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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 4912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4912 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Commentato [Ms1]:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania - Sezione Specializzata Agraria - composto da:
1) Dott.ssa Grazia Longo Presidente
2) Dott.ssa Gaetano Cataldo Giudice
3) Dott.ssa Luisa Intini Giudice est.
4) Dott. Fabrizio Cafarella Esperto
5) Dott. Francesco Costanzo Esperto ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6358/25 R.G., avente per oggetto: “risoluzione di contratto di affitto agrario” promossa da
(C.F.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Tribulato
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 10.6.25 l' ha chiesto Parte_1 la risoluzione per grave inadempimento del contratto di affitto stipulato con
[...] in data 20 gennaio 2011 e registrato il 17.1.11, presso Agenzia delle CP_2
Entrate U.T. di Catania al n. 000547 serie 3 e cod. ident. TXN11L000547000QH, avente ad oggetto le quote del fondo rustico denominato “Feudo San Vito”, sotto meglio specificate: a) quota n. 23, identificata al foglio di mappa n. 34, particelle nn. 20-39, sito in territorio di PA (CT); b) quote nn. 174, 179, 183, 188, 189, 190/a, 190/b,
191/a, 191/b, 192/a, 192/b, 200/b, identificate al foglio di mappa n. 35, particella
128, site in territorio di SS (CT). A fondamento della domanda l'Ente ricorrente ha dedotto di essere proprietario delle predette quote del fondo concesso in affitto al e che il corrispettivo CP_2 concordato era pari ad € 1.600,00 annui.
Nonostante ciò, l'affittuario non aveva corrisposto i canoni pattuiti a far data dal secondo anno successivo alla stipulazione del contratto;
per questo motivo l'Istituto ricorrente aveva inviato molteplici diffide volte ad ottenere il pagamento dei canoni a partire dal 2014, senza però sortire alcun effetto.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, quindi, parte ricorrente ha incoato la presente azione.
sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_2 costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda dell Parte_1 sia fondata e debba, quindi essere accolta.
Parte ricorrente, infatti, ha versato in atti il contratto di affitto del fondo oggetto di causa debitamente registrato (docc. 1 e 2 allegati al ricorso) e ha allegato l'inadempimento del all'obbligazione di pagare il canone, con conseguente CP_2 maturazione di una morosità che, al momento del deposito del ricorso, ammontava ad
€ 18.948,23.
L'Ente, inoltre, ha prodotto in giudizio la diffida datata 18.12.18, pervenuta al in data 10.1.19, con cui diffidava quest'ultimo a corrispondere i canoni non CP_2 corrisposti a partire dal 2014 e un'ulteriore diffida del 7.3.22 pervenuta al resistente in data 16.3.22 del medesimo tenore (cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso).
Parte ricorrente, inoltre, ha versato in atti il verbale attestante l'esito negativo del tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania, così assolvendo alla condizione di procedibilità dell'azione.
In sintesi, quindi, il ricorrente ha provato il titolo sul quale fonda la propria pretesa e di avere diffidato il resistente a sanare la morosità e ha allegato l'inadempimento del contratto da parte del CP_2
Venendo in considerazione un contratto a prestazioni sinallagmatiche a fronte delle superiori allegazioni, sarebbe stato onere del debitore convenuto dimostrare di avere adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto (cfr. Cass. Civ., S.U., sent. n.
13533/01), onere rimasto inadempiuto.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 5 l. 203/82 per dichiarare la risoluzione del rapporto, che può essere pronunciata nel caso in cui – esperita la fase preliminare (contestazione dell'inadempimento e concessione della possibilità di eliminarlo entro il termine di tre mesi) – l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempienza contrattuale in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo;
con particolare riferimento alla morosità, il legislatore ha stabilito che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno un'annualità, introducendo così una valutazione legale della gravità dell'inadempimento con esclusione di qualunque valutazione discrezionale.
Alla stregua delle superiori considerazioni, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 14 gennaio
2011 e registrato in data 17 gennaio 2011 presso l'Agenzia delle entrate U.T. di
Catania al n. 000547 serie 3 e cod. ident. TXN11L000547000QH avente ad oggetto le seguenti quote del fondo rustico denominato “Feudo San Vito”, sito in
PA (CT) e SS (CT) dell'estensione complessivamente pari a Ha.
19.55,00, di seguito specificamente indicate: a) quota n. 23, identificata al foglio di mappa n. 34, particelle nn. 20-39, sito in territorio di PA (CT); b) quote nn. 174, 179, 183, 188, 189, 190/a, 190/b, 191/a, 191/b, 192/a, 192/b, 200/b,
identificate al foglio di mappa n. 35, particella 128, site in territorio di SS
(CT).
Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare la Controparte_2 quota di terreno succitata in favore dell' libera Parte_1
e sgombra da persone e cose al termine della presente annata agraria (10/11/25), nonché al pagamento in favore dell della Parte_1 somma di Euro 18.948,23 in relazione ai canoni dovuti per le annate agrarie dal
2014 al 2025, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio e alla somma dovuta contrattualmente quale aggiornamento di ogni canone annuale in base agli indici ISTAT ed agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del nella CP_3 misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
.
La Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 14
gennaio 2011 e registrato in data 17 gennaio 2011 presso l'Agenzia delle entrate
U.T. di Catania al n. 000547 serie 3 e cod. ident. TXN11L000547000QH avente ad oggetto le seguenti quote del fondo rustico denominato “Feudo San Vito”, sito in PA (CT) e SS (CT) dell'estensione complessivamente pari a Ha.
19.55,00, di seguito specificamente indicate: a) quota n. 23, identificata al foglio di mappa n. 34, particelle nn. 20-39, sito in territorio di PA (CT); b) quote nn. 174, 179, 183, 188, 189, 190/a, 190/b, 191/a, 191/b, 192/a, 192/b, 200/b,
identificate al foglio di mappa n. 35, particella 128, site in territorio di SS
(CT);
2) condanna a rilasciare la quota di terreno di cui Controparte_2 al punto che precede in favore dell libera e Parte_1 sgombra da persone e cose al termine della presente annata agraria (10/11/25);
3) condanna al pagamento in favore dell Controparte_2 [...] della somma di euro 18.948,23 in relazione ai canoni Parte_1 dovuti per le annate agrarie dal 2014 al 2025, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio e alla somma dovuta contrattualmente quale aggiornamento di ogni canone annuale in base agli indici ISTAT ex art. 11 Dlgs. N. 150/2011 ed agli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
4) condanna al pagamento in favore dell Controparte_2 [...] delle spese processuali del presente giudizio Parte_1 complessivamente liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario delle spese al
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge per onorari ed € 264,00 per rimborso delle spese vive.
Fissa il termine di giorni 15 per il deposito della motivazione sentenza.
Così deciso in Catania, all'esito della Camera di Consiglio del 9.10.25.
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luisa Intini Dott.ssa Grazia Longo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania - Sezione Specializzata Agraria - composto da:
1) Dott.ssa Grazia Longo Presidente
2) Dott.ssa Gaetano Cataldo Giudice
3) Dott.ssa Luisa Intini Giudice est.
4) Dott. Fabrizio Cafarella Esperto
5) Dott. Francesco Costanzo Esperto ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6358/25 R.G., avente per oggetto: “risoluzione di contratto di affitto agrario” promossa da
(C.F.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Tribulato
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 10.6.25 l' ha chiesto Parte_1 la risoluzione per grave inadempimento del contratto di affitto stipulato con
[...] in data 20 gennaio 2011 e registrato il 17.1.11, presso Agenzia delle CP_2
Entrate U.T. di Catania al n. 000547 serie 3 e cod. ident. TXN11L000547000QH, avente ad oggetto le quote del fondo rustico denominato “Feudo San Vito”, sotto meglio specificate: a) quota n. 23, identificata al foglio di mappa n. 34, particelle nn. 20-39, sito in territorio di PA (CT); b) quote nn. 174, 179, 183, 188, 189, 190/a, 190/b,
191/a, 191/b, 192/a, 192/b, 200/b, identificate al foglio di mappa n. 35, particella
128, site in territorio di SS (CT). A fondamento della domanda l'Ente ricorrente ha dedotto di essere proprietario delle predette quote del fondo concesso in affitto al e che il corrispettivo CP_2 concordato era pari ad € 1.600,00 annui.
Nonostante ciò, l'affittuario non aveva corrisposto i canoni pattuiti a far data dal secondo anno successivo alla stipulazione del contratto;
per questo motivo l'Istituto ricorrente aveva inviato molteplici diffide volte ad ottenere il pagamento dei canoni a partire dal 2014, senza però sortire alcun effetto.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, quindi, parte ricorrente ha incoato la presente azione.
sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_2 costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda dell Parte_1 sia fondata e debba, quindi essere accolta.
Parte ricorrente, infatti, ha versato in atti il contratto di affitto del fondo oggetto di causa debitamente registrato (docc. 1 e 2 allegati al ricorso) e ha allegato l'inadempimento del all'obbligazione di pagare il canone, con conseguente CP_2 maturazione di una morosità che, al momento del deposito del ricorso, ammontava ad
€ 18.948,23.
