CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1794/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Di Miceli Salvatore appellante
E
(C.F. con Controparte_1 C.F._1
il patrocinio dell'Avv. Lidia Macaluso appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3/04/2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.6.2020 il Tribunale di Agrigento dichiarava che il sal-
Corte di Appello di Palermo do corretto, ricalcolato in esito alla relazione di ctu, del conto corrente n.
36780.50 alla data del 3.5.2010 era, a credito di parte attrice, di €
17.338,89; per l'effetto, condannava la banca convenuta a pagare a
[...]
, nella qualità di legale rappresentante della la dif- Parte_2 CP_1
ferenza tra la superiore somma e quella riconosciuta al correntista dall'Istituto Bancario, con interessi legali fino al soddisfo;
condannava la alla refusione delle spese legali in favore Parte_1
di parte attrice e poneva a carico di parte convenuta quelle della c.t.u.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1
[...]
resisteva al gravame. CP_2
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no- te telematiche, all'udienza del 3.4.2025 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la conveniva in giudizio la Controparte_1
chiedendo dichiarare la nullità (parziale) Parte_1
del rapporto di conto corrente, con affidamento, intrattenuto con la conve- nuta, per l'illegittima applicazione di tassi debitori usurari, capitalizzazione trimestrale, cms e spese varie.
Il Tribunale, espletata c.t.u. contabile, ricalcolava il saldo del c/c escluden- do la capitalizzazione trimestrale e le spese e commissioni non validamente pattuite ed applicando gli interessi nella misura legale, ottenendo un saldo finale di € 17.338,89.
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha ricostruito il rapporto di c/c
- 2 - Corte di Appello di Palermo sull'errato presupposto della mancanza del contratto di conto corrente che, invece, era stato prodotto sia dalla banca che dal correntista;
che non era, quindi ipotizzabile, alcuna violazione dell'art. 117 TUB con riguardo agli interessi passivi;
che l'applicazione dall'1.7.2000 della pari periodicità
(trimestrale) della capitalizzazione degli interessi aveva comportato la ma- turazione di ulteriori maggiori somme in favore del cliente per buona parte dei trimestri, cosicchè era stata erroneamente espunta dal calcolo;
che lo stesso c.t.u. aveva accertato il godimento degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte del correntista.
Le censure sono infondate.
In merito all'applicazione di interessi non pattuiti, dall'esame del contratto prodotto emerge la mancata determinazione del tasso di interesse “intra fi- do”, risultando indicata solo la misura del tasso per “sconfinamento se au- torizzato” (13%).
Quanto alla capitalizzazione degli interessi in condizioni di reciprocità a decorrere dal giugno 2000, la Cassazione ha ribadito l'impossibilità di adeguare il rapporto al regime paritetico di capitalizzazione con semplice comunicazione, ritenendo indispensabile la sottoscrizione di un nuovo pat- to scritto contemplante una clausola anatocistica conforme alla nuova nor- mativa. E ciò, non già in ragione di una valutazione comparativa espressi- va del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle pre- cedenti, esito della nullità di queste ultime, dunque, dell'assenza di una va- lida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù dell'impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale.
- 3 - Corte di Appello di Palermo (Cass. civ. sez. I 4.11.2024, n. 28215).
Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispo- sitivo (scaglione da € 5.201 a € 26.000, valore medio)
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento dell'8.6.2020.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in €
3.966,00, oltre spese generali, iva cpa come per legge, in favore di
[...]
. Controparte_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi. consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il
29.7.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 - Corte di Appello di Palermo
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1794/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Di Miceli Salvatore appellante
E
(C.F. con Controparte_1 C.F._1
il patrocinio dell'Avv. Lidia Macaluso appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3/04/2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.6.2020 il Tribunale di Agrigento dichiarava che il sal-
Corte di Appello di Palermo do corretto, ricalcolato in esito alla relazione di ctu, del conto corrente n.
36780.50 alla data del 3.5.2010 era, a credito di parte attrice, di €
17.338,89; per l'effetto, condannava la banca convenuta a pagare a
[...]
, nella qualità di legale rappresentante della la dif- Parte_2 CP_1
ferenza tra la superiore somma e quella riconosciuta al correntista dall'Istituto Bancario, con interessi legali fino al soddisfo;
condannava la alla refusione delle spese legali in favore Parte_1
di parte attrice e poneva a carico di parte convenuta quelle della c.t.u.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1
[...]
resisteva al gravame. CP_2
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no- te telematiche, all'udienza del 3.4.2025 la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la conveniva in giudizio la Controparte_1
chiedendo dichiarare la nullità (parziale) Parte_1
del rapporto di conto corrente, con affidamento, intrattenuto con la conve- nuta, per l'illegittima applicazione di tassi debitori usurari, capitalizzazione trimestrale, cms e spese varie.
Il Tribunale, espletata c.t.u. contabile, ricalcolava il saldo del c/c escluden- do la capitalizzazione trimestrale e le spese e commissioni non validamente pattuite ed applicando gli interessi nella misura legale, ottenendo un saldo finale di € 17.338,89.
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha ricostruito il rapporto di c/c
- 2 - Corte di Appello di Palermo sull'errato presupposto della mancanza del contratto di conto corrente che, invece, era stato prodotto sia dalla banca che dal correntista;
che non era, quindi ipotizzabile, alcuna violazione dell'art. 117 TUB con riguardo agli interessi passivi;
che l'applicazione dall'1.7.2000 della pari periodicità
(trimestrale) della capitalizzazione degli interessi aveva comportato la ma- turazione di ulteriori maggiori somme in favore del cliente per buona parte dei trimestri, cosicchè era stata erroneamente espunta dal calcolo;
che lo stesso c.t.u. aveva accertato il godimento degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte del correntista.
Le censure sono infondate.
In merito all'applicazione di interessi non pattuiti, dall'esame del contratto prodotto emerge la mancata determinazione del tasso di interesse “intra fi- do”, risultando indicata solo la misura del tasso per “sconfinamento se au- torizzato” (13%).
Quanto alla capitalizzazione degli interessi in condizioni di reciprocità a decorrere dal giugno 2000, la Cassazione ha ribadito l'impossibilità di adeguare il rapporto al regime paritetico di capitalizzazione con semplice comunicazione, ritenendo indispensabile la sottoscrizione di un nuovo pat- to scritto contemplante una clausola anatocistica conforme alla nuova nor- mativa. E ciò, non già in ragione di una valutazione comparativa espressi- va del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle pre- cedenti, esito della nullità di queste ultime, dunque, dell'assenza di una va- lida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù dell'impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale.
- 3 - Corte di Appello di Palermo (Cass. civ. sez. I 4.11.2024, n. 28215).
Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispo- sitivo (scaglione da € 5.201 a € 26.000, valore medio)
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento dell'8.6.2020.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in €
3.966,00, oltre spese generali, iva cpa come per legge, in favore di
[...]
. Controparte_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi. consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il
29.7.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 - Corte di Appello di Palermo