazione nella necessità di evitare che la conflittualità esistente tra i genitori impedisca di fatto l'esercizio della responsabilità genitoriale, la tempestiva e condivisa assunzione di decisioni nell'interesse delle minori (per la salute,
l'istruzione etc.) nonché la prosecuzione degli interventi di supporto per le ragazze, anche e soprattutto in vista di un futuro e auspicabile riavvicinamento al padre.
Difatti, la patologica conflittualità dei genitori si riversa inevitabilmente sulle minori, che, nonostante l'elaborazione del progetto di ripresa della frequentazione paterna (così come strutturato e recepito nelle ordinanze in corso di giudizio), con plurimi tentativi di organizzare incontri tra le figlie e il padre e il coinvolgimento anche dei professionisti psicoterapeuti, hanno manifestato un persistente e netto rifiuto verso il padre. L' inadeguatezza manifestata da entrambi i genitori nella gestione del conflitto di coppia, con esiti pregiudizievoli per le minori, emerge chiaramente anche dall'indagine peritale atteso che il C.T.U., anche facendo proprio il tentativo di avvicinamento del padre alle figlie, ha evidenziato che la strenua avversione delle figlie verso il padre è riconducibile a una risposta emotiva elaborata dalle minori in conseguenza dei gravi episodi di violenza e conflitto vissuti in costanza di convivenza familiare (v. relazione peritale: “appare chiaro i nostri occhi che la reazione così forte è frutto di una risposta a quello che è stato vissuto come un pericolo e riporta una interiorizzazione del trauma subito”). Ancora, ha rilevato la dott.ssa che “l'atteggiamento Per_2
di rivalsa reciproca, espresso con modalità e origini psicologiche differenti già considerate nel precedente elaborato, dai genitori di e sia da considerarsi altamente nocivo e Per_1 Per_1 attualmente insormontabile” (cfr. relazione di chiarimento depositata il 01/06/2023). Da ultimo, poi, può richiamarsi la relazione dei servizi sociali e specialistici del 24/09/2024 nella quale si rileva come
“la situazione in essere vissuta dai sig.ri chiaramente porta avanti il loro conflitto Parte_2
e le figlie diventano oggetto di rivalse ritorsioni dei genitori che non creano i presupposti per un riavvicinamento”.
Permanendo dunque una stagnante situazione di sostanziale incomunicabilità tra i genitori, con reciproche recriminazioni e svalutazioni, e conseguente impossibilità di effettivamente esercitare la bigenitorialità, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per un affidamento condiviso né, parimenti, per un affido monogenitoriale. In particolare, escluso l'affido al padre, che al momento è totalmente rifiutato dalle minori, non può parimenti disporsi l'affido esclusivo alla madre, regime che avrebbe l'effetto di marginalizzare ulteriormente la figura paterna con pregiudizio per le minori risultando comunque egli “vittima” del rifiuto filiale, ai suoi occhi ingiustificato;
è pertanto assolutamente necessario un affido all'Ente terzo, in applicazione dell'art. 333 c.c.
Evidenzia ulteriormente il Collegio che, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, da un lato la madre non sembra avere gli strumenti per affrontare le criticità emotive manifestate da e Per_1 Per_1
e garantire la partecipazione fattiva del padre nella vita delle figlie, avendo ella accolto in modo ambivalente e caotico gli interventi disposti (si veda, in proposito, la relazione del 21/06/2023 della dott.ssa nella quale vengono elencati i plurimi appuntamenti con l'educatore disdetti da Per_7
, sospensioni degli accessi che hanno impedito lo svolgersi di un lavoro educativo Controparte_1
produttivo; ancora, la relazione della comunità sociale cremasca del 24/09/2024 evidenzia come “per quanto la signora dichiari di non essere contraria ad un'eventuale riavvicinamento del padre con le figlie di fatto crea situazioni che generano distanze ostilità soprattutto da parte del signor ”). Pt_1
Dall'altro lato, pur dandosi atto che il padre ha tendenzialmente partecipato agli interventi proposti, nondimeno egli ha dimostrato talvolta carenza di risorse e discontinuità e non è stato in grado di accogliere i bisogni emotivi ed affettivi delle figlie e gestire le comunicazioni con il coniuge. In punto rileva il CTU che “Durante l'estate (ndr. padre e figlie) non si incontrano e un misunderstanding, o un calo di volontà, porta il padre a non presentarsi agli appuntamenti”; e ancora, “la scrivente ritiene il signor invischiato nelle sue rigide regole credenze, sue proprie e di vicende familiari, e Pt_1
incapace di sbloccare l'affettività e l'empatia, che certamente possiede, azioni necessarie per poter costruire un legame forte e sano con la prole.” Anche il servizio sociale, del resto, nella relazione del 19/09/2023 evidenzia come “ non è più pervenuta nessuna richiesta inerente alle figlie dal sig.
