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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
Così composta:
Dott. Franco Petrolati Presidente
Dott. Assunta Marini Consigliere
Dott. Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in sede di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. iscritta al n. 4415/2019 r.g.
e vertente
TRA
(C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE SAVERI. C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
DELLA PROVINCIA DI VITERBO (A.T.E.R. VITERBO) (C.F.: ), in persona P.IVA_1 del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIO ASSENNATO.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “- Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in ossequio all'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 7922/19 del 20/03/2019 e in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 229/2010 del 02/04/2010 e in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4070/2016 del 24/05/2016, rigettare perché infondata in fatto e in diritto la domanda formulata dall'ATER di Viterbo con l'Atto di Citazione notificato il 14.01.2006 anche in considerazione della sanatoria di cui alla L.R. 27/2006, in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere per effetto dell'accoglimento della domanda di sanatoria ex art. 53 L.R. Lazio n.27 del 2006. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, di tutti i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA, come per legge.”. Per l'appellato: “Piaccia all'Il.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, 1. rigettare la domanda in riassunzione proposta dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
2. ed in ogni caso accertare e dichiarare la cessata materia del contendere per i motivi sopra esposti;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L Parte_2
(d'ora innanzi A.T.E.R. Viterbo) ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 per ottenere il rilascio dell'alloggio, di proprietà dell' sito a Viterbo e
[...] CP_1
asseritamente occupato senza titolo.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Viterbo che con sentenza n.229/2010 ha ordinato alla convenuta il rilascio, entro il termine massimo del 31 maggio 2010, dell'alloggio, di proprietà dell'ATER, sito in Viterbo, Via Fratelli Bandiera n.8.
2.- ha quindi impugnato la sentenza. L'A.T.E.R. Parte_1
Viterbo non si è costituita.
La Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello ritenendo la sentenza impugnata non meritevole di censure per quanto segue: «L'appellante ripropone a fondamento dell'unica doglianza l'assunto secondo cui avrebbe diritto a subentrare nell'alloggio in questione in ragione della stabile convivenza con , già legittimo assegnatario, finalizzata alla sua assistenza protrattasi CP_2 per oltre due anni, sostenendo che l'Azienda non aveva esaurito il procedimento avviato – su istanza del nel 1999 - con l'autorizzazione all'ammissione. CP_2
L'argomento sottintende il mero richiamo all'applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 33/1987, già disattesa dal primo Giudice con puntuale ed esauriente motivazione per difetto dei presupposti richiesti dalla norma, non contiene alcuna esplicita critica alla statuizione, con evidenti profili di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Analogo ordine di considerazioni va svolto quanto al richiamo alla L.R. n. 27/2006, con cui si adombra in termini del tutto generici siccome privi di alcun riferimento ala fattispecie l'applicabilità di alcune successive leggi regionali quale ius superveniens, peraltro trascurando l'entrata in vigore della L.R: n. 12/1999 e la relativa previsione restrittiva dei soggetti destinatari del diritto al subentro».
3.- Avverso la decisione d'appello è stato proposto ricorso per Cassazione da
[...]
sulla base di due motivi: Parte_1
“1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 53 della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n.27; con il secondo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La ricorrente contesta, in particolare, che la Corte d'appello, non considerando in alcun modo la documentazione prodotta, attestante l'accoglimento della domanda di assegnazione dell'alloggio in
2 sanatoria, avrebbe violato la suindicata norma che consente, appunto, l'assegnazione in regolarizzazione.
I due motivi del ricorso sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati.
Ha resistito con controricorso l' Controparte_3
[...]
4.- La Corte di Cassazione ha, in definitiva, cassato la sentenza impugnata affinché in sede di rinvio provveda ad un nuovo esame del merito alla luce della normativa suindicata e della documentazione a suo tempo prodotta e non tenuta in considerazione e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
A fondamento della decisione, la Corte di Cassazione ha ritenuto quanto segue:
“I motivi sono fondati nei sensi qui precisati.
