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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/09/2024, n. 6035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6035 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1893/20 e vertente TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e n.q. di curatrice di , Parte_4 Parte_5 Parte_6
e Parte_7 Parte_8
(Avv. Filipo Giampaolo)
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLANTE
E Controparte_1 titolare dell'ospedale in
[...] Organizzazione_1 concordato preventivo con continuità aziendale
(Avv.ti Giovanni Arieta, Alessandro Ela Oyana e Rosanna Ricci)
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLATA E
OP
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUACE e PARTE APPELLATA E CP_3
(Avv. Massimo Ranieri)
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLATA E GIÀ Controparte_4 CP_5
(Avv. Ernesto Grandinetti)
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLATA E
Controparte_6
(Avv.ti Massimiliano Brugnoletti ed Amanda De Cosmo)
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLATA E
Controparte_7
(Avvocatura Generale dello Stato) PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLATA E
in proprio e quale avente CP_8 Parte_9 causa di e di Controparte_9 Controparte_10
(Avv. Pierfilippo Coletti)
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLATA E già e Controparte_11 Controparte_12 CP_13
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE e PARTE APPELLATA
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento, da parte della Corte di Cassazione, con sentenza n. 122/2020, della sentenza della Corte d'appello n. 4067/2016 emessa in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 15497/2012
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15497/12, a definizione del giudizio, introdotto dagli odierni attori, in cui intervenivano e Parte_7 [...]
, genitori di , ha rigettato la domanda e compensato le Parte_8 Parte_6 spese di lite, eccetto quelle di ctu che ha posto a carico degli attori e degli intervenuti. Il Tribunale, espletata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, così come si legge nella sentenza della Suprema Corte n. 122/2020 che come si dirà ha rinviato il giudizio dinanzi a questo Giudice Collegiale, ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni per malpractice medica proposta dagli attori e dagli intervenuti, nei confronti di dell Controparte_1 Controparte_1
ritenuta responsabile per il ritardo con il quale i medici dalla
[...] stessa dipendenti, e avevano eseguito il trattamento CP_14 Controparte_6 terapeutico, consistente nel taglio cesareo e rimozione chirurgica della placenta, sulla paziente gestante in seconda gravidanza, ricoverata presso il Parte_6 nosocomio, in data 10.2.2002, con diagnosi di “sospetta preeclampsia” evoluta in Hellp Syndrome ed esitata in una emorragia cerebrale acuta e che, dopo la nascita del feto aveva determinato nella donna postumi consistiti in grave deficit neurologico assimilabile a demenza completa fronto-parietale.
La Corte d'Appello di Roma, a definizione del giudizio di gravame proposto dagli attori e dagli intervenuti, disposta una nuova consulenza tecnica, peraltro con la nomina di un perito iscritto in un albo diverso da quello del Tribunale di Roma che concludeva per le esclusive responsabilità dell e dei sanitari, con sentenza CP_15
n. 4067/2016, ha così statuito “accoglie l'appello principale proposto dalle parti di seguito indicate e, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
a pagare, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno, ad la somma di euro 1.417.886,00 Parte_6
(euro un milione quattrocentodiciasettemila ottocentottantasei) a la somma di euro 356.314,76 (trecentocinquantaseimila Parte_1
trecentoquattordici virgola settantasei), a la somma di euro 356.314,76 (trecentocinquantaseimila Parte_2
trecentoquattordici virgola settantasei), a la somma di euro 356.314,7 (trecentocinquantaseimila Parte_2
trecentoquattordici virgola settantasei), a , la somma di euro 154.719,19 (centocinquantaquattromila Parte_5 settecentodiciannove virgola diciannove) a , la somma di euro 356.314,76 (trecentocinquantaseimila Parte_7
trecentoquattordici virgola settantasei),
a la somma di euro 356.314,76 Parte_8
(trecentocinquantaseimila trecentoquattordici virgola settantasei), oltre agli interessi calcolati al tasso legale e decorrenti su dette somme dalla pronuncia di questa sentenza sino all'effettivo pagamento;
2. rigetta gli appelli proposti da;
Parte_3 Parte_4
3. rigetta gli appelli proposti contro e
contro
; CP_3 Controparte_6
4. dichiara assorbite le domande di garanzia e manleva proposte da
[...] nei confronti degli appellati e e Controparte_16 CP_3 CP_6 quelle da questi ultimi proposte nei confronti di (già Controparte_17
), (ora ), Controparte_18 Controparte_12 Controparte_11 CP_19
(già e ) e;
OP0 CP_21 OP2
5. accoglie l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 contro
[...] Controparte_16
(già e, per l'effetto,
[...] OP3 dichiara la predetta tenuta a Controparte_16 manlevare e a tenere indenne l'appellante , nei limiti del massimale Controparte_1 assicurativo, da ogni somma da questa versata agli appellanti per effetto della presente sentenza, comprese le spese processuali;
6. accoglie l'appello incidentale proposto da RT
(anche quale avente causa da ) e da
[...] Organizzazione_2 [...]
e, per l'effetto, rigetta la domanda di garanzia e manleva Controparte_10 originariamente proposta nei confronti delle appellanti dalla Controparte_1 suddetta;
7. condanna la Controparte_1
a rimborsare agli appellanti principali (anche per
[...] Parte_1 conto dei figli minori e (in proprio e per conto della Pt_2 Pt_2 Parte_5 sorella ) , le spese del doppio Parte_10 Parte_8 grado di giudizio liquidate, secondo i criteri indicati in motivazione, in euro 120.060,00 per il primo grado e in euro 105.607,80 per il secondo, oltre a spese generali ed oneri accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Filippo Giampaolo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
8. condanna a rimborsare alla Controparte_16 [...] le spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, liquidate, secondo i criteri indicati in motivazione, in euro € 66.700,00 per il primo grado ed euro € 58.671,00 per il secondo oltre a spese generali ed oneri accessori di legge;
9. condanna la Controparte_1
a rimborsare alla e a
[...] RT CP_10 le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, secondo i criteri indicati in
[...] motivazione, in euro € 66.700,00 per il primo grado ed euro € 58.671,00 per il secondo oltre a spese generali ed oneri accessori di legge;
10. condanna gli appellanti principali (in proprio e nella qualità) Parte_1
, e Parte_3 Parte_4 Parte_11 Parte_10 [...]
in solido tra loro, a rimborsare alle parti appellate e Parte_8 CP_3 [...]
le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, secondo i criteri indicati in CP_6 motivazione e per ciascuno degli appellati, in euro 66.700,00 per il primo grado ed euro 58.671,00 per il secondo oltre a spese generali ed oneri accessori di legge.”
La Corte di Cassazione, a definizione dei ricorsi d'impugnazione proposti, avverso detta sentenza, da OP
e
[...] Controparte_1
ed in via incidentale dagli attori ed intervenuti, con sentenza n.
[...]
122/2020 ha così deciso “accoglie il quinto, settimo ed ottavo motivo del ricorso principale proposto da - dichiara infondato OP5 il primo, secondo, decimo e tredicesimo motivo;
inammissibile il terzo, il quarto il sesto ed il nono motivo, ed assorbiti il sesto, in parte, l'undicesimo ed il dodicesimo motivo
-; accoglie il quarto, sesto ed ottavo motivo del ricorso incidentale proposto da
[...]
- dichiara Controparte_1 infondato il secondo, il quinto, il settimo ed il nono motivo;
inammissibile il primo ed il terzo motivo -; accoglie l'unico motivo del ricorso incidentale proposto da
[...]
n proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul minore Pt_1 Parte_2
, , in proprio e n.q. di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 curatore della sorella e Parte_6 Parte_10 Parte_8
dichiara assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato
[...] da cassa la sentenza in relazione ai RT motivi accolti;
rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.”.
Il giudizio è stato riassunto dagli odierni attori-appellanti che hanno domandato “1) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dei sanitari dell' n ordine all'evento dannoso che ha OP6 colpito la SI.ra in occasione del ricovero della stessa presso la Parte_6 medesima struttura ospedaliera in data 10.2.2002 e, per l'effetto, condannare per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale l' OP7
e/o la
[...] Controparte_1
suo titolare, in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] solido, in via alternativa e/o gradata con OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale
[...] risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non a qualunque titolo subiti e subendi dagli appellanti in riassunzione, nella misura quantificata nella sentenza cassata, e precisamente: euro 1.417.886,00 in favore di da pagarsi, per la stessa, alla curatrice, Parte_6
, a titolo di risarcimento dei danni all'integrità psico-fisica, materiali, Parte_5 morali, esistenziali, da lucro cessante e per l'assistenza personale derivati dai fatti per cui è causa, oltre contributi nella misura di legge per il personale infermieristico e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
euro 356.314,76 in favore di titolo di risarcimento dei danni morale Parte_1 ed esistenziale dal medesimo subiti a seguito dei fatti per cui è causa e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
euro 356.314,76 in favore di a titolo di risarcimento dei danni morale Parte_2 ed esistenziale dai medesimi subiti a seguito dei fatti per cui è causa e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
euro 356.314,76 in favore di a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 morale ed esistenziale dai medesimi subiti a seguito dei fatti per cui è causa e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
euro 356.314,76 in favore del SI. a titolo di risarcimento dei Parte_7 danni morale ed esistenziale dal medesimo subiti a seguito dei fatti per cui è causa e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
euro 356.314,76 in favore della SI.ra a titolo di Parte_8 risarcimento dei danni morale ed esistenziale dalla medesima subiti a seguito dei fatti per cui è causa e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
euro 154.719,19 in favore della SI.ra , a titolo di risarcimento dei danni Parte_5 morale ed esistenziale dalla medesima subiti a seguito dei fatti per cui è causa e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia importi da corrispondersi al netto di quanto già eventualmente versato e maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla sentenza 4067/2016 e sino al soddisfo. 2) condannare l e/o la OP6 [...]
suo Controparte_1 titolare, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, in via alternativa e/o gradata con , in OP persona del legale rappresentante pro tempore al rimborso in favore degli appellanti delle spese sostenute per le CTU espletate in tutti i gradi di giudizio. 3) attesa la cassazione del capo della sentenza che condannava gli appellanti al rimborso in favore del Dott. e della Dott.ssa delle spese dei giudizi di CP_3 CP_6 primo e secondo grado, condannare i medici a restituzione quanto dagli stessi a tale titolo eventualmente percepito dalla dell'Ordine Controparte_1 Controparte_1
[...]
[...]
Con vittoria delle spese dei primi due gradi del giudizio, nella misura liquidata in favore degli appellanti nella sentenza della Corte d'Appello n. 4067/2016, di quelle del giudizio svoltosi avanti la di Cassazione e di questo, maggiorate di Org_3 rimborso spese generali 15% e oneri di legge.” Instaurato il contraddittorio, si sono costituite:
-la (in breve) che ha domandato “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_1 adita, respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in applicazione dei principi di diritto formulati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 122 del 2020, rigettare le domande delle parti appellanti perchè infondate;
in via gradata, nella non creduta ipotesi che venga accertata una qualsivoglia responsabilità in capo alla
[...]
