TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/11/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1693/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2024
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Mauro Bondi ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuta contumace e contro (C.F.: ) Controparte_2 C.F._3 con l'Avv. Nicola Benvenuto convenuta
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
Rimessa in decisione all'udienza del 17 luglio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Il.mo Tribunale di Trento, disattesa ogni contraria istanza modificare le condizioni del divorzio, con revoca
1 dell'assegno di mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia CP_2
stante la maggiore età della stessa e la sua indipendenza economica.
[...]
Con rifusione delle spese per onorari, rimborsi generali, Cnpa e Iva nelle misure di legge”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA JESSICA “In via principale Parte_1 nel merito: per le ragioni dedotte in narrativa, sentite le parti ed esaminata la documentazione a supporto, Voglia il Giudice confermare le condizioni di divorzio già stabilite nella prefata sentenza 13.10.2011; disponendo altresì che Parte_1 corrisponda a la somma di € 300,00 o maggior somma mensile a Controparte_2 titolo di spese di mantenimento della stessa con aggiornamento ISTAT, oltre al versamento del 100% delle spese straordinarie;
rigettare in toto la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento invocata dal ricorrente a sfavore della figlia.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge, spese generali ed interessi legali”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2024, il ricorrente ha agito in Parte_1 questa sede chiedendo che, a modifica di quanto disposto con sentenza di divorzio di questo Tribunale n. 923/2011, sia revocato l'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento ordinario (nella misura di euro 300,00 al mese) e straordinario (nella misura del 100%) della figlia maggiorenne , stanti la sua età e la sua raggiunta CP_2 indipendenza economica.
Il ricorrente ha dato atto che la figlia, di trentatré anni, vive con la madre, si è diplomata quale segretaria di azienda con percorso di studi quinquennale presso l'Istituto Statale per i Servizi Commerciali e Turistici di Trento, ha conseguito la patente di guida e possiede un'autovettura, rendendosi di fatto indipendente.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la convenuta non si è costituita in CP_1 giudizio e con ordinanza di data 10 dicembre 2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
Si è, invece, costituita in giudizio la figlia contestando tutto quanto Controparte_2 dedotto da parte ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda di modifica.
2 La convenuta ha rappresentato di essere invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3, con invalidità al 51%, come accertato dalla
Commissione Sanitaria dell'APSS della provincia di Trento, dando atto di soffrire di un
“ritardo mentale lieve associato a deficit della memoria di lavoro e difficoltà di comprensione e gestione dei compiti verbali complessi, con limitazione funzionale movimenti articolari e respiratorie”.
La stessa ha rappresentato di essere seguita dall'Unità di Medicina Legale dell'APSS della P.A.T. e dall'Agenzia del Lavoro di Trento che, in concerto tra loro, hanno predisposto un progetto d'inserimento lavorativo presentando un Patto di Servizio ex legge 68/99 sottoscritto da nel giugno 2021. La convenuta ha, altresì, dato atto CP_2 che, a far data dal 1 giugno 2023, è stata assunta dalla Cooperativa Sociale Alpi di Trento con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rappresentando di percepire uno stipendio mensile pari ad euro 600,00 (come dichiarato all'udienza del 13 febbraio 2015).
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17 luglio 2025.
La domanda di modifica è fondata e va accolta.
Ritiene, infatti, il Collegio che, rispetto all'epoca del divorzio (2011), la figlia maggiorenne (nata il [...]) sia diventata economicamente CP_2 autosufficiente, con conseguente venire meno dell'obbligo a carico del padre di contribuire al suo mantenimento ordinario e straordinario.
A tal fine, ritiene innanzitutto il Collegio che nel caso che occupa non trovi applicazione
(come, invece, paventato dalla parte convenuta) la disposizione di cui all'art. 337septies
c.c., non essendo la figlia portatrice di “condizione di disabilità grave”, come CP_2 richiesta dal comma 2 della citata disposizione normativa al fine dell'applicazione integrale delle disposizioni previste in favore dei figli minori.
Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che a è stato diagnosticato un CP_2
“Ritardo mentale lieve associato a deficit della memoria di lavoro e difficoltà di comprensione e gestione dei compiti verbali complessi”, con riconoscimento di
“riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 invalidità
51%” e con potenzialità lavorativa “possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa” (doc. 4 convenuta).
3 Risulta, inoltre, documentato che la Commissione sanitaria integrata si sensi della L.
68/99 ha indicato in data 5 maggio 2023, quale tipologia di percorso per il collocamento mirato al lavoro per , “E. Collocamento mirato per disabili psichici, ai sensi CP_2 dell'art. 9, comma 4, della Legge 68/99” (doc. 3 convenuta), risultando, altresì, che – come, peraltro, confermato dalla stessa convenuta – la figlia è stata assunta, con CP_2 contratto a tempo indeterminato, a far data dal 1 giugno 2023, presso la Cooperativa
A.L.P.I., con retribuzione mensile lorda, per 13 mensilità, pari ad euro 1.078,09 iniziali, incrementata all'85% dal mese di giugno 2024 (doc. 7 parte convenuta).
Tenuto conto di quanto sopra, considerato che è inserita stabilmente nel mondo CP_2 del lavoro dal 1 giugno 2023 (contratto a tempo indeterminato), con collocamento mirato, va ritenuto che la stessa abbia raggiunto l'autosufficienza economica, evidenziandosi al contempo che, come di recente precisato dalla Suprema Corte, la figlia , ove ne CP_2 sussistano i presupposti, potrà eventualmente richiedere un sussidio di ausilio sociale oppure potrà eventualmente proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti: “Il figlio di genitori divorziati, nel caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile (o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente), non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante
l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.
Questo principio non soffre eccezioni ove il figlio ultra-maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento. In una simile fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio ultra-maggiorenne non autosufficiente, occorrerà richiedere, ove ne sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure sarà possibile proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti.” (cfr. Cass. 5177/2024).
Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 923/2011 di questo
Tribunale, revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario della figlia;
CP_2
2. spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1693/2024
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Mauro Bondi ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 convenuta contumace e contro (C.F.: ) Controparte_2 C.F._3 con l'Avv. Nicola Benvenuto convenuta
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
Rimessa in decisione all'udienza del 17 luglio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “Voglia l'Il.mo Tribunale di Trento, disattesa ogni contraria istanza modificare le condizioni del divorzio, con revoca
1 dell'assegno di mantenimento ordinario e straordinario in favore della figlia CP_2
stante la maggiore età della stessa e la sua indipendenza economica.
[...]
Con rifusione delle spese per onorari, rimborsi generali, Cnpa e Iva nelle misure di legge”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA JESSICA “In via principale Parte_1 nel merito: per le ragioni dedotte in narrativa, sentite le parti ed esaminata la documentazione a supporto, Voglia il Giudice confermare le condizioni di divorzio già stabilite nella prefata sentenza 13.10.2011; disponendo altresì che Parte_1 corrisponda a la somma di € 300,00 o maggior somma mensile a Controparte_2 titolo di spese di mantenimento della stessa con aggiornamento ISTAT, oltre al versamento del 100% delle spese straordinarie;
rigettare in toto la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento invocata dal ricorrente a sfavore della figlia.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge, spese generali ed interessi legali”.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2024, il ricorrente ha agito in Parte_1 questa sede chiedendo che, a modifica di quanto disposto con sentenza di divorzio di questo Tribunale n. 923/2011, sia revocato l'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento ordinario (nella misura di euro 300,00 al mese) e straordinario (nella misura del 100%) della figlia maggiorenne , stanti la sua età e la sua raggiunta CP_2 indipendenza economica.
Il ricorrente ha dato atto che la figlia, di trentatré anni, vive con la madre, si è diplomata quale segretaria di azienda con percorso di studi quinquennale presso l'Istituto Statale per i Servizi Commerciali e Turistici di Trento, ha conseguito la patente di guida e possiede un'autovettura, rendendosi di fatto indipendente.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la convenuta non si è costituita in CP_1 giudizio e con ordinanza di data 10 dicembre 2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
Si è, invece, costituita in giudizio la figlia contestando tutto quanto Controparte_2 dedotto da parte ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda di modifica.
