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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14386/2023 RG fissata all'udienza del 20/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
MICCOLI MANUELA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 14.10.21 chiedeva all' l'assegno di invalidità ordinario ex l. 222/84, con esito negativo. Anche CP_1
l'impugnazione del 17.12.21 al Comitato Provinciale dava medesimo esito. CP_1
Pertanto veniva presentato ricorso per atpo n. 8079/22 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 31.07.2023, nonostante le osservazioni di parte ricorrente, confermava il giudizio medico legale espresso in fase amministrativa.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
1 nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
L'esame clinico di , di anni 52, integrato dai dati della documentazione Parte_1 medica in atti ed esibita, consente di affermare che attualmente il ricorrente è affetto da:
1. CARDIOPATIA IPERTENSIVA
2. SPONDILODISCARTROSI con insufficienza vertebrale ed uso di busto.
3. GONARTROSI BILATERALE
4. SINDROME DELLA CUFFIA DEI ROTATORI BILATERALE
5. SEVERA IPOACUSIA.
6. S. ANSIOSO DEPRESSIVA
In base alla normativa vigente (L. 222\84) si considera invalidità ordinaria la riduzione della capacità di lavoro in modo permanente a causa di difetto psico-fisico o infermità a meno di un terzo.
L'accertamento è affidato ad una valutazione medico legale bioattitudinale.
L'inabilità è, invece, l'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi lavorativa a causa di infermità o difetto fisico. Non fa riferimento, dunque, all'incapacità attitudinale relativa al soggetto ma alla capacità lavorativa generica.
La superinvalidità, infine, è lo stato causato da un'alterazione somato-psichica di entità tale da rendere il soggetto inabile e necessitante di assistenza continuativa.
L'assegno ordinario di invalidità presuppone, allora, l'esistenza di infermità o debilitazioni psico-fisiche le quali menomano l'efficienza dell'assicurato e ne limitano il rendimento lavorativo in modo da ridurre di oltre due terzi la possibilità di esercitare un'attività consona alle attitudini personali. La valutazione delle occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore dipendono dal sesso, dall'istruzione, dalla qualifica tecnico professionale, dalla esperienza conseguita e dall'età. Nella valutazione della capacità di lavoro ci si deve riferire non all'attività che l'assicurato concretamente svolge (cioè alla cosiddetta capacità lavorativa specifica), né ad un'attività o capacità generica (che in effetti non esiste), ma ad una capacità di lavoro riferita alle occupazioni che l'assicurato, per le sue attitudini, è in grado di espletare. A tale giudizio si perviene per gradi: dapprima si valuta la complessiva validità dell'esaminato, cioè la sua integrità ed efficienza psicofisica, si valutano quindi le sue attitudini, cioè le inclinazioni naturali a svolgere alcune piuttosto che altre attività, la formazione lavorativa o professionale, teorica e pratica. Si deve trattare di attività per le quali l'assicurato è in grado di utilizzare le residue capacità lavorative senza sforzo o fatica
2 eccessivi, senza un lungo tirocinio, senza declassamento. È chiaro che più alta è la specializzazione acquisita dal lavoratore, più avanzata è la sua età, più ristretto diventa il campo delle sue attitudini lavorative. In tali casi, di fatto, la capacità lavorativa attitudinale può giungere a coincidere con la specifica.
Nel caso in parola ci troviamo di fronte ad un autista di mezzi pesanti, pale meccaniche, ruspe ecc. di 52 anni, scarsamente scolarizzato, che ha sempre svolto tale attività.
Trattasi dunque di una capacità lavorativa attitudinale rivolta a mansioni manuali ad impegno energetico rilevante.
Passiamo ora a discutere delle patologie in diagnosi.