Risulta invero dalla stessa sentenza impugnata che alla Corte d'appello fu posta la questione dell'avvenuta presentazione della domanda di assegnazione in sanatoria dell'alloggio in questione, come emerge dal richiamo fatto alla legge reg. Lazio n. 27 del 2006. Risulta inoltre dal ricorso – che ha indicato espressamente gli atti di causa sottoposti all'esame del giudice di appello, richiamandoli ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. – che furono depositati nel giudizio di appello, in vista dell'udienza di discussione, i documenti (di cui all'allegato n.13) attestanti
l'accoglimento della domanda di cui al citato art. 53 (assegnazione in sanatoria) con autorizzazione al pagamento rateizzato delle morosità accumulate in precedenza.
Ciò non significa - è bene precisarlo – che la domanda dell'ATER debba essere rigettata;
ma tuttavia la Corte di merito avrebbe dovuto almeno dimostrare di aver preso in esame tale documentazione e di aver valutato la richiesta di sanatoria, mentre nulla di tutto ciò traspare dalla scarna motivazione della sentenza, la quale si limita a rilevare che nell'atto di appello <si adombra in termini del tutto generici siccome privi di alcun riferimento alla fattispecie l alcune successive leggi regionali quale ius superveniens>. Mentre l'art. 53, comma 1, della legge reg. Lazio
n.27 del 2006 si applica proprio nei confronti di coloro che occupavano senza titolo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla data del 20 novembre 2006, sicché la natura di ius superveniens era chiaramente connessa alla sanatoria ivi prevista, la cui applicabilità al caso di specie avrebbe dovuto essere valutata.
Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte
d'appello di Roma, in diversa composizione personale, affinché provveda ad un nuovo esame del merito alla luce della normativa suindicata e della documentazione a suo tempo prodotta e non tenuta in considerazione.
3 Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.”
5.- Questa Corte è dunque investita del giudizio di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. a seguito dell'ordinanza n. 27574/2017 della Corte di Cassazione, in relazione all'accoglimento dei motivi dinanzi citati che in sintesi, impone a questa Corte di prendere in esame i documenti attestanti l'accoglimento della domanda di cui all'art. 53 della legge re. Lazio n. 27 del 2006 di assegnazione in sanatoria, «ciò non significa[ndo] – è bene precisarlo – che la domanda dell'ATER debba essere rigettata».
6.- Ritiene questa Corte che, alla luce delle sopravvenienze intervenute nel precedente giudizio di appello (assegnazione in sanatoria alla odierna appellante) che hanno, appunto, assegnato il “bene della vita” conteso in primo grado, manchi un interesse sostanziale ad una pronuncia diversa da quella richiesta di cessazione della materia del contendere, se non limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite in appello. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità difatti “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 /2023)
Si deve dunque, esaminare l'appello ai soli fini della cd. soccombenza virtuale.
L'appellante non ripropone l'assunto secondo cui egli avrebbe diritto a subentrare nell'alloggio in questione in ragione della stabile convivenza, finalizzata alla assistenza e cura, con
, già legittimo assegnatario, protrattasi per oltre due anni, bensì allega l'accoglimento CP_2 della domanda di cui all'art. 53 della legge re. Lazio n. 27 del 2006 di Regolarizzazione delle detenzioni senza titolo disposte ai sensi della predetta legge, sopravvenuta nel corso del giudizio, ammettendo così l'insussistenza del titolo originariamente evocato.
È quindi irrilevante l'esito positivo del procedimento di sanatoria, volto a costituire un titolo diverso da quello oggetto di questo giudizio.
7.- L'appello deve quindi essere rigettato.