Controparte_1
ovvero in capo ai sanitari operanti presso la stessa, liquidare il
[...] danno nella misura che verrà accertata in corso di causa per i soli danni provati, in relazione di causalità immediata e diretta con l'operato degli stessi riducendolo in ragione delle concause, e, in ragione dell'accertata piena operatività della polizza R0231 – 01 Convenzione porre tale danno a carico diretto della
[...]
OP8
(già
[...] OP9
e, in precedenza, già ),
[...] Controparte_30 in persona del legale rappresentante pro tempore, condannandola al pagamento diretto di tutti gli importi liquidati in favore dei danneggiati ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c. Con vittoria di spese anche del giudizio di Cassazione.”;
che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado “e comunque CP_3
l'estraneità del prof. dott. agli eventi pregiudizievoli e alle domande CP_14 risarcitorie”; che fosse dichiarata inammissibile ed infondata la domanda di restituzione svolta con l'atto di riassunzione, con condanna in solido alle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c.. (chiamata in garanzia dal Dott. che ha concluso Controparte_17 CP_3 per il rigetto dell'appello e la condanna delle parti alle spese di lite per il giudizio di legittimità e per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
(che chiamava in manleva già Controparte_6 Controparte_31 nonché la poi e l' Controparte_12 CP_20 CP_19 Controparte_7
) che ha insistito nella condanna della (in breve) al pagamento delle
[...] CP_16 spese di lite per tutti i gradi di giudizio e nell'accertamento dell'insussistenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari ed i danni lamentati dalla parte attrice dell . CP_15
-la in proprio e quale avente Controparte_32 causa di nonché di Organizzazione_2 Controparte_10 ha richiesto – accertato e dichiarato l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi 6 e 9 della sentenza della Corte d'appello - la condanna della
[...]
in aggiunta alle spese e compensi Controparte_33 liquidati con la sentenza n. 4067/2016, anche alla refusione in proprio e quale avente causa di e di delle Organizzazione_2 Controparte_10 spese per il giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
-l' ha domandato che fosse dichiarata la Controparte_7 propria estromissione e in ogni caso che la domanda fosse respinta perché infondata;
in subordine che l' e le Compagnie OP7
e fossero condannate a risarcire il danno ed a tenere CP_16 RT indenne l' . CP_7
La , OP [...]
, parte convenuta in riassunzione e parte appellata, nonché OP8
oltre che già parti CP_19 Controparte_31 Controparte_12 convenute in riassunzione e parti appellate, nonostante la rituale notifica hanno optato per la contumacia. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 14 marzo 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Nella sentenza della Corte è così riportata la sintesi del giudizio “Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15497/2012, sulla scorta della espletata c.t.u. rigettava la domanda di condanna al risarcimento danni per malpractice medica proposta da in proprio e quale genitore dei minori e Parte_1 Pt_2 Parte_2
, , in proprio e n.q. di curatore di Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e , nei confronti di Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
dell (da ora in CP_1 Controparte_33 poi ), ritenuta responsabile per il ritardo con il quale i medici dalla Controparte_1 stessa dipendenti, e , avevano eseguito il trattamento CP_3 Controparte_6 terapeutico consistente nel taglio cesareo e rimozione chirurgica della placenta- sulla paziente gestante in seconda gravidanza, ricoverata presso il Parte_6 nosocomio, in data 10.2.2002, con diagnosi di "sospetta preeclampsia" evoluta in Hellp ed esitata in una emorragia cerebrale acuta, e che, dopo la nascita Org_5 del feto, aveva determinato nella donna postumi consistiti in 'grave deficit neurologico" assimilabile a demenza completa fronto-parietale. La Corte d'appello di Roma, investita dall'appello principale proposto dai danneggiati, ritenuta viziata la c.t.u. svolta in primo grado, disponeva una nuova consulenza collegiale, all'esito della quale riteneva raggiunta la prova della difformità della prestazione terapeutica rispetto alle regole dell'arte medica -per avere atteso inutilmente i medici alcune ore nel tentativo di stabilizzazione dei valori della pressione arteriosa, sebbene la evoluzione della patologia imponesse un immediato intervento chirurgico di taglio cesareo- e condannava, pertanto, la al risarcimento dei danni subiti dai soli familiari prossimi od in Controparte_1 rapporto di convivenza con la danneggiata primaria, rigettandola nei confronti degli altri parenti e , genitori dell'ex convivente more Parte_3 Parte_4 uxorio. Dichiarava, invece, inammissibile la estensione "automatica" della domanda di condanna da parte dei familiari della danneggiata nei confronti dei medici, essendo stati essi chiamati in causa soltanto dall'impresa assicuratrice CP_16 [...]
e limitatamente alla controversia afferente il Controparte_16 rapporto contrattuale assicurativo, al fine di accertare che la garanzia della responsabilità civile operava per i dipendenti dell solo a "secondo rischio", e CP_15 per l'effetto dichiarava assorbiti sia l'appello proposto dalla predetta società CP_16
nei confronti di e di , sia gli appelli incidentali con i
[...] CP_3 Controparte_6 quali questi ultimi avevano reiterate le domande di manleva nei confronti, rispettivamente, il primo, di e la seconda, di Controparte_34 Controparte_35
(poi ) di e dell
[...] Controparte_36 Controparte_37 Controparte_7
.
[...]
Quanto agli appelli incidentali, vertenti sulla questione della inoperatività delle polizze assicurative, inoperatività eccepita da (n.q. avente Controparte_38 causa (d'ora in poi Org_2 CP_9 Parte_12 CP_39
in relazione alla polizza n. 3737 gestita in coassicurazione, ed eccepita da
[...]
(da ora in poi ) in Controparte_16 CP_16 relazione alla polizza RO 231 -01 Convenzione ed eccepita ancora da
[...]
(da ora ) in relazione alla polizza n. 3854, RT CP_24 società assicurative tutte chiamate in causa dalla , la Corte Controparte_1 territoriale :
-riteneva infondato l'appello di concernente la polizza 3737, in Controparte_1 quanto riteneva di dover confermare la interpretazione, fornita in altri precedenti della stessa Corte d'appello, della clausola "claims made pregressa" condizionata alla mancanza di copertura di altro assicuratore, inserita nella polizza ma inapplicabile all'ente ospedaliero al quale la polizza era stata estesa soltanto con successivo atto di appendice, stipulato il 7.2.2003, con decorrenza di efficacia dall'8.2.2003 -riteneva infondato l'appello di , dovendo interpretarsi le clausole di cui agli artt. CP_16
2 e 3 delle Condizioni speciali nel senso che la polizza prevedeva sia la garanzia per la responsabilità civile della , sia una distinta garanzia per la Controparte_1 responsabilità civile del personale medico e paramedico, relativa a prestazioni erogate in regime libero-professionale, quest'ultima soltanto essendo prevista a "secondo rischio", con la conseguenza che era obbligata a tenere indenne la CP_16 [...]
degli oneri patrimoniali che su la stessa gravavano in conseguenza CP_1 dell'accertata responsabilità civile riteneva, invece, fondato l'appello proposto da
, in relazione alla polizza n. 3854, stipulata con decorrenza 1.1.2004, Parte_13 in quanto la stessa subordinava l'applicazione della clausola "claims made retroattiva" alla condizione che per il sinistro denunciato non fosse stato accertato alcun obbligo di indennizzo gravante su in relazione alla polizza CP_16
" : tale condizione negativa non si era verificata -essendo stata Org_6 condannata ad adempiere ai propri obblighi contrattuali- e dunque la CP_16 garanzia prestata da non operava nel caso di specie.”. CP_24
Al fine di definire compiutamente l'ambito del presente giudizio, giova riportare la motivazione della sentenza n. 122/2020 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato in parte qua la sentenza della Corte di Appello.
Ha ritenuto invero fondate le censure proposte dalla ricorrente incidentale
[...]
e dalla ricorrente principale che avevano impugnato la CP_1 CP_16 sentenza di appello, deducendo che la Corte territoriale aveva fatto errata applicazione del criterio causale (più probabile che non) che la giurisprudenza di legittimità adotta in tema di condotta colposa omissiva, in quanto non sarebbe stato svolto alcun accertamento in ordine al risultato ipoteticamente positivo che sarebbe conseguito ad un anticipato taglio cesareo. Ha osservato che “quanto alla ritenuta "marginalità" della questione concernente la mancata effettuazione dell'esame di proteinuria (sentenza appello, in motiv. 5 10.3.3.), la statuizione del Giudice di appello si pone in evidente contraddizione con quanto successivamente argomentato -in risposta ai quesiti del CTP dott. Per_1 laddove la stessa Corte territoriale richiama la dottrina scientifica per escludere che possa diagnosticarsi la preeclampsia in assenza dei risultati degli esami relativi alla proteinuria (ibidem, in motiv. g 10.3.6): peraltro -e qui la sentenza impugnata incorre nel vizio denunciato con l'ottavo motivo di ricorso di la Corte d'appello CP_16 non esplicita se, al momento dell'ingresso in Ospedale, fosse accertabile, attraverso la proteinuira che la versava in situazione di mera "preeclampsia" o invece di Pt_6
"preeclampsia severa" con evidenza delle complicanze LP e CID;
quanto alla efficienza causale esclusiva del ritardo (di circa due ore) nella produzione del danno neurologico, la statuizione della Corte d'appello si risolve in una mera petizione di principio, in quanto viene a sostenere che il ritardo nella esecuzione dell'intervento di taglio cesareo è causa di complicanze pregiudizievoli per la salute della paziente affetta da "preeclampsia severa" con complicanze, ma non spiega se, nello specifico caso concreto, quando la paziente venne ricoverata, presentasse condizioni di gravità tali da compromettere qualsiasi risultato utile anche in caso di immediata esecuzione dell'intervento chirurgico (o di esecuzione anticipata di due ore), ed ancora non spiega se il "corteo sintomatologico" indicativo della necessità dell'immediato intervento chirurgico si fosse già manifestato in modo irreversibile o meno al momento del ricovero.”. Ha statuito che “ se il quadro nosologico era ampiamente già compromesso ed i danni neurologici verificatisi successivamente al parto, dovevano ascriversi in via esclusiva alla inevitabile evoluzione della patologia che aveva il suo fattore genetico nella lesione, già iniziata, con il sanguinamento (stillicidio) cerebrale prima della esecuzione del trattamento chirurgico (taglio cesareo), e se l'inizio dello stillicidio (comparsa delle complicanze emorragiche) era da considerare il preludio della emorragia cerebrale (post partum), verificatasi a distanza di circa 24 ore ed individuata quale causa del danno cerebrale, la Corte d'appello avrebbe dovuto fornire adeguata giustificazione della ragione per cui l'anticipazione di circa due ore della esecuzione dell'intervento chirurgico (ove cioè non si fosse verificato il ritardo tra le ore 24.00 e le ore 02,30 circa) avrebbe -più probabilmente che non- impedito la degenerazione dello stillicidio nella emorragia cerebrale, verificatasi a distanza di ore dopo il parto cesareo, ovverossia avrebbe dovuto spiegare in che modo che