”. Pt_1
Quello che emerge, dunque, è che le figlie manifestano tuttora un timore nei confronti del padre, che appare il retaggio del vissuto della famiglia e degli episodi di violenza che hanno coinvolto – quantomeno come spettatrici- le minori nonché dell'incapacità di entrambi i genitori di condividere la bigenitorialità e aderire in modo fattivo agli interventi di sostegno (v. relazione della comunità sociale cremasca del 2/11/2023 “gli interventi attivati a favore del nucleo, incontri protetti e educativa domiciliare, sono oggi inattivi per mancanza di collaborazione dei genitori, pur essendoci la disponibilità dell'operatore proposto”).
Anche condividendo le conclusioni del CTU, sottolinea il Collegio come le figlie gioverebbero, nel loro cammino di crescita, dell'esempio che i genitori dovrebbero e potrebbero dare, superando la situazione vissuta come coppia coniugale e instaurando una fattiva relazione di collaborazione, nell'interesse della prole. Cionondimeno, stante la descritta grave e preoccupante situazione attuale, con la cristallizzazione delle dinamiche relazionali disfunzionali all'interno del nucleo familiare, le minori, considerate le fragilità manifestate, sono rimaste in balia del conflitto genitoriale;
esse oggi necessitano di un continuativo supporto psicologico, che potrà essere assicurato dall'Ente affidatario, con periodica rivalutazione della sussistenza dei presupposti per il riavvicinamento alla figura paterna.
Appare altresì auspicabile che le parti proseguano nei percorsi individuali, di modo che essi siano supportati nell'elaborazione dei vissuti legati alla fine della loro relazione, con l'obiettivo del recupero di un canale di comunicazione funzionale agli interessi delle figlie minori.
Ciò posto, la collocazione sperimentata sino ad ora sembra essere al momento l'unica possibile, atteso che, nonostante il tempo trascorso e gli interventi disposti, e mantengono un Per_1 Per_1
atteggiamento di forte e ostinata chiusura nei confronti del padre, con manifestazioni di opposizione ad un possibile riavvicinamento o alla riapertura degli spazi di frequentazione. Al riguardo, pur ribadite le criticità già sottolineate, può richiamarsi la relazione peritale nella parte in cui evidenzia come “la scrivente non ritiene che la signora sia artefice del persistere della chiusura dei CP_1
rapporti tra il padre e le figlie, non emerge infatti in nessun colloquio la volontà del dolo di annullare la figura del padre, si ritiene altresì incapace di tale macchinazione e manipolazione delle figlie”.
Dunque, può confermarsi il collocamento della prole presso la madre, che oggi è l'unica figura di riferimento accettata dalle figlie e che si occupa nella quotidianità della loro cura e gestione, non essendo stati acquisiti elementi che portino a ritenere opportuno effettuare un cambio radicale di collocamento ovvero ritenere la madre figura non idonea;
tale collocamento, del resto, preserva il rapporto di fratria, permettendo alle minori di conservare il saldo legame instaurato con Per_6
In ragione di quanto sopra, fermo il collocamento delle minori presso l'abitazione della madre, deve essere disposto l'affidamento delle minori ai servizi sociali per il periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente sentenza (ritenuto congruo per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti), con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in punto salute, istruzione, educazione e regolamentazione della frequentazione paterna.
In punto salute,il genitore collocatario prevalente (nel caso di specie, la madre), previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. Visite presso il pediatra di base;
b. visite specialistiche del minore prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico;
c. cure dentistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base;
d. altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
a. e. ricoveri urgenti ovvero prescritti dal pediatra di base o dallo specialista del servizio pubblico, trattamenti medici da eseguire durante il ricovero e relative dimissioni, se autorizzate dalla struttura ospedaliera pubblica;
e. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori.
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alle scelte in materia di salute relative a:
a. vaccinazioni facoltative b. cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
c. cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
d. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
l'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse delle minori;
in caso di accordo, il genitore presso cui le minori sono collocate in via prevalente (i.e. la madre), provvederà al compimento degli atti.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse delle minori.
In punto istruzione ed educazione delle minori, il genitore collocatario prevalente, la madre, previo avviso all'Ente ed all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta:
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
c. centro ricreativo estivo diurno (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alle scelte relative ai seguenti punti:
a. frequentazione di istituti privati parificati o meno;
b. corsi di recupero e lezioni private;
c. corsi di lingue;
d. iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti assecondando interessi e desideri del/della minorenne e/o su suggerimento degli insegnanti della scuola frequentata per incentivarne specifiche passioni/competenze;
e. attività educative/ricreative diverse;
f. f. viaggi studio in Italia e all'estero;
g. stage sportivi e vacanze senza i genitori;
l'Ente affidatario convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse delle minori. In caso di accordo, il genitore presso cui le minori sono collocate in via prevalente, la madre, provvederà al compimento degli atti.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse delle minori.