- La cardiopatia ipertensiva è una patologia a carico del cuore, che deriva da un persistente aumento dei valori pressori. L'ipertensione arteriosa provoca, infatti, un sovraccarico di lavoro che conduce ad uno sfiancamento muscolare. Questo processo sottopone il muscolo cardiaco ed i vasi sanguigni che sono collegati allo stesso ad una serie di alterazioni della struttura, della meccanica e della funzione. Nelle forme lievi di cardiopatia ipertensiva, i sintomi sono poco evidenti;
quando compaiono, i disturbi più comuni comprendono il respiro difficoltoso e l'affanno (dispnea), il senso di stanchezza continuo
(astenia), il gonfiore alle caviglie ed alle gambe, il dolore toracico e la tachicardia. Nel tempo, se viene trascurata o non viene trattata in modo adeguato, la cardiopatia ipertensiva può provocare complicanze gravi e potenzialmente fatali, quali l'infarto e lo scompenso cardiaco.
- L' artrosi è una malattia reumatica cronica caratterizzata da lesioni degenerative della cartilagine articolare. Il processo non coinvolge solo la cartilagine, ma colpisce l'intera articolazione, incluso l'osso subcondrale, membrana sinoviale, legamenti, capsula e muscoli peri-articolari. L'artrosi è certamente la più comune delle malattie dell'apparato muscolo scheletrico. Solo metà dei pazienti con alterazioni patologiche tipiche dell'osteoartrosi presenta sintomi. Al di sotto dei 40 anni, l'artrosi delle grosse articolazioni colpisce gli uomini e spesso deriva da traumi o varianti anatomiche (p. es., displasie dell'anca). Le donne predominano fra i 40 e i 70 anni, dopodiché uomini e donne sono colpiti in egual misura. L'osteoartrosi viene classificata in primaria (idiopatica) e secondaria ad alcune cause note. L'osteoartrosi primaria è in genere suddivisa in base alla sede del coinvolgimento (p. es., mani e piedi, ginocchio, anca). Se l'osteoartrosi colpisce articolazioni multiple, è classificata come osteoartrosi primaria generalizzata. L'esordio dell'artrosi è il più delle volte graduale, iniziando abitualmente con una o poche articolazioni. Il dolore è il sintomo più precoce di osteoartrosi, talvolta descritto come un dolore sordo e profondo. Il dolore di solito peggiora a causa del carico ed è alleviato dal riposo, ma può, alla fine, divenire costante. La rigidità compare al risveglio o dopo inattività, ma dura < 30 minuti e
3 si riduce con il movimento. Con il progredire dell'osteoartrosi, la motilità articolare viene limitata e si sviluppano dolorabilità e sensazione di scroscio o di crepitii. La proliferazione di cartilagine, osso, legamenti, tendini, capsule e sinoviale, insieme a vari gradi di versamento articolare, causa infine l'ingrossamento delle articolazioni caratteristico dell'osteoartrosi. Possono, infine, svilupparsi delle retrazioni in flessione. La sinovite acuta e grave è rara. Dolorabilità alla palpazione e dolore ai movimenti passivi sono segni relativamente tardivi. Il dolore è aumentato da spasmo muscolare e retrazioni. Può verificarsi un blocco meccanico totale o parziale (scatto) per corpi liberi intra-articolari o menischi in posizione anomala. Possono anche svilupparsi deformità e sublussazioni. Non esiste un trattamento risolutivo dell'artrosi una volta instauratasi. La terapia principale è quella analgesica, con la somministrazione di antidolorifici al bisogno per limitare il dolore e permettere il movimento articolare. In caso di artrosi localizzata a livello di un'articolazione specifica (per es. anche, ginocchia, mani) è possibile effettuare infiltrazioni con acido ialuronico, mentre l'utilizzo di corticosteroidi è limitato a casi rari di infiammazione associata ad artrosi. Nei casi più gravi di artrosi, quando questi trattamenti sono inefficaci, si rende necessario il trattamento ortopedico con il posizionamento di protesi articolari.