"l'esecuzione di un tempestivo taglio cesareo entro breve tempo" (rispetto alla riconoscibilità dei presupposti clinici dell'intervento) avrebbe "più probabilmente che non" interrotto la serie causale naturale ed impedito che il complesso della patologia "PE severa con complicanze" che presentava la paziente degenerasse, con "aumento di volume dell'ematoma frontale con successivo parziale svuotamento de/ sangue ne/ ventricolo laterale sinistro", nella grave emorragia cerebrale con gravi danni sistemici e localistici….”. Ha concluso “E non è dubbio che alla possibile anticipata riconoscibilità della effettiva compresenza degli elementi indicativi di una PE severa con complicanze (sindrome LP e CID), sembra correlarsi anche una differente valutazione della efficienza eziologica dell'intervento chirurgico: se la situazione era, infatti, accertabile già al momento dell'ingresso in Ospedale della , eseguendo Pt_6
l'esame di proteinuria, risulta evidente che il giudizio controfattuale di casualità materiale operato sulla condotta omissiva dovrebbe tenere conto del maggior ritardo nella esecuzione dell'intervento. Essendo appena il caso di aggiungere che, nel caso in cui il ritardo nella esecuzione del cesareo fosse da qualificarsi come "causa concorrente" con il fattore patogeno primario alla determinazione dell' "eventus-damni" (emorragia cerebrale), in quanto quest'ultimo si sarebbe comunque prodotto, se pure in misura "ridotta", ossia procurando esiti invalidanti permanenti di grado inferiore a quelli in concreto riscontrati, ipotesi che parrebbe formulata in via ipotetico-alternativa dalla c.t.u. svolta in grado di appello (cfr. sentenza appello, in motiv. pag. 31), allora appare evidente come, ferma la derivazione causale dell'evento lesivo -anche- dalla ritardata esecuzione dell'intervento, sia difettata del tutto, nella sentenza impugnata, la indagine relativa alla esatta individuazione della quota di "danno-conseguenza" attribuibile, in base al criterio della causalità giuridica ex art. 1223 c.c., alla condotta umana..”. Ha chiamato il Giudice di merito “ a chiarire se le pregresse condizioni di salute della paziente , al momento del ricovero e quando anche accertate Pt_6 compiutamente in base all'esame della proteinuria, risultassero a tal punto compromesse da rendere eziologicamente irrilevante il ritardo di circa due ore nella esecuzione del taglio cesareo (ritardo che in tal caso rimarrebbe privato di efficacia eziologica interferente esclusiva nella causazione del successivo danno neurologico), ovvero, al contrario, se l'anticipazione dell'intervento chirurgico di circa due ore rispetto a quello praticato alle ore 02,30 circa, avrebbe consentito di recuperare e bloccare la evoluzione degenerativa (assumendo quindi il ritardo carattere di causa determinante esclusiva del danno neurologico), tenuto conto altresì che Io "stillicidio ematico", che aveva determinato l'ematoma frontale, sarebbe proseguito anche dopo la esecuzione dell'intervento, e la manifestazione emorragica intracerebrale è apparsa conclamata a distanza di quasi ventiquattro ore dall'intervento”. Ha disposto che il Giudice del rinvio “dovrà attenersi al consolidato principio di diritto secondo cui il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ciò comporta una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50 0/0 plus unum"…”. Nell'odierna fase di giudizio, alla luce del suddetto principio, rimane da accertare se le condizioni della paziente erano compromesse al momento del ricovero a tal punto che doveva ritenersi irrilevante il ritardo nella esecuzione del taglio cesareo, o invece se l'anticipazione dell'intervento chirurgico di circa due ore a quello praticato avrebbe fatto recuperare o bloccare l'evoluzione degenerativa. Tale evidenza è stata posta da questa Corte a fondamento dei quesiti formulati ai CC.TT.UU. incaricati in questa fase per l'espletamento di una nuova perizia. Nella relazione depositata, a firma del Dott. spec. Medico Persona_2
Legale, del Dott. spec. In Neurologia ed Anestesista e del Dott. Persona_3
spec. In Ginecologia ost., in risposta ai quesiti 1 e 2, si legge Persona_4
“Alla luce di quanto esposto, appare più probabile che, nel caso in esame, la diagnosi più corretta, in base alla sintomatologia d'esordio (dolore addominale) ed all'esito degli esami di laboratorio (GOT 158 GPT 130 D-Dimero 807 LDH 675) fosse sin dall'inizio quella di Sindrome LP. In tal caso, appare irrilevante la mancata quantificazione della proteinuria, in quanto ipertensione e proteinuria sono presenti in circa l'85% dei casi, ma uno o entrambi possono essere assenti nei pazienti con sindrome LP. Pertanto, i risultati degli esami ematochimici disposti all'ingresso della paziente, ricoprivano un valore dirimente per la corretta individuazione della patologia. L'intervallo temporale tra l'ora in cui sono pervenuti i referti e l'ora in cui è stato effettuato il TC (circa due ore) non trova alcuna giustificazione nella documentazione clinica in atti. Tuttavia, adottando il criterio del “più probabile che non” non è possibile ritenere tale ritardo come causalmente rilevante nella risoluzione, tramite rimozione della placenta, della sintomatologia insorta, in quanto, per motivi tuttora sconosciuti LP e preeclampsia possono anche svilupparsi dopo il parto e, in questo ultimo caso, così come è avvenuto nel caso in esame, il rilascio della placenta non avvia la risoluzione della malattia.”.
Si legge di seguito, in risposta al quesito 3, “Al momento dell'ingresso in Pronto Soccorso, il quadro nosologico della paziente non era gravemente compromesso, infatti erano presenti dolore addominale ed ipertensione e l'annotazione in cartella clinica delle ore 00:00 riportava “Paziente in condizioni generali buone. Sensorio integro”. Successivamente, alle ore 2:00 “PA 170/110 Diuresi contratta, urine scure (color caffè), permane dolore a barra, cefalea”, tale annotazione è indicativa di una condizione evolutiva con coinvolgimento anche del sistema renale e del sistema nervoso centrale. Ed infatti, a questo punto, essendo chiara la progressione in senso peggiorativo della condizione della paziente, con una sintomatologia ormai patognomonica di una sindrome LP, viene presa la decisione di procedere ad un taglio cesareo. I danni neurologici verificatisi successivamente al parto sono da ascriversi in via esclusiva alla evoluzione della patologia, al momento dell'ingresso della paziente in Pronto Soccorso, non sussistevano segni o sintomi indicativi di un coinvolgimento del sistema nervoso centrale. Il ritardo nell'esecuzione dell'intervento (subito dopo l'ingresso in PS o subito dopo l'acquisizione dei referti degli esami), utilizzando il criterio del “più probabile che non”, non ha inciso sull'esito, poi verificatosi, di danno neurologico grave, come
“causa concorrente” con il fattore patogeno primario. La sindrome LP (emolisi, enzimi epatici elevati, trombocitopenia) rappresenta un tipo di preeclampsia con caratteristiche gravi nella quale la progressione degli eventi è indipendente dalla tempistica d'intervento. Il danno prodotto è indipendente dalle procedure poste in atto dai sanitari e non è possibile stabilire una proporzionalità diretta tra entità del danno ed esecuzione dell'intervento potendosi, in questa patologia, verificare esiti invalidanti gravi anche in caso di intervento precoce. L'emorragia cerebrale è stata molto probabilmente determinata non solo dal rialzo pressorio ma anche dal concomitante verificarsi, nelle fasi evolutive successive, di una Coagulazione Intravascolare Disseminata (CID). In tale condizione possono essere riconosciute due fasi: una prima fase di tipo ischemico-trombotico dovuto ad una massiva attivazione dei fattori della coagulazione, seguita da una seconda fase a carattere emorragico determinata dal rapido “consumo” degli stessi fattori. Pertanto, l'orario d'insorgenza del sanguinamento potrebbe essere posticipato oltre le ore
23:00 e, in conseguenza del verificarsi della CID, l'emorragia è stata improvvisa, rapida e massiva ed ha determinato in brevissimo tempo i danni a carico del sistema nervoso cerebrale. Pertanto, l'esecuzione dell'intervento di taglio cesareo subito dopo l'ingresso in PS
o subito dopo l'acquisizione dei referti degli esami, è più probabile che non avrebbe consentito di recuperare e bloccare l'evoluzione degenerativa e quindi tale ritardo non può essere ritenuto causa determinante ed esclusiva del danno neurologico verificatosi. “. I periti hanno poi risposto alle osservazioni e controdeduzioni svolte dal CTP di parte attrice, Dott. , specialista in Medicina legale, che ha Persona_5 evidenziato e riportato le diverse conclusioni cui era pervenuto il prof. _6
, ordinario di ginecologia ed ostetricia presso l'università di Napoli,
[...] Org_7 ctu nominato nella precedente fase di appello. Secondo il parere del Dott. – come riportato dal perito di parte Dott. _6 Per_5
– “i sanitari che ebbero in cura la signora in quelle ore sottovalutarono i sintomi Pt_6 costituiti da dolori epigastrici e cefalea persistente («che rappresenta un chiaro segno di encefalopatia ipertensiva» — pag. 101), le crisi ipertensive legate alla preeclampsia e le complicazioni della nefropatia ischemica emolitica ingravescente con grave oliguria-anuria («corteo sintomatologico riferibile a a una CID e ad Org_8 una encefalopatia ipertensiva») e adottarono, nel caso, una condotta «ampiamente censurabile a causa di questi ritardi nell'impostare alcune consulenze ed un'idonea terapia medica e chirurgica, attuando una improvvida attesa», poiché «la preeclampsia associata ad insufficienza fetoplacentare» si risolve con la rimozione chirurgica della placenta. …[…] Un tempestivo taglio cesareo avrebbe impedito la nascita di un feto depresso e impedito o ridotto di intensità il manifestarsi sulla madre dei devastanti effetti dell'ingravescenza della malattia (sindrome di LP, CID cui era associata la preeclampsia severa) […] Per la presenza di queste complicanze legate alla preeclampsia severa, ad una sindrome ischemicoemolitica urinaria con anuria severa, alla LP Syndrome, alla CID ed alla encefalopatia ipertensiva, la SI.ra
[...]
ha riportato un gravissimo danno neurologico e psichico, che la costringe a Pt_6 vivere in uno stato demenza completa con postumi da grave sindrome frontale e con grave handicap neuropsichico irreversibile». Per il Dott. le conclusioni cui giungono i CC.TT.UU. non sono del tutto Per_5 condivisibili, poiché le indicazioni fornite dall Organizzazione_9 erano relative al 2013, mentre i fatti si riferivano al 2002, ovvero a 11
[...] anni prima, quando la proteinuria era ancora uno dei principali indici di una condizione di preeclampsia. Secondo, poi, copiosa letteratura scientifica di merito, l'unica soluzione per interrompere la catena degli eventi avversi che notoriamente si susseguivano con una elevata rapidità d'azione, era espletare immediatamente il parto, con lo scopo di rimuovere la placenta, che ne rappresentava la causa, così come del resto affermato dal prof. (““….L'unico modo per evitare il peggioramento _6 delle già gravi condizioni in cui versava la paziente, era far partorire di urgenza la signora mediante taglio cesareo, predisponendo prontamente sia per il Pt_6 neonato che per la madre, anche un trattamento in un Reparto di Terapia Intensiva”.). La conclusione dei periti, per il consulente degli attori, era confutata da uno dei testi cardini della Ginecologia ed ostetricia e sempre dalla letteratura scientifica di merito per il trattamento medico della sindrome LP “si può sintetizzare in alcuni punti essenziali:
1. Anticipare per quanto possibile la diagnosi: dall'esame dei segni e sintomi clinici risulta che i casi tipici di sindrome LP possono essere facilmente diagnosticati con comuni esami di laboratorio. Una diagnosi corretta e tempestiva può essere determinante per la prognosi materna e fetale.