2 La convenuta ha rappresentato di essere invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3, con invalidità al 51%, come accertato dalla
Commissione Sanitaria dell'APSS della provincia di Trento, dando atto di soffrire di un
“ritardo mentale lieve associato a deficit della memoria di lavoro e difficoltà di comprensione e gestione dei compiti verbali complessi, con limitazione funzionale movimenti articolari e respiratorie”.
La stessa ha rappresentato di essere seguita dall'Unità di Medicina Legale dell'APSS della P.A.T. e dall'Agenzia del Lavoro di Trento che, in concerto tra loro, hanno predisposto un progetto d'inserimento lavorativo presentando un Patto di Servizio ex legge 68/99 sottoscritto da nel giugno 2021. La convenuta ha, altresì, dato atto CP_2 che, a far data dal 1 giugno 2023, è stata assunta dalla Cooperativa Sociale Alpi di Trento con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rappresentando di percepire uno stipendio mensile pari ad euro 600,00 (come dichiarato all'udienza del 13 febbraio 2015).
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17 luglio 2025.
La domanda di modifica è fondata e va accolta.
Ritiene, infatti, il Collegio che, rispetto all'epoca del divorzio (2011), la figlia maggiorenne (nata il [...]) sia diventata economicamente CP_2 autosufficiente, con conseguente venire meno dell'obbligo a carico del padre di contribuire al suo mantenimento ordinario e straordinario.
A tal fine, ritiene innanzitutto il Collegio che nel caso che occupa non trovi applicazione
(come, invece, paventato dalla parte convenuta) la disposizione di cui all'art. 337septies
c.c., non essendo la figlia portatrice di “condizione di disabilità grave”, come CP_2 richiesta dal comma 2 della citata disposizione normativa al fine dell'applicazione integrale delle disposizioni previste in favore dei figli minori.
Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che a è stato diagnosticato un CP_2
“Ritardo mentale lieve associato a deficit della memoria di lavoro e difficoltà di comprensione e gestione dei compiti verbali complessi”, con riconoscimento di
“riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 invalidità
51%” e con potenzialità lavorativa “possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa” (doc. 4 convenuta).
3 Risulta, inoltre, documentato che la Commissione sanitaria integrata si sensi della L.
68/99 ha indicato in data 5 maggio 2023, quale tipologia di percorso per il collocamento mirato al lavoro per , “E. Collocamento mirato per disabili psichici, ai sensi CP_2 dell'art. 9, comma 4, della Legge 68/99” (doc. 3 convenuta), risultando, altresì, che – come, peraltro, confermato dalla stessa convenuta – la figlia è stata assunta, con CP_2 contratto a tempo indeterminato, a far data dal 1 giugno 2023, presso la Cooperativa
A.L.P.I., con retribuzione mensile lorda, per 13 mensilità, pari ad euro 1.078,09 iniziali, incrementata all'85% dal mese di giugno 2024 (doc. 7 parte convenuta).
Tenuto conto di quanto sopra, considerato che è inserita stabilmente nel mondo CP_2 del lavoro dal 1 giugno 2023 (contratto a tempo indeterminato), con collocamento mirato, va ritenuto che la stessa abbia raggiunto l'autosufficienza economica, evidenziandosi al contempo che, come di recente precisato dalla Suprema Corte, la figlia , ove ne CP_2 sussistano i presupposti, potrà eventualmente richiedere un sussidio di ausilio sociale oppure potrà eventualmente proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti: “Il figlio di genitori divorziati, nel caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile (o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente), non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante
l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso.
Questo principio non soffre eccezioni ove il figlio ultra-maggiorenne non autosufficiente risulti affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di grave handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento. In una simile fattispecie, per soddisfare le essenziali esigenze di vita del figlio ultra-maggiorenne non autosufficiente, occorrerà richiedere, ove ne sussistano i presupposti, un sussidio di ausilio sociale, oppure sarà possibile proporre l'azione per il riconoscimento degli alimenti.” (cfr. Cass. 5177/2024).
Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 923/2011 di questo
Tribunale, revoca l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento Parte_1 ordinario e straordinario della figlia;
CP_2
2. spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5