In considerazione dell'esito del giudizio, si compensano le spese del giudizio di cassazione mentre quelle dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c.:
- respinge l'appello avverso la sentenza n. 229 del 2010 del Tribunale di Viterbo;
- compensa le spese del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;
- condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di questo giudizio nei confronti dell'ATER di Viterbo che liquida in Euro 1800, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 3 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
Così composta:
Dott. Franco Petrolati Presidente
Dott. Assunta Marini Consigliere
Dott. Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in sede di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. iscritta al n. 4415/2019 r.g.
e vertente
TRA
(C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. DANIELE SAVERI. C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
DELLA PROVINCIA DI VITERBO (A.T.E.R. VITERBO) (C.F.: ), in persona P.IVA_1 del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIO ASSENNATO.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “- Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in ossequio all'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 7922/19 del 20/03/2019 e in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 229/2010 del 02/04/2010 e in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4070/2016 del 24/05/2016, rigettare perché infondata in fatto e in diritto la domanda formulata dall'ATER di Viterbo con l'Atto di Citazione notificato il 14.01.2006 anche in considerazione della sanatoria di cui alla L.R. 27/2006, in subordine, dichiarare cessata la materia del contendere per effetto dell'accoglimento della domanda di sanatoria ex art. 53 L.R. Lazio n.27 del 2006. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, di tutti i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA, come per legge.”. Per l'appellato: “Piaccia all'Il.ma Corte di Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, 1. rigettare la domanda in riassunzione proposta dall'attore in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
2. ed in ogni caso accertare e dichiarare la cessata materia del contendere per i motivi sopra esposti;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L Parte_2
(d'ora innanzi A.T.E.R. Viterbo) ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 per ottenere il rilascio dell'alloggio, di proprietà dell' sito a Viterbo e
[...] CP_1
asseritamente occupato senza titolo.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Viterbo che con sentenza n.229/2010 ha ordinato alla convenuta il rilascio, entro il termine massimo del 31 maggio 2010, dell'alloggio, di proprietà dell'ATER, sito in Viterbo, Via Fratelli Bandiera n.8.
2.- ha quindi impugnato la sentenza. L'A.T.E.R. Parte_1
Viterbo non si è costituita.
La Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello ritenendo la sentenza impugnata non meritevole di censure per quanto segue: «L'appellante ripropone a fondamento dell'unica doglianza l'assunto secondo cui avrebbe diritto a subentrare nell'alloggio in questione in ragione della stabile convivenza con , già legittimo assegnatario, finalizzata alla sua assistenza protrattasi CP_2 per oltre due anni, sostenendo che l'Azienda non aveva esaurito il procedimento avviato – su istanza del nel 1999 - con l'autorizzazione all'ammissione. CP_2
L'argomento sottintende il mero richiamo all'applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 33/1987, già disattesa dal primo Giudice con puntuale ed esauriente motivazione per difetto dei presupposti richiesti dalla norma, non contiene alcuna esplicita critica alla statuizione, con evidenti profili di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c..
Analogo ordine di considerazioni va svolto quanto al richiamo alla L.R. n. 27/2006, con cui si adombra in termini del tutto generici siccome privi di alcun riferimento ala fattispecie l'applicabilità di alcune successive leggi regionali quale ius superveniens, peraltro trascurando l'entrata in vigore della L.R: n. 12/1999 e la relativa previsione restrittiva dei soggetti destinatari del diritto al subentro».
3.- Avverso la decisione d'appello è stato proposto ricorso per Cassazione da
[...]
sulla base di due motivi: Parte_1
“1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 53 della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n.27; con il secondo motivo si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La ricorrente contesta, in particolare, che la Corte d'appello, non considerando in alcun modo la documentazione prodotta, attestante l'accoglimento della domanda di assegnazione dell'alloggio in
2 sanatoria, avrebbe violato la suindicata norma che consente, appunto, l'assegnazione in regolarizzazione.
I due motivi del ricorso sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti fondati.
Ha resistito con controricorso l' Controparte_3
[...]
4.- La Corte di Cassazione ha, in definitiva, cassato la sentenza impugnata affinché in sede di rinvio provveda ad un nuovo esame del merito alla luce della normativa suindicata e della documentazione a suo tempo prodotta e non tenuta in considerazione e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
A fondamento della decisione, la Corte di Cassazione ha ritenuto quanto segue:
“I motivi sono fondati nei sensi qui precisati.
Risulta invero dalla stessa sentenza impugnata che alla Corte d'appello fu posta la questione dell'avvenuta presentazione della domanda di assegnazione in sanatoria dell'alloggio in questione, come emerge dal richiamo fatto alla legge reg. Lazio n. 27 del 2006. Risulta inoltre dal ricorso – che ha indicato espressamente gli atti di causa sottoposti all'esame del giudice di appello, richiamandoli ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. – che furono depositati nel giudizio di appello, in vista dell'udienza di discussione, i documenti (di cui all'allegato n.13) attestanti
l'accoglimento della domanda di cui al citato art. 53 (assegnazione in sanatoria) con autorizzazione al pagamento rateizzato delle morosità accumulate in precedenza.
Ciò non significa - è bene precisarlo – che la domanda dell'ATER debba essere rigettata;
ma tuttavia la Corte di merito avrebbe dovuto almeno dimostrare di aver preso in esame tale documentazione e di aver valutato la richiesta di sanatoria, mentre nulla di tutto ciò traspare dalla scarna motivazione della sentenza, la quale si limita a rilevare che nell'atto di appello <si adombra in termini del tutto generici siccome privi di alcun riferimento alla fattispecie l alcune successive leggi regionali quale ius superveniens>. Mentre l'art. 53, comma 1, della legge reg. Lazio
n.27 del 2006 si applica proprio nei confronti di coloro che occupavano senza titolo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla data del 20 novembre 2006, sicché la natura di ius superveniens era chiaramente connessa alla sanatoria ivi prevista, la cui applicabilità al caso di specie avrebbe dovuto essere valutata.
Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte
d'appello di Roma, in diversa composizione personale, affinché provveda ad un nuovo esame del merito alla luce della normativa suindicata e della documentazione a suo tempo prodotta e non tenuta in considerazione.
3 Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.”
5.- Questa Corte è dunque investita del giudizio di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. a seguito dell'ordinanza n. 27574/2017 della Corte di Cassazione, in relazione all'accoglimento dei motivi dinanzi citati che in sintesi, impone a questa Corte di prendere in esame i documenti attestanti l'accoglimento della domanda di cui all'art. 53 della legge re. Lazio n. 27 del 2006 di assegnazione in sanatoria, «ciò non significa[ndo] – è bene precisarlo – che la domanda dell'ATER debba essere rigettata».
6.- Ritiene questa Corte che, alla luce delle sopravvenienze intervenute nel precedente giudizio di appello (assegnazione in sanatoria alla odierna appellante) che hanno, appunto, assegnato il “bene della vita” conteso in primo grado, manchi un interesse sostanziale ad una pronuncia diversa da quella richiesta di cessazione della materia del contendere, se non limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite in appello. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità difatti “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 /2023)
Si deve dunque, esaminare l'appello ai soli fini della cd. soccombenza virtuale.
L'appellante non ripropone l'assunto secondo cui egli avrebbe diritto a subentrare nell'alloggio in questione in ragione della stabile convivenza, finalizzata alla assistenza e cura, con
, già legittimo assegnatario, protrattasi per oltre due anni, bensì allega l'accoglimento CP_2 della domanda di cui all'art. 53 della legge re. Lazio n. 27 del 2006 di Regolarizzazione delle detenzioni senza titolo disposte ai sensi della predetta legge, sopravvenuta nel corso del giudizio, ammettendo così l'insussistenza del titolo originariamente evocato.
È quindi irrilevante l'esito positivo del procedimento di sanatoria, volto a costituire un titolo diverso da quello oggetto di questo giudizio.
7.- L'appello deve quindi essere rigettato.
In considerazione dell'esito del giudizio, si compensano le spese del giudizio di cassazione mentre quelle dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c.:
- respinge l'appello avverso la sentenza n. 229 del 2010 del Tribunale di Viterbo;
- compensa le spese del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;
- condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di questo giudizio nei confronti dell'ATER di Viterbo che liquida in Euro 1800, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 3 gennaio 2025
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