2. Controllare le condizioni materne attraverso esami di laboratorio da ripetere ogni 12-24 ore.”. Inoltre, le condizioni cliniche della paziente al momento dell'ingresso in Reparto, ma soprattutto al Pronto Soccorso, non erano gravemente compromesse;
la paziente accedeva al Pronto Soccorso alle ore 22:18 e veniva trasferita al Reparto di Ginecologia ed Ostetricia alle ore 24:00 circa;
i valori ematochimici indicativi della Org_8 pur se elevati, non lo erano così tanto da rendere il quadro clinico irreversibile, ma soprattutto il quadro clinico presentava ancora margini per poter intervenire ed impedire l'instaurarsi di una CID;
era stata omessa anche una terapia mediante plasmaferesi, che unitamente al trattamento mediante Solfato di Magnesio EV protratto anche dopo il parto, ma soprattutto l'immediato espletamento del parto, avrebbero, al di là di ogni ragionevole dubbio, potuto evitare il progressivo peggioramento del quadro clinico;
né l'attesa poteva essere stata utile per la ulteriore maturazione fetale poiché il neonato era nato senza alcuna complicazione respiratoria. A tutte le dette critiche i periti nominati hanno così dato risposta “…giova far presente come in realtà contrariamente a quanto asserito dal Dr. , secondo il Per_5 quale sarebbe stato annullato l'elaborato peritale redatto dai Proff.ri e _6
, in realtà si è solo proceduti a fornire una diversa lettura dei fatti in Controparte_40 contestazione, fornendo al contempo una diversa interpretazione degli stessi tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche acquisite nel corso degli anni. Riguardo poi alla circostanza secondo cui all'arrivo in P.S. i Sanitari avrebbero sottovalutato i sintomi della paziente, ciò non risulta condivisibile e pertanto non risponde a verità, alla luce della non trascurabile evidenza che la paziente giunta in P.S., benchè lamentasse quale sintomo principale la sola epigastralgia, è stata comunque ricoverata per ulteriori accertamenti e cure presso l'U.O. di Ostetricia nel sospetto diagnostico di “Sospetta Preeclampsia”. Inoltre il CTP ribadisce: «Questo colpevole ritardo nell'intraprendere tempestivamente una terapia risolutiva medico-chirugica — scrive il prof. nella sua relazione— _6 ha determinato nella SInora insieme alla preeclampsia severa la comparsa di Pt_6 una oliguria/anuria scatenata da una sindrome ischemico-emolitica urinaria grave e da una ipertensione grave, da una LP Syndrome, da una CID e da una severa encefalopatia ipertensiva, esitata in emorragia cerebrale facendo sì che la SInora abbia presentato nei giorni, settimane e mesi successivi al parto gravi segni di handicap neurologico e psicologico, con alterazione della vigilanza-coscienza, della percezione, della ideazione e con turbe dell'affettività […] Un tempestivo taglio cesareo avrebbe impedito la nascita di un feto depresso e impedito o ridotto di intensità il manifestarsi sulla madre dei devastanti effetti dell'ingravescenza della malattia (sindrome di LP, CID cui era associata la preeclampsia severa)”. A riguardo i sottoscritti CC.TT.UU., nell'elaborato peritale hanno espresso il proprio giudizio: “… adottando il criterio del “più probabile che non” non è possibile ritenere tale ritardo come causalmente rilevante nella risoluzione, tramite rimozione della placenta, della sintomatologia insorta, in quanto, per motivi tuttora sconosciuti LP e preeclampsia possono anche svilupparsi dopo il parto e, in questo ultimo caso, così come è avvenuto nel caso in esame, il rilascio della placenta non avvia la risoluzione della malattia”. Pertanto il ritardo temporale tra l'ora in cui sono pervenuti i referti e l'ora in cui è stato effettuato il TC (circa due ore) risulta ininfluente e quindi non causale per la successiva evoluzione del quadro clinico. Sempre il Dott. asserisce: “Ancor più esplicitamente, nelle conclusioni, il prof. Per_5
afferma che la colpa dei sanitari risiede nella «improvvida decisione di _6 attendere, anziché eseguire il taglio cesareo con tempestività, in presenza di una preeclampsia complicata da LP Syndrome, da CID, con una encefalopatia ipertensiva e con una sindrome ischemica-emolitica uremica esitate in una grave emorragia cerebrale»; e che i medici «hanno inesorabilmente atteso troppo tempo prima dell'espletamento del parto, contravvenendo a tutte le Linee guida pubblicate a livello mondiale sul management della preeclampsia severa prematura». A tale riguardo i CC TT UU ribadiscono che i sanitari dell una volta OP7 presa visione degli esami ematochimici, hanno agito tempestivamente, pur avendo avuto la patologia che affliggeva la paziente una evoluzione peggiorativa non correlabile tout-court con il ritardo nell'esecuzione del TC. In conclusione come già esposto nella relazione peritale e precisamente nella risposta al terzo quesito posto dal Giudice “l'esecuzione dell'intervento di taglio cesareo subito dopo l'ingresso in PS o subito dopo l'acquisizione dei referti degli esami, è più probabile che non avrebbe consentito di recuperare e bloccare l'evoluzione degenerativa e quindi tale ritardo non può essere ritenuto causa determinante ed esclusiva del danno neurologico verificatosi”. L'elaborato redatto dai consulenti nominati nel presente grado di giudizio appare il frutto di un lavoro accurato, minuzioso, puntuale, immune da vizi logici e con riferimenti alla letteratura scientifica nazionale e internazionale, oltre che condiviso nell'analisi clinica dagli altri consulenti di parte (e trova riscontro anche nelle conclusioni del ctu nominato nel precedente grado di giudizio, il quale come riportato nella sentenza cassata al quesito se i postumi neurologici erano in rapporto causale con errori dell'operato dei sanitari ha risposto negativamente). Ritiene, dunque, questo LE di poter porre a fondamento della propria decisione le risultanze tecniche suesposte, peraltro alla stregua del consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 33742/22)”; e ancora
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cass. 15147/18). Del resto, la condivisione di questo secondo elaborato piuttosto che dell'altro più volte menzionato dal perito di parte attrice (ovvero relazione del ctu prof. ), _6 trova spiegazione – ciò in ossequio al principio della necessità di un'analisi comparativa, e non anche di una adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi (Cass. 14588/2021) - nei seguenti fatti. L'accertamento è stato compiuto da specialisti della patologia da esaminare e gli altri periti di parte (cfr. relazione) hanno condiviso l'analisi clinica dei consulenti d'ufficio, inoltre l'ammissione e l'espletamento dell'ulteriore indagine peritale è stata conseguente al principio di diritto in forza del quale il Giudice di legittimità ha rinviato a questo Giudice Collegiale di merito al fine di accertare se le condizioni della paziente
“risultassero a tal punto compromesse da rendere eziologicamente irrilevante il ritardo di circa due ore nella esecuzione del taglio cesareo (ritardo che in tal caso rimarrebbe privato di efficacia eziologica interferente esclusiva nella causazione del successivo danno neurologico), ovvero, al contrario, se l'anticipazione dell'intervento chirurgico di circa due ore rispetto a quello praticato alle ore 02,30 circa, avrebbe consentito di recuperare e bloccare la evoluzione degenerativa”. Accertamento per il quale il LE (sia pure in diversa composizione dall'attuale) ha ritenuto di potere dare risposta con il solo supporto tecnico di medici specialisti ai quali andava richiesto più specificamente quanto e se il ritardo nell'esecuzione del parto, sola omissione che dunque veniva astrattamente rimproverata ai sanitari e dunque all convenuto, avesse concorso nella situazione degenerativa della CP_15 paziente, sia con riguardo ad un recupero, sia quanto a bloccare l'evoluzione degenerativa. Infine, deve risolutivamente considerarsi che anche laddove si volessero ipotizzare profili di incertezza, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 3704/18). Talchè, alla stregua delle esposte evidenze tecniche specialistiche sanitarie l'appello andava e va respinto con conferma della sentenza di primo grado. Su tutte le altre questioni, sollevate dalle parti, che hanno interessato i vari giudizi – sulla mancanza del danno da perdita parentale per il convivente more uxorio per la mancata prova della convivenza materiale, sulla liquidazione del danno ai genitori ed alla sorella della vittima posto che erano residenti in [...], questioni risolte positivamente, sulla pronuncia di condanna a pagare l'indennizzo direttamente a carico dell'assicuratore, sull'estensione della domanda da parte degli attori nei confronti dei medici ritenuta inammissibile, sulle domande concernenti l'accertamento dei rapporti assicurativi tra le società ed i medici ritenute assorbite, sulle spese poste a carico degli attori-danneggiati in favore dei medici sul presupposto dell'estensione della domanda, invece dichiarata inammissibile e cassato il capo concernente il regolamento delle spese - non solo si è formato il giudicato e non solo qualsiasi accertamento sulle stesse sarebbe precluso per la natura del giudizio di rinvio “chiuso” al solo principio di diritto, ma nessuna pronuncia va resa stante la conclusione del giudizio con il rigetto dell'appello e dunque la conferma della sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria. La domanda di restituzione delle somme ricevute formulata dagli attori nei confronti del convenuto non può essere accolta perché a fronte della CP_3 contestazione, che benchè ottenuta un'ordinanza di assegnazione delle somme liquidate in suo favore dalla Corte con la sentenza cassata, nulla è stato provato quanto al versamento della somma da parte degli attori o della quale Controparte_1 terza pignorata nell'ambito della procedura esecutiva promossa per il recupero delle spese legali cui gli appellanti erano stati condannati in virtù della sentenza della Corte d'appello. Non sussistono, altresì, i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. a sua volta proposta dal convenuto Né ricorrono i CP_3 presupposti di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. per la pronuncia d'ufficio, siccome la soccombenza dell'appellante ha reso evidente l'ordinario svolgersi della dialettica processuale. La domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite dagli attori per effetto dei precedenti gradi di giudizio, formulata dalla (cfr. Controparte_1 comparsa conclusionale), stante quanto dedotto e non contestato che la convenuta è stata rimborsata dalla Sompo, eventualmente la sola legittimata ad CP_41 avanzare la richiesta di restituzione, non può essere accolta. Le spese di lite, avuto riguardo alla natura delle questioni dibattute, involgenti maggiormente la disamina di profili umani di assoluto valore, alla peculiarità delle stesse, tenuto conto delle diverse conclusioni cui sono giunti i periti nominati nelle diverse fasi, possono essere compensate tra tutte le parti per tutte le fasi del giudizio, compresa quella di legittimità e del presente grado.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite tra tutte le parti e per tutte le fasi di giudizio. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1893/20 e vertente TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e n.q. di curatrice di , Parte_4 Parte_5 Parte_6
e Parte_7 Parte_8
(Avv. Filipo Giampaolo)
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLANTE
E Controparte_1 titolare dell'ospedale in
[...] Organizzazione_1 concordato preventivo con continuità aziendale
(Avv.ti Giovanni Arieta, Alessandro Ela Oyana e Rosanna Ricci)
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLATA E
OP
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUACE e PARTE APPELLATA E CP_3
(Avv. Massimo Ranieri)
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLATA E GIÀ Controparte_4 CP_5
(Avv. Ernesto Grandinetti)
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLATA E
Controparte_6
(Avv.ti Massimiliano Brugnoletti ed Amanda De Cosmo)
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLATA E
Controparte_7
(Avvocatura Generale dello Stato) PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLATA E
in proprio e quale avente CP_8 Parte_9 causa di e di Controparte_9 Controparte_10
(Avv. Pierfilippo Coletti)
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE e PARTE APPELLATA E già e Controparte_11 Controparte_12 CP_13
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE e PARTE APPELLATA
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento, da parte della Corte di Cassazione, con sentenza n. 122/2020, della sentenza della Corte d'appello n. 4067/2016 emessa in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 15497/2012
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15497/12, a definizione del giudizio, introdotto dagli odierni attori, in cui intervenivano e Parte_7 [...]