L'Ente, inoltre, ha prodotto in giudizio la diffida datata 18.12.18, pervenuta al in data 10.1.19, con cui diffidava quest'ultimo a corrispondere i canoni non CP_2 corrisposti a partire dal 2014 e un'ulteriore diffida del 7.3.22 pervenuta al resistente in data 16.3.22 del medesimo tenore (cfr. docc. 4 e 5 allegati al ricorso).
Parte ricorrente, inoltre, ha versato in atti il verbale attestante l'esito negativo del tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania, così assolvendo alla condizione di procedibilità dell'azione.
In sintesi, quindi, il ricorrente ha provato il titolo sul quale fonda la propria pretesa e di avere diffidato il resistente a sanare la morosità e ha allegato l'inadempimento del contratto da parte del CP_2
Venendo in considerazione un contratto a prestazioni sinallagmatiche a fronte delle superiori allegazioni, sarebbe stato onere del debitore convenuto dimostrare di avere adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto (cfr. Cass. Civ., S.U., sent. n.
13533/01), onere rimasto inadempiuto.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 5 l. 203/82 per dichiarare la risoluzione del rapporto, che può essere pronunciata nel caso in cui – esperita la fase preliminare (contestazione dell'inadempimento e concessione della possibilità di eliminarlo entro il termine di tre mesi) – l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempienza contrattuale in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo;
con particolare riferimento alla morosità, il legislatore ha stabilito che la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno un'annualità, introducendo così una valutazione legale della gravità dell'inadempimento con esclusione di qualunque valutazione discrezionale.
Alla stregua delle superiori considerazioni, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 14 gennaio
2011 e registrato in data 17 gennaio 2011 presso l'Agenzia delle entrate U.T. di
Catania al n. 000547 serie 3 e cod. ident. TXN11L000547000QH avente ad oggetto le seguenti quote del fondo rustico denominato “Feudo San Vito”, sito in
PA (CT) e SS (CT) dell'estensione complessivamente pari a Ha.
19.55,00, di seguito specificamente indicate: a) quota n. 23, identificata al foglio di mappa n. 34, particelle nn. 20-39, sito in territorio di PA (CT); b) quote nn. 174, 179, 183, 188, 189, 190/a, 190/b, 191/a, 191/b, 192/a, 192/b, 200/b,
identificate al foglio di mappa n. 35, particella 128, site in territorio di SS
(CT).
Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare la Controparte_2 quota di terreno succitata in favore dell' libera Parte_1
e sgombra da persone e cose al termine della presente annata agraria (10/11/25), nonché al pagamento in favore dell della Parte_1 somma di Euro 18.948,23 in relazione ai canoni dovuti per le annate agrarie dal
2014 al 2025, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio e alla somma dovuta contrattualmente quale aggiornamento di ogni canone annuale in base agli indici ISTAT ed agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del nella CP_3 misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
.
La Tribunale di Catania, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 14
gennaio 2011 e registrato in data 17 gennaio 2011 presso l'Agenzia delle entrate
U.T. di Catania al n. 000547 serie 3 e cod. ident. TXN11L000547000QH avente ad oggetto le seguenti quote del fondo rustico denominato “Feudo San Vito”, sito in PA (CT) e SS (CT) dell'estensione complessivamente pari a Ha.
19.55,00, di seguito specificamente indicate: a) quota n. 23, identificata al foglio di mappa n. 34, particelle nn. 20-39, sito in territorio di PA (CT); b) quote nn. 174, 179, 183, 188, 189, 190/a, 190/b, 191/a, 191/b, 192/a, 192/b, 200/b,
identificate al foglio di mappa n. 35, particella 128, site in territorio di SS
(CT);
2) condanna a rilasciare la quota di terreno di cui Controparte_2 al punto che precede in favore dell libera e Parte_1 sgombra da persone e cose al termine della presente annata agraria (10/11/25);
3) condanna al pagamento in favore dell Controparte_2 [...] della somma di euro 18.948,23 in relazione ai canoni Parte_1 dovuti per le annate agrarie dal 2014 al 2025, oltre ai canoni a scadere fino all'effettivo rilascio e alla somma dovuta contrattualmente quale aggiornamento di ogni canone annuale in base agli indici ISTAT ex art. 11 Dlgs. N. 150/2011 ed agli interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
4) condanna al pagamento in favore dell Controparte_2 [...] delle spese processuali del presente giudizio Parte_1 complessivamente liquidate in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario delle spese al
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge per onorari ed € 264,00 per rimborso delle spese vive.
Fissa il termine di giorni 15 per il deposito della motivazione sentenza.
Così deciso in Catania, all'esito della Camera di Consiglio del 9.10.25.
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luisa Intini Dott.ssa Grazia Longo