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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5400 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Moralvia Montis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Moralvia Montis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/06/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i medesimi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Pt_ 2. Statuire che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. sia assegnata in via esclusiva al predetto , il quale continuerà ad abitarci con i figli Parte_1 minori, con giorni e orari di seguito specificati.
I minori manterranno la residenza anagrafica presso la casa paterna.
3. Statuire che la sig.ra , prenderà in locazione un immobile, il cui CP_1 costo, se pari ad euro 500,00, sarà sostenuto per due anni, dalla data di sottoscrizione del contratto d'affitto dal sig. (01.10.2025 - Parte_1
30.09.2027).
Qualora il costo dell'affitto dovesse avere un importo maggiore di euro 500,00, Pt_ il sig. verserà, comunque, euro 500,00, mentre la differenza sarà sostenuta dalla sig.ra CP_1
4. Stabilire il seguente calendario per quanto concerne il diritto di visita dei minori.
a. I minori staranno con il padre nei seguenti giorni e orari:
Pag. 2 di 4 Settimana 1
• Il lunedì all'uscita di scuola sino al mercoledì all'ingresso a scuola.
• Il venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì all'ingresso a scuola.
Settimana 2
• Il mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì all'ingresso a scuola.
b. I minori staranno con la madre nei seguenti giorni e orari:
Settimana 1
• Il mercoledì all'uscita di scuola sino al venerdì all'ingresso a scuola.
Settimana 2
• Il lunedì all'uscita di scuola sino al mercoledì all'ingresso a scuola.
• Il venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì all'ingresso a scuola.
In occasione delle vacanze natalizie e pasquali le parti stabiliscono quanto segue:
• per Natale i turni di responsabilità saranno i medesimi delle settimane lavorative, con l'alternanza della vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore ad anni alterni;
così pure per la vigilia di Capodanno e il giorno di Capodanno, Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni.
Per le vacanze estive, i genitori potranno tenere i figli, per sette giorni consecutivi, concordati con l'altro genitore entro il giorno 15 giugno di ogni anno.
5. In ragione dell'affidamento paritetico al 50% dei minori ad entrambi genitori, nessun assegno di mantenimento è previsto;
pertanto, le parti provvederanno in autonomia quando i figli sono loro affidati, con precisazione che:
• l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra per due anni dal CP_1
01.10.2025 al 30.09.2027;
• le spese extra, intese come spese occasionali, saranno divise al 50% tra i coniugi (quali spese mediche non coperte da SSN, cure specialistiche, viaggi di istruzione e attività sportive o educative particolari).
6. Le parti dichiarano di essere autonome economicamente, né vi sono gravi patologie invalidanti che determinano l'inabilità lavorativa dei coniugi, pertanto, nessun assegno di mantenimento è previsto per i gli stessi.
7. I minori saranno affidati ad entrambi i genitori, dai quali dovranno continuare a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Pag. 3 di 4 Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità̀ genitoriale sui figli, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività̀ formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali e le scelte sportive.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5400 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Moralvia Montis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Moralvia Montis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/06/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serramanna, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i medesimi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Pt_ 2. Statuire che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. sia assegnata in via esclusiva al predetto , il quale continuerà ad abitarci con i figli Parte_1 minori, con giorni e orari di seguito specificati.
I minori manterranno la residenza anagrafica presso la casa paterna.
3. Statuire che la sig.ra , prenderà in locazione un immobile, il cui CP_1 costo, se pari ad euro 500,00, sarà sostenuto per due anni, dalla data di sottoscrizione del contratto d'affitto dal sig. (01.10.2025 - Parte_1
30.09.2027).
Qualora il costo dell'affitto dovesse avere un importo maggiore di euro 500,00, Pt_ il sig. verserà, comunque, euro 500,00, mentre la differenza sarà sostenuta dalla sig.ra CP_1
4. Stabilire il seguente calendario per quanto concerne il diritto di visita dei minori.
a. I minori staranno con il padre nei seguenti giorni e orari:
Pag. 2 di 4 Settimana 1
• Il lunedì all'uscita di scuola sino al mercoledì all'ingresso a scuola.
• Il venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì all'ingresso a scuola.
Settimana 2
• Il mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì all'ingresso a scuola.
b. I minori staranno con la madre nei seguenti giorni e orari:
Settimana 1
• Il mercoledì all'uscita di scuola sino al venerdì all'ingresso a scuola.
Settimana 2
• Il lunedì all'uscita di scuola sino al mercoledì all'ingresso a scuola.
• Il venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì all'ingresso a scuola.
In occasione delle vacanze natalizie e pasquali le parti stabiliscono quanto segue:
• per Natale i turni di responsabilità saranno i medesimi delle settimane lavorative, con l'alternanza della vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore ad anni alterni;
così pure per la vigilia di Capodanno e il giorno di Capodanno, Pasqua e Pasquetta, ad anni alterni.
Per le vacanze estive, i genitori potranno tenere i figli, per sette giorni consecutivi, concordati con l'altro genitore entro il giorno 15 giugno di ogni anno.
5. In ragione dell'affidamento paritetico al 50% dei minori ad entrambi genitori, nessun assegno di mantenimento è previsto;
pertanto, le parti provvederanno in autonomia quando i figli sono loro affidati, con precisazione che:
• l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra per due anni dal CP_1
01.10.2025 al 30.09.2027;
• le spese extra, intese come spese occasionali, saranno divise al 50% tra i coniugi (quali spese mediche non coperte da SSN, cure specialistiche, viaggi di istruzione e attività sportive o educative particolari).
6. Le parti dichiarano di essere autonome economicamente, né vi sono gravi patologie invalidanti che determinano l'inabilità lavorativa dei coniugi, pertanto, nessun assegno di mantenimento è previsto per i gli stessi.
7. I minori saranno affidati ad entrambi i genitori, dai quali dovranno continuare a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Pag. 3 di 4 Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità̀ genitoriale sui figli, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività̀ formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali e le scelte sportive.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4