, genitori di , ha rigettato la domanda e compensato le Parte_8 Parte_6 spese di lite, eccetto quelle di ctu che ha posto a carico degli attori e degli intervenuti. Il Tribunale, espletata la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, così come si legge nella sentenza della Suprema Corte n. 122/2020 che come si dirà ha rinviato il giudizio dinanzi a questo Giudice Collegiale, ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni per malpractice medica proposta dagli attori e dagli intervenuti, nei confronti di dell Controparte_1 Controparte_1
ritenuta responsabile per il ritardo con il quale i medici dalla
[...] stessa dipendenti, e avevano eseguito il trattamento CP_14 Controparte_6 terapeutico, consistente nel taglio cesareo e rimozione chirurgica della placenta, sulla paziente gestante in seconda gravidanza, ricoverata presso il Parte_6 nosocomio, in data 10.2.2002, con diagnosi di “sospetta preeclampsia” evoluta in Hellp Syndrome ed esitata in una emorragia cerebrale acuta e che, dopo la nascita del feto aveva determinato nella donna postumi consistiti in grave deficit neurologico assimilabile a demenza completa fronto-parietale.
La Corte d'Appello di Roma, a definizione del giudizio di gravame proposto dagli attori e dagli intervenuti, disposta una nuova consulenza tecnica, peraltro con la nomina di un perito iscritto in un albo diverso da quello del Tribunale di Roma che concludeva per le esclusive responsabilità dell e dei sanitari, con sentenza CP_15
n. 4067/2016, ha così statuito “accoglie l'appello principale proposto dalle parti di seguito indicate e, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna la
[...]
a pagare, a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno, ad la somma di euro 1.417.886,00 Parte_6
(euro un milione quattrocentodiciasettemila ottocentottantasei) a la somma di euro 356.314,76 (trecentocinquantaseimila Parte_1
trecentoquattordici virgola settantasei), a la somma di euro 356.314,76 (trecentocinquantaseimila Parte_2
trecentoquattordici virgola settantasei), a la somma di euro 356.314,7 (trecentocinquantaseimila Parte_2
trecentoquattordici virgola settantasei), a , la somma di euro 154.719,19 (centocinquantaquattromila Parte_5 settecentodiciannove virgola diciannove) a , la somma di euro 356.314,76 (trecentocinquantaseimila Parte_7
trecentoquattordici virgola settantasei),
a la somma di euro 356.314,76 Parte_8
(trecentocinquantaseimila trecentoquattordici virgola settantasei), oltre agli interessi calcolati al tasso legale e decorrenti su dette somme dalla pronuncia di questa sentenza sino all'effettivo pagamento;
2. rigetta gli appelli proposti da;
Parte_3 Parte_4
3. rigetta gli appelli proposti contro e
contro
; CP_3 Controparte_6
4. dichiara assorbite le domande di garanzia e manleva proposte da
[...] nei confronti degli appellati e e Controparte_16 CP_3 CP_6 quelle da questi ultimi proposte nei confronti di (già Controparte_17
), (ora ), Controparte_18 Controparte_12 Controparte_11 CP_19
(già e ) e;
OP0 CP_21 OP2
5. accoglie l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1 contro
[...] Controparte_16
(già e, per l'effetto,
[...] OP3 dichiara la predetta tenuta a Controparte_16 manlevare e a tenere indenne l'appellante , nei limiti del massimale Controparte_1 assicurativo, da ogni somma da questa versata agli appellanti per effetto della presente sentenza, comprese le spese processuali;
6. accoglie l'appello incidentale proposto da RT
(anche quale avente causa da ) e da
[...] Organizzazione_2 [...]
e, per l'effetto, rigetta la domanda di garanzia e manleva Controparte_10 originariamente proposta nei confronti delle appellanti dalla Controparte_1 suddetta;
7. condanna la Controparte_1
a rimborsare agli appellanti principali (anche per
[...] Parte_1 conto dei figli minori e (in proprio e per conto della Pt_2 Pt_2 Parte_5 sorella ) , le spese del doppio Parte_10 Parte_8 grado di giudizio liquidate, secondo i criteri indicati in motivazione, in euro 120.060,00 per il primo grado e in euro 105.607,80 per il secondo, oltre a spese generali ed oneri accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Filippo Giampaolo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
8. condanna a rimborsare alla Controparte_16 [...] le spese del Controparte_1 doppio grado di giudizio, liquidate, secondo i criteri indicati in motivazione, in euro € 66.700,00 per il primo grado ed euro € 58.671,00 per il secondo oltre a spese generali ed oneri accessori di legge;
9. condanna la Controparte_1
a rimborsare alla e a
[...] RT CP_10 le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, secondo i criteri indicati in
[...] motivazione, in euro € 66.700,00 per il primo grado ed euro € 58.671,00 per il secondo oltre a spese generali ed oneri accessori di legge;
10. condanna gli appellanti principali (in proprio e nella qualità) Parte_1
, e Parte_3 Parte_4 Parte_11 Parte_10 [...]
in solido tra loro, a rimborsare alle parti appellate e Parte_8 CP_3 [...]
le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, secondo i criteri indicati in CP_6 motivazione e per ciascuno degli appellati, in euro 66.700,00 per il primo grado ed euro 58.671,00 per il secondo oltre a spese generali ed oneri accessori di legge.”
La Corte di Cassazione, a definizione dei ricorsi d'impugnazione proposti, avverso detta sentenza, da OP
e
[...] Controparte_1
ed in via incidentale dagli attori ed intervenuti, con sentenza n.
[...]
122/2020 ha così deciso “accoglie il quinto, settimo ed ottavo motivo del ricorso principale proposto da - dichiara infondato OP5 il primo, secondo, decimo e tredicesimo motivo;
inammissibile il terzo, il quarto il sesto ed il nono motivo, ed assorbiti il sesto, in parte, l'undicesimo ed il dodicesimo motivo
-; accoglie il quarto, sesto ed ottavo motivo del ricorso incidentale proposto da
[...]
- dichiara Controparte_1 infondato il secondo, il quinto, il settimo ed il nono motivo;
inammissibile il primo ed il terzo motivo -; accoglie l'unico motivo del ricorso incidentale proposto da
[...]
n proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sul minore Pt_1 Parte_2
, , in proprio e n.q. di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 curatore della sorella e Parte_6 Parte_10 Parte_8
dichiara assorbito l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato
[...] da cassa la sentenza in relazione ai RT motivi accolti;
rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.”.
Il giudizio è stato riassunto dagli odierni attori-appellanti che hanno domandato “1) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dei sanitari dell' n ordine all'evento dannoso che ha OP6 colpito la SI.ra in occasione del ricovero della stessa presso la Parte_6 medesima struttura ospedaliera in data 10.2.2002 e, per l'effetto, condannare per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale l' OP7
e/o la
[...] Controparte_1
suo titolare, in persona del legale rappresentante pro tempore, in
[...] solido, in via alternativa e/o gradata con OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale
[...] risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non a qualunque titolo subiti e subendi dagli appellanti in riassunzione, nella misura quantificata nella sentenza cassata, e precisamente: euro 1.417.886,00 in favore di da pagarsi, per la stessa, alla curatrice, Parte_6
, a titolo di risarcimento dei danni all'integrità psico-fisica, materiali, Parte_5 morali, esistenziali, da lucro cessante e per l'assistenza personale derivati dai fatti per cui è causa, oltre contributi nella misura di legge per il personale infermieristico e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
euro 356.314,76 in favore di titolo di risarcimento dei danni morale Parte_1 ed esistenziale dal medesimo subiti a seguito dei fatti per cui è causa e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
euro 356.314,76 in favore di a titolo di risarcimento dei danni morale Parte_2 ed esistenziale dai medesimi subiti a seguito dei fatti per cui è causa e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
euro 356.314,76 in favore di a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 morale ed esistenziale dai medesimi subiti a seguito dei fatti per cui è causa e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
euro 356.314,76 in favore del SI. a titolo di risarcimento dei Parte_7 danni morale ed esistenziale dal medesimo subiti a seguito dei fatti per cui è causa e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
euro 356.314,76 in favore della SI.ra a titolo di Parte_8 risarcimento dei danni morale ed esistenziale dalla medesima subiti a seguito dei fatti per cui è causa e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
euro 154.719,19 in favore della SI.ra , a titolo di risarcimento dei danni Parte_5 morale ed esistenziale dalla medesima subiti a seguito dei fatti per cui è causa e/o a qualsiasi titolo ritenuto di giustizia anche in via equitativa o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia importi da corrispondersi al netto di quanto già eventualmente versato e maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla sentenza 4067/2016 e sino al soddisfo. 2) condannare l e/o la OP6 [...]
suo Controparte_1 titolare, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, in via alternativa e/o gradata con , in OP persona del legale rappresentante pro tempore al rimborso in favore degli appellanti delle spese sostenute per le CTU espletate in tutti i gradi di giudizio. 3) attesa la cassazione del capo della sentenza che condannava gli appellanti al rimborso in favore del Dott. e della Dott.ssa delle spese dei giudizi di CP_3 CP_6 primo e secondo grado, condannare i medici a restituzione quanto dagli stessi a tale titolo eventualmente percepito dalla dell'Ordine Controparte_1 Controparte_1
[...]
[...]
Con vittoria delle spese dei primi due gradi del giudizio, nella misura liquidata in favore degli appellanti nella sentenza della Corte d'Appello n. 4067/2016, di quelle del giudizio svoltosi avanti la di Cassazione e di questo, maggiorate di Org_3 rimborso spese generali 15% e oneri di legge.” Instaurato il contraddittorio, si sono costituite:
-la (in breve) che ha domandato “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_1 adita, respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, in applicazione dei principi di diritto formulati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 122 del 2020, rigettare le domande delle parti appellanti perchè infondate;
in via gradata, nella non creduta ipotesi che venga accertata una qualsivoglia responsabilità in capo alla
[...]
Controparte_1
ovvero in capo ai sanitari operanti presso la stessa, liquidare il
[...] danno nella misura che verrà accertata in corso di causa per i soli danni provati, in relazione di causalità immediata e diretta con l'operato degli stessi riducendolo in ragione delle concause, e, in ragione dell'accertata piena operatività della polizza R0231 – 01 Convenzione porre tale danno a carico diretto della
[...]