In punto pratiche amministrative, il genitore collocatario prevalente (la madre) previo avviso all'Ente
e all'altro genitore, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: richiesta documenti identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria.
In caso di inerzia del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra.
In relazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio, l'Ente affidatario, valutato l'interesse delle minori, convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa. In caso di accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente, provvederà al compimento degli atti, anche con firma disgiunta.
In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse dei minori.
Quanto alla frequentazione paterna, la stagnante opposizione delle figlie non consente al momento di statuire una calendarizzazione degli incontri, nel rispetto della condizione psicofisica delle minori;
infatti, persistono evidenti fragilità emotive delle minori che – come sottolineato dai servizi sociali e specialistici e dal Curatore speciale - non vogliono nemmeno sentire nominare il padre, rifiutano ogni contatto ed evocazione del medesimo. Pertanto, appare necessario che le minori prima rielaborino la figura paterna, attraverso la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico, per poi in futuro prospettare un accesso sereno e scevro di condizionamenti al padre.
Si delega pertanto all'Ente affidatario una periodica rivalutazione, per il tramite dei servizi sociali, della situazione, anche in vista delle auspicabili positive evoluzioni della situazione personale e relazionale all'interno del nucleo familiare, con delega a eventualmente riavviare la frequentazione paterna, nel rispetto della condizione psico fisica delle minori, con le modalità ritenute opportune.
Permanendo dunque ancora una elevata conflittualità tra le parti e una significativa difficoltà di comunicazione, oltre che una situazione di disagio e malessere delle minori, devono essere altresì confermati gli incarichi ai Servizi Sociali competenti di attento monitoraggio e vigilanza oltre che di attuazione e/o prosecuzione di tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni nell'interesse dei minori e dei genitori come meglio indicati in dispositivo. I genitori altresì devono essere invitati a prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali competenti e ad attenersi alle prescrizioni ed indicazioni degli stessi, in quanto funzionali al benessere psicofisico delle minori stesse, avvisandoli che in caso contrario potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Devono infine confermarsi gli interventi in favore delle minori per supportarle nella rielaborazione dei recenti vissuti, anche al fine del rasserenamento della relazione con il padre che ancora oggi vedono come unico soggetto responsabile della loro attuale situazione di disagio.
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Contributo paterno al mantenimento delle figlie
Quanto alle statuizioni economiche, deve preliminarmente rammentarsi che, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione sulla base dei dati disponibili, anche tenuto conto che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 –
I 11.1.2016 n. 225).
Tanto premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti dell'odierno giudizio devono svolgersi le seguenti considerazioni. in data 14/05/2024 ha depositato esclusivamente le Parte_1
ultime dichiarazioni dei redditi, su ordine del Giudice. Dai documenti disponibili si evince che egli, nel 2022, ha maturato un reddito complessivo di € 2995 (imposta netta e addizionali € 0- v. mod. P.F.
2023); il mod. PF 2022 segnala invece un reddito complessivo di € 4550 (imposta e addizionali € 0); il mod. PF 2021 evidenzia un reddito complessivo di € 16250 - reddito imponibile € 8187,00 – dal quale effettuare le detrazioni di imposta netta (€ 1022), addizionale regionale dovuta (€ 109), addizionale comunale dovuta (€ 0). Emerge agli atti, inoltre che è proprietario di un Parte_1 immobile e di una impresa a contabilità semplificata attiva nel campo della riparazione di carrozzerie di autoveicoli. Dalle dichiarazioni fiscali, risulta inoltre che ha maturato nel 2022 Parte_1 un reddito di impresa pari a € 12858, con volume d'affari pari € 239.486 (v. mod. PF 2023); nel 2021, un reddito di impresa pari a € 20637, con volume d'affari pari € 147991 (v. mod. PF 2022); nel 2020, un reddito di impresa pari a € 39568, con volume d'affari pari € 148.468 (v. mod. PF 2021).
Quanto invece a , ella, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha dichiarato Controparte_1
di essere impiegata come parrucchiera dal 22/07/2020 (contratto a tempo indeterminato dal
22/04/2021) con retribuzione media mensile di circa € 1600 (€ 367 a gennaio 2021, € 3659 a febbraio
2021, 870 ad aprile 2021 – v. buste paga in atti). Dal 24/05/2022 ella svolge la attività di
“responsabile tecnica acconciature” presso “Stefy Style srl semplificata”.
Invero, dalla produzione di parte, si evince un reddito imponibile dichiarato nel 2022 di € 7.350 (mod.