- La cuffia dei rotatori è il complesso dei quattro muscoli (con i rispettivi tendini) che concorre al movimento dell'articolazione della spalla nei vari piani dello spazio e che tiene stabile l'articolazione fra la scapola e l'omero (l'osso che appartiene alla parte superiore del braccio). La tendinite della cuffia dei rotatori è l'infiammazione di uno (o più) tendini che la costituiscono, mentre la borsite è
l'infiammazione di una delle borse (cioè piccole “sacche” con un contenuto fluido che servono a diminuire gli attriti durante i movimenti). Un'infiammazione dei tendini della cuffia dei rotatori è una condizione molto comune e viene caratterizzata generalmente da dolore (presenta sia col movimento che a riposo) e da limitazione nell'esecuzione di alcuni movimenti. Spesso, specialmente quando la causa dell'infiammazione è l'eccessivo sforzo, l'infiammazione si risolve attraverso il riposo, il ricorso a farmaci antinfiammatori e a terapie fisiche e fisioterapiche. L'infiammazione della cuffia dei rotatori può essere causata da traumi, dall'eccessiva ripetizione di movimenti che stressano l'articolazione fra scapola e omero, dalla naturale degenerazione delle strutture tendinee dovuta all'età
o da postura e movimenti impropri per l'articolazione; ancor più probabile è che l'infiammazione derivi da una combinazione di più d'uno di questi fattori. L'infiammazione della cuffia dei rotatori è caratterizzata da dolore, a volte difficilmente localizzabile, della spalla sia con i movimenti che spesso anche a riposo (soprattutto nelle ore notturne), da debolezza muscolare della spalla e da perdita di ampiezza nei relativi movimenti. Alcuni tipi di attività sportiva sollecitano particolarmente
4 l'articolazione fra scapola e omero o la espongono a una maggiore probabilità di infiammazione. Fra questi, i più diffusi sono tennis, nuoto, canottaggio, sollevamento pesi, basket, rugby e tutti gli sport di lancio. L'età, inoltre, è uno dei fattori più importanti, poiché con l'aumentare dell'età diminuisce l'afflusso di sangue all'articolazione, e con esso la quantità di proteine fibrose (soprattutto collagene) che vengono fissate a tendini e muscoli;
è per questo che la maggior parte delle persone anziane ha problemi con la cuffia dei rotatori e presenta spesso lesioni, anche asintomatiche. Anche patologie metaboliche (es. diabete) o abitudini di vita (fumo) hanno una influenza predisponente allo sviluppo di patologie a carico della cuffia dei rotatori. L'infiammazione può tuttavia derivare anche dallo svolgimento di un lavoro che sollecita l'articolazione in modo continuo o da una predisposizione personale, dovuta alla naturale conformazione dell'articolazione o alla debolezza muscolare.
- Nel caso in parola si aggiunge una severa ipoacusia che in ambito invalidità civile, giusto per dare un'idea dell'entità, avremmo valutato il 40%.
In definitiva, la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del
è da ritenere ridotta a meno di un terzo a far data dal 03.09.24 epoca Pt_1
dell'ultima audiometria.
CONCLUSIONI
Ai quesiti proposti si risponde che , di anni 52, per le infermità Parte_1 diagnosticate e valutate è da considerare INVALIDO ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84 a far data dal Settembre 2024.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente e olisticamente il complesso morboso delle patologie del ricorrente nonché la loro evoluzione, nonché la loro incidenza sul piano lavorativo (trattasi di lavoro manuale ad impegno energetico rilevante) precisando che da settembre 2024 è possibile far decorrere la prestazione in quanto coincidente con l'ultima audiometria effettuata (cfr. documentazione in atti).
Va ancora precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione
5 della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (settembre 2024).
Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). È solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022. In tal senso appare orientata
Cass. 5422/2025.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 14386/2023, così provvede:
6 accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità ordinario a far data da settembre
2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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