OP8
(già
[...] OP9
e, in precedenza, già ),
[...] Controparte_30 in persona del legale rappresentante pro tempore, condannandola al pagamento diretto di tutti gli importi liquidati in favore dei danneggiati ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c. Con vittoria di spese anche del giudizio di Cassazione.”;
che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado “e comunque CP_3
l'estraneità del prof. dott. agli eventi pregiudizievoli e alle domande CP_14 risarcitorie”; che fosse dichiarata inammissibile ed infondata la domanda di restituzione svolta con l'atto di riassunzione, con condanna in solido alle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c.. (chiamata in garanzia dal Dott. che ha concluso Controparte_17 CP_3 per il rigetto dell'appello e la condanna delle parti alle spese di lite per il giudizio di legittimità e per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.
(che chiamava in manleva già Controparte_6 Controparte_31 nonché la poi e l' Controparte_12 CP_20 CP_19 Controparte_7
) che ha insistito nella condanna della (in breve) al pagamento delle
[...] CP_16 spese di lite per tutti i gradi di giudizio e nell'accertamento dell'insussistenza del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari ed i danni lamentati dalla parte attrice dell . CP_15
-la in proprio e quale avente Controparte_32 causa di nonché di Organizzazione_2 Controparte_10 ha richiesto – accertato e dichiarato l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi 6 e 9 della sentenza della Corte d'appello - la condanna della
[...]
in aggiunta alle spese e compensi Controparte_33 liquidati con la sentenza n. 4067/2016, anche alla refusione in proprio e quale avente causa di e di delle Organizzazione_2 Controparte_10 spese per il giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
-l' ha domandato che fosse dichiarata la Controparte_7 propria estromissione e in ogni caso che la domanda fosse respinta perché infondata;
in subordine che l' e le Compagnie OP7
e fossero condannate a risarcire il danno ed a tenere CP_16 RT indenne l' . CP_7
La , OP [...]
, parte convenuta in riassunzione e parte appellata, nonché OP8
oltre che già parti CP_19 Controparte_31 Controparte_12 convenute in riassunzione e parti appellate, nonostante la rituale notifica hanno optato per la contumacia. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 14 marzo 2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Nella sentenza della Corte è così riportata la sintesi del giudizio “Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15497/2012, sulla scorta della espletata c.t.u. rigettava la domanda di condanna al risarcimento danni per malpractice medica proposta da in proprio e quale genitore dei minori e Parte_1 Pt_2 Parte_2
, , in proprio e n.q. di curatore di Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e , nei confronti di Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
dell (da ora in CP_1 Controparte_33 poi ), ritenuta responsabile per il ritardo con il quale i medici dalla Controparte_1 stessa dipendenti, e , avevano eseguito il trattamento CP_3 Controparte_6 terapeutico consistente nel taglio cesareo e rimozione chirurgica della placenta- sulla paziente gestante in seconda gravidanza, ricoverata presso il Parte_6 nosocomio, in data 10.2.2002, con diagnosi di "sospetta preeclampsia" evoluta in Hellp ed esitata in una emorragia cerebrale acuta, e che, dopo la nascita Org_5 del feto, aveva determinato nella donna postumi consistiti in 'grave deficit neurologico" assimilabile a demenza completa fronto-parietale. La Corte d'appello di Roma, investita dall'appello principale proposto dai danneggiati, ritenuta viziata la c.t.u. svolta in primo grado, disponeva una nuova consulenza collegiale, all'esito della quale riteneva raggiunta la prova della difformità della prestazione terapeutica rispetto alle regole dell'arte medica -per avere atteso inutilmente i medici alcune ore nel tentativo di stabilizzazione dei valori della pressione arteriosa, sebbene la evoluzione della patologia imponesse un immediato intervento chirurgico di taglio cesareo- e condannava, pertanto, la al risarcimento dei danni subiti dai soli familiari prossimi od in Controparte_1 rapporto di convivenza con la danneggiata primaria, rigettandola nei confronti degli altri parenti e , genitori dell'ex convivente more Parte_3 Parte_4 uxorio. Dichiarava, invece, inammissibile la estensione "automatica" della domanda di condanna da parte dei familiari della danneggiata nei confronti dei medici, essendo stati essi chiamati in causa soltanto dall'impresa assicuratrice CP_16 [...]
e limitatamente alla controversia afferente il Controparte_16 rapporto contrattuale assicurativo, al fine di accertare che la garanzia della responsabilità civile operava per i dipendenti dell solo a "secondo rischio", e CP_15 per l'effetto dichiarava assorbiti sia l'appello proposto dalla predetta società CP_16
nei confronti di e di , sia gli appelli incidentali con i
[...] CP_3 Controparte_6 quali questi ultimi avevano reiterate le domande di manleva nei confronti, rispettivamente, il primo, di e la seconda, di Controparte_34 Controparte_35
(poi ) di e dell
[...] Controparte_36 Controparte_37 Controparte_7
.
[...]
Quanto agli appelli incidentali, vertenti sulla questione della inoperatività delle polizze assicurative, inoperatività eccepita da (n.q. avente Controparte_38 causa (d'ora in poi Org_2 CP_9 Parte_12 CP_39
in relazione alla polizza n. 3737 gestita in coassicurazione, ed eccepita da
[...]
(da ora in poi ) in Controparte_16 CP_16 relazione alla polizza RO 231 -01 Convenzione ed eccepita ancora da
[...]
(da ora ) in relazione alla polizza n. 3854, RT CP_24 società assicurative tutte chiamate in causa dalla , la Corte Controparte_1 territoriale :
-riteneva infondato l'appello di concernente la polizza 3737, in Controparte_1 quanto riteneva di dover confermare la interpretazione, fornita in altri precedenti della stessa Corte d'appello, della clausola "claims made pregressa" condizionata alla mancanza di copertura di altro assicuratore, inserita nella polizza ma inapplicabile all'ente ospedaliero al quale la polizza era stata estesa soltanto con successivo atto di appendice, stipulato il 7.2.2003, con decorrenza di efficacia dall'8.2.2003 -riteneva infondato l'appello di , dovendo interpretarsi le clausole di cui agli artt. CP_16
2 e 3 delle Condizioni speciali nel senso che la polizza prevedeva sia la garanzia per la responsabilità civile della , sia una distinta garanzia per la Controparte_1 responsabilità civile del personale medico e paramedico, relativa a prestazioni erogate in regime libero-professionale, quest'ultima soltanto essendo prevista a "secondo rischio", con la conseguenza che era obbligata a tenere indenne la CP_16 [...]
degli oneri patrimoniali che su la stessa gravavano in conseguenza CP_1 dell'accertata responsabilità civile riteneva, invece, fondato l'appello proposto da
, in relazione alla polizza n. 3854, stipulata con decorrenza 1.1.2004, Parte_13 in quanto la stessa subordinava l'applicazione della clausola "claims made retroattiva" alla condizione che per il sinistro denunciato non fosse stato accertato alcun obbligo di indennizzo gravante su in relazione alla polizza CP_16
" : tale condizione negativa non si era verificata -essendo stata Org_6 condannata ad adempiere ai propri obblighi contrattuali- e dunque la CP_16 garanzia prestata da non operava nel caso di specie.”. CP_24
Al fine di definire compiutamente l'ambito del presente giudizio, giova riportare la motivazione della sentenza n. 122/2020 con la quale la Corte di Cassazione ha cassato in parte qua la sentenza della Corte di Appello.
Ha ritenuto invero fondate le censure proposte dalla ricorrente incidentale
[...]
e dalla ricorrente principale che avevano impugnato la CP_1 CP_16 sentenza di appello, deducendo che la Corte territoriale aveva fatto errata applicazione del criterio causale (più probabile che non) che la giurisprudenza di legittimità adotta in tema di condotta colposa omissiva, in quanto non sarebbe stato svolto alcun accertamento in ordine al risultato ipoteticamente positivo che sarebbe conseguito ad un anticipato taglio cesareo. Ha osservato che “quanto alla ritenuta "marginalità" della questione concernente la mancata effettuazione dell'esame di proteinuria (sentenza appello, in motiv. 5 10.3.3.), la statuizione del Giudice di appello si pone in evidente contraddizione con quanto successivamente argomentato -in risposta ai quesiti del CTP dott. Per_1 laddove la stessa Corte territoriale richiama la dottrina scientifica per escludere che possa diagnosticarsi la preeclampsia in assenza dei risultati degli esami relativi alla proteinuria (ibidem, in motiv. g 10.3.6): peraltro -e qui la sentenza impugnata incorre nel vizio denunciato con l'ottavo motivo di ricorso di la Corte d'appello CP_16 non esplicita se, al momento dell'ingresso in Ospedale, fosse accertabile, attraverso la proteinuira che la versava in situazione di mera "preeclampsia" o invece di Pt_6
"preeclampsia severa" con evidenza delle complicanze LP e CID;
quanto alla efficienza causale esclusiva del ritardo (di circa due ore) nella produzione del danno neurologico, la statuizione della Corte d'appello si risolve in una mera petizione di principio, in quanto viene a sostenere che il ritardo nella esecuzione dell'intervento di taglio cesareo è causa di complicanze pregiudizievoli per la salute della paziente affetta da "preeclampsia severa" con complicanze, ma non spiega se, nello specifico caso concreto, quando la paziente venne ricoverata, presentasse condizioni di gravità tali da compromettere qualsiasi risultato utile anche in caso di immediata esecuzione dell'intervento chirurgico (o di esecuzione anticipata di due ore), ed ancora non spiega se il "corteo sintomatologico" indicativo della necessità dell'immediato intervento chirurgico si fosse già manifestato in modo irreversibile o meno al momento del ricovero.”. Ha statuito che “ se il quadro nosologico era ampiamente già compromesso ed i danni neurologici verificatisi successivamente al parto, dovevano ascriversi in via esclusiva alla inevitabile evoluzione della patologia che aveva il suo fattore genetico nella lesione, già iniziata, con il sanguinamento (stillicidio) cerebrale prima della esecuzione del trattamento chirurgico (taglio cesareo), e se l'inizio dello stillicidio (comparsa delle complicanze emorragiche) era da considerare il preludio della emorragia cerebrale (post partum), verificatasi a distanza di circa 24 ore ed individuata quale causa del danno cerebrale, la Corte d'appello avrebbe dovuto fornire adeguata giustificazione della ragione per cui l'anticipazione di circa due ore della esecuzione dell'intervento chirurgico (ove cioè non si fosse verificato il ritardo tra le ore 24.00 e le ore 02,30 circa) avrebbe -più probabilmente che non- impedito la degenerazione dello stillicidio nella emorragia cerebrale, verificatasi a distanza di ore dopo il parto cesareo, ovverossia avrebbe dovuto spiegare in che modo che