730/2022: imposta netta € 0; addizionale comunale dovuta € 0, addizionale regionale dovuta € 0); di
€ 7437 nel 2021 (v. mod. 730/2021).
Come sopra accennato, la resistente unitamente alle minori e e alla di lei figlia Per_1 Per_1
si è trasferita, nel 2020, in immobile condotto in locazione a Pandino con canone mensile Per_6 di € 455; da quanto emerge, in seguito allo sfratto, si è ulteriormente trasferita in Controparte_1
immobile sito a Crema.
Illustrate le posizioni economiche delle parti, deve evidenziarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, tenuto conto delle condizioni personali e lavorative delle parti, dei loro redditi e degli oneri rispettivamente a loro carico, in considerazione dello standard di vita, delle abitudini e delle esigenze delle figlie minori, tenuto conto che – suo malgrado- il padre al momento non sopporta oneri di mantenimento diretto in favore delle minori, il Tribunale, all'esito del giudizio, ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante versamento di € 600 mensili (€ 300 per ciascuna figlia). La misura appare proporzionata e sostenibile rispetto alle condizioni economiche del ricorrente e, più in generale, delle parti, nonché sufficiente ad assicurare alla prole la predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle loro necessità di cura e di educazione, secondo uno standard calibrato sullo status economico e sociale della famiglia.
Entrambi i genitori, infine, continueranno a concorrere al pagamento - al 50% - delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, non ravvisandosi alcuna ragione per derogare alla regola indicata, in difetto peraltro di elementi concreti che consentano una quantificazione forfettaria delle spese significative e ricorrenti.
* le spese di lite e di CTU
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del procedimento e della natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica, in assenza di istanza di liquidazione da parte del consulente dell'ufficio nel termine di cui all'art. 71 del DPR 115/2002, devono considerarsi in misura pari al fondo spese già riconosciuto di € 1500, oltre oneri accessori come per legge, e in questa sede deve unicamente individuarsi la parte sulla quale grava l'onere di spesa già liquidato provvedimento del
9/12/2021. Tanto premesso, atteso che l'indagine è stata utile e necessaria per entrambe le parti, a tutela delle figlie minori, e si è svolta nell'interesse di queste ultime, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, sono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese relative al Curatore speciale, invece, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, saranno liquidate con separato provvedimento su istanza del medesimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda e istanza, anche istruttoria, dato atto che in data 5/12/2022 è stata pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 609/2022
(pubblicata il 20/12/2022),
1) AFFIDA le minori e ai servizi sociali della comunità sociale cremasca Per_1 Per_1
(competenti in relazione al luogo di attuale residenza delle minori, con trasferimento delle competenze in caso di mutamenti anagrafici) per il periodo di anni due a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti in punto frequentazione paterna, salute, istruzione, educazione e pratiche amministrative, come dettagliatamente disciplinato in parte motiva;
2) CONFERMA il collocamento delle minori presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) CONFERMA la presa in carico del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario (anche in collaborazione con i servizi competenti in relazione alla residenza paterna) che manterranno l'attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico delle minori e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, con prosecuzione degli interventi di supporto, psicologico ed educativo in favore delle figlie minori, anche per aiutarle nel percorso di rielaborazione del vissuto e riavvicinamento alla figura paterna, con specifico incarico di periodicamente rivalutare se - sulla base delle condizioni psicofisiche delle minori e di una auspicabile loro ritrovata serenità - sia opportuna e possibile un'eventuale ripresa delle visite con il padre, nel rispetto delle esigenze delle minori, disponendo gli incontri, con un'adeguata preparazione, se del caso inizialmente in
Spazio neutro, secondo le modalità e i tempi individuati dai medesimi Servizi Sociali, in base all'esito dei percorsi avviati;
4) DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario trasmettano al Giudice Tutelare relazioni semestrali sull'andamento degli interventi di supporto avviati e sui rapporti mantenuti dalle minori con ciascun genitore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ogni situazione di pregiudizio per le minori che richieda l'intervento della Autorità Giudiziaria;
5) PONE a carico di quale contributo al mantenimento delle figlie , il pagamento Parte_1 della somma mensile di € 600 (€ 300 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 5 Controparte_1
di ogni mese (con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2021), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6) DISPONE lo stralcio dagli atti del fascicolo della nota di aggiornamento proveniente dalla dott.ssa allegata alla relazione depositata dal C.T.U. il 01/06/2023; Per_5
7) DICHIARA inammissibile e/o rigetta ogni altra domanda e/o eccezione come in motivazione;
8) PONE definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese della consulenza tecnica di ufficio già liquidate, con provvedimento in atti;
9) DICHIARA compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, ai servizi sociali competenti e al Giudice
Tutelare presso il Tribunale di Cremona per la vigilanza.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 10/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato