Articolo 3 della Legge 24 ottobre 1962, n. 1593
Articolo 2Articolo 4
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12 dicembre 1962
Art. 3. Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , l'effetto retroattivo fino al 1 gennaio 1958 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti a partire dal 1 luglio 1958 in poi, si considera efficace purche' le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da regolamenti organici
Entrata in vigore il 12 dicembre 1962