"l'esecuzione di un tempestivo taglio cesareo entro breve tempo" (rispetto alla riconoscibilità dei presupposti clinici dell'intervento) avrebbe "più probabilmente che non" interrotto la serie causale naturale ed impedito che il complesso della patologia "PE severa con complicanze" che presentava la paziente degenerasse, con "aumento di volume dell'ematoma frontale con successivo parziale svuotamento de/ sangue ne/ ventricolo laterale sinistro", nella grave emorragia cerebrale con gravi danni sistemici e localistici….”. Ha concluso “E non è dubbio che alla possibile anticipata riconoscibilità della effettiva compresenza degli elementi indicativi di una PE severa con complicanze (sindrome LP e CID), sembra correlarsi anche una differente valutazione della efficienza eziologica dell'intervento chirurgico: se la situazione era, infatti, accertabile già al momento dell'ingresso in Ospedale della , eseguendo Pt_6
l'esame di proteinuria, risulta evidente che il giudizio controfattuale di casualità materiale operato sulla condotta omissiva dovrebbe tenere conto del maggior ritardo nella esecuzione dell'intervento. Essendo appena il caso di aggiungere che, nel caso in cui il ritardo nella esecuzione del cesareo fosse da qualificarsi come "causa concorrente" con il fattore patogeno primario alla determinazione dell' "eventus-damni" (emorragia cerebrale), in quanto quest'ultimo si sarebbe comunque prodotto, se pure in misura "ridotta", ossia procurando esiti invalidanti permanenti di grado inferiore a quelli in concreto riscontrati, ipotesi che parrebbe formulata in via ipotetico-alternativa dalla c.t.u. svolta in grado di appello (cfr. sentenza appello, in motiv. pag. 31), allora appare evidente come, ferma la derivazione causale dell'evento lesivo -anche- dalla ritardata esecuzione dell'intervento, sia difettata del tutto, nella sentenza impugnata, la indagine relativa alla esatta individuazione della quota di "danno-conseguenza" attribuibile, in base al criterio della causalità giuridica ex art. 1223 c.c., alla condotta umana..”. Ha chiamato il Giudice di merito “ a chiarire se le pregresse condizioni di salute della paziente , al momento del ricovero e quando anche accertate Pt_6 compiutamente in base all'esame della proteinuria, risultassero a tal punto compromesse da rendere eziologicamente irrilevante il ritardo di circa due ore nella esecuzione del taglio cesareo (ritardo che in tal caso rimarrebbe privato di efficacia eziologica interferente esclusiva nella causazione del successivo danno neurologico), ovvero, al contrario, se l'anticipazione dell'intervento chirurgico di circa due ore rispetto a quello praticato alle ore 02,30 circa, avrebbe consentito di recuperare e bloccare la evoluzione degenerativa (assumendo quindi il ritardo carattere di causa determinante esclusiva del danno neurologico), tenuto conto altresì che Io "stillicidio ematico", che aveva determinato l'ematoma frontale, sarebbe proseguito anche dopo la esecuzione dell'intervento, e la manifestazione emorragica intracerebrale è apparsa conclamata a distanza di quasi ventiquattro ore dall'intervento”. Ha disposto che il Giudice del rinvio “dovrà attenersi al consolidato principio di diritto secondo cui il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ciò comporta una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del "50 0/0 plus unum"…”. Nell'odierna fase di giudizio, alla luce del suddetto principio, rimane da accertare se le condizioni della paziente erano compromesse al momento del ricovero a tal punto che doveva ritenersi irrilevante il ritardo nella esecuzione del taglio cesareo, o invece se l'anticipazione dell'intervento chirurgico di circa due ore a quello praticato avrebbe fatto recuperare o bloccare l'evoluzione degenerativa. Tale evidenza è stata posta da questa Corte a fondamento dei quesiti formulati ai CC.TT.UU. incaricati in questa fase per l'espletamento di una nuova perizia. Nella relazione depositata, a firma del Dott. spec. Medico Persona_2
Legale, del Dott. spec. In Neurologia ed Anestesista e del Dott. Persona_3
spec. In Ginecologia ost., in risposta ai quesiti 1 e 2, si legge Persona_4
“Alla luce di quanto esposto, appare più probabile che, nel caso in esame, la diagnosi più corretta, in base alla sintomatologia d'esordio (dolore addominale) ed all'esito degli esami di laboratorio (GOT 158 GPT 130 D-Dimero 807 LDH 675) fosse sin dall'inizio quella di Sindrome LP. In tal caso, appare irrilevante la mancata quantificazione della proteinuria, in quanto ipertensione e proteinuria sono presenti in circa l'85% dei casi, ma uno o entrambi possono essere assenti nei pazienti con sindrome LP. Pertanto, i risultati degli esami ematochimici disposti all'ingresso della paziente, ricoprivano un valore dirimente per la corretta individuazione della patologia. L'intervallo temporale tra l'ora in cui sono pervenuti i referti e l'ora in cui è stato effettuato il TC (circa due ore) non trova alcuna giustificazione nella documentazione clinica in atti. Tuttavia, adottando il criterio del “più probabile che non” non è possibile ritenere tale ritardo come causalmente rilevante nella risoluzione, tramite rimozione della placenta, della sintomatologia insorta, in quanto, per motivi tuttora sconosciuti LP e preeclampsia possono anche svilupparsi dopo il parto e, in questo ultimo caso, così come è avvenuto nel caso in esame, il rilascio della placenta non avvia la risoluzione della malattia.”.
Si legge di seguito, in risposta al quesito 3, “Al momento dell'ingresso in Pronto Soccorso, il quadro nosologico della paziente non era gravemente compromesso, infatti erano presenti dolore addominale ed ipertensione e l'annotazione in cartella clinica delle ore 00:00 riportava “Paziente in condizioni generali buone. Sensorio integro”. Successivamente, alle ore 2:00 “PA 170/110 Diuresi contratta, urine scure (color caffè), permane dolore a barra, cefalea”, tale annotazione è indicativa di una condizione evolutiva con coinvolgimento anche del sistema renale e del sistema nervoso centrale. Ed infatti, a questo punto, essendo chiara la progressione in senso peggiorativo della condizione della paziente, con una sintomatologia ormai patognomonica di una sindrome LP, viene presa la decisione di procedere ad un taglio cesareo. I danni neurologici verificatisi successivamente al parto sono da ascriversi in via esclusiva alla evoluzione della patologia, al momento dell'ingresso della paziente in Pronto Soccorso, non sussistevano segni o sintomi indicativi di un coinvolgimento del sistema nervoso centrale. Il ritardo nell'esecuzione dell'intervento (subito dopo l'ingresso in PS o subito dopo l'acquisizione dei referti degli esami), utilizzando il criterio del “più probabile che non”, non ha inciso sull'esito, poi verificatosi, di danno neurologico grave, come
“causa concorrente” con il fattore patogeno primario. La sindrome LP (emolisi, enzimi epatici elevati, trombocitopenia) rappresenta un tipo di preeclampsia con caratteristiche gravi nella quale la progressione degli eventi è indipendente dalla tempistica d'intervento. Il danno prodotto è indipendente dalle procedure poste in atto dai sanitari e non è possibile stabilire una proporzionalità diretta tra entità del danno ed esecuzione dell'intervento potendosi, in questa patologia, verificare esiti invalidanti gravi anche in caso di intervento precoce. L'emorragia cerebrale è stata molto probabilmente determinata non solo dal rialzo pressorio ma anche dal concomitante verificarsi, nelle fasi evolutive successive, di una Coagulazione Intravascolare Disseminata (CID). In tale condizione possono essere riconosciute due fasi: una prima fase di tipo ischemico-trombotico dovuto ad una massiva attivazione dei fattori della coagulazione, seguita da una seconda fase a carattere emorragico determinata dal rapido “consumo” degli stessi fattori. Pertanto, l'orario d'insorgenza del sanguinamento potrebbe essere posticipato oltre le ore
23:00 e, in conseguenza del verificarsi della CID, l'emorragia è stata improvvisa, rapida e massiva ed ha determinato in brevissimo tempo i danni a carico del sistema nervoso cerebrale. Pertanto, l'esecuzione dell'intervento di taglio cesareo subito dopo l'ingresso in PS
o subito dopo l'acquisizione dei referti degli esami, è più probabile che non avrebbe consentito di recuperare e bloccare l'evoluzione degenerativa e quindi tale ritardo non può essere ritenuto causa determinante ed esclusiva del danno neurologico verificatosi. “. I periti hanno poi risposto alle osservazioni e controdeduzioni svolte dal CTP di parte attrice, Dott. , specialista in Medicina legale, che ha Persona_5 evidenziato e riportato le diverse conclusioni cui era pervenuto il prof. _6
, ordinario di ginecologia ed ostetricia presso l'università di Napoli,
[...] Org_7 ctu nominato nella precedente fase di appello. Secondo il parere del Dott. – come riportato dal perito di parte Dott. _6 Per_5
– “i sanitari che ebbero in cura la signora in quelle ore sottovalutarono i sintomi Pt_6 costituiti da dolori epigastrici e cefalea persistente («che rappresenta un chiaro segno di encefalopatia ipertensiva» — pag. 101), le crisi ipertensive legate alla preeclampsia e le complicazioni della nefropatia ischemica emolitica ingravescente con grave oliguria-anuria («corteo sintomatologico riferibile a a una CID e ad Org_8 una encefalopatia ipertensiva») e adottarono, nel caso, una condotta «ampiamente censurabile a causa di questi ritardi nell'impostare alcune consulenze ed un'idonea terapia medica e chirurgica, attuando una improvvida attesa», poiché «la preeclampsia associata ad insufficienza fetoplacentare» si risolve con la rimozione chirurgica della placenta. …[…] Un tempestivo taglio cesareo avrebbe impedito la nascita di un feto depresso e impedito o ridotto di intensità il manifestarsi sulla madre dei devastanti effetti dell'ingravescenza della malattia (sindrome di LP, CID cui era associata la preeclampsia severa) […] Per la presenza di queste complicanze legate alla preeclampsia severa, ad una sindrome ischemicoemolitica urinaria con anuria severa, alla LP Syndrome, alla CID ed alla encefalopatia ipertensiva, la SI.ra
[...]
ha riportato un gravissimo danno neurologico e psichico, che la costringe a Pt_6 vivere in uno stato demenza completa con postumi da grave sindrome frontale e con grave handicap neuropsichico irreversibile». Per il Dott. le conclusioni cui giungono i CC.TT.UU. non sono del tutto Per_5 condivisibili, poiché le indicazioni fornite dall Organizzazione_9 erano relative al 2013, mentre i fatti si riferivano al 2002, ovvero a 11
[...] anni prima, quando la proteinuria era ancora uno dei principali indici di una condizione di preeclampsia. Secondo, poi, copiosa letteratura scientifica di merito, l'unica soluzione per interrompere la catena degli eventi avversi che notoriamente si susseguivano con una elevata rapidità d'azione, era espletare immediatamente il parto, con lo scopo di rimuovere la placenta, che ne rappresentava la causa, così come del resto affermato dal prof. (““….L'unico modo per evitare il peggioramento _6 delle già gravi condizioni in cui versava la paziente, era far partorire di urgenza la signora mediante taglio cesareo, predisponendo prontamente sia per il Pt_6 neonato che per la madre, anche un trattamento in un Reparto di Terapia Intensiva”.). La conclusione dei periti, per il consulente degli attori, era confutata da uno dei testi cardini della Ginecologia ed ostetricia e sempre dalla letteratura scientifica di merito per il trattamento medico della sindrome LP “si può sintetizzare in alcuni punti essenziali:
1. Anticipare per quanto possibile la diagnosi: dall'esame dei segni e sintomi clinici risulta che i casi tipici di sindrome LP possono essere facilmente diagnosticati con comuni esami di laboratorio. Una diagnosi corretta e tempestiva può essere determinante per la prognosi materna e fetale.
2. Controllare le condizioni materne attraverso esami di laboratorio da ripetere ogni 12-24 ore.”. Inoltre, le condizioni cliniche della paziente al momento dell'ingresso in Reparto, ma soprattutto al Pronto Soccorso, non erano gravemente compromesse;
la paziente accedeva al Pronto Soccorso alle ore 22:18 e veniva trasferita al Reparto di Ginecologia ed Ostetricia alle ore 24:00 circa;
i valori ematochimici indicativi della Org_8 pur se elevati, non lo erano così tanto da rendere il quadro clinico irreversibile, ma soprattutto il quadro clinico presentava ancora margini per poter intervenire ed impedire l'instaurarsi di una CID;
era stata omessa anche una terapia mediante plasmaferesi, che unitamente al trattamento mediante Solfato di Magnesio EV protratto anche dopo il parto, ma soprattutto l'immediato espletamento del parto, avrebbero, al di là di ogni ragionevole dubbio, potuto evitare il progressivo peggioramento del quadro clinico;
né l'attesa poteva essere stata utile per la ulteriore maturazione fetale poiché il neonato era nato senza alcuna complicazione respiratoria. A tutte le dette critiche i periti nominati hanno così dato risposta “…giova far presente come in realtà contrariamente a quanto asserito dal Dr. , secondo il Per_5 quale sarebbe stato annullato l'elaborato peritale redatto dai Proff.ri e _6
, in realtà si è solo proceduti a fornire una diversa lettura dei fatti in Controparte_40 contestazione, fornendo al contempo una diversa interpretazione degli stessi tenendo conto delle nuove evidenze scientifiche acquisite nel corso degli anni. Riguardo poi alla circostanza secondo cui all'arrivo in P.S. i Sanitari avrebbero sottovalutato i sintomi della paziente, ciò non risulta condivisibile e pertanto non risponde a verità, alla luce della non trascurabile evidenza che la paziente giunta in P.S., benchè lamentasse quale sintomo principale la sola epigastralgia, è stata comunque ricoverata per ulteriori accertamenti e cure presso l'U.O. di Ostetricia nel sospetto diagnostico di “Sospetta Preeclampsia”. Inoltre il CTP ribadisce: «Questo colpevole ritardo nell'intraprendere tempestivamente una terapia risolutiva medico-chirugica — scrive il prof. nella sua relazione— _6 ha determinato nella SInora insieme alla preeclampsia severa la comparsa di Pt_6 una oliguria/anuria scatenata da una sindrome ischemico-emolitica urinaria grave e da una ipertensione grave, da una LP Syndrome, da una CID e da una severa encefalopatia ipertensiva, esitata in emorragia cerebrale facendo sì che la SInora abbia presentato nei giorni, settimane e mesi successivi al parto gravi segni di handicap neurologico e psicologico, con alterazione della vigilanza-coscienza, della percezione, della ideazione e con turbe dell'affettività […] Un tempestivo taglio cesareo avrebbe impedito la nascita di un feto depresso e impedito o ridotto di intensità il manifestarsi sulla madre dei devastanti effetti dell'ingravescenza della malattia (sindrome di LP, CID cui era associata la preeclampsia severa)”. A riguardo i sottoscritti CC.TT.UU., nell'elaborato peritale hanno espresso il proprio giudizio: “… adottando il criterio del “più probabile che non” non è possibile ritenere tale ritardo come causalmente rilevante nella risoluzione, tramite rimozione della placenta, della sintomatologia insorta, in quanto, per motivi tuttora sconosciuti LP e preeclampsia possono anche svilupparsi dopo il parto e, in questo ultimo caso, così come è avvenuto nel caso in esame, il rilascio della placenta non avvia la risoluzione della malattia”. Pertanto il ritardo temporale tra l'ora in cui sono pervenuti i referti e l'ora in cui è stato effettuato il TC (circa due ore) risulta ininfluente e quindi non causale per la successiva evoluzione del quadro clinico. Sempre il Dott. asserisce: “Ancor più esplicitamente, nelle conclusioni, il prof. Per_5
afferma che la colpa dei sanitari risiede nella «improvvida decisione di _6 attendere, anziché eseguire il taglio cesareo con tempestività, in presenza di una preeclampsia complicata da LP Syndrome, da CID, con una encefalopatia ipertensiva e con una sindrome ischemica-emolitica uremica esitate in una grave emorragia cerebrale»; e che i medici «hanno inesorabilmente atteso troppo tempo prima dell'espletamento del parto, contravvenendo a tutte le Linee guida pubblicate a livello mondiale sul management della preeclampsia severa prematura». A tale riguardo i CC TT UU ribadiscono che i sanitari dell una volta OP7 presa visione degli esami ematochimici, hanno agito tempestivamente, pur avendo avuto la patologia che affliggeva la paziente una evoluzione peggiorativa non correlabile tout-court con il ritardo nell'esecuzione del TC. In conclusione come già esposto nella relazione peritale e precisamente nella risposta al terzo quesito posto dal Giudice “l'esecuzione dell'intervento di taglio cesareo subito dopo l'ingresso in PS o subito dopo l'acquisizione dei referti degli esami, è più probabile che non avrebbe consentito di recuperare e bloccare l'evoluzione degenerativa e quindi tale ritardo non può essere ritenuto causa determinante ed esclusiva del danno neurologico verificatosi”. L'elaborato redatto dai consulenti nominati nel presente grado di giudizio appare il frutto di un lavoro accurato, minuzioso, puntuale, immune da vizi logici e con riferimenti alla letteratura scientifica nazionale e internazionale, oltre che condiviso nell'analisi clinica dagli altri consulenti di parte (e trova riscontro anche nelle conclusioni del ctu nominato nel precedente grado di giudizio, il quale come riportato nella sentenza cassata al quesito se i postumi neurologici erano in rapporto causale con errori dell'operato dei sanitari ha risposto negativamente). Ritiene, dunque, questo LE di poter porre a fondamento della propria decisione le risultanze tecniche suesposte, peraltro alla stregua del consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 33742/22)”; e ancora
“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cass. 15147/18). Del resto, la condivisione di questo secondo elaborato piuttosto che dell'altro più volte menzionato dal perito di parte attrice (ovvero relazione del ctu prof. ), _6 trova spiegazione – ciò in ossequio al principio della necessità di un'analisi comparativa, e non anche di una adesione acritica da parte del giudice alle conclusioni peritali di una delle consulenze tecniche d'ufficio, espletate in tempi diversi e pervenute a conclusioni difformi (Cass. 14588/2021) - nei seguenti fatti. L'accertamento è stato compiuto da specialisti della patologia da esaminare e gli altri periti di parte (cfr. relazione) hanno condiviso l'analisi clinica dei consulenti d'ufficio, inoltre l'ammissione e l'espletamento dell'ulteriore indagine peritale è stata conseguente al principio di diritto in forza del quale il Giudice di legittimità ha rinviato a questo Giudice Collegiale di merito al fine di accertare se le condizioni della paziente
“risultassero a tal punto compromesse da rendere eziologicamente irrilevante il ritardo di circa due ore nella esecuzione del taglio cesareo (ritardo che in tal caso rimarrebbe privato di efficacia eziologica interferente esclusiva nella causazione del successivo danno neurologico), ovvero, al contrario, se l'anticipazione dell'intervento chirurgico di circa due ore rispetto a quello praticato alle ore 02,30 circa, avrebbe consentito di recuperare e bloccare la evoluzione degenerativa”. Accertamento per il quale il LE (sia pure in diversa composizione dall'attuale) ha ritenuto di potere dare risposta con il solo supporto tecnico di medici specialisti ai quali andava richiesto più specificamente quanto e se il ritardo nell'esecuzione del parto, sola omissione che dunque veniva astrattamente rimproverata ai sanitari e dunque all convenuto, avesse concorso nella situazione degenerativa della CP_15 paziente, sia con riguardo ad un recupero, sia quanto a bloccare l'evoluzione degenerativa. Infine, deve risolutivamente considerarsi che anche laddove si volessero ipotizzare profili di incertezza, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 3704/18). Talchè, alla stregua delle esposte evidenze tecniche specialistiche sanitarie l'appello andava e va respinto con conferma della sentenza di primo grado. Su tutte le altre questioni, sollevate dalle parti, che hanno interessato i vari giudizi – sulla mancanza del danno da perdita parentale per il convivente more uxorio per la mancata prova della convivenza materiale, sulla liquidazione del danno ai genitori ed alla sorella della vittima posto che erano residenti in [...], questioni risolte positivamente, sulla pronuncia di condanna a pagare l'indennizzo direttamente a carico dell'assicuratore, sull'estensione della domanda da parte degli attori nei confronti dei medici ritenuta inammissibile, sulle domande concernenti l'accertamento dei rapporti assicurativi tra le società ed i medici ritenute assorbite, sulle spese poste a carico degli attori-danneggiati in favore dei medici sul presupposto dell'estensione della domanda, invece dichiarata inammissibile e cassato il capo concernente il regolamento delle spese - non solo si è formato il giudicato e non solo qualsiasi accertamento sulle stesse sarebbe precluso per la natura del giudizio di rinvio “chiuso” al solo principio di diritto, ma nessuna pronuncia va resa stante la conclusione del giudizio con il rigetto dell'appello e dunque la conferma della sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria. La domanda di restituzione delle somme ricevute formulata dagli attori nei confronti del convenuto non può essere accolta perché a fronte della CP_3 contestazione, che benchè ottenuta un'ordinanza di assegnazione delle somme liquidate in suo favore dalla Corte con la sentenza cassata, nulla è stato provato quanto al versamento della somma da parte degli attori o della quale Controparte_1 terza pignorata nell'ambito della procedura esecutiva promossa per il recupero delle spese legali cui gli appellanti erano stati condannati in virtù della sentenza della Corte d'appello. Non sussistono, altresì, i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. a sua volta proposta dal convenuto Né ricorrono i CP_3 presupposti di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. per la pronuncia d'ufficio, siccome la soccombenza dell'appellante ha reso evidente l'ordinario svolgersi della dialettica processuale. La domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite dagli attori per effetto dei precedenti gradi di giudizio, formulata dalla (cfr. Controparte_1 comparsa conclusionale), stante quanto dedotto e non contestato che la convenuta è stata rimborsata dalla Sompo, eventualmente la sola legittimata ad CP_41 avanzare la richiesta di restituzione, non può essere accolta. Le spese di lite, avuto riguardo alla natura delle questioni dibattute, involgenti maggiormente la disamina di profili umani di assoluto valore, alla peculiarità delle stesse, tenuto conto delle diverse conclusioni cui sono giunti i periti nominati nelle diverse fasi, possono essere compensate tra tutte le parti per tutte le fasi del giudizio, compresa quella di legittimità e del presente grado.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese di lite tra tutte le parti e per tutte le fasi di giudizio. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 settembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino